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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5121/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5121/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CATRA PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
sito in Ragusa via Teocrito n. 181, C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BAGLIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
con sede in Ragusa via Archimede n. 209, P.I. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIAMPICCOLO GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. NIGITO PAOLA, elettivamente domiciliato presso l'ufficio P.IVA_3 legale in Ragusa via M.Spadola n.
3. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale accertare e riconoscere il diritto di al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 lamentati e meglio indicati in parte narrativa a causa della responsabilità e della colpa, ai sensi dell'art. 2015 c.c., del e, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente condannare il in persona del proprio amministratore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_3
pagina 1 di 7 al pagamento a favore della della somma complessiva di €. 11.189,16 oltre Iva, o in Controparte_1 quell'altra maggiore o minore ben visa al Giudice adito, a titolo di risarcimento di tutti i danni lamentati dall'odierna attrice, spese necessarie per il ripristino dell'ambiente in cui l'attrice vive, e meglio indicati in parte narrativa per i motivi sopra spiegati.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Controparte_3
Piaccia al Tribunale respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, per i motivi esposti nel corpo del presente atto:
- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ; Controparte_1
- nel merito, rigettare integralmente ogni domanda avversaria in quanto infondata;
- in via gradata, ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'attrice non sono imputabili ed eziologicamente riconducibili agli interventi posti in essere da ma erano preesistenti Controparte_3 agli stessi;
- in estremo subordine, rideterminare in ribasso il quantum ex adverso richiesto essendo lo stesso assolutamente spropositato. Col favore delle spese e dei compensi difensivi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno o, in estremo subordine, per il caso di parziale condanna della scrivente, con compensazione integrale delle spese di lite.
CP_2
Piaccia al Tribunale
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione risarcitoria promossa dall'attrice essendo quest'ultima priva di legittimazione attiva;
- nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità del nel Controparte_5 verificarsi dei presunti danni lamentati, respingere integralmente ogni domanda avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra CP_1
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che gli eventuali danni riscontrati dal nominando CTU siano imputabili ex art. 1227 c.c., c. 2 esclusivamente alla realizzazione da parte della attrice delle opere abusive e/o non autorizzate;
nel merito in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venissero accertati inadempimenti a carico del , ridurre l'entità del risarcimento Parte_1 posto a carico di quest'ultimo sia in considerazione della colpa dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., co. 1, sia in relazione al quantum, di gran lunga inferiore a quello richiesto.
IACP
Piaccia al Tribunale
- rigettare nei confronti del convenuto la domanda attorea, di Controparte_6 riconoscimento dell'asserito diritto al risarcimento di tutti i danni lamentati e di pretesa condanna, anche del Condominio al pagamento della somma complessiva di Euro 11.189,16, quale preteso risarcimento-danni, essendo la domanda del tutto infondata e, comunque, sproporzionata nel suo ammontare, e pertanto, inammissibile, essendo l'importo degli accampati danni, quantificato nella somma complessiva di Euro 11.189,16, quindi, il relativo, preteso, risarcimento, del tutto infondato ed esorbitante, come e meglio indicato in narrativa, punto A), a1), a3), a4) e a5), ritenendo e dichiarando l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice come e meglio indicato in Controparte_3 narrativa, punto B), e pertanto, condannando unicamente l'impresa appaltatrice al Controparte_3 risarcimento degli eventuali danni;
pagina 2 di 7 -in subordine, ritenere e dichiarare colpevole il comportamento dell'attrice e di detto comportamento tenere conto ai sensi dell'art.1227 c.c., secondo la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, come e meglio indicato in narrativa, punto A)-a2).
Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio, stante l'infondatezza dell'atto di citazione.
pagina 3 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di essere conduttrice Controparte_1 dell'appartamento sito al primo piano del Condominio Lotto n. 8, in Ragusa via Teocrito n. 181, dove nel 2018 ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria esterna nel corso dei quali Controparte_3 si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel suo appartamento a causa di un grosso foro lasciato aperto sul solaio condominiale dalle maestranze della società – ha convenuto in giudizio il
Condominio Lotto n. 8 e la chiedendo il risarcimento dei danni subiti alle strutture Controparte_3 murarie, alla pavimentazione e all'impianto elettrico, per complessivi € 9.289,16 oltre IVA, nonché le spese di trasporto e deposito degli arredi per il tempo necessario alla sostituzione della pavimentazione, per complessivi € 1.900,00 oltre IVA, per un totale di € 11.189,16. Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la Controparte_3 mancanza di nesso causale tra gli interventi effettuati dalla società e i danni subiti dall'attrice, riconducibili alle opere abusive da lei eseguite, e l'eccessività dei danni richiesti. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio.
Si è costituito in giudizio il Condominio Lotto n. 8, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, contestando l'an e il quantum dei danni e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio. È intervenuto in giudizio lo IACP di Ragusa, premettendo di essere proprietario dell'alloggio condotto in locazione dall'attrice e di altre abitazioni nel Condominio Lotto n. 8 e deducendo l'infondatezza Con della pretesa dell'attrice e, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della società appaltatrice per eventuali danni accertati. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, CP_3 la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio e, in ogni caso, la condanna unicamente della società appaltatrice.
Espletata CTU, in data 17/12/2024 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto conduttore dell'appartamento. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della
"res locata"; in particolare, qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.” (Cass. n. 17881/2011; Cass. n. 8466/2020). Passando all'esame del merito, la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Come risulta dalla CTU, “L'infiltrazione di acqua avvenuta in data 11/09/2018, a seguito delle forti precipitazioni accadute nel primo pomeriggio, è riconducibile al foro lasciato scoperto durante i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto condominiale, come anche accertato e riconosciuto dal Direttore del Lavori Ing. della Ditta esecutrice dei lavori che Persona_1 dichiara di aver eseguito nella stessa data dell'incidente un sopralluogo negli appartamenti coinvolti e di aver riscontrato egli stesso “infiltrazioni negli appartamenti sottostanti, in corrispondenza della colonna idrica in cui si stava lavorando in mattinata, che si sono manifestate in modo piuttosto copioso nel sottostante piano secondo, più limitate, seppur considerevoli al piano primo e piuttosto marginali al piano terra”. L'acqua, fuoriuscita dalla colonna idrica e dalle scatole di derivazione, è stata in parte raccolta, ma essendo una quantità elevata è stata convogliata dal bagno al disimpegno e dal disimpegno verso le scale condominiali attraverso una zona del soggiorno, indicata in pianta con un riquadro con retino verde (vedi immagine 1). Si può asserire che le deformazioni del tavolato, più marcate in modo
pagina 4 di 7 evidente in corrispondenza del percorso di convogliamento dell'acqua dal bagno verso la porta d'ingresso, siano riconducibili alle infiltrazioni avvenute durante l'incidente dell'11/09/2018” (cfr. relazione di CTU, pag. 3).
Il CTU riporta uno stralcio di relazione del Direttore dei Lavori in cui si descrivono i danni riscontrati nell'appartamento al piano primo di proprietà della sig.ra “le infiltrazioni provenienti sia dalla CP_1 stessa colonna del superiore appartamento e sia per fuoriuscita da una scatola di derivazione e dalle scatole degli interruttori del bagno e dell'antibagno hanno interessato le pareti del bagno e dell'antibagno su tutti e due i lati (le due pareti lato lungo del bagno costituiscono i divisori bagno- camere da letto n.d.r.), il soffitto del bagno, dell'antibagno e delle due camere da letto”. Come chiarisce il CTU, “Le evidenze asserite dal D.L. nella sua relazione tecnica risultano in modo significativo all'interno del bagno in corrispondenza della colonna idrica condominiale che attraversa la parete sinistra dello stesso (vedasi immagini 2 e 3) e nella scatola di derivazione posta nella parete frontale posta sopra la porta di ingresso, ove sono ancora visibili le strisce dell'acqua fuoriuscite (vedasi immagine 4)” (cfr. relazione di CTU, pag. 4). Per quanto riguarda l'impianto elettrico, dopo quattro anni dall'accaduto non è più presente acqua per cui non sussistono problematiche relative alla messa in sicurezza o ad un eventuale collaudo;
gli eventuali danni riconducibili agli eventi dell'11/09/2018 lamentati dalla parte attrice non sono rilevabili attraverso documentazione in atti e, pertanto, non possono essere quantificati (cfr. relazione di CTU pag. 5). Il CTU ha verificato che “Per quanto riguarda la pavimentazione del resto dell'appartamento, in tavolato di legname in larice perlinato (materiale non di qualità con una scarsa permeabilità all'acqua), in listelli di dimensioni 70x8 nel disimpegno e nelle camere da letto e in listelli 100x15 nel soggiorno, questa, secondo la sottoscritta, va interamente sostituita in quanto sicuramente le zone del disimpegno e del soggiorno tra il disimpegno e il vano scala condominiale sono state quelle maggiormente coinvolte dal passaggio dell'acqua, e ciò si evince dall'evidente rigonfiamento e scollamento dei listelli dovuti all'acqua, ma l'acqua si è sicuramente infiltrata raggiungendo tutta la superficie della casa. Oltretutto, per motivi di continuità della pavimentazione non sarebbe possibile scollare il pavimento del disimpegno e non procedere a sostituire quello delle due camere.
Il D.L. scrive nella sua relazione di essersi recato nello stato dei luoghi alle ore 17.30 constatando che la forte precipitazione verificatasi nel primo pomeriggio ha provocato infiltrazioni negli appartamenti sottostanti […]. Si è poi proceduto ad entrare al piano primo (appartamento ) […]. Per CP_1 quanto riguarda il pavimento, costituito da tavolato di legname (non parquet) di differenti dimensioni (tavolato più largo e lungo per il soggiorno-cucina e più stretto e corto per il disimpegno), da contatto con l'acqua in modo lieve e gli scostamenti tra loro e le deformazioni di alcune tavole (imbarcate) riscontrate nel disimpegno e nel soggiorno a giudizio dello scrivente erano già preesistenti e non riconducibili alle piogge verificatesi solo qualche ora prima contrariamente a quanto affermato dal possessore dell'immobile. Il D.L. parla di contatto con l'acqua in modo lieve, ma si reca nell'appartamento solo qualche ora dopo l'accaduto quando si era già provveduto ad eliminare l'acqua, per cui non si può quantificare a posteriori il quantitativo di acqua presente, ma in ogni caso se prima ci fosse stato un danno precedente nel pavimento non riconducibile alle precipitazioni dell'11/09/2018, l'acqua infiltrandosi ha sicuramente peggiorato la situazione. Relativamente alle eventuali opere realizzate precedentemente dalla parte attrice, indicate dal D.L. nella seconda relazione del 02/01/2019, queste, a parere della scrivente, dalla documentazione presente in atti, non sono riconducibili allo stato dei luoghi e non possono aver agevolato infiltrazioni autonome tali da creare i danni riscontrati.” (cfr. relazione di CTU, pagg. 8-9). Le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi sono:
- raschiatura della pittura esistente, preparazione delle pareti e dei soffitti tramite rasatura e carteggio e, infine, tinteggiatura di:
pagina 5 di 7 1. tutte le pareti e il soffitto del bagno;
2. tutte le pareti e il soffitto dell'antibagno;
3. tutte le pareti e il soffitto del bagnetto interno della camera da letto;
4. la parete adiacente il bagno e l'antibagno, la parete est (prospiciente il cortile interno) e il soffitto della camera da letto.
5. la parete adiacente il bagno e l'antibagno, la parete est (prospiciente il cortile interno) e il soffitto della camera da letto;
- svellimento della pavimentazione esistente e nuova installazione di pavimento del tipo similare in tutti i vani ad esclusione del bagno, dell'antibagno e della cucina.
Il CTU ha infine chiarito che per poter installare la nuova pavimentazione si prevede il costo necessario per smontare i mobili di una zona e riporli in un'altra per un successivo rimontaggio e viceversa da parte di un operaio montatore specializzato e che dal computo metrico il danno totale è stato quantificato in € 6.522,00 escluso IVA, “somma da cui è stata effettuata una decurtazione del 15% per causa di forza maggiore in virtù del fatto che la bomba d'acqua verificatasi, così come riportano gli articoli di stampa di quel giorno, è stata improvvisa e imprevedibile”. Ritiene questo Giudice che le conclusioni del CTU vadano accolte, essendo logicamente coerenti e puntualmente motivate all'esito dell'accertamento dello stato dei luoghi e dell'esame degli atti. Non va tuttavia applicata la decurtazione del 15%, per l'imprevedibilità dell'evento meteorologico, trattandosi di una circostanza non dedotta da nessuno dei convenuti.
società che ha eseguito i lavori, è responsabile per i danni verificatisi Controparte_3 nell'appartamento condotto in locazione da , in quanto l'infiltrazione di acqua avvenuta Controparte_1
l'11/09/2018, a seguito delle forti precipitazioni accadute nel primo pomeriggio, è riconducibile al foro lasciato scoperto durante i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto CP_7
Sussiste altresì la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del condominio convenuto.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori).” (Cass. n. 7553/2021). Lo stesso principio è stato affermato con la sentenza n. 11671/2018, secondo la quale in caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo;
in base all'applicazione di tale principio in un caso analogo al presente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie (cfr. Cass. Sez. II n. 11671/2018).
Nel caso di specie, sussiste pertanto la responsabilità del Condominio Lotto n. 8, committente dei lavori, non essendo ravvisabile una condotta della società appaltatrice imprevedibile e inevitabile nonostante un controllo costante e adeguato del committente, qualificabile come caso fortuito.
Alla luce di quanto esposto, i convenuti devono essere condannati a corrispondere all'attrice la somma di € 6.522,00 oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (dicembre 2019) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
pagina 6 di 7 Anche lo IACP intervenuto deve essere condannato alle spese in favore dell'attrice. Invero, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cass. Sez. unite n. 27846/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5121/2019:
CONDANNA la e il Condominio Lotto n. 8 a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 6.522,00 oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dal dicembre 2019 fino al soddisfo.
CONDANNA i convenuti e il terzo intervenuto, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolo Catra.
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti e del terzo intervenuto.
Ragusa, 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5121/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CATRA PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
sito in Ragusa via Teocrito n. 181, C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. BAGLIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
con sede in Ragusa via Archimede n. 209, P.I. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIAMPICCOLO GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. NIGITO PAOLA, elettivamente domiciliato presso l'ufficio P.IVA_3 legale in Ragusa via M.Spadola n.
3. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale accertare e riconoscere il diritto di al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 lamentati e meglio indicati in parte narrativa a causa della responsabilità e della colpa, ai sensi dell'art. 2015 c.c., del e, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente condannare il in persona del proprio amministratore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_3
pagina 1 di 7 al pagamento a favore della della somma complessiva di €. 11.189,16 oltre Iva, o in Controparte_1 quell'altra maggiore o minore ben visa al Giudice adito, a titolo di risarcimento di tutti i danni lamentati dall'odierna attrice, spese necessarie per il ripristino dell'ambiente in cui l'attrice vive, e meglio indicati in parte narrativa per i motivi sopra spiegati.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Controparte_3
Piaccia al Tribunale respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, per i motivi esposti nel corpo del presente atto:
- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ; Controparte_1
- nel merito, rigettare integralmente ogni domanda avversaria in quanto infondata;
- in via gradata, ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'attrice non sono imputabili ed eziologicamente riconducibili agli interventi posti in essere da ma erano preesistenti Controparte_3 agli stessi;
- in estremo subordine, rideterminare in ribasso il quantum ex adverso richiesto essendo lo stesso assolutamente spropositato. Col favore delle spese e dei compensi difensivi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno o, in estremo subordine, per il caso di parziale condanna della scrivente, con compensazione integrale delle spese di lite.
CP_2
Piaccia al Tribunale
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione risarcitoria promossa dall'attrice essendo quest'ultima priva di legittimazione attiva;
- nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità del nel Controparte_5 verificarsi dei presunti danni lamentati, respingere integralmente ogni domanda avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra CP_1
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che gli eventuali danni riscontrati dal nominando CTU siano imputabili ex art. 1227 c.c., c. 2 esclusivamente alla realizzazione da parte della attrice delle opere abusive e/o non autorizzate;
nel merito in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venissero accertati inadempimenti a carico del , ridurre l'entità del risarcimento Parte_1 posto a carico di quest'ultimo sia in considerazione della colpa dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., co. 1, sia in relazione al quantum, di gran lunga inferiore a quello richiesto.
IACP
Piaccia al Tribunale
- rigettare nei confronti del convenuto la domanda attorea, di Controparte_6 riconoscimento dell'asserito diritto al risarcimento di tutti i danni lamentati e di pretesa condanna, anche del Condominio al pagamento della somma complessiva di Euro 11.189,16, quale preteso risarcimento-danni, essendo la domanda del tutto infondata e, comunque, sproporzionata nel suo ammontare, e pertanto, inammissibile, essendo l'importo degli accampati danni, quantificato nella somma complessiva di Euro 11.189,16, quindi, il relativo, preteso, risarcimento, del tutto infondato ed esorbitante, come e meglio indicato in narrativa, punto A), a1), a3), a4) e a5), ritenendo e dichiarando l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice come e meglio indicato in Controparte_3 narrativa, punto B), e pertanto, condannando unicamente l'impresa appaltatrice al Controparte_3 risarcimento degli eventuali danni;
pagina 2 di 7 -in subordine, ritenere e dichiarare colpevole il comportamento dell'attrice e di detto comportamento tenere conto ai sensi dell'art.1227 c.c., secondo la gravità della colpa dell'attrice e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, come e meglio indicato in narrativa, punto A)-a2).
Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio, stante l'infondatezza dell'atto di citazione.
pagina 3 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di essere conduttrice Controparte_1 dell'appartamento sito al primo piano del Condominio Lotto n. 8, in Ragusa via Teocrito n. 181, dove nel 2018 ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria esterna nel corso dei quali Controparte_3 si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel suo appartamento a causa di un grosso foro lasciato aperto sul solaio condominiale dalle maestranze della società – ha convenuto in giudizio il
Condominio Lotto n. 8 e la chiedendo il risarcimento dei danni subiti alle strutture Controparte_3 murarie, alla pavimentazione e all'impianto elettrico, per complessivi € 9.289,16 oltre IVA, nonché le spese di trasporto e deposito degli arredi per il tempo necessario alla sostituzione della pavimentazione, per complessivi € 1.900,00 oltre IVA, per un totale di € 11.189,16. Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la Controparte_3 mancanza di nesso causale tra gli interventi effettuati dalla società e i danni subiti dall'attrice, riconducibili alle opere abusive da lei eseguite, e l'eccessività dei danni richiesti. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio.
Si è costituito in giudizio il Condominio Lotto n. 8, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, contestando l'an e il quantum dei danni e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio. È intervenuto in giudizio lo IACP di Ragusa, premettendo di essere proprietario dell'alloggio condotto in locazione dall'attrice e di altre abitazioni nel Condominio Lotto n. 8 e deducendo l'infondatezza Con della pretesa dell'attrice e, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della società appaltatrice per eventuali danni accertati. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, CP_3 la riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio e, in ogni caso, la condanna unicamente della società appaltatrice.
Espletata CTU, in data 17/12/2024 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto conduttore dell'appartamento. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della
"res locata"; in particolare, qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.” (Cass. n. 17881/2011; Cass. n. 8466/2020). Passando all'esame del merito, la domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Come risulta dalla CTU, “L'infiltrazione di acqua avvenuta in data 11/09/2018, a seguito delle forti precipitazioni accadute nel primo pomeriggio, è riconducibile al foro lasciato scoperto durante i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto condominiale, come anche accertato e riconosciuto dal Direttore del Lavori Ing. della Ditta esecutrice dei lavori che Persona_1 dichiara di aver eseguito nella stessa data dell'incidente un sopralluogo negli appartamenti coinvolti e di aver riscontrato egli stesso “infiltrazioni negli appartamenti sottostanti, in corrispondenza della colonna idrica in cui si stava lavorando in mattinata, che si sono manifestate in modo piuttosto copioso nel sottostante piano secondo, più limitate, seppur considerevoli al piano primo e piuttosto marginali al piano terra”. L'acqua, fuoriuscita dalla colonna idrica e dalle scatole di derivazione, è stata in parte raccolta, ma essendo una quantità elevata è stata convogliata dal bagno al disimpegno e dal disimpegno verso le scale condominiali attraverso una zona del soggiorno, indicata in pianta con un riquadro con retino verde (vedi immagine 1). Si può asserire che le deformazioni del tavolato, più marcate in modo
pagina 4 di 7 evidente in corrispondenza del percorso di convogliamento dell'acqua dal bagno verso la porta d'ingresso, siano riconducibili alle infiltrazioni avvenute durante l'incidente dell'11/09/2018” (cfr. relazione di CTU, pag. 3).
Il CTU riporta uno stralcio di relazione del Direttore dei Lavori in cui si descrivono i danni riscontrati nell'appartamento al piano primo di proprietà della sig.ra “le infiltrazioni provenienti sia dalla CP_1 stessa colonna del superiore appartamento e sia per fuoriuscita da una scatola di derivazione e dalle scatole degli interruttori del bagno e dell'antibagno hanno interessato le pareti del bagno e dell'antibagno su tutti e due i lati (le due pareti lato lungo del bagno costituiscono i divisori bagno- camere da letto n.d.r.), il soffitto del bagno, dell'antibagno e delle due camere da letto”. Come chiarisce il CTU, “Le evidenze asserite dal D.L. nella sua relazione tecnica risultano in modo significativo all'interno del bagno in corrispondenza della colonna idrica condominiale che attraversa la parete sinistra dello stesso (vedasi immagini 2 e 3) e nella scatola di derivazione posta nella parete frontale posta sopra la porta di ingresso, ove sono ancora visibili le strisce dell'acqua fuoriuscite (vedasi immagine 4)” (cfr. relazione di CTU, pag. 4). Per quanto riguarda l'impianto elettrico, dopo quattro anni dall'accaduto non è più presente acqua per cui non sussistono problematiche relative alla messa in sicurezza o ad un eventuale collaudo;
gli eventuali danni riconducibili agli eventi dell'11/09/2018 lamentati dalla parte attrice non sono rilevabili attraverso documentazione in atti e, pertanto, non possono essere quantificati (cfr. relazione di CTU pag. 5). Il CTU ha verificato che “Per quanto riguarda la pavimentazione del resto dell'appartamento, in tavolato di legname in larice perlinato (materiale non di qualità con una scarsa permeabilità all'acqua), in listelli di dimensioni 70x8 nel disimpegno e nelle camere da letto e in listelli 100x15 nel soggiorno, questa, secondo la sottoscritta, va interamente sostituita in quanto sicuramente le zone del disimpegno e del soggiorno tra il disimpegno e il vano scala condominiale sono state quelle maggiormente coinvolte dal passaggio dell'acqua, e ciò si evince dall'evidente rigonfiamento e scollamento dei listelli dovuti all'acqua, ma l'acqua si è sicuramente infiltrata raggiungendo tutta la superficie della casa. Oltretutto, per motivi di continuità della pavimentazione non sarebbe possibile scollare il pavimento del disimpegno e non procedere a sostituire quello delle due camere.
Il D.L. scrive nella sua relazione di essersi recato nello stato dei luoghi alle ore 17.30 constatando che la forte precipitazione verificatasi nel primo pomeriggio ha provocato infiltrazioni negli appartamenti sottostanti […]. Si è poi proceduto ad entrare al piano primo (appartamento ) […]. Per CP_1 quanto riguarda il pavimento, costituito da tavolato di legname (non parquet) di differenti dimensioni (tavolato più largo e lungo per il soggiorno-cucina e più stretto e corto per il disimpegno), da contatto con l'acqua in modo lieve e gli scostamenti tra loro e le deformazioni di alcune tavole (imbarcate) riscontrate nel disimpegno e nel soggiorno a giudizio dello scrivente erano già preesistenti e non riconducibili alle piogge verificatesi solo qualche ora prima contrariamente a quanto affermato dal possessore dell'immobile. Il D.L. parla di contatto con l'acqua in modo lieve, ma si reca nell'appartamento solo qualche ora dopo l'accaduto quando si era già provveduto ad eliminare l'acqua, per cui non si può quantificare a posteriori il quantitativo di acqua presente, ma in ogni caso se prima ci fosse stato un danno precedente nel pavimento non riconducibile alle precipitazioni dell'11/09/2018, l'acqua infiltrandosi ha sicuramente peggiorato la situazione. Relativamente alle eventuali opere realizzate precedentemente dalla parte attrice, indicate dal D.L. nella seconda relazione del 02/01/2019, queste, a parere della scrivente, dalla documentazione presente in atti, non sono riconducibili allo stato dei luoghi e non possono aver agevolato infiltrazioni autonome tali da creare i danni riscontrati.” (cfr. relazione di CTU, pagg. 8-9). Le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi sono:
- raschiatura della pittura esistente, preparazione delle pareti e dei soffitti tramite rasatura e carteggio e, infine, tinteggiatura di:
pagina 5 di 7 1. tutte le pareti e il soffitto del bagno;
2. tutte le pareti e il soffitto dell'antibagno;
3. tutte le pareti e il soffitto del bagnetto interno della camera da letto;
4. la parete adiacente il bagno e l'antibagno, la parete est (prospiciente il cortile interno) e il soffitto della camera da letto.
5. la parete adiacente il bagno e l'antibagno, la parete est (prospiciente il cortile interno) e il soffitto della camera da letto;
- svellimento della pavimentazione esistente e nuova installazione di pavimento del tipo similare in tutti i vani ad esclusione del bagno, dell'antibagno e della cucina.
Il CTU ha infine chiarito che per poter installare la nuova pavimentazione si prevede il costo necessario per smontare i mobili di una zona e riporli in un'altra per un successivo rimontaggio e viceversa da parte di un operaio montatore specializzato e che dal computo metrico il danno totale è stato quantificato in € 6.522,00 escluso IVA, “somma da cui è stata effettuata una decurtazione del 15% per causa di forza maggiore in virtù del fatto che la bomba d'acqua verificatasi, così come riportano gli articoli di stampa di quel giorno, è stata improvvisa e imprevedibile”. Ritiene questo Giudice che le conclusioni del CTU vadano accolte, essendo logicamente coerenti e puntualmente motivate all'esito dell'accertamento dello stato dei luoghi e dell'esame degli atti. Non va tuttavia applicata la decurtazione del 15%, per l'imprevedibilità dell'evento meteorologico, trattandosi di una circostanza non dedotta da nessuno dei convenuti.
società che ha eseguito i lavori, è responsabile per i danni verificatisi Controparte_3 nell'appartamento condotto in locazione da , in quanto l'infiltrazione di acqua avvenuta Controparte_1
l'11/09/2018, a seguito delle forti precipitazioni accadute nel primo pomeriggio, è riconducibile al foro lasciato scoperto durante i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto CP_7
Sussiste altresì la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del condominio convenuto.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori).” (Cass. n. 7553/2021). Lo stesso principio è stato affermato con la sentenza n. 11671/2018, secondo la quale in caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo;
in base all'applicazione di tale principio in un caso analogo al presente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie (cfr. Cass. Sez. II n. 11671/2018).
Nel caso di specie, sussiste pertanto la responsabilità del Condominio Lotto n. 8, committente dei lavori, non essendo ravvisabile una condotta della società appaltatrice imprevedibile e inevitabile nonostante un controllo costante e adeguato del committente, qualificabile come caso fortuito.
Alla luce di quanto esposto, i convenuti devono essere condannati a corrispondere all'attrice la somma di € 6.522,00 oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (dicembre 2019) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
pagina 6 di 7 Anche lo IACP intervenuto deve essere condannato alle spese in favore dell'attrice. Invero, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cass. Sez. unite n. 27846/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5121/2019:
CONDANNA la e il Condominio Lotto n. 8 a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 6.522,00 oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dal dicembre 2019 fino al soddisfo.
CONDANNA i convenuti e il terzo intervenuto, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolo Catra.
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti e del terzo intervenuto.
Ragusa, 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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