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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4069 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata il [...], a [...] ora ME RM, e residente in [...]
degli Alimena n. 91, CF , elettivamente domiciliata, in ME RM, alla via C.F._1
A. Manzoni, n.44, presso lo studio dell'Avv. Mario Ruberto che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., che agisce in proprio e quale P.IVA_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in 00142 Roma, via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar, n. 14, in persona del Responsabile atti introduttivi giusta procura Controparte_3
speciale autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr.12772 Persona_2 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Messina al Viale Cadorna n. 14 presso lo studio dell'Avv.
Denise Manganaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 24/10/2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1
, al fine di sentir “dichiarare la nullità e l'illegittimità della Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 03420249011001232/000, per effetto annullarla e/o revocarla”.
Contr Hanno resistito al ricorso l'ente impositore ( ) e l'agente della riscossione ( ) sulla base delle CP_1
diffuse argomentazioni esposte nelle rispettive memorie di costituzione.
All'udienza fissata per la discussione (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) il giudice ha posto alle parti questione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di ME RM, assegnando termine per note ai sensi dell'art. 101 c.p.c sulla questione rilevata d'ufficio.
Indi, matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa con sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione di difetto dello ius postulandi avanzata dalla difesa attorea nei confronti della difesa della resistente (in tal senso dovendo Controparte_2 qualificarsi l'eccezione di nullità della costituzione della resistente , Controparte_5 tramite avvocato di libero foro e non già tramite l'Avvocatura di Stato, sollevata da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza del 1/4/2025).
Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa dell' attraverso un avvocato del Controparte_6
libero foro. Sulla questione, si è ripetutamente espressa – nel senso della validità della procura conferita da ad CP_7
avvocati del libero foro - la giurisprudenza di merito (si veda, in particolare, Tribunale di Roma, sez. L sent. n. 1045/2019 le cui condivise motivazioni si richiamano qui espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.) e, da ultimo, la Corte di legittimità.
La questione della difesa in giudizio di è stata affrontata dalle Sezioni Controparte_2
Unite della Suprema Corte, che hanno enunciato, nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto:
"(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si Controparte_2
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre
1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a CP_2
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"(Cass. S.U., sent. n. 30008, Ud. 22.10.2019 - P.U. - Pubbl. 19/11/2019 - Racc. Gen.
30008/2019).
Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'arti del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone : "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non Controparte_2
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".
Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vedano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma
8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui nonostante CP_7
la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.
In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all' Pertanto, il richiamo, CP_7
operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'L'ufficio dell' e dell' monopoli di cui al decreto legislativo 30 Controparte_2 Controparte_8
luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8.
Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in CP_7
subiecta materia, « sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di Parte_2
avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte
d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie».
Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l' può evitarla solo in caso CP_2
di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche CP_2
da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso" (Cass. S.U. sent. n.
30008/2019, in motivazione, par.26)- cfr. Cass. n. 31241/19 e succ. conf.
In conclusione, nel caso in esame, l' ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, CP_7
contrariamente a quanto infondatamente eccepito da parte ricorrente posto che – secondo l'insegnamento della SC - non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario ovvero in quello innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunale, per i quali la convenzione esime l'agenzia dal ricorso alla difesa erariale, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tanto ritenuto in via preliminare, valga premettere che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011001232/000 relativamente alla cartella di pagamento n. 03420070046207513000 e agli avvisi di addebito n. 33420160003145709000,
33420160003145911000, 33420170004274325000 33420180004032508000-
33420190005578109000, 33420210000185784000 33420220003243144000.
In relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella di pagamento n. 034 2007 00462075 13 000 deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di ME RM
(questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 e 428 c.p.c. con assegnazione di termine per note).
Occorre, anzitutto, qualificare la spiegata opposizione.
A tal proposito si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483;
Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento CP_1 all'opposizione all'esecuzione spiegata e la legittimazione passiva di in relazione alle doglianze CP_7
formali/contenutistiche pure sollevate in ricorso (violazione della sequenza procedimentale/carenza di motivazione dell'atto opposto).
Così qualificata la presente opposizione, deve essere affermata la competenza del Tribunale di ME
RM, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 618 bis, 442 e 444, comma 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia previdenziale ed in particolare fondandosi la impugnata intimazione di pagamento su cartella di pagamento emessa per l'omessa versamento di contributi dovuti come azienda assuntrice di manodopera agricola per il 3° , 4° trim. 2005 e 1° trim.
2006, oltre i contributi per danno biologico relativo all'anno 2003 1°,2°, 3° e 4 trim in riscossione con il 4° trim 2005.
Infatti, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi che nelle opposizioni all'esecuzione (non ancora iniziata) e agli atti esecutivi la competenza per territorio in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è regolata dall'art. 444 c.p.c.
Invero, il richiamo effettuato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro non si limita ad affermare la competenza per materia del giudice del lavoro, ma si estende anche alle regole disciplinanti la competenza per territorio;
ne consegue che, proposta opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, competente territorialmente è il giudice del lavoro individuato a norma degli artt. 413 o 444 c.p.c., a seconda che si tratti delle controversie di cui all'art. 409 o 442 c.p.c., e non quello individuato ex art 27 c.p.c., né ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (cfr. Cass., SS.UU., n. 841/2005).
Ebbene, la presente opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento effettuata in base alle omissioni contributive di cui alla predetta cartella di pagamento emessa per omissioni contributive in favore della gestione agricola datori di lavoro, afferente la posizione previdenziale accesa in relazione alla attività svolta dalla ricorrente, titolare di azienda agricola con sede in ME RM.
Nel caso di specie, quanto alla competenza per territorio, trova, quindi, applicazione il disposto di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c., a norma del quale “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Costituisce principio ormai consolidato (si veda Cass. n. 1245/98 sino alla più recente Cass. n.
6178/2019) quello secondo cui l'art. 444 , terzo comma, c.p.c., che fissa il criterio per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi per oggetto il rapporto contributivo previdenziale, fa riferimento al luogo dove è situato l'ufficio dell'ente, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, vale a dire l 'ufficio che e' legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (v. al riguardo, per una completa panoramica della giurisprudenza di legittimità, Cass. 30 luglio 1996 n. 6843, in motivazione). E questa interpretazione è stata recepita dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 477 del 19 dicembre
1991 - con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 , comma 3, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - ha osservato che per "ufficio dell'ente deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza", aggiungendo che la relativa individuazione deve essere in concreto correlata con il luogo in cui ha sede o vi è la dipendenza dell'impresa titolare dei rapporti assicurativi - luogo, codesto, nel quale, normalmente si svolgono i rapporti in questione "essendo ininfluenti eventuali provvedimenti attributivi di tali rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa, giacché il criterio di determinazione della competenza territoriale, raccordandosi con la sede dell'impresa o di una sua dipendenza, è ispirato all'interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo al luogo dov'è la documentazione rilevante".
Pertanto, per costante giurisprudenza, per “ufficio dell'ente” si intende, allorché l'istituto previdenziale CP_ abbia una struttura decentrata (come l' , la sede che, in quanto investita di potere di gestione esterna, a norma di legge o di statuto, sia legittimata a ricevere i contributi e, conseguentemente, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (cfr. Cass. nn. 3303/2002, 10329/2002,
11127/2002, 12542/2002 e 1245/1998).
Ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., infatti, giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della opposizione a cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori e trattasi, nella specie, di competenza per materia funzionale e inderogabile
(Sez. L, Ordinanza n. 20079 del 18/09/2006; Massime precedenti Vedi: N. 6619 del 2003; Sez. L,
Ordinanza n. 8171 del 07/04/2006 ; N. 7108 del 2000 ; N. 3303 del 2002; N. 17038 del 2005) .
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, la determinazione del foro speciale territoriale, stabilita dal legislatore nel terzo comma dell'art. 444 c.p.c. (giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale o assistenziale), risponde all'esigenza di favorire, direttamente, l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale
(Cass. 5 dicembre 1990 n. 11671); la ratio della norma, quindi, è quella di agevolare l'ente creditore, per consentire al medesimo di assolvere nel miglior modo possibile ai suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti, tenuto conto, altresì, del fatto che la causa del credito contributivo deve essere individuata "nell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale" (Corte cost. 28 novembre 1990 n. 526, in motivazione;
Cass. sez. lav. 15 maggio 1993 n. 5552). La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la norma di cui all'art. 444, terzo comma, c.p.c. non si pone in contrasto con gli artt 3, 24 e 97 della costituzione, atteso che opera una scelta nell'individuazione del foro competente, in favore degli interessi dell'ente creditore, che non implica un'arbitraria disparità di trattamento in danno dei debitori, e non menoma i diritti di difesa di questi ultimi (Cass. 2094-1979).
Ai sensi dell'art. 444 co. 3 cod. proc. civ., dunque, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi (Cass. n.1045/1991; n. 11266/96; n.
9716/93).
Nel caso di specie, l'azienda agricola di cui la ricorrente era titolare aveva sede legale in ME
RM (come da allegata visura camerale) e che l'ufficio legittimato a ricevere i contributi è CP_1
l'ufficio di ME RM che, invero, ha iscritto a ruolo i crediti in questione.
Pertanto, posto il criterio normativo di collegamento ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., per come Co declinato dalla , che individua “l'ufficio dell'ente legittimato a ricevere e pretendere i contributi” ai fini del radicarsi della competenza territoriale in quello, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto previdenziale contributivo controverso, vale a dire l 'ufficio che e' legittimato a ricevere i contributi , a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza e che la relativa individuazione deve essere in concreto correlata con il luogo in cui ha sede o vi è la dipendenza dell'impresa titolare dei rapporti assicurativi - luogo, codesto, nel quale, normalmente si svolgono i rapporti in questione "essendo ininfluenti eventuali provvedimenti attributivi di tali rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa” e, nel caso di specie, essendo tale ufficio quello sito in ME RM, deve declinarsi la competenza in favore del
Tribunale di ME RM, nel cui circondario si trova la sede dell'ufficio preposto alla gestione del rapporto contributivo. Al contrario, per i crediti per i quali sono stati emessi gli avvisi di addebito sopra indicati, sussiste la competenza del Tribunale adito siccome si tratta di contributi IVS dovuti alla Gestione - Pt_3
CP_ ed Associati- IAP - matr. - , in ragione dell'attività di lavoro Parte_4 P.IVA_3 autonomo svolta in agricoltura dall'opponente nei relativi periodi di imposizione contributiva;
trova pertanto applicazione il disposto del primo comma dell'art. 444 c.p.c. (criterio di collegamento integrato dalla residenza dell'attore) e, pertanto, posta la residenza dell'opponente in Cosenza, in parte qua è competente l'adito Tribunale.
Viene, pertanto, in rilievo la norma dell'art. 444 comma 1 c.p.c. a tenore del quale il criterio normativo di collegamento è dato dalla residenza dell'attore, indicandosi quale Ufficio competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza dell'attore ex art. 444, comma I. cod. proc. civ.; invero, la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista/lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (si veda Cass. Sez L, ord. n. 11646/2004 e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass. Sez. L, ord. n. 23141/2011); da ultimo, la SC, con sentenza n. 15417/2020, ha ribadito tale orientamento, ormai consolidato, affermando che L'art. 444, 1° comma c.p.c. comma stabilisce che le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore.
L'art. 444, 3 comma c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente. 2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale, secondo la giurisprudenza consolidata, e si applica (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016) anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra -infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1,
c.p.c. ( Cass. 23141/2011). 3.- Nel caso in esame, quindi, poiché la controversia di cui al ricorso in oggetto riguarda gli obblighi contributivi del lavoratore autonomo e poiché risulta che l'opponente risiedesse a Rizziconi, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, deve dichiararsi che il giudice territorialmente competente sia il Tribunale di Palmi (…).
Tanto ritenuto, valga evidenziare che l' , a seguito di verbale ispettivo del 6.7.2009 in atti, ha CP_1 provveduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura, quale IAP (imprenditore agricolo professionale) alla luce degli accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rilasciate dall'opponente.
I contributi in questione, pertanto, riguardano i contributi IVS dovuti alla gestione agricola- Lavoratori autonomi e associati in agricoltura, in specie IAP (imprenditore agricolo professionale).
Nel costituirsi in giudizio l' ha dato atto che, una volta pervenuta in data 16.09.2024 con PEC CP_1
richiesta corredata da documentazione relativa di cessazione retroattiva, dalla data del 31.12.2018, dell'iscrizione della sig.ra alla CCIAA, verificata la documentazione prodotta, la consistenza Pt_1
aziendale si è provveduto a cancellare la nominata in questione dalla gestione IAP alla data del
31.12.2018; che, quindi, dalla data del 1.1.2019 non sussistendo più obblighi contributivi in ragione della predetta cancellazione retroattiva dal 31.12.2018, l' ha provveduto allo sgravio CP_1 amministrativo dell'avviso di addebito nr. 33420210000185784000 – concernente contributi IAP 1^ 2^
3^ e 4^ rata 2019 – e dell'avviso di addebito nr. 33420220003243144000 - concernente contributi IAP
1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2020.
Pertanto, avuto riguardo al predetto sgravio, in relazione ai crediti portati dai due predetti avvisi di addebito, la materia del contendere deve dirsi cessata.
Al contrario, la materia del contendere non può dirsi cessata in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
1) 33420160003145709000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2015 regolarmente notificato a mezzo AR ricevuta il 03/11/2016 (cfr. all.4 ava all.
4.a notifica)
2) 33420160003145911000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2010 (che comprende gli anni dal 2004 al 2010 a seguito dell'iscrizione IAP da verbale ispettivo del 06.07.2009) ed è stato notificato a mezzo AR ricevuta il 3/11/2016 (cfr. all.5 ava e all.
5.a notifica)
3) 33420170004274325000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2016 regolarmente notificato a mezzo AR ricevuta il 3/1/2018 (cfr. all.6 ava e all.
6.a notifica)
4) 33420180004032508000- concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2017 regolarmente notificato il 17/12/2018 (cfr. all.7 ava e all.
7.a notifica) 5) 33420190005578109000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2018 regolarmente notificato il 16/01/2020 (cfr. all.8 ava e all.
8.a notifica).
Valga, anzitutto, rilevare che l' ha dato prova - a mezzo della documentazione allegata alla CP_1
memoria – della regolare notifica dei predetti avvisi di addebito;
in particolare, l'avviso di addebito n.
33420160003145709000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 03/11/2016
(cfr. all.
4.a del fasc. ), il nr. 33420160003145911000 è stato notificato a mezzo raccomandata CP_1
ricevuta il 3/11/2016 (cfr. all.
5.a), il nr. 33420170004274325000 –risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 3/1/2018 (cfr. all.
6.a), l'avviso nr. 33420180004032508000 risulta regolarmente notificato il 17/12/2018 (cfr. all.
7.a) e, infine, l'avviso di addebito nr.
33420190005578109000 è stato regolarmente notificato il 16/01/2020 (cfr. all.
8.a).
Orbene, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, si rivelano inammissibili le doglianze attoree afferenti il merito della pretesa contributiva che, invero, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei titoli;
parimenti inammissibile per le medesime ragioni la doglianza attorea che fa leva sulla violazione dell'art. 25 del medesimo d.lgs. e tanto in disparte dall'inapplicabilità della norma al sistema di riscossione a mezzo avviso di addebito.
In ordine all'eccepita prescrizione, si osserva che, acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta
(in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Al contempo, si rivela ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Orbene, nel caso di specie, in relazione ai due avvisi di addebito nr. 33420160003145709000 e nr.
33420160003145911000, entrambi notificati il 3/11/2016, la difesa di assume di aver interrotto il CP_7 decorso del termine di prescrizione con la notifica, in data 10.4.2017, di comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201700001318000.
In relazione a tale atto, se pure non offre prova della relativa notifica nella data indicata CP_7
(10.4.2017) occorre tuttavia rilevare che la circostanza si rivela pacifica siccome parte ricorrente, nell'eccepire la prescrizione in relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella
03420070046207513000, nel richiamare la difesa che ha spiegato innanzi al Tribunale di ME CP_7
in giudizio di opposizione avverso precedente intimazione di pagamento, muovendo proprio dalla notifica in data 10.4.2017, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476201700001318000, assume che la prescrizione è maturata avuto riguardo alla data di notifica della cartella e quella del predetto atto interruttivo, essendo passati 8 anni (così a pagina 3, punto 2 del ricorso).
Pertanto, stante la pacifica notifica in data 10.4.2017 della comunicazione preventiva dalla cui disamina si evince l'indicazione anche – tra gli altri – dei due avvisi di addebito in esame, si osserva che dal
3.11.2016 (data di notifica degli avvisi) il termine è stato interrotto, dapprima, in data 10.4.2017 con la notifica della comunicazione preventiva e, di poi, dalla intimazione di pagamento n.
03420229007116803000 notificata il 16/05/2023.
Ma osserva il giudice che – anche considerando la sospensione per effetto della legislazione emergenziale per complessivi 311 giorni – l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il termine era già spirato (5 anni dal 3.11.2016 più 311 giorni).
Pertanto, in parte qua, l'eccezione è fondata.
In relazione agli altri tre avvisi di addebito (notificati, rispettivamente, nelle date 3.1.2018, 17.12-2018
e 16.1.2020) il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto con la notifica, in data 16-5-2023, di intimazione di pagamento in atti (avverso la quale la ricorrente ha esperito opposizione innanzi al
Tribunale di ME dichiaratosi poi in parte incompetente).
Invero, in relazione agli avvisi di addebito notificati il 17.12.2018 ed il 16.1.2020, il termine quinquennale (che veniva a scadere, rispettivamente, il 17.12.2023 e il 16.1.2025) è stato utilmente interrotto in data 16.5.2023 a mezzo della notifica di intimazione di pagamento e, di poi, nuovamente, con la notifica – in data 16.10.2024 – dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Per quanto concerne i crediti portati dall'avviso di addebito notificato il 3.1.2018, occorre precisare quanto segue.
Dalla data del 3.1.2018, il quinquennio prescrizionale è rimasto sospeso per 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, poiché i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420170004274325000 si sarebbero estinti per prescrizione al maturare del successivo quinquennio (3.1.2023) considerando ulteriori 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, il termine sarebbe spirato il 10.11.2023 ma, per come detto, è stato interrotto con la notifica di precedente intimazione di pagamento in data 16.5.2023.
L'eccezione si rivela, pertanto, infondata.
Parimenti è a dirsi per le doglianze di tipo formale che, pur tempestive (siccome proposte nel termine perentorio ex art. 617 c.p.c.) si rivelano infondate.
Anzitutto appare inconferente all'oggetto per cui è causa, l'eccezione che fa leva sull'omessa notifica Co della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invocando parte attrice arresto della (S.U.
n. 19667/2014) che ha invero affermato che In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Evidente, quindi, l'inconferenza di tale doglianza posto che oggetto di opposizione è un'intimazione di pagamento.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, appare sufficiente richiamare il consolidato orientamento della SC (ex plurimis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018) secondo cui L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Nel dare continuità a tale orientamento, da ultimo, Cass. n. 10692/2024 ha così affermato: Ed invero,
l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa
e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878).
1.4 Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata».
Parimenti infondata la doglianza di parte attrice che fa leva sulla carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
si richiama, sul punto, l'insegnamento della SC (da ultimo, Cass. n. 27504/24) che, nel ritenere infondato il motivo di ricorso con il quale si era denunciata la lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, ha così statuito: Le
Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.
Quanto, infine, all'asserita violazione “del divieto di frazionamento del credito” con conseguente
“accanimento giudiziario” e “vero e proprio stalking giudiziario, per avere notificato anche CP_7
precedente intimazione di pagamento recanti i medesimi avvisi di addebito/cartelle di pagamento e da cui, a dire della ricorrente, discenderebbe “l'improponibilità della richiesta” , si osserva che la fattispecie del frazionamento del credito afferisce ad ipotesi del tutto differenti e che non consta alcun divieto normativo a carico del concessionario di procedere alla notifica di plurimi atti interruttivi che, al contrario, si pongono quali strumenti rientranti nei suoi doveri istituzionali tra cui quello di riscuotere il credito e di preservarlo anche dal maturare della prescrizione.
In conclusione, previa declaratoria di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di ME RM in relazione ai crediti iscritti a ruolo dall' di ME RM (cartella nr. CP_1
034 2007 00462075 13 000) e previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio in sede amministrativa degli avvisi di addebito sopra indicati, il ricorso merita accoglimento nei limiti che precedono, dovendo dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui CP_1 all'avviso di addebito nr. 33420160003145709000 e nr. 33420160003145911000 e respinto nel resto.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di
ME RM, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alla cartella di pagamento indicata in parte motiva, sottesa all'opposta intimazione di pagamento, assegnando termine di trenta giorni, ex art. 428 c.p.c., per la riassunzione del giudizio;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nr.
33420210000185784000 – concernente contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2019 – e nr.
33420220003243144000 - concernente contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2020 per intervenuto sgravio in sede amministrativa;
3) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base del ruolo oggetto di causa –avviso di addebito nr.
33420160003145709000 e nr. 33420160003145911000- per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
4) rigetta nel resto l'opposizione;
5) compensa integralmente le spese del giudizio. Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4069 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata il [...], a [...] ora ME RM, e residente in [...]
degli Alimena n. 91, CF , elettivamente domiciliata, in ME RM, alla via C.F._1
A. Manzoni, n.44, presso lo studio dell'Avv. Mario Ruberto che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., che agisce in proprio e quale P.IVA_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in 00142 Roma, via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar, n. 14, in persona del Responsabile atti introduttivi giusta procura Controparte_3
speciale autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr.12772 Persona_2 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Messina al Viale Cadorna n. 14 presso lo studio dell'Avv.
Denise Manganaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 24/10/2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1
, al fine di sentir “dichiarare la nullità e l'illegittimità della Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 03420249011001232/000, per effetto annullarla e/o revocarla”.
Contr Hanno resistito al ricorso l'ente impositore ( ) e l'agente della riscossione ( ) sulla base delle CP_1
diffuse argomentazioni esposte nelle rispettive memorie di costituzione.
All'udienza fissata per la discussione (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) il giudice ha posto alle parti questione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di ME RM, assegnando termine per note ai sensi dell'art. 101 c.p.c sulla questione rilevata d'ufficio.
Indi, matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa con sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione di difetto dello ius postulandi avanzata dalla difesa attorea nei confronti della difesa della resistente (in tal senso dovendo Controparte_2 qualificarsi l'eccezione di nullità della costituzione della resistente , Controparte_5 tramite avvocato di libero foro e non già tramite l'Avvocatura di Stato, sollevata da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza del 1/4/2025).
Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa dell' attraverso un avvocato del Controparte_6
libero foro. Sulla questione, si è ripetutamente espressa – nel senso della validità della procura conferita da ad CP_7
avvocati del libero foro - la giurisprudenza di merito (si veda, in particolare, Tribunale di Roma, sez. L sent. n. 1045/2019 le cui condivise motivazioni si richiamano qui espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.) e, da ultimo, la Corte di legittimità.
La questione della difesa in giudizio di è stata affrontata dalle Sezioni Controparte_2
Unite della Suprema Corte, che hanno enunciato, nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto:
"(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si Controparte_2
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre
1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a CP_2
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"(Cass. S.U., sent. n. 30008, Ud. 22.10.2019 - P.U. - Pubbl. 19/11/2019 - Racc. Gen.
30008/2019).
Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'arti del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone : "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non Controparte_2
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".
Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vedano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma
8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui nonostante CP_7
la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.
In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all' Pertanto, il richiamo, CP_7
operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'L'ufficio dell' e dell' monopoli di cui al decreto legislativo 30 Controparte_2 Controparte_8
luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8.
Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in CP_7
subiecta materia, « sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di Parte_2
avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte
d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie».
Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l' può evitarla solo in caso CP_2
di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche CP_2
da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso" (Cass. S.U. sent. n.
30008/2019, in motivazione, par.26)- cfr. Cass. n. 31241/19 e succ. conf.
In conclusione, nel caso in esame, l' ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, CP_7
contrariamente a quanto infondatamente eccepito da parte ricorrente posto che – secondo l'insegnamento della SC - non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario ovvero in quello innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunale, per i quali la convenzione esime l'agenzia dal ricorso alla difesa erariale, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tanto ritenuto in via preliminare, valga premettere che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011001232/000 relativamente alla cartella di pagamento n. 03420070046207513000 e agli avvisi di addebito n. 33420160003145709000,
33420160003145911000, 33420170004274325000 33420180004032508000-
33420190005578109000, 33420210000185784000 33420220003243144000.
In relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella di pagamento n. 034 2007 00462075 13 000 deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di ME RM
(questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 e 428 c.p.c. con assegnazione di termine per note).
Occorre, anzitutto, qualificare la spiegata opposizione.
A tal proposito si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483;
Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento CP_1 all'opposizione all'esecuzione spiegata e la legittimazione passiva di in relazione alle doglianze CP_7
formali/contenutistiche pure sollevate in ricorso (violazione della sequenza procedimentale/carenza di motivazione dell'atto opposto).
Così qualificata la presente opposizione, deve essere affermata la competenza del Tribunale di ME
RM, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 618 bis, 442 e 444, comma 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia previdenziale ed in particolare fondandosi la impugnata intimazione di pagamento su cartella di pagamento emessa per l'omessa versamento di contributi dovuti come azienda assuntrice di manodopera agricola per il 3° , 4° trim. 2005 e 1° trim.
2006, oltre i contributi per danno biologico relativo all'anno 2003 1°,2°, 3° e 4 trim in riscossione con il 4° trim 2005.
Infatti, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi che nelle opposizioni all'esecuzione (non ancora iniziata) e agli atti esecutivi la competenza per territorio in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è regolata dall'art. 444 c.p.c.
Invero, il richiamo effettuato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro non si limita ad affermare la competenza per materia del giudice del lavoro, ma si estende anche alle regole disciplinanti la competenza per territorio;
ne consegue che, proposta opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, competente territorialmente è il giudice del lavoro individuato a norma degli artt. 413 o 444 c.p.c., a seconda che si tratti delle controversie di cui all'art. 409 o 442 c.p.c., e non quello individuato ex art 27 c.p.c., né ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (cfr. Cass., SS.UU., n. 841/2005).
Ebbene, la presente opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento effettuata in base alle omissioni contributive di cui alla predetta cartella di pagamento emessa per omissioni contributive in favore della gestione agricola datori di lavoro, afferente la posizione previdenziale accesa in relazione alla attività svolta dalla ricorrente, titolare di azienda agricola con sede in ME RM.
Nel caso di specie, quanto alla competenza per territorio, trova, quindi, applicazione il disposto di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c., a norma del quale “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Costituisce principio ormai consolidato (si veda Cass. n. 1245/98 sino alla più recente Cass. n.
6178/2019) quello secondo cui l'art. 444 , terzo comma, c.p.c., che fissa il criterio per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi per oggetto il rapporto contributivo previdenziale, fa riferimento al luogo dove è situato l'ufficio dell'ente, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, vale a dire l 'ufficio che e' legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (v. al riguardo, per una completa panoramica della giurisprudenza di legittimità, Cass. 30 luglio 1996 n. 6843, in motivazione). E questa interpretazione è stata recepita dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 477 del 19 dicembre
1991 - con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 , comma 3, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - ha osservato che per "ufficio dell'ente deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza", aggiungendo che la relativa individuazione deve essere in concreto correlata con il luogo in cui ha sede o vi è la dipendenza dell'impresa titolare dei rapporti assicurativi - luogo, codesto, nel quale, normalmente si svolgono i rapporti in questione "essendo ininfluenti eventuali provvedimenti attributivi di tali rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa, giacché il criterio di determinazione della competenza territoriale, raccordandosi con la sede dell'impresa o di una sua dipendenza, è ispirato all'interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo al luogo dov'è la documentazione rilevante".
Pertanto, per costante giurisprudenza, per “ufficio dell'ente” si intende, allorché l'istituto previdenziale CP_ abbia una struttura decentrata (come l' , la sede che, in quanto investita di potere di gestione esterna, a norma di legge o di statuto, sia legittimata a ricevere i contributi e, conseguentemente, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (cfr. Cass. nn. 3303/2002, 10329/2002,
11127/2002, 12542/2002 e 1245/1998).
Ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., infatti, giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della opposizione a cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori e trattasi, nella specie, di competenza per materia funzionale e inderogabile
(Sez. L, Ordinanza n. 20079 del 18/09/2006; Massime precedenti Vedi: N. 6619 del 2003; Sez. L,
Ordinanza n. 8171 del 07/04/2006 ; N. 7108 del 2000 ; N. 3303 del 2002; N. 17038 del 2005) .
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, la determinazione del foro speciale territoriale, stabilita dal legislatore nel terzo comma dell'art. 444 c.p.c. (giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale o assistenziale), risponde all'esigenza di favorire, direttamente, l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale
(Cass. 5 dicembre 1990 n. 11671); la ratio della norma, quindi, è quella di agevolare l'ente creditore, per consentire al medesimo di assolvere nel miglior modo possibile ai suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti, tenuto conto, altresì, del fatto che la causa del credito contributivo deve essere individuata "nell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale" (Corte cost. 28 novembre 1990 n. 526, in motivazione;
Cass. sez. lav. 15 maggio 1993 n. 5552). La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la norma di cui all'art. 444, terzo comma, c.p.c. non si pone in contrasto con gli artt 3, 24 e 97 della costituzione, atteso che opera una scelta nell'individuazione del foro competente, in favore degli interessi dell'ente creditore, che non implica un'arbitraria disparità di trattamento in danno dei debitori, e non menoma i diritti di difesa di questi ultimi (Cass. 2094-1979).
Ai sensi dell'art. 444 co. 3 cod. proc. civ., dunque, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi (Cass. n.1045/1991; n. 11266/96; n.
9716/93).
Nel caso di specie, l'azienda agricola di cui la ricorrente era titolare aveva sede legale in ME
RM (come da allegata visura camerale) e che l'ufficio legittimato a ricevere i contributi è CP_1
l'ufficio di ME RM che, invero, ha iscritto a ruolo i crediti in questione.
Pertanto, posto il criterio normativo di collegamento ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., per come Co declinato dalla , che individua “l'ufficio dell'ente legittimato a ricevere e pretendere i contributi” ai fini del radicarsi della competenza territoriale in quello, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto previdenziale contributivo controverso, vale a dire l 'ufficio che e' legittimato a ricevere i contributi , a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza e che la relativa individuazione deve essere in concreto correlata con il luogo in cui ha sede o vi è la dipendenza dell'impresa titolare dei rapporti assicurativi - luogo, codesto, nel quale, normalmente si svolgono i rapporti in questione "essendo ininfluenti eventuali provvedimenti attributivi di tali rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa” e, nel caso di specie, essendo tale ufficio quello sito in ME RM, deve declinarsi la competenza in favore del
Tribunale di ME RM, nel cui circondario si trova la sede dell'ufficio preposto alla gestione del rapporto contributivo. Al contrario, per i crediti per i quali sono stati emessi gli avvisi di addebito sopra indicati, sussiste la competenza del Tribunale adito siccome si tratta di contributi IVS dovuti alla Gestione - Pt_3
CP_ ed Associati- IAP - matr. - , in ragione dell'attività di lavoro Parte_4 P.IVA_3 autonomo svolta in agricoltura dall'opponente nei relativi periodi di imposizione contributiva;
trova pertanto applicazione il disposto del primo comma dell'art. 444 c.p.c. (criterio di collegamento integrato dalla residenza dell'attore) e, pertanto, posta la residenza dell'opponente in Cosenza, in parte qua è competente l'adito Tribunale.
Viene, pertanto, in rilievo la norma dell'art. 444 comma 1 c.p.c. a tenore del quale il criterio normativo di collegamento è dato dalla residenza dell'attore, indicandosi quale Ufficio competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza dell'attore ex art. 444, comma I. cod. proc. civ.; invero, la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista/lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (si veda Cass. Sez L, ord. n. 11646/2004 e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass. Sez. L, ord. n. 23141/2011); da ultimo, la SC, con sentenza n. 15417/2020, ha ribadito tale orientamento, ormai consolidato, affermando che L'art. 444, 1° comma c.p.c. comma stabilisce che le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore.
L'art. 444, 3 comma c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente. 2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale, secondo la giurisprudenza consolidata, e si applica (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016) anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra -infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1,
c.p.c. ( Cass. 23141/2011). 3.- Nel caso in esame, quindi, poiché la controversia di cui al ricorso in oggetto riguarda gli obblighi contributivi del lavoratore autonomo e poiché risulta che l'opponente risiedesse a Rizziconi, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, deve dichiararsi che il giudice territorialmente competente sia il Tribunale di Palmi (…).
Tanto ritenuto, valga evidenziare che l' , a seguito di verbale ispettivo del 6.7.2009 in atti, ha CP_1 provveduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura, quale IAP (imprenditore agricolo professionale) alla luce degli accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rilasciate dall'opponente.
I contributi in questione, pertanto, riguardano i contributi IVS dovuti alla gestione agricola- Lavoratori autonomi e associati in agricoltura, in specie IAP (imprenditore agricolo professionale).
Nel costituirsi in giudizio l' ha dato atto che, una volta pervenuta in data 16.09.2024 con PEC CP_1
richiesta corredata da documentazione relativa di cessazione retroattiva, dalla data del 31.12.2018, dell'iscrizione della sig.ra alla CCIAA, verificata la documentazione prodotta, la consistenza Pt_1
aziendale si è provveduto a cancellare la nominata in questione dalla gestione IAP alla data del
31.12.2018; che, quindi, dalla data del 1.1.2019 non sussistendo più obblighi contributivi in ragione della predetta cancellazione retroattiva dal 31.12.2018, l' ha provveduto allo sgravio CP_1 amministrativo dell'avviso di addebito nr. 33420210000185784000 – concernente contributi IAP 1^ 2^
3^ e 4^ rata 2019 – e dell'avviso di addebito nr. 33420220003243144000 - concernente contributi IAP
1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2020.
Pertanto, avuto riguardo al predetto sgravio, in relazione ai crediti portati dai due predetti avvisi di addebito, la materia del contendere deve dirsi cessata.
Al contrario, la materia del contendere non può dirsi cessata in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
1) 33420160003145709000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2015 regolarmente notificato a mezzo AR ricevuta il 03/11/2016 (cfr. all.4 ava all.
4.a notifica)
2) 33420160003145911000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2010 (che comprende gli anni dal 2004 al 2010 a seguito dell'iscrizione IAP da verbale ispettivo del 06.07.2009) ed è stato notificato a mezzo AR ricevuta il 3/11/2016 (cfr. all.5 ava e all.
5.a notifica)
3) 33420170004274325000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2016 regolarmente notificato a mezzo AR ricevuta il 3/1/2018 (cfr. all.6 ava e all.
6.a notifica)
4) 33420180004032508000- concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2017 regolarmente notificato il 17/12/2018 (cfr. all.7 ava e all.
7.a notifica) 5) 33420190005578109000 – concerne contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2018 regolarmente notificato il 16/01/2020 (cfr. all.8 ava e all.
8.a notifica).
Valga, anzitutto, rilevare che l' ha dato prova - a mezzo della documentazione allegata alla CP_1
memoria – della regolare notifica dei predetti avvisi di addebito;
in particolare, l'avviso di addebito n.
33420160003145709000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 03/11/2016
(cfr. all.
4.a del fasc. ), il nr. 33420160003145911000 è stato notificato a mezzo raccomandata CP_1
ricevuta il 3/11/2016 (cfr. all.
5.a), il nr. 33420170004274325000 –risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 3/1/2018 (cfr. all.
6.a), l'avviso nr. 33420180004032508000 risulta regolarmente notificato il 17/12/2018 (cfr. all.
7.a) e, infine, l'avviso di addebito nr.
33420190005578109000 è stato regolarmente notificato il 16/01/2020 (cfr. all.
8.a).
Orbene, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, si rivelano inammissibili le doglianze attoree afferenti il merito della pretesa contributiva che, invero, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei titoli;
parimenti inammissibile per le medesime ragioni la doglianza attorea che fa leva sulla violazione dell'art. 25 del medesimo d.lgs. e tanto in disparte dall'inapplicabilità della norma al sistema di riscossione a mezzo avviso di addebito.
In ordine all'eccepita prescrizione, si osserva che, acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta
(in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Al contempo, si rivela ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Orbene, nel caso di specie, in relazione ai due avvisi di addebito nr. 33420160003145709000 e nr.
33420160003145911000, entrambi notificati il 3/11/2016, la difesa di assume di aver interrotto il CP_7 decorso del termine di prescrizione con la notifica, in data 10.4.2017, di comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201700001318000.
In relazione a tale atto, se pure non offre prova della relativa notifica nella data indicata CP_7
(10.4.2017) occorre tuttavia rilevare che la circostanza si rivela pacifica siccome parte ricorrente, nell'eccepire la prescrizione in relazione ai crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella
03420070046207513000, nel richiamare la difesa che ha spiegato innanzi al Tribunale di ME CP_7
in giudizio di opposizione avverso precedente intimazione di pagamento, muovendo proprio dalla notifica in data 10.4.2017, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476201700001318000, assume che la prescrizione è maturata avuto riguardo alla data di notifica della cartella e quella del predetto atto interruttivo, essendo passati 8 anni (così a pagina 3, punto 2 del ricorso).
Pertanto, stante la pacifica notifica in data 10.4.2017 della comunicazione preventiva dalla cui disamina si evince l'indicazione anche – tra gli altri – dei due avvisi di addebito in esame, si osserva che dal
3.11.2016 (data di notifica degli avvisi) il termine è stato interrotto, dapprima, in data 10.4.2017 con la notifica della comunicazione preventiva e, di poi, dalla intimazione di pagamento n.
03420229007116803000 notificata il 16/05/2023.
Ma osserva il giudice che – anche considerando la sospensione per effetto della legislazione emergenziale per complessivi 311 giorni – l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il termine era già spirato (5 anni dal 3.11.2016 più 311 giorni).
Pertanto, in parte qua, l'eccezione è fondata.
In relazione agli altri tre avvisi di addebito (notificati, rispettivamente, nelle date 3.1.2018, 17.12-2018
e 16.1.2020) il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto con la notifica, in data 16-5-2023, di intimazione di pagamento in atti (avverso la quale la ricorrente ha esperito opposizione innanzi al
Tribunale di ME dichiaratosi poi in parte incompetente).
Invero, in relazione agli avvisi di addebito notificati il 17.12.2018 ed il 16.1.2020, il termine quinquennale (che veniva a scadere, rispettivamente, il 17.12.2023 e il 16.1.2025) è stato utilmente interrotto in data 16.5.2023 a mezzo della notifica di intimazione di pagamento e, di poi, nuovamente, con la notifica – in data 16.10.2024 – dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Per quanto concerne i crediti portati dall'avviso di addebito notificato il 3.1.2018, occorre precisare quanto segue.
Dalla data del 3.1.2018, il quinquennio prescrizionale è rimasto sospeso per 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, poiché i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420170004274325000 si sarebbero estinti per prescrizione al maturare del successivo quinquennio (3.1.2023) considerando ulteriori 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, il termine sarebbe spirato il 10.11.2023 ma, per come detto, è stato interrotto con la notifica di precedente intimazione di pagamento in data 16.5.2023.
L'eccezione si rivela, pertanto, infondata.
Parimenti è a dirsi per le doglianze di tipo formale che, pur tempestive (siccome proposte nel termine perentorio ex art. 617 c.p.c.) si rivelano infondate.
Anzitutto appare inconferente all'oggetto per cui è causa, l'eccezione che fa leva sull'omessa notifica Co della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invocando parte attrice arresto della (S.U.
n. 19667/2014) che ha invero affermato che In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Evidente, quindi, l'inconferenza di tale doglianza posto che oggetto di opposizione è un'intimazione di pagamento.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, appare sufficiente richiamare il consolidato orientamento della SC (ex plurimis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018) secondo cui L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Nel dare continuità a tale orientamento, da ultimo, Cass. n. 10692/2024 ha così affermato: Ed invero,
l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa
e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878).
1.4 Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata».
Parimenti infondata la doglianza di parte attrice che fa leva sulla carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
si richiama, sul punto, l'insegnamento della SC (da ultimo, Cass. n. 27504/24) che, nel ritenere infondato il motivo di ricorso con il quale si era denunciata la lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, ha così statuito: Le
Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.
Quanto, infine, all'asserita violazione “del divieto di frazionamento del credito” con conseguente
“accanimento giudiziario” e “vero e proprio stalking giudiziario, per avere notificato anche CP_7
precedente intimazione di pagamento recanti i medesimi avvisi di addebito/cartelle di pagamento e da cui, a dire della ricorrente, discenderebbe “l'improponibilità della richiesta” , si osserva che la fattispecie del frazionamento del credito afferisce ad ipotesi del tutto differenti e che non consta alcun divieto normativo a carico del concessionario di procedere alla notifica di plurimi atti interruttivi che, al contrario, si pongono quali strumenti rientranti nei suoi doveri istituzionali tra cui quello di riscuotere il credito e di preservarlo anche dal maturare della prescrizione.
In conclusione, previa declaratoria di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di ME RM in relazione ai crediti iscritti a ruolo dall' di ME RM (cartella nr. CP_1
034 2007 00462075 13 000) e previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio in sede amministrativa degli avvisi di addebito sopra indicati, il ricorso merita accoglimento nei limiti che precedono, dovendo dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui CP_1 all'avviso di addebito nr. 33420160003145709000 e nr. 33420160003145911000 e respinto nel resto.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di
ME RM, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alla cartella di pagamento indicata in parte motiva, sottesa all'opposta intimazione di pagamento, assegnando termine di trenta giorni, ex art. 428 c.p.c., per la riassunzione del giudizio;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nr.
33420210000185784000 – concernente contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2019 – e nr.
33420220003243144000 - concernente contributi IAP 1^ 2^ 3^ e 4^ rata 2020 per intervenuto sgravio in sede amministrativa;
3) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base del ruolo oggetto di causa –avviso di addebito nr.
33420160003145709000 e nr. 33420160003145911000- per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
4) rigetta nel resto l'opposizione;
5) compensa integralmente le spese del giudizio. Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti