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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820-1/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 820/2023 promosso da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CIPELLETTI DANIELA elettivamente domiciliati in Varese via Cairoli 5, presso il difensore avv. CIPELLETTI DANIELA
RICORRENTI
contro
(C.F. ); con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. RANCIC ISAAC NICOLA elettivamente domiciliati in VIA GRAMSCI 5 CAMBIAGO presso il difensore
RESISTENTI
Il Giudice dott. Fabio Rivellini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
- è pendente il giudizio ordinario (proc. n. 820/2023 RG) promosso dai ricorrenti nei confronti di e che hanno CP_1 Controparte_3 Parte_4 Parte_5 chiesto l'accertamento della risoluzione per il totale inadempimento del contratto di appalto denominato “contratto d'appalto con sconto in fattura, bonus 110% e bonus 50%” sottoscritto il 10 agosto 2022 con in qualità di appaltatrice e con conseguente CP_1 Parte_5 richiesta di restituzione dell'importo capitale di € 68.200,00 effettuato dagli attori in data 11 agosto
2022 a favore della società a titolo di acconto per opere mai realizzate e all'ulteriore CP_4 risarcimento del danno da inadempimento;
- tutte le parti convenute sono costituite in giudizio e, una volta instaurato il contraddittorio, il procedimento è proseguito sino all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 5.11.2024, nella quale sono stati concessi i termini per conclusionali e repliche con trattenimento della causa in decisione;
- con ricorso proposto in data 6.2.2025 gli attori hanno richiesto in via cautelare di disporre il sequestro conservativo nei confronti di e del socio unico delle CP_1 Controparte_2 somme presenti sul conto corrente intestato ai medesimi e delle relative proprietà immobiliari a tutela del credito restitutorio e risarcitorio derivante dalla risoluzione del rapporto contrattuale
Pagina 1 esponendo il rischio che in attesa delle definizione del procedimento di merito potessero eseguire operazioni volte a sottrarre i relativi beni alla garanzia del credito degli attori;
- con apposita memoria i resistenti e si sono costituiti nel Controparte_2 CP_1 procedimento cautelare eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione di CP_2
e nel merito la carenza di un concreto pericolo per la ricorrente che possa giustificare
[...] l'accoglimento del ricorso;
* * * rilevato che:
- l'art. 671 c.p.c. esige la sussistenza di un «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito» quale presupposto necessario per ottenere il provvedimento cautelare del sequestro conservativo, da commisurare ad un reale pericolo da intendersi in senso oggettivo e concreto e non confinato al mero apprezzamento soggettivo del creditore;
- notoriamente il periculum in mora quale presupposto del sequestro va inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c;
- detto timore non può consistere in uno status soggettivo del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito;
- il rispetto di un criterio oggettivo deve conferire una certa rilevanza al momento in cui si manifesta il periculum e pertanto non sono le condizioni patrimoniali precarie del patrimonio a legittimare la concessione del sequestro conservativo, quanto la costante diminuzione della garanzia rispetto al momento in cui era sorto il rapporto creditorio;
- è infatti condivisibile il principio per cui “al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sé idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto” (Corte di
Cassazione sez. 2 n 3235/1982; negli stessi termini sent. Corte di Cassazione sent. n. 4542/1998 e n.
5886/1998);
- nel caso in esame la parte ricorrente non ha minimamente esplicitato in cosa consista il peggioramento della condizione patrimoniale della società rispetto al momento in CP_1 CP_1 cui è sorta l'obbligazione, che possa integrare concretamente il pericolo che in attesa della definizione del giudizio ordinario la società si possa privare dei propri beni precludendo la possibilità di eseguire in via coattiva il proprio credito una volta accertato con sentenza;
- già anzi al momento della lettera datata 8 ottobre 2022 (depositata agli atti del giudizio principale) gli attori a giustificazione della risoluzione del contratto contestavano che la fosse Controparte_1 una società creata senza adeguata consistenza patrimoniale e priva dei mezzi per realizzare le opere oggetto del contratto manifestando con ciò che l'asserita condizione di inadeguatezza economica fosse evidente ai contraenti sin dalla stipulazione stessa del contratto;
- sono anzi gli stessi ricorrenti ad indicare che la società 1 è intestataria quantomeno di un CP_1 bene immobile di proprietà senza tuttavia allegare delle condotte da cui desumere l'intento dell'amministratore di disfarsi del bene stesso;
Pagina 2 - sicuramente tale situazione di pericolo non può esaurirsi nel fatto che la società convenuta non abbia spontaneamente adempiuto e non abbia offerto di farlo neppure parzialmente come sembrano sostenere i ricorrenti, in quanto non è il mancato adempimento del debitore a integrare il pericolo quanto il suo depauperamento a configurare l'insorgenza o l'aggravamento di un pericolo di infruttuosità che al momento in cui era sorta l'obbligazione non sussisteva;
- la parte ricorrente ha infine del tutto omesso di giustificare la richiesta della misura cautelare direttamente e personalmente nei confronti di che in mancanza dei Controparte_2 presupposti di legge non è chiamato al rispondere personalmente per le obbligazioni della società a responsabilità limitata e, soprattutto, non è convenuto personalmente nel giudizio di CP_1 merito principale, al cui esito il sequestro conservativo in corso di causa è funzionale né viene specificato se il sequestro dei beni personali del sig. possa essere strumentale ad una futura CP_2 azione di condanna nei suoi confronti;
- in base a tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato, lasciando la definizione delle spese del procedimento cautelare all'esito del giudizio di merito;
P.Q.M.
visti gli artt. 671 ss e 669 bis ss. c.p.c., il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione, provvede come segue:
- rigetta l'istanza cautelare ex art. 671 c.p.c. proposta dai ricorrenti;
- rinvia alla sentenza definitiva la determinazione sulle spese del procedimento cautelare.
Varese, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 820/2023 promosso da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CIPELLETTI DANIELA elettivamente domiciliati in Varese via Cairoli 5, presso il difensore avv. CIPELLETTI DANIELA
RICORRENTI
contro
(C.F. ); con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. RANCIC ISAAC NICOLA elettivamente domiciliati in VIA GRAMSCI 5 CAMBIAGO presso il difensore
RESISTENTI
Il Giudice dott. Fabio Rivellini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
- è pendente il giudizio ordinario (proc. n. 820/2023 RG) promosso dai ricorrenti nei confronti di e che hanno CP_1 Controparte_3 Parte_4 Parte_5 chiesto l'accertamento della risoluzione per il totale inadempimento del contratto di appalto denominato “contratto d'appalto con sconto in fattura, bonus 110% e bonus 50%” sottoscritto il 10 agosto 2022 con in qualità di appaltatrice e con conseguente CP_1 Parte_5 richiesta di restituzione dell'importo capitale di € 68.200,00 effettuato dagli attori in data 11 agosto
2022 a favore della società a titolo di acconto per opere mai realizzate e all'ulteriore CP_4 risarcimento del danno da inadempimento;
- tutte le parti convenute sono costituite in giudizio e, una volta instaurato il contraddittorio, il procedimento è proseguito sino all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 5.11.2024, nella quale sono stati concessi i termini per conclusionali e repliche con trattenimento della causa in decisione;
- con ricorso proposto in data 6.2.2025 gli attori hanno richiesto in via cautelare di disporre il sequestro conservativo nei confronti di e del socio unico delle CP_1 Controparte_2 somme presenti sul conto corrente intestato ai medesimi e delle relative proprietà immobiliari a tutela del credito restitutorio e risarcitorio derivante dalla risoluzione del rapporto contrattuale
Pagina 1 esponendo il rischio che in attesa delle definizione del procedimento di merito potessero eseguire operazioni volte a sottrarre i relativi beni alla garanzia del credito degli attori;
- con apposita memoria i resistenti e si sono costituiti nel Controparte_2 CP_1 procedimento cautelare eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione di CP_2
e nel merito la carenza di un concreto pericolo per la ricorrente che possa giustificare
[...] l'accoglimento del ricorso;
* * * rilevato che:
- l'art. 671 c.p.c. esige la sussistenza di un «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito» quale presupposto necessario per ottenere il provvedimento cautelare del sequestro conservativo, da commisurare ad un reale pericolo da intendersi in senso oggettivo e concreto e non confinato al mero apprezzamento soggettivo del creditore;
- notoriamente il periculum in mora quale presupposto del sequestro va inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c;
- detto timore non può consistere in uno status soggettivo del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito;
- il rispetto di un criterio oggettivo deve conferire una certa rilevanza al momento in cui si manifesta il periculum e pertanto non sono le condizioni patrimoniali precarie del patrimonio a legittimare la concessione del sequestro conservativo, quanto la costante diminuzione della garanzia rispetto al momento in cui era sorto il rapporto creditorio;
- è infatti condivisibile il principio per cui “al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sé idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto” (Corte di
Cassazione sez. 2 n 3235/1982; negli stessi termini sent. Corte di Cassazione sent. n. 4542/1998 e n.
5886/1998);
- nel caso in esame la parte ricorrente non ha minimamente esplicitato in cosa consista il peggioramento della condizione patrimoniale della società rispetto al momento in CP_1 CP_1 cui è sorta l'obbligazione, che possa integrare concretamente il pericolo che in attesa della definizione del giudizio ordinario la società si possa privare dei propri beni precludendo la possibilità di eseguire in via coattiva il proprio credito una volta accertato con sentenza;
- già anzi al momento della lettera datata 8 ottobre 2022 (depositata agli atti del giudizio principale) gli attori a giustificazione della risoluzione del contratto contestavano che la fosse Controparte_1 una società creata senza adeguata consistenza patrimoniale e priva dei mezzi per realizzare le opere oggetto del contratto manifestando con ciò che l'asserita condizione di inadeguatezza economica fosse evidente ai contraenti sin dalla stipulazione stessa del contratto;
- sono anzi gli stessi ricorrenti ad indicare che la società 1 è intestataria quantomeno di un CP_1 bene immobile di proprietà senza tuttavia allegare delle condotte da cui desumere l'intento dell'amministratore di disfarsi del bene stesso;
Pagina 2 - sicuramente tale situazione di pericolo non può esaurirsi nel fatto che la società convenuta non abbia spontaneamente adempiuto e non abbia offerto di farlo neppure parzialmente come sembrano sostenere i ricorrenti, in quanto non è il mancato adempimento del debitore a integrare il pericolo quanto il suo depauperamento a configurare l'insorgenza o l'aggravamento di un pericolo di infruttuosità che al momento in cui era sorta l'obbligazione non sussisteva;
- la parte ricorrente ha infine del tutto omesso di giustificare la richiesta della misura cautelare direttamente e personalmente nei confronti di che in mancanza dei Controparte_2 presupposti di legge non è chiamato al rispondere personalmente per le obbligazioni della società a responsabilità limitata e, soprattutto, non è convenuto personalmente nel giudizio di CP_1 merito principale, al cui esito il sequestro conservativo in corso di causa è funzionale né viene specificato se il sequestro dei beni personali del sig. possa essere strumentale ad una futura CP_2 azione di condanna nei suoi confronti;
- in base a tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato, lasciando la definizione delle spese del procedimento cautelare all'esito del giudizio di merito;
P.Q.M.
visti gli artt. 671 ss e 669 bis ss. c.p.c., il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione, provvede come segue:
- rigetta l'istanza cautelare ex art. 671 c.p.c. proposta dai ricorrenti;
- rinvia alla sentenza definitiva la determinazione sulle spese del procedimento cautelare.
Varese, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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