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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GRAZIA STRAMBI FERRINI ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CASALE MONFERRATO, Via Pagliano nr. 20, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. RITA LAURA BRUNO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Goffredo Casalis 51, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da note di pc):
“Reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in parte motiva:
In via preliminare:
- annullare e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di gravame, per carenza di legittimazione attiva della ricorrente , per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
In via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del credito ingiunto e per gli effetti,
pagina 1 di 9 revocare il decreto ingiuntivo oggetto di gravame;
In via subordinata:
- disporsi che l'ingiunto credito, limitatamente al capitale, venga rimborsato dall'opponente nei termini e modalità convenute nella lettera del 12.03.2008 e precisamente, tramite nr. 10 rate semestrali, senza interessi essendo l'inadempimento imputabile alla banca.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la parte convenuta opposta (come da note di pc):
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso e di rito;
previa ammissione dei mezzi istruttori deducendi;
Nel merito
- respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. , nato a [...] il Parte_1
20.08.1961, C.F. , residente in [...], Vicolo dell'Erba 10, titolare C.F._1 dell'impresa individuale Bio Cafè di CI RI, P. IVA , corrente in Alessandria, P.IVA_1
Vicolo dell'Erba 12, al pagamento della complessiva somma di euro 36.378,40, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle veriori somme dovute per i titoli indicati, come accertande in corso di giudizio ed anche all'esito degli eventuali approfondimenti istruttori.
In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di giudizio, ivi compresi quelli inerenti e conseguenti la fase monitoria”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
235/2023 del 24.02.2023, ingiungeva a titolare dell'impresa individuale Bio Cafè di Parte_1
CI RI, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di
Euro 36.378,40, oltre interessi, spese delle procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo debitore del contratto di finanziamento concesso a , titolare dell'impresa individuale Bio Cafè di Parte_1
CI RI, con le agevolazioni regionali di cui alla L.R. Piemonte n. 28/99, per complessivi Euro
90.946,00, in parte erogati con fondi della e in parte con fondi di Finpiemonte S.p.A. Pt_2
pagina 2 di 9 Con atto di citazione datato 18.4.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. In particolare,
l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla in relazione alla quota Pt_2
del credito erogata da Finpiemonte e la prescrizione del credito azionato, e ha comunque contestato alla una gestione negligente del rapporto contrattuale, per non avere in tesi mai caricato sul conto Pt_2
corrente dell'opponente i RID bancari correlati al rimborso dei ratei di Finpiemonte, e per non aver mai controllato lo stato dei pagamenti nei confronti del predetto ente.
si è costituita in giudizio contestando, nel merito, l'opposizione svolta e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, il Giudice ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e ha concesso termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Assolta la condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria, essendo di natura documentale, e all'udienza dell'8.10.2024 è stata trattenuta a decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di pagina 3 di 9 opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere in via monitoria, producendo:
- la copia del contratto di finanziamento 12.3.2008 concesso alla Bio Cafè di Parte_1
con le agevolazioni regionali di cui alla L.R. Piemonte n. 28/99 per complessivi Euro 90.946,00, da cui si evince chiaramente che il finanziamento veniva erogato in parte (Euro 54.567,60) con fondi propri di
, e per altra parte (Euro 36.378,40) con fondi messi a disposizione da Finpiemonte Controparte_1
S.p.A. in forza di apposita Convenzione Finpiemonte – Intesa Sanpaolo L.R. 28/99 (docc. 4 e 9 opposta);
- l'estratto del conto corrente del cliente al 31.03.2008, da cui si evincono gli accrediti, in data
12.3.2008, delle due frazioni del finanziamento per Euro 54.567,60 e per Euro 36.378,40 (doc. 5 opposta).
La convenuta opposta ha poi dato atto e documentato come le due frazioni del finanziamento fossero da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576, e come il provvide al pagamento dei ratei dovuti in restituzione in Pt_1
relazione alla sola quota del finanziamento erogata dalla Banca, mentre non curò alcun versamento in relazione alla quota erogata da Finpiemonte, risultando per l'effetto tuttora debitore dell'importo capitale di Euro 36.378,40, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze dei singoli ratei semestrali (doc.
7 monitorio).
Peraltro, il mancato pagamento della quota di finanziamento erogato da Finpiemonte è circostanza non contestata dall'opponente, che anzi ha espressamente riconosciuto di non aver mai pagato le rate dovute alla finanziaria regionale semplicemente adducendo una negligenza di
[...]
, che a suo dire non avrebbe mai caricato sul conto corrente i RID bancari relativi al Parte_2
rimborso dei ratei di Finpiemonte, e non avrebbe mai esercitato il dovuto controllo sui pagamenti effettuati dal cliente.
La sussistenza ed entità del credito fatto valere dalla in via monitoria devono pertanto Pt_2 ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio. Per contro, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, in quanto tutte le eccezioni avanzate con la presente pagina 4 di 9 opposizione devono ritenersi infondate.
Legittimazione attiva della Pt_2
L'opponente ha innanzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva della a far valere Pt_2
un credito di Finpiemonte, deducendo che la stessa non avrebbe provato in forza di quali poteri procuratori avrebbe assunto l'iniziativa monitoria per conto di Finpiemonte.
L'eccezione risulta tuttavia documentalmente smentita dalla documentazione prodotta da
[...]
, dalla quale si evince che in forza di accordi interni tra e Finpiemonte, CP_1 Pt_2 Controparte_1 la aveva mandato (senza rappresentanza) per il recupero dell'intero credito erogato con Pt_2
l'intervento del Fondo Regionale ex L. 28/99.
Occorre anzitutto premettere come il finanziamento concesso sia da considerarsi unitario, seppur erogato da due soggetti diversi.
Dalla Convenzione ex L.R. n. 28/99 stipulata tra Finpiemonte e si Controparte_1
comprende chiaramente come con la L.R. 28/99 la Regione Piemonte avesse “deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da piccole imprese commerciali” per finanziarne l'acquisto di hardware, software, macchinari, attrezzature e impianti industriali, automezzi ecc… costituendo a tal fine un fondo rotativo, gestito da Finpiemonte, onde intervenire con fondi propri, in concorso con il sistema bancario, per coprire sino ad una quota del 70% dei finanziamenti erogati alle imprese che presentavano un progetto imprenditoriale ritenuto ammissibile, e come si rendesse disponibile ad esaminare le richieste di Parte_2
finanziamento secondo le finalità sopra indicate, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali, ed inoltre “a gestire come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti” (doc. 9 opposta).
L'art. 13 della Convenzione prevedeva espressamente che “in caso di inadempienza all'obbligo di rientro, la attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi ritenuti Pt_2 opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente”.
L'art. 14 disponeva, infine, che “ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede i libri e le scritture contabili della Banca”.
Ne deriva che la non era solo legittimata, ma era espressamente tenuta ad agire per la Pt_2
tutela dei crediti vantati da Finpiemonte S.p.A. in relazione al rapporto azionato, in forza del mandato senza rappresentanza conferitole con la suddetta Convenzione.
Ebbene, nel contratto di finanziamento stipulato dal , quale titolare della Bio Parte_1
Cafè impresa individuale, e , si fa chiaramente riferimento a tale normativa e alla Parte_2
Convezione in essere tra la e Finpiemonte, e si chiarisce come il fondo regionale intervenisse Pt_2
pagina 5 di 9 nell'erogazione del finanziamento concesso limitatamente alla quota del 40% dell'importo totale erogato, ossia per Euro 36.378,40, mentre la restante quota del 60%, pari ad Euro 54.567,60, sarebbe stata erogata con fondi propri della Banca.
Entrambe le quote erano da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576.
Entrambe le quote avrebbero generato, in caso di inadempimento, identico interesse di mora
(art.5 contratto – doc. n.4).
L'integrale finanziamento (per entrambe le quote) era stato inoltre garantito dai medesimi impegni fideiussori.
L'unica differenza riguardava gli interessi corrispettivi, previsti unicamente per le somme erogate con fondi della ed esclusi invece quelle erogate da Finpiemonte, come peraltro previsto Pt_2
nella Convenzione sopra menzionata.
Attesa l'unicità del finanziamento, e in forza dei poteri di gestione espressamente riconosciuti a dalla Convenzione in essere con Finpiemonte, l'opposta deve quindi ritenersi Parte_2 del tutto legittimata per il recupero dell'intero credito finanziato, e dunque anche per le somme erogate da Finpiemonte.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire deve quindi essere disattesa.
Sulla prescrizione
L'opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, relativo, come si è visto, alla sola quota di finanziamento erogato da Finpiemonte, deducendo il trascorrere di oltre un decennio dalla data di erogazione dello stesso (12.02.2008), a cui non avrebbe mai fatto seguito alcun pagamento.
L'eccezione è del tutto infondata.
Secondo giurisprudenza ormai costante, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non dall'erogazione delle somme mutuate (ancora di recente, Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232; conformi, Cass. n. 2301/2004, Cass. n.
19291/2010, Cass. n. 17798/2011)
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla pagina 6 di 9 scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, entrambe le quote di finanziamento – come pacifico tra le parti e come contrattualmente convenuto (cfr. clausole 3-4 doc. 4 opposta) erano da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al il 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576.
Consegue da quanto esposto la palese infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza contrattuale prevista per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ossia dal 30.06.2013, e chiaramente interrotta con l'invio della diffide stragiudiziale del 16.5.2022 e dalle successive comunicazioni intercorse tra le parti (doc. 7 opposta), oltre che dal deposito del ricorso monitorio avvenuto il 24.1.2023.
Anche l'eccezione di prescrizione deve dunque essere superata.
Sulla pretesa non imputabilità dell'inadempimento all'obbligo di pagamento.
Onde tentare di giustificare il proprio inadempimento, l'opponente ha infine imputato alla di non aver mai provveduto a caricare i RID per l'addebito dei ratei semestrali della quota di Pt_2
finanziamento erogato da Finpiemonte, e di non aver mai controllato lo stato dei pagamenti nei confronti della finanziaria regionale.
La censura è del tutto priva di pregio.
Nel contratto di finanziamento si legge chiaramente che l'emissione dei RID doveva essere disposta da esclusivamente in riferimento ai ratei inerenti la quota erogata dalla Controparte_1 Pt_2
stessa, mentre, per la quota erogata da Finpiemonte, il cliente avrebbe dovuto attivarsi, alle scadenze convenute, per costituire sul conto corrente i fondi necessari per il pagamento dei dieci ratei semestrali imputabili alla quota della stessa Finpiemonte (art. 4 contratto – cfr. doc. n.4).
Deve peraltro ritenersi che il fosse inoltre perfettamente al corrente dell'omesso Pt_1
pagamento dei ratei inerenti la quota Finpiemonte, avendo continuato a ricevere i documenti di sintesi annuali, contenenti il resoconto della sua esposizione debitoria: è a tal proposito significativo il documento di sintesi al 30.09.2015 prodotto dallo stesso opponente (sub. doc. 3), ove si precisa testualmente l'ammontare del debito capitale alla medesima data, pari proprio all'importo dovuto a
Finpiemonte, per Euro 36.378,40,
Nessuna “negligenza” può dunque essere ascritta alla Banca opposta per il mancato rimborso, da parte del cliente, delle somme finanziate da Finpiemonte, con la conseguenza che l'inadempimento pagina 7 di 9 del deve ritenersi esclusivamente a sé imputabile. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve dunque essere rigettata, e il decreto ingiuntivo, già esecutivo, deve essere integralmente confermato.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare della natura e del valore dell'affare,), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00”, con riduzione del 50% per la fase istruttoria alla luce dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 2.905,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 6.713,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da , titolare della ditta Parte_1
individuale Bio Cafè di CI RI (parte attrice opponente) contro Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n.235/2023 del 24.02.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
6.713,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, pagina 8 di 9 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, lì 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GRAZIA STRAMBI FERRINI ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CASALE MONFERRATO, Via Pagliano nr. 20, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. RITA LAURA BRUNO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Goffredo Casalis 51, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da note di pc):
“Reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in parte motiva:
In via preliminare:
- annullare e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di gravame, per carenza di legittimazione attiva della ricorrente , per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
In via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del credito ingiunto e per gli effetti,
pagina 1 di 9 revocare il decreto ingiuntivo oggetto di gravame;
In via subordinata:
- disporsi che l'ingiunto credito, limitatamente al capitale, venga rimborsato dall'opponente nei termini e modalità convenute nella lettera del 12.03.2008 e precisamente, tramite nr. 10 rate semestrali, senza interessi essendo l'inadempimento imputabile alla banca.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la parte convenuta opposta (come da note di pc):
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso e di rito;
previa ammissione dei mezzi istruttori deducendi;
Nel merito
- respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. , nato a [...] il Parte_1
20.08.1961, C.F. , residente in [...], Vicolo dell'Erba 10, titolare C.F._1 dell'impresa individuale Bio Cafè di CI RI, P. IVA , corrente in Alessandria, P.IVA_1
Vicolo dell'Erba 12, al pagamento della complessiva somma di euro 36.378,40, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- in via ulteriormente gradata, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle veriori somme dovute per i titoli indicati, come accertande in corso di giudizio ed anche all'esito degli eventuali approfondimenti istruttori.
In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di giudizio, ivi compresi quelli inerenti e conseguenti la fase monitoria”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
235/2023 del 24.02.2023, ingiungeva a titolare dell'impresa individuale Bio Cafè di Parte_1
CI RI, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di
Euro 36.378,40, oltre interessi, spese delle procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo debitore del contratto di finanziamento concesso a , titolare dell'impresa individuale Bio Cafè di Parte_1
CI RI, con le agevolazioni regionali di cui alla L.R. Piemonte n. 28/99, per complessivi Euro
90.946,00, in parte erogati con fondi della e in parte con fondi di Finpiemonte S.p.A. Pt_2
pagina 2 di 9 Con atto di citazione datato 18.4.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. In particolare,
l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla in relazione alla quota Pt_2
del credito erogata da Finpiemonte e la prescrizione del credito azionato, e ha comunque contestato alla una gestione negligente del rapporto contrattuale, per non avere in tesi mai caricato sul conto Pt_2
corrente dell'opponente i RID bancari correlati al rimborso dei ratei di Finpiemonte, e per non aver mai controllato lo stato dei pagamenti nei confronti del predetto ente.
si è costituita in giudizio contestando, nel merito, l'opposizione svolta e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, il Giudice ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e ha concesso termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Assolta la condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria, essendo di natura documentale, e all'udienza dell'8.10.2024 è stata trattenuta a decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di pagina 3 di 9 opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere in via monitoria, producendo:
- la copia del contratto di finanziamento 12.3.2008 concesso alla Bio Cafè di Parte_1
con le agevolazioni regionali di cui alla L.R. Piemonte n. 28/99 per complessivi Euro 90.946,00, da cui si evince chiaramente che il finanziamento veniva erogato in parte (Euro 54.567,60) con fondi propri di
, e per altra parte (Euro 36.378,40) con fondi messi a disposizione da Finpiemonte Controparte_1
S.p.A. in forza di apposita Convenzione Finpiemonte – Intesa Sanpaolo L.R. 28/99 (docc. 4 e 9 opposta);
- l'estratto del conto corrente del cliente al 31.03.2008, da cui si evincono gli accrediti, in data
12.3.2008, delle due frazioni del finanziamento per Euro 54.567,60 e per Euro 36.378,40 (doc. 5 opposta).
La convenuta opposta ha poi dato atto e documentato come le due frazioni del finanziamento fossero da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576, e come il provvide al pagamento dei ratei dovuti in restituzione in Pt_1
relazione alla sola quota del finanziamento erogata dalla Banca, mentre non curò alcun versamento in relazione alla quota erogata da Finpiemonte, risultando per l'effetto tuttora debitore dell'importo capitale di Euro 36.378,40, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze dei singoli ratei semestrali (doc.
7 monitorio).
Peraltro, il mancato pagamento della quota di finanziamento erogato da Finpiemonte è circostanza non contestata dall'opponente, che anzi ha espressamente riconosciuto di non aver mai pagato le rate dovute alla finanziaria regionale semplicemente adducendo una negligenza di
[...]
, che a suo dire non avrebbe mai caricato sul conto corrente i RID bancari relativi al Parte_2
rimborso dei ratei di Finpiemonte, e non avrebbe mai esercitato il dovuto controllo sui pagamenti effettuati dal cliente.
La sussistenza ed entità del credito fatto valere dalla in via monitoria devono pertanto Pt_2 ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio. Per contro, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, in quanto tutte le eccezioni avanzate con la presente pagina 4 di 9 opposizione devono ritenersi infondate.
Legittimazione attiva della Pt_2
L'opponente ha innanzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva della a far valere Pt_2
un credito di Finpiemonte, deducendo che la stessa non avrebbe provato in forza di quali poteri procuratori avrebbe assunto l'iniziativa monitoria per conto di Finpiemonte.
L'eccezione risulta tuttavia documentalmente smentita dalla documentazione prodotta da
[...]
, dalla quale si evince che in forza di accordi interni tra e Finpiemonte, CP_1 Pt_2 Controparte_1 la aveva mandato (senza rappresentanza) per il recupero dell'intero credito erogato con Pt_2
l'intervento del Fondo Regionale ex L. 28/99.
Occorre anzitutto premettere come il finanziamento concesso sia da considerarsi unitario, seppur erogato da due soggetti diversi.
Dalla Convenzione ex L.R. n. 28/99 stipulata tra Finpiemonte e si Controparte_1
comprende chiaramente come con la L.R. 28/99 la Regione Piemonte avesse “deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da piccole imprese commerciali” per finanziarne l'acquisto di hardware, software, macchinari, attrezzature e impianti industriali, automezzi ecc… costituendo a tal fine un fondo rotativo, gestito da Finpiemonte, onde intervenire con fondi propri, in concorso con il sistema bancario, per coprire sino ad una quota del 70% dei finanziamenti erogati alle imprese che presentavano un progetto imprenditoriale ritenuto ammissibile, e come si rendesse disponibile ad esaminare le richieste di Parte_2
finanziamento secondo le finalità sopra indicate, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali, ed inoltre “a gestire come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti” (doc. 9 opposta).
L'art. 13 della Convenzione prevedeva espressamente che “in caso di inadempienza all'obbligo di rientro, la attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi ritenuti Pt_2 opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente”.
L'art. 14 disponeva, infine, che “ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede i libri e le scritture contabili della Banca”.
Ne deriva che la non era solo legittimata, ma era espressamente tenuta ad agire per la Pt_2
tutela dei crediti vantati da Finpiemonte S.p.A. in relazione al rapporto azionato, in forza del mandato senza rappresentanza conferitole con la suddetta Convenzione.
Ebbene, nel contratto di finanziamento stipulato dal , quale titolare della Bio Parte_1
Cafè impresa individuale, e , si fa chiaramente riferimento a tale normativa e alla Parte_2
Convezione in essere tra la e Finpiemonte, e si chiarisce come il fondo regionale intervenisse Pt_2
pagina 5 di 9 nell'erogazione del finanziamento concesso limitatamente alla quota del 40% dell'importo totale erogato, ossia per Euro 36.378,40, mentre la restante quota del 60%, pari ad Euro 54.567,60, sarebbe stata erogata con fondi propri della Banca.
Entrambe le quote erano da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576.
Entrambe le quote avrebbero generato, in caso di inadempimento, identico interesse di mora
(art.5 contratto – doc. n.4).
L'integrale finanziamento (per entrambe le quote) era stato inoltre garantito dai medesimi impegni fideiussori.
L'unica differenza riguardava gli interessi corrispettivi, previsti unicamente per le somme erogate con fondi della ed esclusi invece quelle erogate da Finpiemonte, come peraltro previsto Pt_2
nella Convenzione sopra menzionata.
Attesa l'unicità del finanziamento, e in forza dei poteri di gestione espressamente riconosciuti a dalla Convenzione in essere con Finpiemonte, l'opposta deve quindi ritenersi Parte_2 del tutto legittimata per il recupero dell'intero credito finanziato, e dunque anche per le somme erogate da Finpiemonte.
L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire deve quindi essere disattesa.
Sulla prescrizione
L'opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, relativo, come si è visto, alla sola quota di finanziamento erogato da Finpiemonte, deducendo il trascorrere di oltre un decennio dalla data di erogazione dello stesso (12.02.2008), a cui non avrebbe mai fatto seguito alcun pagamento.
L'eccezione è del tutto infondata.
Secondo giurisprudenza ormai costante, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non dall'erogazione delle somme mutuate (ancora di recente, Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232; conformi, Cass. n. 2301/2004, Cass. n.
19291/2010, Cass. n. 17798/2011)
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla pagina 6 di 9 scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, entrambe le quote di finanziamento – come pacifico tra le parti e come contrattualmente convenuto (cfr. clausole 3-4 doc. 4 opposta) erano da restituirsi con analoga periodicità, ossia in sessanta mesi, mediante pagamento di dieci rate semestrali ciascuna, a decorrere dal 31.12.2008 al il 30.06.2013, con costituzione della provvista sul conto corrente n. 1000/60576.
Consegue da quanto esposto la palese infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza contrattuale prevista per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ossia dal 30.06.2013, e chiaramente interrotta con l'invio della diffide stragiudiziale del 16.5.2022 e dalle successive comunicazioni intercorse tra le parti (doc. 7 opposta), oltre che dal deposito del ricorso monitorio avvenuto il 24.1.2023.
Anche l'eccezione di prescrizione deve dunque essere superata.
Sulla pretesa non imputabilità dell'inadempimento all'obbligo di pagamento.
Onde tentare di giustificare il proprio inadempimento, l'opponente ha infine imputato alla di non aver mai provveduto a caricare i RID per l'addebito dei ratei semestrali della quota di Pt_2
finanziamento erogato da Finpiemonte, e di non aver mai controllato lo stato dei pagamenti nei confronti della finanziaria regionale.
La censura è del tutto priva di pregio.
Nel contratto di finanziamento si legge chiaramente che l'emissione dei RID doveva essere disposta da esclusivamente in riferimento ai ratei inerenti la quota erogata dalla Controparte_1 Pt_2
stessa, mentre, per la quota erogata da Finpiemonte, il cliente avrebbe dovuto attivarsi, alle scadenze convenute, per costituire sul conto corrente i fondi necessari per il pagamento dei dieci ratei semestrali imputabili alla quota della stessa Finpiemonte (art. 4 contratto – cfr. doc. n.4).
Deve peraltro ritenersi che il fosse inoltre perfettamente al corrente dell'omesso Pt_1
pagamento dei ratei inerenti la quota Finpiemonte, avendo continuato a ricevere i documenti di sintesi annuali, contenenti il resoconto della sua esposizione debitoria: è a tal proposito significativo il documento di sintesi al 30.09.2015 prodotto dallo stesso opponente (sub. doc. 3), ove si precisa testualmente l'ammontare del debito capitale alla medesima data, pari proprio all'importo dovuto a
Finpiemonte, per Euro 36.378,40,
Nessuna “negligenza” può dunque essere ascritta alla Banca opposta per il mancato rimborso, da parte del cliente, delle somme finanziate da Finpiemonte, con la conseguenza che l'inadempimento pagina 7 di 9 del deve ritenersi esclusivamente a sé imputabile. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve dunque essere rigettata, e il decreto ingiuntivo, già esecutivo, deve essere integralmente confermato.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare della natura e del valore dell'affare,), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00”, con riduzione del 50% per la fase istruttoria alla luce dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 2.905,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 6.713,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da , titolare della ditta Parte_1
individuale Bio Cafè di CI RI (parte attrice opponente) contro Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n.235/2023 del 24.02.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
6.713,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, pagina 8 di 9 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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