Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03980/2025REG.PROV.COLL.
N. 02403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2023, proposto da AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello e Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Gme – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 10905/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Simona Viola, Sergio Fidanzia e Sergio Gigliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. GSE/P20180010614 del 13 febbraio 2018 con il quale sono state respinte le richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC o titoli di efficienza energetica, TEE) n. 0050816065217R1456 e n. 0050816065217R1457, presentate da AL S.p.a.
2. AL- una ESCO risultata aggiudicataria di alcuni interventi di efficientamento energetico da realizzare su immobili di proprietà di enti locali- ha presentato in data 8 settembre 2017 le sopra indicate RVC per l’installazione di cappotti termici e raffrescanti e di impianti solari-termici su immobili di proprietà dei comuni di Celle di IA (SA), FO (CE) e EL IR (AV).
2.1. La valutazione dei risparmi generati dagli interventi in questione avviene con metodo di valutazione standardizzata (art. 4 delle linee guida EEN 9/11) e le schede tecniche di riferimento sono la scheda 6T (“Isolamento delle pareti e delle coperture”), la scheda 8T (“Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria”) e la scheda 20T (“Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario”).
2.2. Con nota del 13 febbraio 2018, preceduta da preavviso di rigetto, il GSE ha respinto le RVC per i seguenti motivi:
a) gli interventi presenti nelle RVC sono già stati rendicontati anche nelle RVC n. 0050816065217R1454 e 0050816065217R1455;
b) non è stata fornita, per tutti gli interventi, l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata da un documento di identità leggibile ed in corso di validità, contenente le seguenti informazioni: (i) indicazione del diritto vantato sul bene; (ii) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; (iii) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente; (iv) ubicazione del sito oggetto di intervento;
c) non è stata fornita documentazione atta a comprovare che i soggetti firmatari delle liberatorie avessero la delega di firma;
d) la documentazione non consente di verificare che gli interventi proposti siano conformi alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche poiché non è stata trasmessa: (i) documentazione che consenta di verificare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex post ; (ii) documentazione atta a comprovare la data di realizzazione dell’intervento; (iii) documentazione che consenta di verificare il rispetto del livello di rendimento minimo dei collettori solari oggetto di intervento; (iv) i file excel di rendicontazione nella nuova versione disponibili nel sito del GSE, correttamente compilati.
3. Con il ricorso di primo grado AL ha chiesto l’annullamento del provvedimento, articolando otto motivi di gravame.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 10905 del 2 agosto 2022 ha respinto il ricorso ritenendo infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, ed assorbendo i rimanenti, tranne il secondo che ha esaminato per mere ragioni di completezza, rilevando che:
a) il Gestore ha il potere di chiedere i documenti indicati, consistenti nelle dichiarazioni dei clienti partecipanti o comunque documentazione equivalente atta a dimostrare, soprattutto, il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e la legittimazione della ESCO ricorrente a interloquire (quale unico interlocutore) con il Gestore per l’ottenimento dei TEE riferibili agli specifici interventi oggetto della RVC rigettata;
b) le dichiarazioni richieste non possono essere sopperite da quanto indicato dalla ricorrente nella nota di riscontro al preavviso di rigetto, in quanto il disciplinare relativo al comune di EL IR dell’11.8.2017 (come quello, pressoché identico, del comune di FO del 10.8.2016) può forse essere documento valido a fini contrattuali, ma non è certo idoneo a fornire le dettagliate e precise informazioni specifiche a ogni intervento in RVC;
c) quanto al comune di Celle di IA, in disparte la genericità della dichiarazione del 10 luglio 2017, inerente a non meglio specificati interventi di efficientamento energetico realizzati su edifici di proprietà del comune (genericità che già di per sé osta alla immediata riconducibilità della dichiarazione agli interventi in RVC in causa), va rilevato, altresì, che la stessa è rilasciata dal RUP, che ha poteri riconducibili a quelli del responsabile del procedimento disciplinato dagli artt. 5 e 6 241/1990, tra cui, in assenza di espressa delega non figura la rappresentanza esterna dell’ente;
d) quanto agli interventi rendicontati con più RVC, né nella documentazione allegata né in discussione in udienza è emersa in cosa consista la differenza tra “cappotto termico” e “cappotto raffrescante”, essendo viceversa tale tipologia di intervento, nelle fonti sopra indicate, sempre indistintamente indicato quale isolamento termico “a cappotto”
5. AL ha interposto appello, articolando sei motivi di gravame (l’ultimo erroneamente rubricato come ottavo) relativi a:
1. Sul capo di sentenza relativo ai poteri di controllo del GSE. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, d.lgs. 28/2011; dell’art. 10, d.m. 28/12/2012; degli art. 1, 13 e 14 delle linee guida ARERA EEN 9/11; degli art. 46 e 47, d.P.R. 445/2000. Violazione delle FAQ ante Chiarimenti operativi del 2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/1990, dell’art. 107, c. 1, TUEL, dell’art. 46, d.P.R. 445/2000.
2. Sul capo di sentenza relativo alla doppia rendicontazione degli interventi. Violazione e falsa applicazione degli art. 4, 9, 14 delle linee guida AEEG EEN 9/11; delle schede tecniche 6T, 8T e 20T; del d.m. 28/12/2012; degli art. 3 e 10 bis, l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto assoluto di attribuzione; violazione del principio di divisione dei poteri; violazione degli art. 24, 25, 97, 103, 111 e 113 Cost., degli art. 7 e 39 c.p.a., dell’art. 112 c.p.c.
3. Sul capo di sentenza relativo alle questioni non esaminate: il motivo 1 del ricorso di primo grado. Violazione e falsa applicazione delle linee guida AEEG EEN 9/11; dell’art. 29, d.lgs. 28/2011; del d.m. 28/12/2012 e, in particolare, dell’art. 6; del d.m. 11/1/2017 e, in particolare, dell’art. 16. Violazione e falsa applicazione della definizione di data di avvio del progetto di cui all’art. 1, linee guida AEEG EEN 9/11. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta.
4. Sul capo di sentenza relativo alle questioni non esaminate: il motivo 4 del ricorso di primo grado. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, d.lgs. 28/2011; del d.m. 28/12/2012; degli artt. 1 e 13 e 14 delle linee guida ARERA EEN 9/11; degli art. 46 e 47, d.P.R. 445/2000. Violazione delle FAQ ante Chiarimenti operativi del 2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Nullità per carenza assoluta di potere.
5. Sul capo di sentenza relativo alle questioni non esaminate: i motivi 6 e 7 del ricorso di primo grado. Violazione e falsa applicazione degli art. 5, 9, 13 e 14 della delibera AEEG EEN 9/11 e delle schede tecniche 6T, 8T e 20T; dei Chiarimenti operativi: progetti standard del 17/3/2017; degli art. 3 e 10 bis, l. 241/1990; dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 180, d.P.R. 207/2010; dell’art. 11 delle preleggi; del d.lgs. 28/2011; del d.m. 28/12/2012. Carenza di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, di non aggravamento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, incompetenza e disparità di trattamento. Nullità per carenza assoluta di potere.
6. Sul capo di sentenza relativo alle questioni non esaminate: il motivo 8 del ricorso di primo grado. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990; degli art. 4, 9, 14 delle linee guida AEEG EEN 9/11; delle schede tecniche 6T, 8T e 20T; del d.m. 28/12/2012. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei presupposti.
6. Si è costituito in giudizio il GSE che, con successiva memoria, ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. All’udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. Con il primo motivo di appello AL impugna il capo della sentenza che ha respinto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso affermando la legittimità del motivo di diniego costituito dalla mancata presentazione dell’autodichiarazione del cliente partecipante e dell’insufficienza della documentazione prodotta dalla società ad assolvere all’onere documentale.
10. Il motivo è fondato.
11. Giova premettere che non può essere posto in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7087 del 2024). Va, del pari, rimarcato che il mancato adempimento di un onere documentale, imposto dalla disciplina normativa e dalle regole tecniche ratione temporis vigenti, giustifica il diniego di incentivazione, alla luce del principio di autoresponsabilità.
12. Diverso è, invece, il caso in cui il diniego di incentivazione si fondi esclusivamente sulla mancata produzione di un documento che è stato introdotto solo in epoca successiva alla presentazione della richiesta, allorché il responsabile del progetto (nel caso di specie una ESCO che non ha la disponibilità della documentazione, da reperire presso i clienti partecipanti) non è più nella condizione di acquisirlo, avendo comunque adempiuto agli obblighi documentali imposti dalla normativa vigente al momento della richiesta (Cons. Stato, sez. IV, n. 6512 del 2021 e sez. II n. 2433 del 2025, quest’ultima relativa ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa).
12.1. Il diniego di incentivazione fondato su una causa ostativa sopravvenuta è in contrasto non solo con il quadro normativo di riferimento, ma anche con i principi di collaborazione, buona fede (art. 1 comma 2 bis l. 241/1990) e della fiducia (declinato espressamente nell’ambito dei contratti pubblici dall’art. 2 d.lgs 36/2023, ma criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale).
13. Questa sezione, nell’esaminare censure di tenore identico, proposte da AL avverso il diniego di RVC relative ad altri interventi realizzati su immobili di proprietà comunale (sent. n.ri 8122, 8123, 8124 e 8125 del 2024), ha osservato che:
- le regole tecniche vigenti al momento della presentazione delle RVC non imponevano la presentazione di un’autodichiarazione a firma del cliente proponente, ma si limitavano a suggerire alle parti di definire i loro rapporti “ a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la c.d. “liberatoria”) o con un apposito accordo contrattuale ” (FAQ pubblicate su sito internet GSE in data 10/11/2016);
- la ricorrente ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal gestore nel preavviso di diniego (con riguardo a: indicazione del tipo di utilizzo del bene, impegno a non richiede/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili, liberatoria a favore del titolare di progetto), trasmettendo i disciplinari di incarico, il provvedimento di affidamento dell’incarico, le attestazioni comunali relativi alla destinazione d’uso degli immobili e tutta la documentazione inerente agli interventi;
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il disciplinare di incarico conteneva tutte le informazioni inerenti sia al divieto di cumulo sancito dall’art. 10 d.m. 28 dicembre 2012 sia alla c.d. liberatoria, sicché il diniego di RVC fondato sulla mancata presentazione di un documento- l’autodichiarazione del cliente fornitore- all’epoca non previsto (in quanto introdotto solo con i chiarimenti operativi pubblicati il 17 marzo 2017) e il cui contenuto informativo coincide con quello emergente dalla documentazione già trasmessa dalla ricorrente, risulta viziato da difetto di istruttoria e di motivazione;
- a fronte di siffatte evidenze documentali, era onere del GSE procedere, in caso di ulteriore incertezza, ad un approfondimento istruttorio in ordine all’effettiva riconducibilità delle RVC agli immobili indicati nella documentazione trasmessa;
- va, inoltre, rimarcata la peculiarità della fattispecie per cui è causa, trattandosi di immobili nella disponibilità di enti locali e aventi una specifica destinazione istituzionale a casa comunale e scuola, circostanza che rende difficile anche solo ipotizzare che i risparmi energetici possano andare a vantaggio di un soggetto differente dall’amministrazione, ossia proprio l’eventualità che la c.d. liberatoria del cliente mira a scongiurare.
14. Le sopra richiamate conclusioni vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’omogeneità delle censure, delle parti e della fattispecie concreta.
15. In sede di osservazioni procedimentali AL ha prodotto:
a) per il comune di Villanova di Battista, la determina di affidamento dell’incarico n. 70/2017 per l’ottenimento dei TEE nonché la dichiarazione del responsabile dell’UTC che attesta la proprietà comunale dell’immobile oggetto di efficientamento, la mancata richiesta di incentivi non cumulabili e l’autorizzazione a AL per la richiesta di TEE. Il fascicolo relativo ai lavori di efficientamento energetico comprende, inoltre, l’attestazione del responsabile dell’UTC del 15 giugno 2017 in ordine alla proprietà comunale e alla destinazione d’uso dell’immobile;
b) per il comune di EL IR, la determina di affidamento dell’incarico n. 74/2017, il disciplinare di incarico che, all’art. 3, reca la liberatoria a favore di AL e l’impegno del comune a rispettare il divieto di cumulo degli incentivi, l’attestazione del RUP relativa all’ubicazione dell’immobile (scuola media comunale);
c) per il comune di Celle di IA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del RUP che attesta la proprietà comunale degli immobili oggetto degli interventi, la mancata richiesta da parte dell’ente di altri incentivi non cumulabili, la liberatoria a AL per la richiesta di TEE oggetto dell’affidamento. Nei fascicoli relativi ai lavori realizzati vi è, inoltre, l’attestazione a firma del responsabile dell’UTC datata 31 maggio 2017, recante l’elencazione degli immobili e la loro destinazione d’uso (scuola primaria, scuola secondaria, casa comunale e scuola dell’infanzia);
d) per il comune di FO, la determina di affidamento dell’incarico n. 24/2017, il disciplinare di incarico che, all’art. 3, reca la liberatoria a favore di AL e l’impegno del comune a rispettare il divieto di cumulo degli incentivi. Nel fascicolo dei lavori vi è l’attestazione del responsabile dell’UTC del 9 maggio 2017 relativa all’ubicazione e alla proprietà comunale dell’immobile (scuola comunale).
16. La documentazione prodotta dalla società reca le informazioni di cui il provvedimento di diniego lamenta la carenza (cfr. punto n. 2 dell’atto: diritto vantato sul bene, ubicazione del sito oggetto dell’intervento, impegno a non richiedere incentivi non cumulabili, liberatoria a favore di AL).
17. Quanto all’attestazione sottoscritta dal RUP del comune di Celle di IA, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., essa: a) è onnicomprensiva, ma non generica perché gli immobili che ne costituiscono l’oggetto sono determinabili per relationem in quelli indicati nell’atto di affidamento dell’incarico a AL e nei fascicoli relativi ai lavori di efficientamento energetico (in ciascuno dei quali è presente l’attestazione del RUP), trasmessi dalla società al GSE. Non emerge né sul piano normativo né su quello tecnico- operativo un obbligo di liberatoria specifica per ogni singolo intervento oggetto di efficientamento; b) è sottoscritta dal RUP che ha gestito la procedura di affidamento dell’incarico di presentazione delle RVC-S, il quale si è limitato ad attestare l’obbligo già assunto dall’ente con l’affidamento dell’incarico alla ESCO.
18. Le eventuali ulteriori carenze documentali-quale la mancata allegazione del documento di identità del responsabile dell’UTC del comune di FO ovvero del contratto di consulenza energetica da cui scaturiscono gli obblighi attestati dal RUP del comune di Celle di IA-avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio da parte del GSE, tanto più che, in sede di osservazioni procedimentali, AL aveva puntualizzato che “ la nostra Società si rende disponibile a chiedere alle Amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ” (cfr. sez. II n. 2433 del 2025 che richiama l’istituto del soccorso istruttorio).
19. Il primo motivo deve, quindi, essere accolto con conseguente riforma del relativo capo della sentenza impugnata.
20. Con il secondo motivo di appello AL impugna il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo all’asserita doppia rendicontazione degli interventi sulla base di una motivazione non indicata nel provvedimento impugnato e relativa alla impossibilità di comprendere “ la differenza tra cappotto termico e cappotto raffrescante ”, con conseguente violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e del principio iura novit curia .
21. Anche tale motivo è fondato.
22. Con preavviso di diniego del 6 novembre 2017 il GSE rilevava che gli interventi presenti nelle RVC di cui all’allegato A erano stati rendicontati anche nelle RVC n. 1454 e 1455.
23. In sede di osservazioni AL puntualizzava che si tratta di interventi diversi, consistenti nell’installazione di cappotto termico e di un cappotto raffrescante su differenti elementi edilizi di medesimi edifici pubblici, incentivati rispettivamente dalle schede 6T e 20T.
24. Le deduzioni difensive della società non sono state, tuttavia, esaminate nel provvedimento di diniego che, al punto n. 1, si limita a ribadire l’impossibilità di presentare più richieste di RVC “ relative al medesimo intervento di efficienza energetica ”, senza indicare né i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni né la ragione per cui la doppia rendicontazione giustifichi il rigetto di entrambe le RVC (la 1456 e la 1457), anziché solo della seconda. Di qui la violazione degli artt. 3 e art. 10 bis l. 241/1990.
25. Sotto tale profilo, non convince la statuizione del giudice di primo grado che ha respinto il motivo di ricorso, rilevando l’impossibilità di cogliere la differenza tra cappotto raffrescante e cappotto termico, in quanto si risolve in un’integrazione postuma della motivazione, come osservato dall’appellante.
26. Ciò in disparte l’ulteriore profilo, parimenti evidenziato da AL, che le due tipologie di intervento sono incentivate da schede tecniche differenti- schede 6T e 20T, intitolate rispettivamente “isolamento delle pareti e delle coperture” e “isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario”- le quali consentono espressamente il cumulo dei risparmi di energia prodotti dal riscaldamento con quelli prodotti dal raffrescamento (scheda 20T, sezione “ Condizioni di applicabilità della procedura ”).
27. Il motivo in esame deve, quindi, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
28. L’accoglimento dei motivi sopra indicati determina l’assorbimento del terzo e quarto motivo di appello con cui AL ripropone ai sensi dell’art. 101 c.p.a. il primo e il quarto motivo (quest’ultimo proposto in via subordinata) di ricorso di primo grado, non esaminati dal T.a.r., e relativi all’ambigua individuazione del quadro normativo di riferimento e all’illegittimità dei chiarimenti operativi pubblicati dal GSE in data 17 marzo 2017, ossia dopo la data di avvio del progetto.
29. Devono, invece, essere esaminati, attesa la natura plurimotivata del diniego, il quinto e sesto motivo di appello con cui AL ripropone, ex art 101 c.p.a., le questioni corrispondenti al sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso di primo grado, relativi alle seguenti ulteriori ragioni di diniego:
-l’inidoneità della documentazione prodotta da AL a verificare l’estensione delle superfici interessate dall’intervento e il rendimento minimo dei collettori;
-la mancata compilazione del file excel di rendicontazione in ogni suo campo.
30. Anche tale motivo è fondato.
31. Con preavviso di diniego il GSE chiedeva ulteriore documentazione atta a comprovare, tra l’altro, le superfici oggetto dell’intervento, indicando a titolo esemplificativo, quale documentazione idonea, la relazione tecnica ex art. 28 l. 10/1991; chiedeva, inoltre, documentazione atta a verificare il rispetto del rendimento minimo dei collettori solari oggetto dell’intervento secondo quanto specificato nella scheda tecnica 8T; precisava, infine, che, per tutti gli interventi inclusi nel progetto, i relativi files excel di rendicontazione avrebbero dovuto essere “ correttamente compilati con l’indicazione degli effettivi clienti partecipanti ”.
32. In riscontro a quanto richiesto, la società precisava che le superfici di materiale isolante installato erano desumibili dalla relazione del direttore dei lavori, dal computo metrico degli interventi e dalle attestazioni del RUP. Con riguardo al rendimento minimo dei collettori solari, trasmetteva la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità dell’impianto.
33. Nel provvedimento impugnato, il GSE rilevava la carenza di documentazione con particolare riguardo all’intervento presso il comune Celle di Bulgaria, via S. Sofia, senza, tuttavia, chiarire le ragioni per cui la documentazione trasmessa da AL (le dichiarazioni del RUP del comune rilasciate in data 28/6/2017 che attestano la superficie di materiale isolante installato, oltre alle caratteristiche dei materiali utilizzati, e la scheda tecnica degli impianti installati presso i comuni di Villanova del Battista e di Celle di IA) non fosse idonea ad assolvere all’onere documentale.
34. Nemmeno in sede di giudizio il GSE ha specificato le ragioni dell’inidoneità della documentazione presentata a chiarire i profili tecnici oggetto di istruttoria, limitandosi ad affermare che “ i dati che si evincono dalla documentazione depositata nel presente giudizio non risulterebbero comunque compatibili con quelli della curva di qualifica di cui alla scheda tecnica trasmessa ” (pag. 23 memoria del 28 marzo 2025).
35. Quanto all’omessa compilazione del file excel in ogni sua parte-in disparte la circostanza che in sede di preavviso di diniego si chiedeva la compilazione esclusivamente con l’indicazione degli effettivi clienti partecipanti- essa non può sorreggere, di per sé sola, il diniego di incentivazione.
36. Anche con riguardo ai profili sopra esaminati emerge il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
37. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado (r.g. 5515 del 2018) e annullato il provvedimento gravato, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni di GSE.
38. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (r.g. 5515/2018), annullando il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO