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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel processo civile iscritto al n. 4679/2018 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”;
TRA
, con sede in Messina, Strada San Giacomo n. 19, is. 313 Parte_1
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
18.12.1963 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Vicinale S. Maria CodiceFiscale_1
Del Pianto Torre 1, presso lo studio dell'Avv. Loredana Carpentieri, rappresentata e difesa dall'Avv.
Ennio Sammartano (C.F. giusta procura in atti CodiceFiscale_2
Impugnante
E con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30 (C.F.: ) in persona CP_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico p.t. Signor nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. C.F._4
Filangieri n. 21 giusta procura in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, Parte_1 stipulava con la nelle date del 30.1.2007 e del 2.10.2007 due contratti di “affiliazione CP_3 commerciale” in relazione ai due punti vendita siti in Messina, entrambi gestiti dalla Parte_1
[...]
In particolare il contratto di affiliazione relativo al punto vendita sito nel “Centro Commerciale
Tremestieri” attribuiva all'affiliato un diritto di prelazione, non territorialmente limitato, per l'apertura di un nuovo punto vendita finalizzato al commercio di materiale a marchio CP_1
Veniva aperto un punto vendita a RC (nella provincia di Messina) e la non CP_3
comunicava alcunché alla Parte_1
Inoltre, per molti anni, un altro esercizio commerciale sito in Messina (il multimarca “Offside”) aperto qualche mese dopo la stipula del primo contratto di affiliazione tra la e la Parte_1
vendeva merce con marchio sottocosto, a prezzi inferiori al costo di acquisto CP_3 CP_1
della merce applicato dalla alla a pochi metri di distanza dalla sede CP_3 Parte_1
gestita dalla Parte_1
La ritenendo sussistente una violazione degli obblighi contrattuali Parte_1 da parte dell'affiliante, attivava il procedimento arbitrale previsto all'art. 23 dei contratti del
30.1.2007 e del 2.10.2007.
Costituito il Collegio in data 9.12.2015 in Castellamare di Stabia, depositate le memorie delle parti, la chiedeva accertarsi il grave inadempimento della in Parte_1 CP_3 relazione alle obbligazioni nascenti dai contratti di “affiliazione commerciale” stipulati nelle date del
30.1.2007 e del 02.10.2007, accertarsi la risoluzione per grave inadempimento dell'affiliante, ex articoli 1453 e 1455 c.c., dei menzionati contratti, accertare l'illegittimità e/o l'abuso di potere in relazione al comportamento tenuto dalla che aveva consentito, per oltre sei anni, che altro CP_3 esercizio commerciale vendesse merce marchiata sottocosto, a prezzi addirittura inferiori al CP_1 costo d'acquisto della merce applicato dalla convenuta alla propria affiliata, creando CP_3
gravissimi danni, in termini di sviamento di clientela e di sleale concorrenza, alla Parte_1
e condannare la al risarcimento di tutti danni subiti dall'istante, sia in dipendenza della CP_3 violazione del patto di prelazione previsto dall'allegato F del contratto del 02.10.2007, e della conseguente apertura di un punto vendita affiliato nella provincia di Messina, che a causa dell'illegittima condotta tenuta dalla società affiliante per aver consentito che un negozio multi marca situato a qualche centinaio di metri dal negozio di Viale San Martino gestito dalla istante di vendere merce a marchio sotto costo. Danni da liquidarsi, tenuto conto del valore di mercato del CP_1
diritto di prelazione, della perdita reale causata dalla concorrenza sleale, della perdita di chance, del mancato guadagno e del lucro cessante nella misura da provarsi in corso di giudizio o ritenuta equa, in misura comunque non inferiore complessivamente ad € 800.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare la al pagamento dei compensi agli arbitri e CP_3
delle spese in favore della parte istante.
Si costituiva la che eccepiva che il diritto di prelazione in favore dell'attrice era stato CP_3
previsto solo per il caso di apertura di punti vendita in franchising e non era stato aperto altro punto vendita in franchising a Messina, che si trattava di negozi multimarca e non di quando CP_4
alla seconda contestazione eccepiva che non sussisteva la responsabilità della per CP_3
comportamenti scorretti posti in essere da terzi. Chiedeva il rigetto della domanda ed in via
CP_ riconvenzionale la condanna della G.&G. al pagamento della somma di euro 36.356,61 quale residuo della somma di euro 62.090,74 per merce ricevuta e non pagata e dichiarare la risoluzione dei
Par contratti per inadempimento della . Parte_1
All'esito dell'attività istruttoria, con lodo emesso in data 21 luglio 2017, sottoscritto in pari data il
Collegio Arbitrale a maggioranza (con il dissenso dell'arbitro Avv. Giovanni Gulino) rigettava le domande di parte attrice e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, ponendo le spese e i compensi professionali liquidati ai componenti del Collegio Arbitrale
e le spese e i compensi liquidati al CTU nella misura del 50% ciascuno a carico di entrambe le parti, compensando le altre spese tra le parti.
Avverso il suddetto lodo ha proposto impugnazione la deducendo: Parte_1
1) la nullità (art. 828 c.p.c.) derivante dalla violazione delle regole preposte alla formazione ed al corretto dispiegarsi del contraddittorio processuale (art. 829, comma 1 n.9 c.p.c.); 2) la nullità derivante dalla intrinseca contraddittorietà (art. 829 comma 1, n. 11 c.p.c.) delle disposizioni del lodo, già evidenziate dall'arbitro dissenziente in calce al lodo;
3) la nullità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ( art. 829, comma 2, c.p.c.).
Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del lodo impugnato e per l'effetto procedere al riesame del merito delle domande, nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto volta ad CP_3
ottenere un riesame del merito della decisione e non una declaratoria di nullità della pronuncia.
In particolare, quanto al primo motivo di impugnazione (per nullità ex art. 829 comma 1 n.9 c.p.c.) eccepiva che la censura non era comprensibile e che parte istante non aveva contestato tempestivamente la nullità in violazione del disposto di cui all'art. 829 c.p.c.; che la censura era in ogni caso infondata in quanto l'istante lamentava la mancata acquisizione da parte del C.T.U di documenti non depositati nel termine perentorio assegnato dagli arbitri, e deduceva che era stato violato il contraddittorio laddove il Collegio Arbitrale aveva acquisito l'ulteriore documentazione depositata, anche in presenza di opposizione da parte della CP_3 La documentazione non acquisita era quella che la G.&G. aveva depositato in Parte_1
una fase ancora successiva, nonostante la chiara indicazione, da parte degli arbitri, della perentorietà del termine.
Dunque non poteva ritenersi sussistente una violazione del contraddittorio.
Quanto al secondo motivo di impugnazione (per nullità ex art. 829 comma 1 n.11 c.p.c.), parte istante non aveva indicato le parti della decisione caratterizzate da contraddittorietà.
Quanto al terzo motivo di impugnazione ( per nullità ex art. 829 comma 2 c.p.c.), né la legge né la convenzione arbitrale prevedevano che la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia poteva costituire motivo di impugnazione del lodo.
Deduceva in ogni caso l'infondatezza delle doglianze anche nel merito, in quanto il diritto di prelazione in favore della era previsto solo per il caso dell'apertura di punti vendita in Parte_3
franchising e, quanto alla vendita di merce con marchio , per insussistenza della Controparte_5
responsabilità della per comportamenti scorretti posti in essere da terzi. Deduceva, altresì, CP_3 anche l'inesistenza dei presupposti dell'abuso di dipendenza economica.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ed in via gradata il rigetto delle domande.
La causa alla prima udienza era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del
21.1.2025 era riservata in decisione con il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'impugnazione è inammissibile ed infondata.
Quanto al primo motivo di impugnazione, concernente la violazione del contraddittorio, deve osservarsi, innanzi tutto, che il principio del contraddittorio va inteso nel senso che, pur nella libertà delle forme del procedimento arbitrale occorre garantire alle parti parità di diritti e la possibilità di essere sentite e di poter contraddire.
Orbene non sembra che tali facoltà siano state limitate nel caso di specie, in quanto il Collegio
Arbitrale ha consentito l'acquisizione di ulteriore documentazione, depositata dall'istante anche successivamente al termine assegnato, disponendo la riconvocazione del CTU come da ordinanza del
27.1.2017, consentendo alle parti di partecipare all'udienza e di svolgere le proprie difese, come richiesto dall'istante.
L'impugnazione sul punto va pertanto rigettata in quanto infondata.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che l'art. 829 n. 11) c.p.c. non riguarda l'ipotesi di incoerenza della motivazione del lodo, come erroneamente ritiene l'impugnante, bensì quelle di contrasto tra varie parti del dispositivo del lodo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente ineseguibile la pronuncia (Cass. 2531/2005), ovvero di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo;
il vizio oggetto della richiamata norma può anche consistere nella contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, non si manifesti nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
(cfr. Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021), ma che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi quindi in una sostanziale inesistenza della stessa (Cass. 3768/2006; Cass. 6069/2004; Cass. 6986/2007; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016;
Cass. 2747/2021).
Sennonché, come si evince dal contenuto del lodo sopra riportato, la motivazione del lodo c'è ed è comprensibile, avendo gli arbitri escluso la sussistenza sia della violazione del diritto di prelazione, sia della responsabilità della per le condotte di concorrenza sleale poste in essere da terzi, sia CP_1 dell'abuso di dipendenza economica. Inoltre è stata esclusa la possibilità di quantificare i danni.
La doglianza è stata formulata in modo non specifico e facendo riferimento alla nota dell'arbitro dissenziente da cui, però, non emerge una contraddittorietà della motivazione, ma un dissenso dell'arbitro sul merito della decisione.
È di tutta evidenza che tale critica ha ad oggetto il contenuto sostanziale del provvedimento - e non la denuncia del vizio di cui al n. 11 dell'art. 828 c.p.c. nei termini sopra indicati- e si risolve, quindi, in una inammissibile impugnazione nel merito del lodo.
Quanto all'ultimo motivo dell'impugnazione, l'istante lamenta, sostanzialmente, un errore di diritto o comunque di merito che non può costituire motivo di impugnazione del lodo. Non è infatti espressamente prevista, negli artt. 23 dei contratti del 30.1.2007 e del 2.10.2007 tra la e la Parte_1
la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al CP_3
merito della controversia (art. 828, 3° comma c.p.c.).
Alla luce delle osservazioni che precedono il primo motivo di impugnazione va rigettato, e il secondo ed il terzo motivo vanno dichiarati inammissibili.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della al Parte_1
pagamento delle spese in favore della resistente, in applicazione del principio della soccombenza. Per la determinazione dei compensi occorre applicare i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 ( come aggiornato con D.M. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminato di media complessità, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla può essere riconosciuta per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere).
Vanno liquidate pertanto le seguenti somme per compensi: euro 2518,00 per studio, euro 1665,00 per la fase introduttiva ed euro 4287,00 per la fase decisoria per il complessivo importo di euro 8470,00 oltre spese generali di difesa e rappresentanza nella misura del 15% Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'impugnante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione. Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata, nonché del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita “natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento del giudizio ex art. 829 c.p.c. ai mezzi di impugnazione ordinari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo proposta dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_3
1. rigetta il primo motivo di impugnazione;
2. dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di impugnazione;
3. condanna la al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_3
spese del presente giudizio che liquida in Euro 8470,00 per compenso professionale ed Euro
1270,50 per rimborso spese generali;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 30 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino