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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12342/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Marone (BS), via Borgo Nuovo n. 22/Q, condotta in locazione con contratto intestato a , rimane assegnata a quest'ultima, la quale se ne assume tutti i CP_1
relativi oneri, con la proprietà di tutti i mobili e gli arredi che la compongono perché la abiti insieme al figlio . Per_1
2. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione e residenza presso la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) sino a quando lo stesso non Per_1
1 avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. I genitori concordano nel considerare non comprese nell'assegno di mantenimento, in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale, le seguenti spese straordinarie le quali dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese relative all'asilo i genitori concordano che le stesse saranno ugualmente sopportate dalle parti: pertanto, in aggiunta all'assegno mensile, il SI. corrisponderà alla SI.ra la metà della retta mensile della Parte_1 CP_1
scuola materna frequentata dal figlio . Per_1
5. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio un weekend alternato dal sabato Parte_1 Per_1
alla domenica e due volte durante la settimana nelle giornate di martedì e giovedì con orari da concordare di volta in volta con la madre compatibili con le esigenze del minore e con i turni lavorativi del padre. Quest'ultimo potrà inoltre trascorrere con il figlio, in via non continuativa, 5 (cinque) giorni nelle vacanze di Natale, 3 (tre) durante quelle Pasquali e 15 (quindici) nel periodo estivo: periodi da concordare ogni anno con la SI.ra . Le giornate di Natale-S. Stefano e Pasqua- CP_1
2 Pasquetta verranno invece trascorse da ogni anno alternativamente con la madre o con il Per_1
padre.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di godere di congruo reddito derivante dalle rispettive attività lavorative e dichiarano, quindi, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo o assegno periodico o di mantenimento o divorzile.
7. I SI.ri e dichiarano di avere già provveduto a regolare e definire ogni Parte_1 CP_1
questione economica e patrimoniale, avendo ciascuno già effettuato il prelievo dei beni personali e di proprietà esclusiva nonché diviso ed assegnato tra loro concordemente quelli di proprietà comune e, quindi, dandosi reciproca quietanza dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, in ragione del pregresso rapporto matrimoniale, salvo l'adempimento degli obblighi previsti dal presente ricorso.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore, con possibilità di iscrivere il figlio minore su quello di entrambi.
9. Spese legali integralmente a carico del SI. . Parte_1
10. I coniugi rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Corte Franca (atto n. 5, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12342/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Marone (BS), via Borgo Nuovo n. 22/Q, condotta in locazione con contratto intestato a , rimane assegnata a quest'ultima, la quale se ne assume tutti i CP_1
relativi oneri, con la proprietà di tutti i mobili e gli arredi che la compongono perché la abiti insieme al figlio . Per_1
2. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione e residenza presso la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) sino a quando lo stesso non Per_1
1 avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. I genitori concordano nel considerare non comprese nell'assegno di mantenimento, in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale, le seguenti spese straordinarie le quali dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese relative all'asilo i genitori concordano che le stesse saranno ugualmente sopportate dalle parti: pertanto, in aggiunta all'assegno mensile, il SI. corrisponderà alla SI.ra la metà della retta mensile della Parte_1 CP_1
scuola materna frequentata dal figlio . Per_1
5. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio un weekend alternato dal sabato Parte_1 Per_1
alla domenica e due volte durante la settimana nelle giornate di martedì e giovedì con orari da concordare di volta in volta con la madre compatibili con le esigenze del minore e con i turni lavorativi del padre. Quest'ultimo potrà inoltre trascorrere con il figlio, in via non continuativa, 5 (cinque) giorni nelle vacanze di Natale, 3 (tre) durante quelle Pasquali e 15 (quindici) nel periodo estivo: periodi da concordare ogni anno con la SI.ra . Le giornate di Natale-S. Stefano e Pasqua- CP_1
2 Pasquetta verranno invece trascorse da ogni anno alternativamente con la madre o con il Per_1
padre.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di godere di congruo reddito derivante dalle rispettive attività lavorative e dichiarano, quindi, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo o assegno periodico o di mantenimento o divorzile.
7. I SI.ri e dichiarano di avere già provveduto a regolare e definire ogni Parte_1 CP_1
questione economica e patrimoniale, avendo ciascuno già effettuato il prelievo dei beni personali e di proprietà esclusiva nonché diviso ed assegnato tra loro concordemente quelli di proprietà comune e, quindi, dandosi reciproca quietanza dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, in ragione del pregresso rapporto matrimoniale, salvo l'adempimento degli obblighi previsti dal presente ricorso.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore, con possibilità di iscrivere il figlio minore su quello di entrambi.
9. Spese legali integralmente a carico del SI. . Parte_1
10. I coniugi rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Corte Franca (atto n. 5, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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