Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Nobile, Paolo Romanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Eboli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10.4.2024 a firma del Responsabile Area Elevata Qualificazione – Lavori Pubblici, prot.16660 e relativo alla domanda di condono edilizio prot. n. 4714 del 28.02.1995 (Pratica 245/724) presentata ai sensi della Legge 724/94 per gli interventi di ampliamento eseguiti antecedentemente al 1993 sull’immobile di proprietà della sig.ra IA NE sito in Eboli in loc. AV (censito al NCEU del Comune di Eboli al foglio 45 particella n. 1459 sub 1); notificato a mani in data 16.4.2024:
- del parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Salerno e Avellino di cui alla nota prot. 8261-P del 04.04.2024, relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ampliamento realizzati sul fabbricato di proprietà sito nel Comune di Eboli in loc. AV (censito al NCEU al foglio 45 particella n. 1459 sub 1) ed oggetto di domanda di condono edilizio ex Legge 724/1994, acquisito dal Comune di Eboli al n. prot. 15793 del 4.4.2024:
Nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego del Permesso di Costruire prot. n. 29734 del 08/07/2024 del Comune di Eboli, relativo alla domanda di condono edilizio prot. n. 4714 del 28/02/1995 (Pratica 245/724) presentata ai sensi della Legge 724/94 dalla sig.ra IA AL (precedente proprietaria dell’immobile) e alla successiva richiesta di voltura prot. 8824 del 23/02/2009 presentata dalla sig.ra IA NE (attuale proprietaria) per gli interventi di ampliamento eseguiti antecedentemente al 1993 in assenza di titolo sul manufatto sito alla Loc. AV del Comune di Eboli (censito al NCEU del Comune di Eboli al foglio 45 particella n. 1459 sub 1); provvedimento notificato in pari data;
nonché per l’annullamento dei provvedimenti già oggetto di impugnativa con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle controparti il 10 giugno 2024 e depositato il 2 luglio 2024, la ricorrente impugna il provvedimento comunale del 10 aprile 2024 di diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria numero 9 del 10 aprile 2024, relativo alla domanda di condono edilizio presentata il 28 febbraio 1995, nonché il parere contrario rilasciato in merito dalla Sovrintendenza provinciale per i beni architettonici e paesaggistici il 4 aprile 2024.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio il 3 luglio 2024, per resistere al ricorso.
Il Comune di Eboli non si costituisce in giudizio.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 1 ottobre 2024 e il 28 ottobre 2024, depositato il 28 ottobre 2024, parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego di condono edilizio numero di protocollo 29734 dell’8 luglio 2024, relativo alla stessa domanda di condono presentata il 28 febbraio 1995.
Il contraddittorio scritto tra le parti costituite si svolge ritualmente.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, passando in decisione.
DIRITTO
Si deve premettere che parte ricorrente è interessata ad una domanda di condono edilizio, presentata il 28 febbraio 1995 ai sensi della legge 724 del 1994, per l’ampliamento di un fabbricato nel Comune di Eboli, consistente nella realizzazione di due vani e accessori, comprendenti un locale cantina, un bagno e un portico, per una superficie utile di 29,26 m² e una volumetria complessiva di 97,94 m³.
Le opere abusive erano state realizzate in adiacenza ad un fabbricato legittimato dal permesso di costruire in sanatoria n. 47 del 26 febbraio 2024, avendo conseguito la necessaria autorizzazione paesaggistica in sanatoria il 16 novembre 2023.
L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale del 2 novembre 1968, avente ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico della zona panoramica sita nel territorio comunale di Eboli, nella fascia costiera compresa tra Salerno e la foce del Sele. Il provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico dichiara che l’area costituisce un quadro naturale, estendendosi lungo un unico arenile delimitato da una ininterrotta pineta alle cui spalle corre la strada litoranea, ricco di punti di vista dai quali si godono scorci panoramici sulla costa, mentre verso l’interno è un continuo susseguirsi di ameni punti di vista sulla ubertosa e lussureggiante campagna.
Il Comune di Eboli, istruita la pratica di condono, ha chiesto alla Sovrintendenza provinciale, ente delegato alla tutela del vincolo, il parere obbligatorio e vincolante ex articolo 32 della legge 47 del 1985 e successive modificazioni, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine della definizione dell’istanza di condono edilizio.
La Sovrintendenza, dopo aver chiesto al Comune la trasmissione di documentazione integrativa, comprendente la relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento favorevole formulata dal responsabile comunale del procedimento, ha rappresentato, il 15 marzo 2024, i motivi ostativi al rilascio del parere favorevole, concedendo al richiedente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni.
Di seguito, in data 4 aprile 2024, la Sovrintendenza ha espresso parere contrario all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria con la seguente motivazione:
Nella documentazione a corredo dell’istanza non sarebbero confrontati chiaramente i grafici allegati all’istanza di condono in base alla legge 724 del 1994 e lo stato attuale dell’immobile, così da poter definire in maniera inequivocabile la presenza di eventuali lavori successivi o di opere costituenti pertinenze;
le opere abusive oggetto della domanda di condono supererebbero largamente l’inderogabile limite volumetrico del 30% della costruzione originaria, fissato dall’articolo 39, comma 1, della legge 724 del 1994;
sugli immobili oggetto di condono sarebbero stati effettuati verosimilmente interventi edilizi che ne avrebbero mutato i volumi e i prospetti facendo venir meno l’attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell’istanza di condono;
i fabbricati oggetto dell’istanza avrebbero determinato un incremento volumetrico che andrebbe ad alterare ulteriormente in maniera deleteria e irreversibile l’area situata in prossimità della strada litoranea Salerno-Paestum che costituisce specifico obiettivo di tutela della dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di cui al decreto ministeriale 2 novembre 1969; gli edifici aggiunti, costruiti in maniera confusionaria e caotica nel lotto, su terreni che in passato erano anche gravati da uso civico, andrebbero a saturare ulteriormente l’area, risultando visibili da luoghi accessibili al pubblico e danneggiando definitivamente il paesaggio agrario a dispetto del vincolo paesaggistico.
Acquisito il parere contrario della Soprintendenza, il Comune, con il provvedimento n. 9 del 10 aprile 2024, ha respinto la domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Con il ricorso principale, parte ricorrente impugna il parere vincolante della Soprintendenza provinciale e il provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dal Comune per tre motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione delle regole del procedimento amministrativo, avendo la Sovrintendenza adottato il parere contrario sul dichiarato presupposto che entro il termine di legge non sarebbero pervenute osservazioni al preavviso di rigetto, mentre tali osservazioni sarebbero state tempestivamente trasmesse dalla ricorrente il 28 marzo 2024, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dei motivi ostativi, notificati il 18 marzo 2024.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Sul piano paesaggistico la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Eboli, laddove era considerato che il manufatto oggetto di condono, per caratteristiche tipologiche e ridotte dimensioni, non sarebbe stato tale da determinare una ulteriore compromissione del contesto paesaggistico circostante. La motivazione del parere contrario sarebbe generica e tautologica, senza alcun approfondimento sull’attuale ed effettivo stato dei luoghi, con particolare riferimento ai presunti scorci panoramici sulla costa e alla ubertosa e lussureggiante campagna che sarebbero visibili nell’area in cui è collocato il fabbricato. Il parere sarebbe carente di motivazione anche sulle caratteristiche intrinseche dell’opera, non essendo state considerate le soluzioni mitigative prospettate dal tecnico di parte nella relazione paesaggistica: siepi, aiuole e alberature che avrebbero potuto consentire l’integrazione del manufatto con il paesaggio. Ad avviso della ricorrente, inoltre, non sarebbe stato superato il limite volumetrico fissato dall’articolo 39, comma 1, della legge 724 del 1994, trattandosi di ampliamento non superiore a 750 m³ complessivi. Erroneamente, poi, la Sovrintendenza avrebbe presupposto l’esecuzione di lavori successivi all’istanza di condono eseguiti sull’immobile, non avendo tenuto conto delle osservazioni al preavviso di rigetto che avrebbero chiarito la insussistenza di ulteriori opere. Infine, soffermandosi su considerazioni di natura urbanistico-edilizia, la Sovrintendenza avrebbe esorbitato dalle proprie competenze istituzionali, delimitate alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
Con il terzo motivo del ricorso principale, infine, parte ricorrente deduce la illegittimità derivata del provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, derivante dalla asserita illegittimità del parere vincolante impugnato.
A giudizio del Collegio, si può prescindere dall’esame del primo motivo di impugnazione, recante censure di natura procedimentale, per soffermarsi sul secondo motivo di ricorso, sostanziale, fondato e assorbente.
Come già esposto, il parere contrario impugnato è sorretto da una triplice motivazione: superamento del limite volumetrico del 30% rispetto alla volumetria della costruzione originaria; presunta trasformazione del manufatto originario con opere eseguite in data successiva alla presentazione della domanda di condono; alterazione deleteria e irreversibile del paesaggio protetto dal vincolo.
Il primo e il secondo elemento della motivazione sono da ritenersi espressione di valutazioni non spettanti alla Sovrintendenza provinciale al paesaggio.
In punto di diritto, l’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 4, configura l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e, al comma 8, dispone che il Soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico.
Si ritiene, dunque, che non spetti alla Soprintendenza esercitare competenze riservate all’amministrazione comunale, investita del potere di sorveglianza urbanistico-edilizia e competente all’istruttoria della domanda di condono sotto il profilo specificamente urbanistico-edilizio, acquisendo ogni elemento utile per accertare l’eventuale modificazione apportata alle opere edilizie dopo la presentazione della domanda di condono e accertando, altresì, l’eventuale superamento del limite volumetrico per l’accoglimento della domanda di condono fissato dall’articolo 39, comma 1, della legge 724 del 1994.
Sono dunque fondate le censure di incompetenza dedotte dalla ricorrente con il motivo di impugnazione, riferite al primo e al secondo elemento della motivazione del parere.
Il terzo elemento della motivazione, diversamente dagli altri due, costituisce espressione di una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici delle opere abusive e dunque rientra certamente nelle competenze della Sovrintendenza provinciale.
Si ritiene, peraltro, che la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico "paesaggio", presuppone l'attuazione di un'istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all'Amministrazione nel momento dell'esercizio del potere (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 14/10/2023, n. 15252).
Nel caso di specie, si ritiene che il danno al paesaggio arrecato dall’eventuale concessione del condono edilizio non sia stato sufficientemente rappresentato e spiegato nella motivazione del parere, laddove si afferma che gli edifici aggiunti andrebbero a saturare ulteriormente l’area, ma non si comprende in che misura l’edificio di interesse della ricorrente avrebbe deteriorato il paesaggio. Non si considera la limitata estensione dell’ampliamento rispetto al contesto di riferimento. Non si comprende la relazione tra il paesaggio costiero e la campagna interna con la visibilità del manufatto abusivo. Non si è tenuto conto degli interventi di mitigazione suggeriti dal tecnico di parte nella relazione di accompagnamento all’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Pertanto, le censure mosse dalla ricorrente con il secondo motivo sono da ritenersi fondate, essendo il parere viziato, in parte, da incompetenza e, per il resto, dal difetto di motivazione.
Anche il terzo motivo di impugnazione è fondato, essendo stato adottato il provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica sul presupposto della validità del parere vincolante reso dalla Sovrintendenza provinciale, per cui l’accertamento della illegittimità del parere presupposto determina la illegittimità derivata del provvedimento comunale finale.
Il ricorso principale, quindi, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune e del presupposto parere contrario rilasciato dalla Sovrintendenza provinciale al paesaggio.
Con il ricorso per motivi aggiunti è impugnato, per illegittimità derivata, il sopravvenuto provvedimento definitivo, adottato dal Comune di Eboli l’8 luglio 2024, di diniego del condono edilizio chiesto dalla ricorrente.
Il provvedimento impugnato è motivato con la improcedibilità dell’istanza di condono in seguito al diniego di autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10 aprile 2024.
Dall’accertamento della illegittimità del presupposto diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria deriva la illegittimità anche del provvedimento negativo del condono edilizio.
Il ricorso per motivi aggiunti, quindi, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza sostanziale, devono essere poste a carico dell’amministrazione paesaggistica che ha adottato il parere vincolante illegittimo che ha viziato l’ulteriore prosecuzione del procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO