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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di diritto del lavoro, di primo grado, iscritta al n. 3217/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Pallanch ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Manci n. 54,
-Ricorrente - NEI CONFRONTI DELLA
(P. IVA Controparte_1 te e legale P.IVA_1
e p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ta Sabrina Azzolini e dall'Avv. Danilo Cabras dell'Avvocatura della Provincia, con domicilio eletto presso l'Avv.ta Sabrina Azzolini, nella sede dell'Avvocatura della Provincia in Trento, sita in Piazza Dante n. 15,
- Resistente -
**** OGGETTO: contestazione della sanzione disciplinare prot. PAT/RFS007- 29/29/10/2021-0784485, d.d. 29.10.2021,
1 con contestuale richiesta di revoca della sanzione e restituzione emolumenti – CCPL 2016-2018.
Causa decisa all'esito della discussione orale all'udienza del 27 Marzo 2025, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso ha dedotto che: Parte_1
a) ha lavorato dal 20.10 3.2022 con mansioni di assistente forestale capo, cat. C- Livello base alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali;
b) dal 24.02.2020, ha iniziato ad usufruire dei permessi retribuiti di l'art. 33 della l. n. 104/1992 per prestare assistenza a padre anziano affetto Persona_1 da handicap permane certificato invalidità); c) in data 07.07.2020, ha attivato la procedura di cui agli art. 42, c. 5 del d.lgs. 151/2001 e art. 4, c. 2, della l. n. 53/2000 per quattro giorni di assenza su cinque lavorativi e, a decorrere dal 24 Agosto 2022, egli ha chiesto di usufruire dell'istituto del congedo straordinario senza alcun rientro in servizio (cinque giorni su cinque), come da doc 3; d) per prestare assistenza, sia diurna ma, soprattutto, notturna al padre, il l'ha fatto trasferire presso la propria residenza sita, po, in via Sanguarna 8/b San Martino di Castrozza (TN) e ha predisposto per lo stesso una stanza ad hoc, con apposito letto attrezzato;
e) durante il giorno il ricorrente prestava assistenza al genitore quando necessario, ad esempio per assisterlo nei piccoli spostamenti, data la difficoltà a deambulare, per accompagnarlo in bagno o per verificare la regolare assunzione dei farmaci prescritti;
2 f) durante la notte, invece, era solito Persona_1 chiedere aiuto continuo e, rrente gli prestava assistenza per ogni tipo di necessità; g) nell'ottobre 2020, il dott. , Dirigente Persona_2 dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, segnalava al Tribunale di Trento- sez. penale, che aveva commesso delle violazione in merito alla f e dei congedi parentali straordinari retribuiti, tuttavia in data 12.01.2021 il Gip archiviava il procedimento n. 4173/2020 RGNR, in ordine al reato di cui agli artt. 483, 640, 81 c.p., con la seguente motivazione […] “per la legge l'unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il famigliare handicappato con “continuità ed in via esclusiva”, ma è del tutto evidente che tale locuzione non implica un'assistenza continuativa di 24 ore […]” (doc. 5). h) in data 13.05.2021, ha ricevuto la contestazione disciplinare con la quale gli veniva precisato che non avrebbe usato i permessi per prestare assistenza al genitore disabile, ma “per occuparsi dell'azienda agricola di proprietà della moglie” (cfr. doc. 6); i) per tale ragione tra il 14 e il 20 Settembre 2020 e il 1° Ottobre 2020, è stato sottoposto ad attività di indagine da part e ispettori forestali ( e Persona_3
, i quali, presso le localit e, Persona_4
“dotati di auto civile e strumentazione ottica hanno intrapreso un'attività di osservazione e pedinamento nei sui riguardi”; l) in data 29.10.2021, la PAT definiva il procedimento disciplinare con la comminazione della sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni sessanta” l) a sua giustificazione il ricorrente ha dedotto che non c'era nessuna fotografia (nel fascicolo degli accertamenti condotti da parte datoriale, o meglio dalla Polizia Giudiziaria nelle indagini sopra citate che hanno avuto come esito l'archiviazione) da cui risulti che il padre si trovassero in località diverse nelle giornat ddebiti;
m) in merito, poi, a come il padre veniva portato al maso, ha chiarito che “ogni tanto saliva con lui, ogni tanto con la
e con i fratelli” e che mentre il “padre scendeva al maso
3 inteso come abitazione lui proseguiva verso il maso inteso come stalla per parcheggiare la macchina”; n) rispetto invece alle fotografie nn. 16 e 17 e relative alla giornata del 17 Settembre 2020 in cui si addebita al ricorrente di aver svolto “lavori verdi e di manutenzione nelle pertinenze dell'abitazione e dell'azienda” e che, quindi,” il padre e la madre erano accuditi da altre persone”, il ricorrente ha chiarito che in quell'occasione il padre era in compagnia della sorella che si era recata in visita ai genitori;
o) ha specificato che “la famiglia si è sempre arrangiata” e, quindi, la persona vista in compagnia del padre poteva essere una zia (sorella della madre) o altra persona che era andata a trovare la madre del sig. p) ha evidenziato come la ci nza per cui egli sia st to svolgere attività sui campi in alcune ore della giornata, non fosse comunque incompatibile con l'attività di assistenza del padre, che non poteva considerarsi un'attività da prestare minuto per minuto;
r) l'attività di assistenza al genitore disabile è sempre stata correttamente prestata da sia prima di dedicarsi allo svolgimento di alcune attività personali sia dopo lo svolgimento delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. s) l'assistenza al familiare disabile non può considerarsi come un'assistenza h 24, nei 6 giorni in cui è stato pedinato, cui si aggiunge anche il 14 Ottobre ( in cui il ricorrente non è stato pedinato ma riguardo al quale vi sono dichiarazioni di testimoni sulle attività da lui svolte quel giorno) emerge come le ore in cui questi non sarebbe stato in compagnia del padre (perché intento a svolgere attività personali e legate all'azienda di famiglia), sarebbero poco più di 10; t) risulta del tutto carente il nesso causale tra assenza (retribuita) dal lavoro e assistenza al familiare disabile, come invece ritenuto dalla convenuta;
u) ricorrono i presupposti per la revoca della sanzione disciplinare e la conseguente corresponsione delle somme non versate nei 60 giorni di sospensione, oltre che per ottenere la restituzione della somma recuperata da PAT
4 per quanto dato al er la fruizione dei permessi e pari ad Euro 12.081,70 e risulta dall'allegata busta paga di Novembre 2022, con le ulteriori conseguenze di legge, anche dal punto di vista contributivo. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare PAT/RFS007- 29/10/2021-0784485 d.d. 29.10.2022 irrogata dalla
[...]
per il tramite del Servizio per il Controparte_1
n data 29.10.2021 e per l'effetto CONDANNARE Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali a REVOCARE la sanzione comminata al sig. in data 29.10.2021 e a CORRISPONDERE rrente la retribuzione dovuta per i 60 giorni di sospensione con le ulteriori conseguenze di legge per quanto riguarda le ferie e il riconoscimento di tale periodo ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza ed alla REGOLARIZZAZIONE della posizione contributiva del sig.
nonché a RESTITUIRE al ricorrente la somma lorda di euro 1,70 trattenuta nel cedolino paga di novembre 2022 a titolo di “compensazione atecnica” ovvero la diversa, maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, con le ulteriori conseguenze di legge per quanto riguarda il riconoscimento di tale periodo ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il tutto con vittoria delle spese legali di giudizio, oltre 4% CNPA, 15% per spese generali e 22% IVA”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito che: Controparte_1
a) gli agenti mai hanno visto salire o Testimone_1 scendere dall'auto del figlio, né località Pusol o, in generale, allontanarsi da casa, mentre risulta dimostrato dalla parte datoriale che il lavoratore non si trovava presso la residenza del disabile assistito, sicché grava sul lavoratore la prova contraria atta a superare la presunzione di mancata assistenza;
5 b) per tutto il tempo in cui si trovava al maso, si è de continuativamente alla coltivazione dei campi, attività lavorativa del tutto incompatibile, dunque, con quella di assistenza;
c) l'intervento assistenziale deve essere “permanente, continuativo e globale” (si v. art. 3, c. 3, della l. n. 104/1992); c) il tempo e le energie fisiche dedicate da Parte_1 all'attività agricola nei giorni di osservazione che il congedo concesso per l'assistenza al padre è stato utilizzato dal dipendente per lo svolgimento dell'attività agricola presso l'azienda della moglie;
d) la sanzione non è mai stata eseguita dall'Amministrazione, in quanto il dipendente è stato assente dal servizio ininterrottamente dalla data di inflizione sanzione (29 Ottobre 2021) fino al suo pensionamento, come emerge dall'allegato prospetto a firma del Direttore dell'Ufficio Gestione giuridica del personale (si v. doc. 11); e) il dipendente era assente per congedo retribuito, sempre ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, ma questa volta per assistere la madre, per quanto di interesse dal 1° Settembre 2021 fino al 31 Marzo 2022; f) successivamente tale periodo è stato interrotto a partire dall'8 Marzo 2022 a causa del ricovero ospedaliero della madre;
g) , comunque, stato assente dal servizio i giorni 8 e 9 2022 per ferie, poi dal 10 Marzo fino al 31 Marzo 2022 (ultimo giorno di lavoro) in malattia;
h) con nota d.d. 14 febbraio 2022, prot. 111240 (si v. doc. 12), si è disposto il recupero di quanto corrisposto per i permessi (congedo retribuito), ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, fruiti dal dipendente nel periodo dal 4 Agosto al 17 Dicembre 2020, per un totale di n. 120 giornate, pari ad Euro 11.430,66; i) con nota d.d. 21 Novembre 2022, prot. 795513 (si v. doc. 14), non essendo nel frattempo pervenuta alcuna impugnativa, l'Amministrazione ha informato di aver provveduto a recuperare gli emolumenti indebitamente sul
6 cedolino del mese di Novembre 2022 (si v. doc. 15), a titolo di compensazione cd. atecnica. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate:
“Nel merito, respingere integralmente le domande proposte dalla Ricorrente;
II. nel merito, in via subordinata, ridurre o rideterminare la sanzione disciplinare irrogata nella misura ritenuta di giustizia;
spese e compensi di causa integralmente rifusi”
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'esito delle quali è stato disposto rinvio per la discussione, con la concessione alle parti di apposito termine per il deposito in telematico di note conclusive.
3.1. Nelle note conclusive il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3.2. Nelle note conclusive, la parte resistente ha evidenziato che sono stati conclusi i due procedimenti disciplinari a carico di che erano rimasti sospesi in attesa di definizione de edimento penale, nelle more deciso con sentenza divenuta irrevocabile del GUP presso il Tribunale di Trento, n. 550/21, con la quale stato dichiarato colpevole per i reati contestati ai capi nn. 1) e 2) dell'imputazione ovvero per truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, c. 2 c.p. e falsa attestazione della presenza in servizio ai sensi dell'art. art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, mentre è stato assolto “in quanto il fatto non sussiste” dall'imputazione di peculato d'uso di cui all'art. 314, c. 2 c.p. Con nota prot. n. 95375 di data 4 Febbraio 2025, è stata inflitta a la sanzione del licenziamento senza preavviso ( 8). Per tali motivi, la ha insistito per il rigetto del ricorso, dando altresì el venir meno dello ius postulandi dell'Avv. Giacomo Bernardi dal 1° Marzo 2024 per cessazione dall'incarico di preposizione all'Avvocatura della . Controparte_1
7 4. Ciò posto, il ricorso è infondato e, come tale, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova considerare che la l. n. 104 del 1992 stabilisce varie agevolazioni a favore dei disabili e dei familiari che li assistono. Tra questi benefici rientrano i cc.dd. permessi retribuiti, che consentono di astenersi dal lavoro per assistere una persona con disabilità grave. Occorre precisare che, quando si parla di “abuso”, ci si riferisce ad un utilizzo improprio del beneficio: ossia, il lavoratore abusa dei permessi quando li utilizza per svolgere un'attività del tutto diversa da quella per cui tale beneficio è riconosciuto. Il comma 3, dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992 prevede il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per assistere un congiunto con disabilità grave, che non sia ricoverato a tempo pieno. Pertanto, il permesso viene concesso (e deve essere utilizzato) allo scopo di consentire l'assistenza al proprio familiare disabile grave. Lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) stabilisce che il datore di lavoro non può controllare il dipendente in relazione alle mansioni svolte all'interno e all'esterno dell'azienda. Tuttavia, nel caso dell'uso improprio dei permessi da parte del lavoratore, il controllo non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario lavorativo e durante la sospensione dell'obbligazione principale. Pertanto, è ben possibile che, anche attraverso l'attività di un investigatore privato, il datore raccolga le prove di un eventuale abuso dei permessi. La giurisprudenza ha più volte precisato che la normativa richiede un collegamento funzionale (e non temporale) tra l'utilizzo dei permessi ai sensi della l. n. 104 del 1992 e la prestazione di assistenza al disabile grave: ossia, il beneficio deve essere usato dal lavoratore per svolgere quelle attività che costituiscono un'utilità per il disabile, garantendogli l'assistenza necessaria.
8 Quindi, il lavoratore potrà anche momentaneamente allontanarsi dal soggetto disabile durante la fruizione del permesso, ma deve trattarsi di un'assenza limitata nel tempo e sempre finalizzata all'assistenza della persona bisognosa di ausilio. Ad esempio, si pensi al dipendente che si allontana solo per andare a comprare dei farmaci o per prenotare una visita medica al familiare. Pertanto, ci sarà un abuso quando il lavoratore usufruisce dei permessi per esigenze del tutto differenti rispetto a quella dell'assistenza del familiare disabile. Ciò posto, occorre evidenziare che, in base al compendio probatorio acquisito, agli esiti della relazione investigativa e in difetto di specifiche contrarie allegazioni di parte ricorrente, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dai testimoni escussi, in particolare, e Persona_3 Tes_2
(all'udienza del 30 Maggio
[...] Testimone_3
(all'udienza del 21 Novembre 2024), risulta che si è dedicato per un rilevante lasso di tempo a ità lavorative del tutto estranee all'assistenza al padre. Il teste ha dichiarato che durante l'attività di Persona_3 indagine relativa al maso in località Pusol, nei giorni 14 Settembre 2020, 15 Settembre 2020, 17 Settembre 2020, 21 Settembre 2020 e 1° Ottobre 2020 “non è stata rilevata la presenza di . La cascina dove il collega Persona_5 parcheggiava la Suzuki distava meno di 100 metri dal . Pt_3
Dal narrato testimoniale emerge che il 15 Settembre 2020, è rimasto al maso in località Pusol dalle ore 13;40 f le ore 16;45 circa ed è stato visto rientrare in azienda alle ore 17;45. Il giorno 17 Settembre 2020, è risultato che alle ore 14;00 fino ad almeno le ore 16;45, è rimasto a moglie e la figlia al maso in località Pusol. Il 21 Settembre 2020, alle ore 13;15, è emerso che si è dedicato alla raccolta della frutta nell'orto; solo d e 14;39 alle ore 14;42 ha fatto una breve visita ai genitori e poi, alle ore 14;48 si è diretto verso il maso in località Pusol (raggiunto a piedi a causa dei lavori di asfaltatura della strada) ove è restato fino alle ore 17;00.
9 Risulta dall'istruttoria espletata che il giorno 1° Ottobre 2020, il ricorrente è stato assente dall'abitazione, quantomeno a partire dalle ore 9;30, e poi, ritornato a bordo della sua auto Suzuki, è entrato in casa dei genitori alle ore 12;13 ed è uscito alle ore 12;18, per entrare a casa sua;
alle ore 14;00, con abiti da lavoro, è tornato velocemente a casa dei genitori, poi ha lavorato nell'azienda agricola fino alle 15;00 circa, fuori dalla stalla e con l'utilizzo del vecchio trattore;
poco dopo le 15;00 il veicolo Suzuki è stato visto partire in direzione del bosco per il maso in località Pusol. Per quanto riguarda la giornata del 14 Ottobre 2020, il sostituto comandante della Stazione forestale demaniale, ha visto e riconosciuto ntento a portare Tes_2 me verso i pascoli in lo Caltena, durante la mattina (quanto meno a partire dalle ore 8;30 sino alle 11;00. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 14;15, è stato ripreso sul trattore con il rimorchio del letame , di ritorno dalla località Caltena. Nei vari spostamenti avvenuti nelle giornate sopra indicate, il ricorrente non viaggiava in compagnia del padre
, ma della moglie e delle figlie. Persona_5 orio sopra esposto consente di considerare provate le circostanze addebitate ovvero che nelle giornate del 14, 15, 17 e 21 Settembre 2020 e del 1° Ottobre 2020, il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei fondi agricoli di proprietà della moglie, anziché prestare assistenza al padre disabile per il quale aveva chiesto e gli era stato concesso il congedo straordinario retributivo ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001. Va evidenziato che, in tema di congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi in via esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, c. 3, della l. n.104 del 1992, un intervento assistenziale
10 permanente, continuativo e globale (cfr., in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 19580 del 2019). Tanto premesso in ordine agli esiti dell'istruttoria orale, al fine di decidere la presente controversia, occorre considerare quale sia la logica dell'istituto dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, c. 3 della l. n. 104 del 1992. I permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 possano essere richiesti e fruiti solo per finalità assistenziali del soggetto portatore di handicap; deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l'assenza al lavoro e l'attività assistenziale da prestare in favore del disabile;
l'attività assistenziale può essere prestata anche in luoghi diversi rispetto all'abitazione della persona affetta da disabilità; il nesso di causalità diretta sussiste anche qualora la prestazione di assistenza coincida, sul piano temporale, solo parzialmente con l'orario di lavoro della giornata di permesso. Orbene, da un esame della relazione investigativa e degli esiti delle prove testimoniali possono ritenersi provati la presenza e lo svolgimento dell'attività agricola da parte di in località Pusol, nei giorni del 14, 15, 17 e 21 Parte_1
del 1° Ottobre 2020; nonché l'assenza in quei giorni, in località Pusol, del padre disabile,
[...]
. Persona_5
Tali circostanze sono comprovate da quanto dichiarato dal teste e dalla foto n. 5 in cui è ritratta la Persona_3 casci lle vicinanze del posto ove veniva parcheggiata l'auto di . Parte_1
Del resto, è stata accertata la presenza di altre persone rispetto a quelle verbalizzate e ai relativi movimenti. Risulta, quindi, priva di riscontro probatorio la tesi difensiva del ricorrente secondo cui: “Risulta indimostrato che, mentre il era impegnato nello svolgere attività personali e non legate all ta assistenza sanitaria nei confronti del padre, quest'ultimo fosse lontano dal figlio ed in luogo ove il ricorrente non potesse assolvere, in caso di necessità, i propri doveri di assistenza”. Quanto alla ulteriore deduzione difensiva secondo cui “la circostanza per cui egli sia stato visto svolgere attività sui campi in alcune ore della giornata, non fosse comunque incompatibile con
11 l'attività di assistenza del padre, che non poteva considerarsi un'attività da prestare minuto per minuto”, occorre evidenziare che il sacrificio imposto al datore di lavoro, quantomeno sotto il profilo organizzativo per effetto dell'astensione del lavoratore dalla prestazione in caso di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104/1992, è giustificato nei limiti in cui il lavoratore dedichi il tempo sottratto all'attività lavorativa alla cura del familiare affetto da disabilità, essendo solo questa la necessità per la soddisfazione della quale è previsto tale specifico istituto. Inequivoco in questo senso è il dato letterale che risulta dal disposto normativo, essendo lo scopo della legge in esame tutelare le persone affette da disabilità, e non chi li assiste, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19580 del 2019). La rilevanza disciplinare del fatto è, dunque, determinata dall'esercizio di un diritto potestativo per scopi differenti da quelli in relazione ai quali il diritto è attribuito. Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta […] Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17968 del 2016). Con ordinanza più recente la Suprema Corte ha ribadito che: “L'assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione;
si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito;
non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di
12 permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26417 del 2024). Applicando tali principi, cui questo Giudice intende aderire, al caso di specie, si evince chiaramente la sussistenza dell'illecito contestato nelle giornate del 14, 15, 17 e 21 Settembre e del 1° Ottobre 2020, in quanto il ricorrente solo per un periodo limitato e residuale si è occupato del padre disabile, dedicando la maggior parte della giornata ad attività di natura agricola. Egli, quindi, ha utilizzato in maniera illegittima il beneficio concesso. Va condiviso, quindi, l'assunto del datore di lavoro secondo cui le attività svolte dal dipendente nei giorni di congedo ex art 42 del d.lgs. n. 151/2001 sono incompatibili con l'attività di assistenza familiare, né ad essa riconducibili sotto profilo strumentale (come ad esempio potrebbero esserlo, viceversa, la ricerca e l'acquisto di beni personali o presidi sanitari per il disabile), né destinate al recupero psico-fisico del ricorrente che non ha provato la necessità di assistere anche di notte il padre. Giova, infatti, considerare che quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così circoscritti o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa, è configurabile l'abuso del diritto al permesso (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n.1227 del 2025, in tema di permessi ex art. 33 della l n. 104/1992). Con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione ha statuito che: “In tema di congedo straordinario ex art.42, comma 5 del dlgs n.151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale, e soltanto ove venga a mancare il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del
13 datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 28606 del 2021). L'indebito utilizzo del beneficio da parte del ricorrente grava, infatti, sulle finanze del datore di lavoro ex art. 2, c. 2 del d.lgs. n. 151/2001. Il comportamento assunto dal lavoratore concreta non solo una grave violazione del dovere di fedeltà, di correttezza e di buona fede, ma si connota per il suo particolare disvalore sociale (cfr., in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 2618 del 2025), tenuto, altresì, conto del fatto che le circostanze contestate emergono da pedinamenti e attività di osservazione eseguite a seguito di segnalazione di polizia giudiziaria trasmessa il 4 Giugno 2024, nella quale si comunicava che il ricorrente era stato visto sia da “concittadini” che dall'Assistente forestale capo, a “bordo di mezzi agricoli, lontano dalla Tes_2 propria residenza, svolgere mansioni che appaiono in netto contrasto con i benefici e gli obblighi previsti dalla norma” (si v. annotazione sub pag. 7 del pdf di cui al doc. 4a). Ogni ulteriore questione risulta assorbita, essendo provata la fondatezza del nucleo essenziale della contestazione, e trattandosi di una violazione dei doveri di correttezza e buona fede idonea a compromettere il vincolo fiduciario che sovrintende il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 9.257,00, di cui Euro 3.245,00 per la fase di studio, Euro 1.202,00 per la fase introduttiva, Euro 1.880,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.930,00 per la fase decisionale, avuto riguardo alle controversie in materia lavoro, di valore indeterminabile, di complessità bassa e nei parametri medi.
P.Q.M.
14 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 9.257,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c. Così deciso in Trento, il 27 Marzo 2025. Depositata il 25 Maggio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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