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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 7 luglio 2025,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14029/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCALEONE Parte_1 C.F._1
ALESSIO
opponente
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILONE Controparte_1 C.F._2
MARIO
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1)Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma il decreto pagina 1 di 5 ingiuntivo opposto
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1800,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.11.2024 , proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3231/2024, alla stessa notificato in data 27.9.2024, con il quale le era stato ingiunto, pro quota ereditaria, il pagamento della somma di € 2.501,66, dovuta dalla sua dante causa,
sig.ra alla locatrice , per quota dell'imposta di registro Persona_1 Controparte_1
anticipata per intero dalla sig.ra nonché quali canoni ed oneri condominiali non corrisposti CP_1
dalla conduttrice.
Chiedeva al Tribunale di:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Accertare e dichiarare la parziale illegittimità degli importi ingiunti con decreto ingiuntivo n.
3231/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2024 e notificato il 27/09/2024 e che l'importo complessivo ingiunto eventualmente dovuto dovrà essere ricalcolato in ragione di quanto esposto in motivazione o della maggiore o minore somma che a Codesto Ill.mo Giudice parrà più equa e giusta e, per l'effetto, invalidare con qualsivoglia statuizione e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
- Laddove non dovesse essere riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro per gli anni
2013, 2014 e 2015 da parte della Sig.ra accertare e dichiarare la decadenza e/o la Per_1
prescrizione del credito relativo all'imposta di registro dell'anno 2013 e che l'importo complessivo ingiunto eventualmente dovuto dovrà essere ricalcolato non tenendo conto di detta annualità.
In via riconvenzionale pagina 2 di 5 - Accertare e dichiarare, l'illegittimità della trattenuta del deposito cauzionale operata dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare l'odierna opposta al pagamento pro quota dell'importo Controparte_1
di € 620,00 (50% di € 1.240,00) in favore della Sig.ra o della maggiore o minore Parte_1
somma che a Codesto Ill.mo Giudice parrà più equa e giusta.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.
Si costituiva l'opposta che contestava i fatti come descritti in atto di citazione, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per tardività del deposito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
Questo decidente disponeva il mutamento di rito da ordinario in locatizio , non ammetteva le prove richieste e rinviava per la discussione e la decisione.
All'udienza del 7 luglio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Ritiene questo decidente che l'opposizione vada dichiarata inammissibile e che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono .
La causa trova soluzione per questioni di mero rito.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggiacendo al rito speciale locatizio previsto dall'art 447 bis cpc, deve essere presentata tramite ricorso e non mediante citazione. Se viene presentata con citazione, l'opposizione non è automaticamente inammissibile, ma la verifica della sua tempestività deve essere valutata considerando il momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non rilevando a tal fine la data di notificazione dell'atto introduttivo.
Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che "Deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito locatizio (o a quello pagina 3 di 5 del lavoro), salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto e a meno che non si tratti di uno dei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, il cui art. 4, comma 5,
espressamente fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nonostante l'errore sul rito."
(Cass. civ., Sez. Unite, 13.01.2022, n. 927).
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per un credito nascente da un rapporto locatizio deve quindi proporsi, a norma degli art. 447 bis e 414-415 c.p.c., nelle forme del ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Ove, invece,
risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non essendo sufficiente che entro tale data sia stato comunque notificato alla controparte.
Orbene, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 27.09.2024 , l'opposizione avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 6 novembre 2024; pertanto, l'opposizione, stante la tardiva iscrizione a ruolo eseguita il 16.11.2024, dovrà essere dichiarata inammissibile.
La definitività del decreto ingiuntivo, non preclude di per sé l'esame delle altre domande proposte dall'opponente, che nel giudizio ex art 645 cpc ha veste sostanziale di parte convenuta ( cass sez II 4
marzo 2020 n 6091).
Il solo fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia improcedibile, quindi, non rende le riconvenzionali dell'opponente automaticamente improcedibili o inammissibili .
Ciò premesso, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
La corresponsione del deposito cauzionale assolve la funzione tipica di garanzia per il locatore del corretto adempimento, da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni poste a suo carico dal contratto ovvero dalla legge.
pagina 4 di 5 La somma costituita a titolo di deposito non può essere imputata dal conduttore in conto canoni.
Ciò significa che a fronte di un'eventuale morosità nel pagamento del canone, il conduttore non potrà
opporre in compensazione la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale deve essere restituito al termine della locazione sempre che esso non venga utilizzato in tutto o in parte per la copertura delle spese delle riparazioni per i danni causati dal conduttore all'immobile ovvero per il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inadempimento del conduttore ai propri obblighi.
Infatti, il deposito cauzionale costituisce in termini giuridici una forma di garanzia del locatore nei confronti del conduttore, intesa quale risarcimento per i danni eventualmente arrecati all'immobile locato, ovvero una forma di pegno irregolare.
Il diritto alla restituzione della somma versata dal conduttore viene ad esistere nel momento in cui perde la sua funzione originaria al momento cessazione del rapporto locatizio, sempre che lo stesso abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico.
Nella fattispecie, pertanto, va dichiarata inammissibile la richiesta da parte dell'opponente di restituzione del deposito cauzionale non avendo adempiuto ogni obbligazione contrattuale, non solo con riferimento ai contestati danni all'immobile, ma anche non provvedendo al pagamento della quota di sua competenza di tutte le imposte di registro anticipate dalla locatrice, al pagamento degli oneri condominiali per quote ordinarie e consumo idrico, ed al pagamento dei canoni di locazione maturati da settembre a novembre 2021.
La domanda riconvenzionale è, pertanto, inammissibile.
Le spese del giudizio si pongono a carico dell'opponente soccombente e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 7 luglio 2025,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14029/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCALEONE Parte_1 C.F._1
ALESSIO
opponente
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILONE Controparte_1 C.F._2
MARIO
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1)Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma il decreto pagina 1 di 5 ingiuntivo opposto
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1800,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
IN FATTO IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.11.2024 , proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3231/2024, alla stessa notificato in data 27.9.2024, con il quale le era stato ingiunto, pro quota ereditaria, il pagamento della somma di € 2.501,66, dovuta dalla sua dante causa,
sig.ra alla locatrice , per quota dell'imposta di registro Persona_1 Controparte_1
anticipata per intero dalla sig.ra nonché quali canoni ed oneri condominiali non corrisposti CP_1
dalla conduttrice.
Chiedeva al Tribunale di:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Accertare e dichiarare la parziale illegittimità degli importi ingiunti con decreto ingiuntivo n.
3231/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2024 e notificato il 27/09/2024 e che l'importo complessivo ingiunto eventualmente dovuto dovrà essere ricalcolato in ragione di quanto esposto in motivazione o della maggiore o minore somma che a Codesto Ill.mo Giudice parrà più equa e giusta e, per l'effetto, invalidare con qualsivoglia statuizione e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
- Laddove non dovesse essere riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro per gli anni
2013, 2014 e 2015 da parte della Sig.ra accertare e dichiarare la decadenza e/o la Per_1
prescrizione del credito relativo all'imposta di registro dell'anno 2013 e che l'importo complessivo ingiunto eventualmente dovuto dovrà essere ricalcolato non tenendo conto di detta annualità.
In via riconvenzionale pagina 2 di 5 - Accertare e dichiarare, l'illegittimità della trattenuta del deposito cauzionale operata dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare l'odierna opposta al pagamento pro quota dell'importo Controparte_1
di € 620,00 (50% di € 1.240,00) in favore della Sig.ra o della maggiore o minore Parte_1
somma che a Codesto Ill.mo Giudice parrà più equa e giusta.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.
Si costituiva l'opposta che contestava i fatti come descritti in atto di citazione, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per tardività del deposito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
Questo decidente disponeva il mutamento di rito da ordinario in locatizio , non ammetteva le prove richieste e rinviava per la discussione e la decisione.
All'udienza del 7 luglio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Ritiene questo decidente che l'opposizione vada dichiarata inammissibile e che il decreto ingiuntivo vada confermato per i motivi che seguono .
La causa trova soluzione per questioni di mero rito.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia, soggiacendo al rito speciale locatizio previsto dall'art 447 bis cpc, deve essere presentata tramite ricorso e non mediante citazione. Se viene presentata con citazione, l'opposizione non è automaticamente inammissibile, ma la verifica della sua tempestività deve essere valutata considerando il momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non rilevando a tal fine la data di notificazione dell'atto introduttivo.
Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che "Deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito locatizio (o a quello pagina 3 di 5 del lavoro), salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto e a meno che non si tratti di uno dei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, il cui art. 4, comma 5,
espressamente fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nonostante l'errore sul rito."
(Cass. civ., Sez. Unite, 13.01.2022, n. 927).
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per un credito nascente da un rapporto locatizio deve quindi proporsi, a norma degli art. 447 bis e 414-415 c.p.c., nelle forme del ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Ove, invece,
risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non essendo sufficiente che entro tale data sia stato comunque notificato alla controparte.
Orbene, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 27.09.2024 , l'opposizione avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 6 novembre 2024; pertanto, l'opposizione, stante la tardiva iscrizione a ruolo eseguita il 16.11.2024, dovrà essere dichiarata inammissibile.
La definitività del decreto ingiuntivo, non preclude di per sé l'esame delle altre domande proposte dall'opponente, che nel giudizio ex art 645 cpc ha veste sostanziale di parte convenuta ( cass sez II 4
marzo 2020 n 6091).
Il solo fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia improcedibile, quindi, non rende le riconvenzionali dell'opponente automaticamente improcedibili o inammissibili .
Ciò premesso, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
La corresponsione del deposito cauzionale assolve la funzione tipica di garanzia per il locatore del corretto adempimento, da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni poste a suo carico dal contratto ovvero dalla legge.
pagina 4 di 5 La somma costituita a titolo di deposito non può essere imputata dal conduttore in conto canoni.
Ciò significa che a fronte di un'eventuale morosità nel pagamento del canone, il conduttore non potrà
opporre in compensazione la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale deve essere restituito al termine della locazione sempre che esso non venga utilizzato in tutto o in parte per la copertura delle spese delle riparazioni per i danni causati dal conduttore all'immobile ovvero per il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inadempimento del conduttore ai propri obblighi.
Infatti, il deposito cauzionale costituisce in termini giuridici una forma di garanzia del locatore nei confronti del conduttore, intesa quale risarcimento per i danni eventualmente arrecati all'immobile locato, ovvero una forma di pegno irregolare.
Il diritto alla restituzione della somma versata dal conduttore viene ad esistere nel momento in cui perde la sua funzione originaria al momento cessazione del rapporto locatizio, sempre che lo stesso abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico.
Nella fattispecie, pertanto, va dichiarata inammissibile la richiesta da parte dell'opponente di restituzione del deposito cauzionale non avendo adempiuto ogni obbligazione contrattuale, non solo con riferimento ai contestati danni all'immobile, ma anche non provvedendo al pagamento della quota di sua competenza di tutte le imposte di registro anticipate dalla locatrice, al pagamento degli oneri condominiali per quote ordinarie e consumo idrico, ed al pagamento dei canoni di locazione maturati da settembre a novembre 2021.
La domanda riconvenzionale è, pertanto, inammissibile.
Le spese del giudizio si pongono a carico dell'opponente soccombente e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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