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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. MA Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1474/2020
promossa da: quale titolare della ditta OL di MA AN, Parte_1
elettivamente domiciliato in Cascina (PI), presso lo studio dell'Avv. Alessio Righini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Grosseto, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1016 /2019 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello - da aversi qui integralmente richiamati anche ai fini dell'art. 342 c.p.c.: > nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità dell' Controparte_1
nella mancata realizzazione dell'evento previsto per
[...]
l'estate dell'anno 2015 presso l' , accertato e dichiarato il mancato rispetto Controparte_1 da parte dell'associazione convenuta delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti della ditta OL di MA AN, accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, condannare l'associazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla OL di AN MA in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura sopra indicata o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al danno da ritardato adempimento. > in via istruttoria, ammettersi la prova per testi sui capitoli da 19 a 23 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice (con i testi ivi indicati) laddove ciò sia ritenuto necessario ai fini della quantificazione del danno subito dalla ditta attrice. Con vittoria di spese e di competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità delle censure sub. C) e D) ex art. 345 c.p.c., rigettare
l'appello della ditta OL di AN MA, perché infondato, in fatto ed in diritto, e non provato. Con la conferma della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
1016/2019, pubblicata il 20/12/2019. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella Parte_1
qualità di titolare della ditta OL di MA AN (di seguito: OL), ha proposto appello avverso la sentenza n. 1016/2019 del Tribunale di Grosseto, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa OL nei confronti dell Controparte_1
(di seguito: ). CP_1
1.1) In particolare, il giudizio di primo grado era stato instaurato da OL, adducendo:
2 − di operare nel settore dell'organizzazione di convegni, fiere, esposizioni, mostre ed eventi, servizi di gestione di mercati pubblici e privati nelle province di Pisa,
Livorno e Firenze;
− che, in data 17.2.2015, era stata contattata dalla la quale aveva CP_1
rappresentato di essere interessata ad organizzare, nel mese di luglio, dei
“mercatini” presso l' ; Controparte_1
− che, stante l'esito positivo del sopralluogo avvenuto al fine di verificare la fattibilità dell'evento, nei mesi di marzo ed aprile aveva iniziato a contattare gli espositori di sua conoscenza per raccogliere le adesioni, riuscendo ad acquisire la disponibilità a partecipare di 18 espositori;
− che la stessa si era attivata per far pervenire a parte attrice informazioni in CP_1 merito ai prezzi e orari dei traghetti ed alla sistemazione degli espositori sull'isola;
− che del tutto inaspettatamente, in data 9.5.2015, aveva ricevuto una e-mail dall'associazione convenuta con la quale si comunicava che, per non meglio precisati motivi - nel testo della mail si parlava genericamente di “forti pressioni” –
, era stato annullato l'evento;
− che a causa della cancellazione del mercatino aveva subito un grave danno all'immagine ed alla credibilità di cui godeva nell'ambiente, oltre ad un danno patrimoniale costituito dalla perdita del compenso pattuito con i singoli espositori, pari ad € 1.200,00 per ciascuno di loro, per un totale di € 21.000,00;
− che le richieste di composizione stragiudiziale fatte pervenire a parte convenuta non avevano sortito alcun effetto, così come il procedimento di negoziazione assistita avviato da parte attrice il 1.6.2015, cui la non aveva aderito. CP_1
1.1.1) su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Sig. giudice del Tribunale di
Grosseto, accertato e dichiarato il mancato rispetto da parte della convenuta delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti della ditta attrice nella primavera dell'anno 2015, fosse condannata al risarcimento, nella misura ritenuta di giustizia, di tutti i danni subiti dalla ditta OL di AN MA in dipendenza della condotta illegittima e contraria alle regole della correttezza e buona fede nell'occasione tenuta dalla associazione convenuta in giudizio, con vittoria di spese e compensi professionali”. Co 1.2) Si era quindi costituita in giudizio la loco, contestando integralmente la domanda attorea ed allegando:
− di non aver mai assunto alcun impegno con OL, non essendovi stati contatti formali tra le parti, ma solo uno scambio epistolare tra due impiegati delle rispettive parti al fine di valutare la fattibilità e la vantaggiosità del “mercatino” in questione;
3 − che con l'espressione “forti pressioni” ci si era intesi riferire alle lamentele ricevute dai propri associati - commercianti isolani -, che non avevano apprezzato la realizzazione del “mercatino” in questione;
− di non avere alcuna responsabilità in ordine ai danni lamentati da controparte, in quanto l'evento non era mai stato inserito nel calendario-eventi della e la CP_1 notizia che la stessa non fosse interessata a dare seguito all'evento ipotizzato risultava conosciuta da due mesi prima della seconda metà del mese di luglio 2025;
− che comunque il quantum richiesto da parte attrice, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, era abnorme e privo di qualsiasi sostegno probatorio.
1.2.1) Sulla base di tali argomentazioni era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda del Sig. titolare Parte_1
della ditta OL, perché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario CPA ed I.V.A.”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Grosseto aveva ritenuto che:
• quanto alla dedotta responsabilità per violazione di un accordo:
o non era stata provata da parte attrice la conclusione di un accordo vincolante per l'associazione, potendosi pertanto escludere un inadempimento di obblighi contrattuali;
• quanto alla dedotta responsabilità precontrattuale:
o non era stato dimostrato, com'era onere di parte attrice, che l'associazione aveva ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto, tale da indurre controparte a ritenere che non vi fossero dubbi sul fatto che la manifestazione avrebbe avuto luogo: pertanto, era da escludere anche l'ipotetica responsabilità precontrattuale;
o che ipotizzando una responsabilità nella condotta del - Parte_2
dipendente di parte convenuta – questa poteva configurarsi tutt'al più come
“un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del della convenuta”; Parte_2
o “Quand'anche si fosse ravvisata una condotta illecita ex artt. 1337 e 1338
c.c. imputabile all'associazione il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per i mancati guadagni – ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto –
4 ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per aver perduto altri affari, ma sul punto manca ogni puntuale allegazione di parte attrice”, anche in considerazione del fatto che
OL, come dimostrato da parte convenuta, una volta avvisata del cambiamento di programma aveva organizzato molteplici altri eventi in luogo di quello per cui vi è stata causa;
o anche il danno all'immagine difettava di sufficienti prove e allegazioni a sostegno, non trattandosi peraltro di un danno in re ipsa;
• quanto alle spese di lite:
o seguendo il principio della soccombenza, dovevano essere liquidate a carico di parte attrice.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi era stata emessa la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinge tutte le domande proposte;
condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida nella a somma di euro 4.835,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello OL.
2.1) Il gravame ha avuto ad oggetto la censura di alcuni passaggi della sentenza impugnata ed in particolare è stato contestato quanto segue:
1°. “Il Giudice del Tribunale di Grosseto sostiene anzitutto (pagina 3, punto 3, della impugnata sentenza) che “alla luce dello scambio di mail (v. docc. 2 – 10 parte attrice) prodotte, e dell'istruttoria espletata, si deve escludere che parte attrice abbia provato la conclusione di un accordo vincolante per
l'associazione….Seppur le trattative si siano sviluppate con uno scambio di messaggi ed un incontro, non emerge infatti l'assunzione di un impegno definitivo da parte della convenuta all'espletamento dell'evento”, insistendo quindi sull'esistenza di un accordo reciproco tra le parti circa l'effettiva realizzazione dell'evento, come poteva desumersi dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta in primo grado;
tale accordo doveva in particolare ritenersi intercorso quantomeno con riferimento al periodo ed alla durata dell'evento, all'ubicazione ed organizzazione dei “mercatini” ed alla logistica, atteso che dallo stesso tenore delle mail (compresa quella di “annullamento” dell'evento), si poteva desumere l'avvenuto accordo e l'esistenza di un preciso volere del direttivo della;
CP_1
2°. “Il Giudice di prime cure sostiene poi che (pagina 3, punto 4, della impugnata sentenza) l'attore non abbia provato, "come era suo onere, che l'associazione, in persona del suo rappresentante, abbia ingenerato in lui un ragionevole
5 affidamento in ordine alla conclusione del contratto, tale da indurlo a comportarsi come se non vi fossero dubbi sul fatto che la manifestazione si sarebbe tenuta". Le mail inviate all'OL dal dipendente della di CP_3 Persona_1
concerto con il Presidente di tale associazione - secondo quanto sostenuto dal
Giudice del Tribunale di Grosseto -sarebbero riferibili ad una fase del tutto iniziale dei contatti tra le parti, in cui ancora non vi era ancora stata una verifica sulla fattibilità dell'evento. Anche sotto questo aspetto, le argomentazioni del
Giudice di prime cure non convincono”, adducendo che, come era evincibile dalla condotta tenuta dalla durante le trattative – volta in diverse occasioni a CP_1 dare concretezza all'interesse manifestato –, era inevitabile che venisse ad esistenza un legittimo affidamento sulla conclusione di un accordo: in particolare, veniva fatto riferimento al presumibile preliminare consenso delle competenti autorità sulla fattibilità dell'evento, all'individuazione della collocazione dei banchi e delle modalità di fornitura dell'energia elettrica e all'intenzione del di rendere edotto il Direttivo una volta ultimato il sopralluogo;
Parte_2
3°. “il Giudice di prime cure ha poi ritenuto (al punto 4 pag 4 dell'impugnata sentenza) che la condotta del Sig. costituirebbe "un suo contegno Parte_2
colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art 2049 c.c., mancando in particolare l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del alla convenuta”, contestando quanto esposto in ordine alla posizione del Parte_2
sig. mero intermediario della , il quale in più e-mail aveva Parte_2 CP_1 confermato la conoscenza e l'interesse del presidente alla realizzazione del
“mercatino” e rilevando, comunque, come il giudice di prime cure avrebbe potuto applicare la norma richiamata (ex art.2049 c.c.), sulla base delle ricostruzioni dei fatti nell'atto introduttivo e delle conclusioni a cui era pervenuto;
4°. “Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto (al punto 4 capoverso 7 pagina 4) come
“quand'anche fosse ravvisata un condotta illecita ex artt 1337 e 1338 c.c. imputabile all'associazione il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per mancati guadagni – ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto – ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per avere perduto affari…” (cd. interesse negativo). Anche sotto questo aspetto la decisione del
Giudice di prime cure non è assolutamente condivisibile”, sottolineando che l'annullamento aveva causato un danno da commisurarsi “al minor vantaggio conseguito per il comportamento sleale di controparte, quanto meno sotto
6 l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante” e ciò senza attribuire rilievo al fatto che parte attrice si era impegnata in altri mercatini, dal momento che l'attività di OL (essendo meramente organizzativa), permetteva la pianificazione contestuale di più eventi.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma, riportandosi integralmente al ragionamento dedotto dal giudice di primo grado.
In particolare, l'appellata ha evidenziato a mancanza di qualsiasi prova in ordine: alle necessarie autorizzazioni amministrative (mai richieste da nessuno), ad una qualche delibera del Consiglio Direttivo, ad una qualsivoglia comunicazione del Presidente ed alle prenotazioni dei potenziali espositori di traghetti e alloggi.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande di cui al motivo C dell'appello (in ordine all'applicazione dell'art. 2049), ed al motivo D (in assenza di prove su eventuali spese inutilmente sopportate), in quanto completamente nuove, oltre che prive di motivazione a supporto.
Veniva da ultimo rilevato il passaggio in giudicato della domanda di risarcimento danno da lesione dell'immagine commerciale, il cui rigetto non era stato impugnato.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo è stata censurata la decisione del Tribunale di Grosseto di non ritenere effettivamente raggiunto, nella vicenda in oggetto, un accordo tra le parti in ordine all'organizzazione dei mercatini all' . Controparte_1
3.1.1) Il Tribunale di Grosseto ha ritenuto, sul punto, che “Alla luce dello scambio di mail (v docc.
2-10 parte attrice) prodotte, e dell'istruttoria espletata, si deve escludere che parte attrice abbia provato la conclusione di un accordo vincolante per
l'associazione, per tutto quanto si va ad esporre sub 4, che se porta ad escludere una responsabilità precontrattuale porta a maggior ragione ad escludere l'inadempimento di obbligazioni contrattualmente assunte. Seppur le trattative si siano sviluppate con uno scambio di messaggi ed un incontro, non emerge infatti l'assunzione di un impegno definitivo da parte della convenuta all'espletamento dell'evento; tra l'altro, come ben doveva sapere l'attrice, specializzata nel settore, intanto poteva esserci un vincolo siffatto in quanto ci fossero state le autorizzazioni amministrative, e neppure è stato allegato e dimostrato che la convenuta si fosse assunta l'obbligo di procurarsele”, rilevando quindi che:
7 • “Le mail inviate alla OL dal dipendente della di Controparte_4
concerto col presidente di tale associazione prima del sopralluogo (docc. 2, 3 e 5 parte attrice) attengono, infatti, ad una fase del tutto iniziale dei contatti tra le parti, in cui ancora non v'è stata alcuna verifica di fattibilità dell'evento”;
• “Il sopralluogo si chiude, poi, con un giudizio di fattibilità da parte della
OL, ma l'intesa tra il e l'OL che si sarebbero dovuti Parte_2
risentire per confermare il tutto e stringere un accordo, cosa che sarebbe spettata al presidente dell'associazione. Ciò è quanto dichiarato dal sentito Parte_2 come teste, e non è stato smentito dai testi dell'attore, nessuno dei quali ha potuto confermare che all'esito del sopralluogo preliminare il Presidente dell'associazione, che si presentò solo brevemente, abbia lasciato intendere che
l'evento ci sarebbe sicuramente stato. La stessa teste , invero, s'è limitata Tes_1
a dichiarare che fu il a dare il consenso a che l'attore cercasse gli Parte_2 espositori”;
• “Semmai, è dopo il sopralluogo che il avrebbe dovuto dimostrare Parte_2
particolare cautela, quando, vedendo che la OL aveva ormai reperito degli espositori e chiedeva i contatti degli affittacamere e dei traghetti (doc. 6 e 8), avrebbe dovuto da un canto verificare col presidente dell'associazione se l'evento ci sarebbe effettivamente stato e dall'altro chiarire alla OL quale fosse lo stato del progetto, anziché limitarsi a fornire le informazioni logistiche richieste.
Tuttavia, ciò non significa che ciò fondi una responsabilità precontrattuale dell'associazione, per l'assorbente ragione che non vi è alcuna prova che il tenore di tali mail fu concordato con il Presidente dell'associazione. Se, anche, dunque, si volesse ritenere che il quando l'attrice le rappresentò che alcuni Parte_2 espositori avevano già prenotato l'alloggio avrebbe dovuto invitarla a maggiore cautela e/o avvisare il Presidente della necessità di sciogliere la riserva in modo formale e definitivo, è vero anche che ciò costituirebbe un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del
della convenuta”. Parte_2
3.1.2) Tale conclusione è stata contestata dall'appellante, in particolare esponendo che:
o le risultanze emergenti dall'espletata istruttoria consentivano di concludere che
“...la realizzazione dei “mercatini” sull'isola del era, per le parti, non una CP_1
mera eventualità o una possibilità, ma un evento certo, tanto che gli accordi sui
8 punti fondamentali per la sua realizzazione erano stati già raggiunti e si era passati alla fase organizzativa vera e propria (nel corso della quale l'appellata avrebbe dovuto richiedere i necessari permessi ed autorizzazioni ed aiutare gli espositori nella ricerca dei traghetti e delle sistemazioni in loco)”;
o le parti si erano infatti accordate:
▪ sul periodo di realizzazione dell'evento e sulla sua durata, atteso che “In particolar modo fu proprio la a chiedere il prolungamento dei CP_1
“mercatini” (doc. n. 3 fascicolo di parte attrice): successivamente ai primi contatti, fu proprio il Sig. (dipendente della convenuta) che (su Parte_2
"richiesta del direttivo") chiese di estendere la durata dell'evento espositivo da(lla originariamente prevista) una settimana a tre settimane” sulla ubicazione ed organizzazione dei "mercatini”.”;
▪ sulla ubicazione ed organizzazione dei “mercatini” in questione, dato che
“Furono proprio il Sig. (dipendente della convenuta) e (in Parte_2
parte) anche il Sig. (presidente della , all'esito del Per_2 CP_1
sopralluogo effettuato nel mese di marzo 2015 (e finalizzato a verificare la fattibilità dell'evento), ad indicare le aree dove sarebbero stati collocati i banchi e la merce che avrebbero dovuto vendere. I testi e Tes_1 Tes_2
(verbale di udienza del 21 marzo 2017) hanno difatti riferito come, nel corso della giornata, precisamente a il Presidente dalla Parte_3
si unì al gruppo e, proprio in quella occasione, furono CP_1
concordate gli aspetti logistici dell'evento (comprese le modalità per la fornitura dell'energia elettrica)”;
▪ sulla logistica, in quanto “L'associazione convenuta si era poi resa disponibile ad aiutare la ditta attrice nella prenotazione dei traghetti per gli espositori (precisando che, suo tramite, avrebbero potuto beneficiare di sconti ed agevolazioni) e nella ricerca di strutture ricettive per la loro sistemazione in loco (doc. da 5 a 9 fascicolo di parte attrice)”;
o “...la prova che fosse stato raggiunto un vero e proprio accordo giuridicamente rilevante lo si evince altresì - a contrario - dal tenore della mail datata 9 maggio
2015, dove è la stessa controparte a parlare di "annullamento dell'evento"
(espressione che, di per sè, evoca indubbiamente la consapevolezza che tra le parti la realizzazione dell'iniziativa era oramai data per certa) da parte del "direttivo della pro loco" (che, pertanto, non era all'oscuro della manifestazione, come il giudice di prime cure ha erroneamente deciso di ritenere) solo a seguito di "forti pressioni" ricevute "da molte attività dell'isola e dallo stesso Comune"...”;
9 o dunque, per la Pro loco, la realizzazione dell'evento non era in discussione, e non essendo altrimenti comprensibili “...da un lato i tentativi posti messi in atto dalla stessa appellata per evitare l'annullamento dell'evento ("è stato fatto tutto il possibile per non annullare l'evento"), dall'altro, la disponibilità manifestata a contattare le strutture o privati per il recupero di eventuali caparre già versate”;
o lo stesso peraltro, aveva riferito (nel corso della propria deposizione) Parte_2 che “quello che ho scritto nella mail è quello che mi aveva detto di dire il direttivo”, così riconducendo a quest'ultimo la gestione della vicenda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Le risultanze probatorie disponibili inducono infatti a ritenere tuttora pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Grosseto in ordine al fatto che, tra le parti, non ebbe ad essere stipulato alcun contratto avente ad oggetto il conferimento a OL dell'incarico di allestire i “mercatini” oggetto di causa.
A) Il contenuto delle mail in atti consente agevolmente di rilevare come le comunicazioni scambiate tra le parti non siano sfociate nella conclusione di un accordo tra le parti stesse, attenendo piuttosto all'individuazione del contenuto di un tale accordo, da precisarsi via via che, nel corso dell'analisi delle circostanze attinenti all'allestimento dei mercatini in oggetto, venivano all'attenzione profili da prendere in considerazione a tal fine.
In nessuna di tali comunicazioni è dato in effetti individuare il raggiungimento di un accordo completo in ordine al contenuto dell'incarico, alla durata dello stesso ed alle sue modalità di svolgimento.
Il contenuto, ad es, della mail del 19.2.2015 (il doc. 3 menzionato da parte appellante, inviato dal a OL) non contiene alcuna indicazione della Parte_2 durata, dal momento che il riferimento ivi contenuto (“...pensavamo se fosse possibile anche per tre settimane, una settimana per ogni paese (giglio castello, giglio campese, giglio porto). Per e distribuiti in un unico punto, mentre per Parte_3 CP_5
diffusi all'interno del centro storico...”) evidenzia nitidamente come le Controparte_6 parti fossero alla ricerca della definizione dei tempi per lo sviluppo dell'evento e dei modi del suo allestimento.
B) Né consta, in base a tali comunicazioni, che i contatti in oggetto fossero mai
Co sfociati in un accordo formale ratificato dalla direzione della loco, apparendo invece come gli stessi rappresentassero un'attività prodromica alla formalizzazione di un accordo, peraltro seguita in tale fase unicamente dal predetto sig. Parte_2
10 Significativo, in tal senso, è il contenuto della mail del 9.5.2015, in cui il Parte_2 ha comunicato a OL la decisione della predetta direzione “di non continuare con la realizzazione dell'evento”, in conseguenza delle reazioni negative all'evento stesso manifestate da “molte attività dell'isola e dallo stesso Comune”, esponendo che
“Personalmente sono mortificato perché avevo preso io i contatti con voi, ma capiscimi non è una cosa che dipende da me”.
Nel contesto di tale mail, peraltro, non è in alcun modo dato individuare la nozione di “annullamento” che l'odierna appellante invoca onde configurare, sul piano prettamente giuridico, la necessità della previa individuazione di un contratto, appunto, “da annullare”.
C) Lo stesso nel corso della propria deposizione, ha riferito di come il Parte_2 direttivo della Pro loco gli avesse chiesto “di verificare la possibilità di organizzare dei mercatini all'isola del ” e che “era stato personalmente il presidente della pro loco CP_1
a chiedermi di cercare qualcuno che organizzasse dei mercatini per CP_7 verificare poi se c'era la possibilità di poterli fare sull'isola”, e che in tale ottica aveva inviato la prima mai a OL (il cui nominativo era stato individuato tramite internet) ma contattando anche altri organizzatori.
All'esito di tali contatti era poi avvenuto un sopralluogo, in relazione al quale il teste predetto ha riferito che “...ci fu il sopralluogo a cui partecipai per la pro loco solo io.
Non mi sembra ovvero non ricordo se in tale occasione ci fu anche un incontro con il presidente. Io ricordo che per la OL erano venute mi pare 4 persone tra cui la
Per RA con cui io avevo sempre parlato per a mail e forse in qualche telefonata, ed insieme a lei mi pare altre tre persone, che non so dire chi fossero”, chiarendo quindi che
“oltre alla loro disponibilità se i posti gli andavano bene poi ci dovevano essere ulteriori nostri adempimenti in termini di permessi comunali e demaniali e allacci elettrici. Si trattava di autorizzazioni che non dipendevano solo da noi. Io ciò lo dissi ai signori che erano venuti” e precisando infine che “il sopralluogo era per vedere se per la OL
l'evento era fattibile”.
Il teste ha quindi altresì riferito che “la OL disse che per loro i mercatini si potevano fare ma si rimase che ci saremmo risentiti per confermare tutto quanto e stringere un accordo. Io non avevo alcun potere decisionale per la pro loco ero lì solo per accompagnare i signori. Che io ero un impiegato lo sapevano, non ricordo che cosa gli dissi di preciso...Da parte della pro loco non è stata mai avviata una ulteriore fase organizzativa nel senso di richiesta di permessi e allacci elettrici. Non so dire il motivo ma nei vari direttivi non è mai partita la fase inerente la richiesta dei permessi. Non ho mai avuto alcun incarico di occuparmi di tale fase di richiesta dei permessi”, dichiarando espressamente: “io non credo di aver informato il presidente della pro loco che avevo
11 dato numeri e indicazioni logistiche a OL, anche perché tali informazioni le ho date come ufficio informazioni, come quello che faccio sempre. Non ricordo se ho poi informato di tali telefonate il direttivo”.
Quanto poi all'espressione valorizzata da parte appellante, secondo cui il teste in CP_ questione non aveva fatto altro che riferire le indicazioni fornite dalla direzione della
, si evidenzia come la dichiarazione in questione non abbia a riferimento l'intero
[...]
corpus delle comunicazioni scambiate tra il ed OL, ma solo la già sopra Parte_2
ricordata mail del 9.5.2015 (con cui era stata comunicazione la decisione di non proseguire oltre), in relazione alla quale il ha riferito: “Feci la suddetta Parte_2
comunicazione in quanto il direttivo mi aveva comunicato che non intendeva andare avanti con l'iniziativa. Quello che ho scritto nella a mail è quello che mi aveva detto di dire il direttivo”, con la precisazione conclusiva per cui “la pro loco sapeva che c'erano dei contatti con OL ma non c'era nulla di ufficializzato”.
D) Il contenuto di tale deposizione risulta confortare la valutazione già fornita con riferimento alla valenza probatoria delle comunicazioni scambiate tra le parti, in cui emerge come il ebbe a seguire in proprio i rapporti con OL, sia pure Parte_2
informando (parzialmente) la direzione della dello sviluppo dei contatti in CP_1
questione, ma senza che ciò sia poi mai effettivamente sfociato in un accordo tra la stessa e la predetta OL. CP_1
3.1.4) Si conferma quindi la condivisibilità della decisione raggiunta sul punto dal giudice di prime cure, con conseguente reiezione del motivo di gravame in analisi.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale di Grosseto secondo la quale non era stato dimostrato da OL che il comportamento della avesse ingenerato un “ragionevole affidamento” in ordine CP_1
alla conclusione del contratto.
3.2.1) Il giudice di prime cure, sul punto in questione, ha come visto (al precedente paragrafo 3.1.1), ritenuto in particolare come non fosse stata fornita alcuna dimostrazione in ordine al fatto che “...il tenore di tali mail fu concordato con il Presidente dell'associazione. Se, anche, dunque, si volesse ritenere che il quando l'attrice Parte_2 le rappresentò che alcuni espositori avevano già prenotato l'alloggio avrebbe dovuto invitarla a maggiore cautela e/o avvisare il Presidente della necessità di sciogliere la riserva in modo formale e definitivo, è vero anche che ciò costituirebbe un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del della Parte_2 convenuta”.
12 3.2.2) L'appellante ha dunque lamentato la non condivisibilità di tale rilievo, adducendo che:
− anche a volere ammettere che le parti non avessero mai raggiunto un accordo “...è evidente (per quanto sopra precisato) che le trattative in corso tra le parti erano già ben radicate al momento della intervenuta comunicazione dell'annullamento dell'evento e legittimavano certamente l'appellante a fare affidamento sulla sua effettiva realizzazione”, in quanto:
o già prima che venisse effettuato il sopralluogo in precedenza ricordato, era
“...difficile credere che la convenuta non avesse già preventivamente acquisito, dalle competenti autorità, un consenso di massima in ordine alla fattibilità dell'iniziativa (tanto che, al momento del sopralluogo, sia il Sig. che il Sig. avevano già individuato le aree per la Parte_2 Per_2
collocazione dei banchi che le modalità per la fornitura dell'energia elettrica)”;
o dopo il sopralluogo, era indubbio “...la ditta attrice potesse fare legittimo affidamento sulla circostanza che l'evento si sarebbe effettivamente svolto: la mancanza, in quel momento, di eventuali autorizzazioni non poteva essere in alcun modo avvertito dall'attrice come un vero e concreto ostacolo alla realizzazione dell'evento, in quanto nessuna riserva era stata in tal senso manifestata nè dal Sig. nè dal Sig. ”; Parte_2 Per_2
− il aveva “...fatto intendere di aver sempre informato il Direttivo della Parte_2
dei contatti che sono stati tenuti con la ditta attrice successivamente al CP_1 sopralluogo”;
− la decisione di non proseguire non era stata determinata ad un impedimento sopravvenuto di carattere oggettivo, ma era stata presa in autonomia dalla , CP_1
sia pure per effetto delle pressioni esercitate dagli imprenditori locali;
− l'interesse rilevante nella fase pre-contrattuale era quello a “...non essere coinvolto in trattative inutili. Se è vero - da un lato - che le trattative non sono vincolanti, è altrettanto vero che vi deve essere un contegno di reciproca lealtà e sincerità nello scambiarsi le informazioni necessarie. La buona fede imporrebbe obblighi negativi di astensione da comportamenti "sleali". Su di essa infatti si misura il grado di probità della parte”.
3.2.3) Il motivo è infondato.
3.2.3.1) In proposito va anzitutto rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio
13 idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”
(così, da ultimo, Cass. 34510 del 16.11.2021, in piena aderenza a quanto già ritenuto da
Cass. 7545 del 15.4.2016, e, prima, da Cass. 7768 del 29.3.2007).
A) Avendo a riferimento le coordinate interpretative predette, deve rilevarsi come nel caso di specie sia indubbio che tra le parti siano intercorsi dei contatti e, tuttavia, deve rilevarsi come tali contatti si siano perimetrati ad una fase in cui non è possibile ritenere che fosse insorto in capo a OL il legittimo affidamento sull'effettiva futura conclusione del contratto.
La deposizione del teste (non contestata sotto questo aspetto) evidenzia Parte_2
Co come le indicazioni fornite dalla direzione della loco avessero ad oggetto la verifica preliminare della fattibilità dell'allestimento dei “mercatini” in questione, in cui l'indicazione dei tempi e dei luoghi di allestimento si pone come elemento indispensabile per operare tale verifica, ma non risulta suscettibile di essere inquadrato come elemento attestante la probabile conclusione del contratto.
La stessa necessità della concessione dei vari permessi necessari all'allestimento in questione (all'evidenza estranei alla sfera d'azione della , essendo di competenza CP_1 dell'apparato amministrativo locale) implica, già a monte, come OL non potesse comunque fare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto se non dopo che, una volta stabiliti tempi, modi e luoghi dell'allestimento dei mercatini, si fosse dato l'avvio alle pratiche per il rilascio dei permessi stessi.
Lo stesso sopralluogo, valorizzato da parte appellante come una sorta di spartiacque onde individuare il momento in cui, senza incertezze, poteva dirsi sorto in capo a OL una ragionevole certezza che si sarebbe dato corso alla stipula del contratto, non appare invece presentare una siffatta valenza.
In proposito si ricorda come il teste (anche in questo caso non Parte_2 contestato) ha espressamente riferito che “ci dovevano essere ulteriori nostri adempimenti in termini di permessi comunali e demaniali e allacci elettrici. Si trattava di autorizzazioni che non dipendevano solo da noi. Io ciò lo dissi ai signori che erano venuti”,
14 evidenziando poi che “il sopralluogo era per vedere se per la OL l'evento era fattibile”.
Dunque, il sopralluogo in questione non si pone come momento conclusivo delle trattative tra le parti, ma – quasi all'opposto – come momento preliminare per riuscire ad individuare se, in termini generali, OL riteneva fattibile o meno l'allestimento in questione: una volta integrato tale presupposto, poi, avrebbe dovuto essere attivata la verifica della fattibilità concreta sul piano delle autorizzazioni amministrative (anche al fine di come procedere ai necessari allacciamenti per l'energia elettrica), con piena consapevolezza di OL in ordine a tale aspetto (per esserne stata informata dal
. Parte_2
E lo stesso come visto, ha riferito di come i contatti intercorsi con Parte_2
OL non avevano una valenza “impegnativa” nei confronti della Pro loco, dato che il non aveva alcun titolo ad esprimere la posizione dell'odierna appellata (si Parte_2 ricordano le espresse dichiarazioni sul punto: “Io non avevo alcun potere decisionale per la pro loco ero lì solo per accompagnare i signori. Che io ero un impiegato lo sapevano, non ricordo che cosa gli dissi di preciso”).
Dunque, in considerazione della fase in cui i contatti tra le parti ancora si trovavano, dell'assenza di ratifiche (o anche solo di promesse) di sorta da parte della direzione della , in presenza della necessità di ottenere la positiva collaborazione CP_1 di enti amministrativi all'evidenza estranei alle parti, non appare possibile ritenere che in capo ad OL si fosse radicato un ragionevole affidamento in ordine al fatto che il contratto sarebbe stato stipulato.
B) Il fatto (anche questo non contestato) che tra i soggetti contrari all'allestimento in questione vi fosse anche il Comune (e non solo una cordata di imprenditori locali), come comunicato con la mail del maggio 2015, rende poi piuttosto evidente come ben difficilmente il progetto avrebbe potuto avere qualche possibilità di esito positivo, trattandosi della contrarietà dell'ente che avrebbe dovuto provvedere al rilascio dei permessi sopra menzionati.
Tale profilo, peraltro, incide anche sulla possibilità di ravvisare un'interruzione dei rapporti tra le parti senza giustificato motivo.
Si può in effetti agevolmente immaginare come la , una volta divenuta CP_1
consapevole della presa di posizione contraria da parte del Comune (fatto in ordine al quale non sono sollevate contestazioni), abbia avuto contezza anche della sostanziale impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie a dare corso all'evento.
Dunque, anziché protrarre i contatti in questione – a quel punto divenuti del tutto plausibilmente inutili – correttamente la stessa ha ritenuto di interromperli. CP_1
15 3.2.4) Anche il motivo di gravame in oggetto deve quindi essere respinto.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne specificamente il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la condotta del sig. potrebbe piuttosto configurare “...un suo Parte_2 contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del Parte_2 della convenuta”.
3.3.1) L'appellante ha esposto come tale conclusione non sia condivisibile in quanto il sig. si era limitato a portare avanti i contatti con OL “in forza Parte_2 delle specifiche indicazioni ad egli fornite dal Direttivo della ”, e rilevando CP_1 comunque che “Ad ogni modo, l'esposizione dei fatti effettuata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e le conclusioni svolte avrebbero comunque consentito al Giudice di fare applicazione della norma richiamata (l'art. 2049 c.c.) in forza del principio di cui all'art. 113 c.p.c.”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) Anzitutto va rilevato come le considerazioni svolte dall'appellante in
CP_ ordine al ruolo del sig. ed al coinvolgimento diretto della direzione della Parte_2
nei contratti tra le parti risultino superati in forza dei rilievi già supra svolti nei
[...]
paragrafi 3.1.3.1) e 3.2.3.1) (e relativi sotto-paragrafi), alla cui stregua deve escludersi che il direttivo della abbia mai direttamente preso parte ai contatti in questione, gestiti CP_1 invece direttamente dallo stesso e circoscritti all'ambito preliminare in Parte_2
precedenza già evidenziato.
Questo, peraltro, al netto dei rilievi concernenti comunque l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie una responsabilità precontrattuale della stessa . CP_1
3.3.2.2) Deve poi rilevarsi la non condivisibilità del rilievo dell'appellante concernente la dedotta possibilità, per il giudice di prime cure, di fare applicazione d'ufficio dell'art. 2049 c.c., in base all'art. 113 c.p.c..
In proposito deve rilevarsi come l'odierna appellante abbia agito in prime cure adducendo, in tesi, una responsabilità contrattuale e, in ipotesi, una responsabilità precontrattuale in capo a OL.
In alcuna parte degli atti difensivi di primo grado (anche solo a livello di prospettazione teorica) OL ha prospettato l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. in capo alla per la condotta del proprio CP_1
dipendente, sig. Parte_2
16 Dunque, una pronuncia da parte del Tribunale di Grosseto avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale della ai sensi della norma predetta si sarebbe CP_1 posta in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In tale contesto, peraltro, non risulta evincibile quale tipo di effetto dovrebbe avere
– sul piano strettamente giuridico – il richiamo operato dall'appellante al disposto dell'art. 113 c.p.c., dal momento che il primo comma di tale norma prescrive la necessità della pronuncia sulla causa seguendo le norme del diritto, salvo l'espressa attribuzione al giudicante del potere di decidere secondo equità (e non sembra che nel caso di specie ciò presenti rilievo), mentre il secondo comma disciplina specificamente gli ambiti in cui il giudice di pace decide secondo equità (risultando certo che tale profilo si pone come esogeno rispetto al caso di specie).
3.4) Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame parte appellante ha contestato la valutazione del Tribunale di Grosseto secondo cui, nel caso di specie, anche intendendo ravvisare una condotta illecita della ai sensi degli artt. 1337 e 1338 CP_1
c.c., “...il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per i mancati guadagni
– ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto – ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per aver perduto altri affari”.
3.4.1) L'appellante ha censurato tale valutazione esponendo che “Diversamente da quanto ha inteso sostenere il Giudicante, parte attrice aveva diritto al riconoscimento del danno commisurato al minor vantaggio conseguito per il comportamento sleale di controparte, quanto meno sotto l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante. L'annullamento improvviso dell'evento da parte della , infatti, ha certamente determinato a posteriori il venir meno della CP_1
possibilità di poter impiegare il tempo speso in contrattazioni fruttuose in luogo di quelle rivelatesi inutili. Alcun rilievo nella vicenda doveva assumere il fatto che la ditta attrice – nel periodo ipotizzato per l'evento espositivo all' – fosse impegnata in Controparte_1 altri mercati”, precisando quindi che “...l'attività svolta da parte della società attrice è di natura meramente organizzativa, limitandosi a ricevere e promuovere esposizioni temporanee e mercatini presso i soggetti potenzialmente interessati ed a reperire successivamente gli espositori disponibili a parteciparvi, selezionandoli secondo il tipo di merce da commercializzare. Questa attività non implica la presenza in loco costante e le consente ovviamente di poter organizzare anche più eventi nello stesso periodo”.
3.4.2) Il motivo in oggetto, concernente la dimostrazione e la quantificazione del danno subito da OL, risulta assorbito dalla reiezione dei motivi di gravame attinenti all'esistenza del diritto ad ottenere tale risarcimento.
17 Preme tuttavia evidenziare come parte appellante abbia sollevato una contestazione in punto di diritto che, in effetti, risulta in realtà confortare la valutazione operata dal giudice di prime cure.
Laddove la stessa appellante ha evidenziato che il danno avrebbe dovuto avere ad oggetto quantomeno “l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante” in correlazione con il fatto che si era “certamente determinato
a posteriori il venir meno della possibilità di poter impiegare il tempo speso in contrattazioni fruttuose in luogo di quelle rivelatesi inutili”, ciò risulta corrispondere al rilievo del Tribunale di Grosseto secondo cui il danno in questione avrebbe compreso “il lucro cessante, per aver perduto altri affari” da parte della stessa OL.
Dunque, le allegazioni operate in diritto dall'appellante risultano coincidere con i rilievi esposti dal giudice di prime cure, che non ha ritenuto infondata (anche sotto questo profilo) la domanda risarcitoria in questione in forza di una differente interpretazione dei principi giuridici applicabili, ma solo in quanto il danno invocato non era stato dimostrato.
Il Tribunale ha infatti esposto che “...sul punto manca ogni puntuale allegazione di parte attrice e, anzi, la convenuta ha dimostrato (v. docc.
1-3 parte convenuta) che la
OL, che del resto fu avvisata del cambiamento di programma da parte della
con ben due mesi e mezzo d'anticipo sulla data programmata per l'evento al CP_3
(v. mail del 9.5.2015 (doc. 3 parte attrice), organizzò molteplici altri eventi. Anche CP_1 la dedotta lesione dell'immagine della OL è stata allegata in modo generico, non essendo indicati testi (neppure sui capitoli non ammessi) a conferma del fatto che del mancato espletamento dell'evento programmato fu ritenuta responsabile l'OL, ed essendo, anzi, del tutto plausibile che la colpa da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sia stata data alla;
d'altro canto, il danno all'immagine non è in re ipsa CP_3
e necessita di adeguata allegazione e prova”.
In ordine agli specifici rilievi esposti dal Tribunale di Grosseto circa l'assenza di prova del danno lamentato, l'odierna appellante non risulta aver esposto contestazioni di sorta,
Dunque, in considerazione del fatto che il motivo di gravame in oggetto non risulta specificamente confrontarsi con il tenore concreto della decisione adottata dal giudice di prime cure, il motivo stesso deve essere ritenuto (prima ancora che assorbito per effetto della reiezione degli altri motivi di appello) inammissibile.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
18 € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”, avendo OL quantificato in € 21.000,00 il danno subito) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare della ditta OL di MA AN, avverso la Parte_1
sentenza n. 1016 /2019 del Tribunale di Grosseto, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante quale titolare della ditta OL di Parte_1
MA AN, a rifondere a parte appellata Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi €
[...]
5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
quale titolare della ditta OL di MA AN, dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. MA Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. MA Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. MA Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1474/2020
promossa da: quale titolare della ditta OL di MA AN, Parte_1
elettivamente domiciliato in Cascina (PI), presso lo studio dell'Avv. Alessio Righini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Grosseto, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1016 /2019 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello - da aversi qui integralmente richiamati anche ai fini dell'art. 342 c.p.c.: > nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità dell' Controparte_1
nella mancata realizzazione dell'evento previsto per
[...]
l'estate dell'anno 2015 presso l' , accertato e dichiarato il mancato rispetto Controparte_1 da parte dell'associazione convenuta delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti della ditta OL di MA AN, accertata la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, condannare l'associazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla OL di AN MA in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura sopra indicata o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al danno da ritardato adempimento. > in via istruttoria, ammettersi la prova per testi sui capitoli da 19 a 23 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice (con i testi ivi indicati) laddove ciò sia ritenuto necessario ai fini della quantificazione del danno subito dalla ditta attrice. Con vittoria di spese e di competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità delle censure sub. C) e D) ex art. 345 c.p.c., rigettare
l'appello della ditta OL di AN MA, perché infondato, in fatto ed in diritto, e non provato. Con la conferma della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
1016/2019, pubblicata il 20/12/2019. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella Parte_1
qualità di titolare della ditta OL di MA AN (di seguito: OL), ha proposto appello avverso la sentenza n. 1016/2019 del Tribunale di Grosseto, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa OL nei confronti dell Controparte_1
(di seguito: ). CP_1
1.1) In particolare, il giudizio di primo grado era stato instaurato da OL, adducendo:
2 − di operare nel settore dell'organizzazione di convegni, fiere, esposizioni, mostre ed eventi, servizi di gestione di mercati pubblici e privati nelle province di Pisa,
Livorno e Firenze;
− che, in data 17.2.2015, era stata contattata dalla la quale aveva CP_1
rappresentato di essere interessata ad organizzare, nel mese di luglio, dei
“mercatini” presso l' ; Controparte_1
− che, stante l'esito positivo del sopralluogo avvenuto al fine di verificare la fattibilità dell'evento, nei mesi di marzo ed aprile aveva iniziato a contattare gli espositori di sua conoscenza per raccogliere le adesioni, riuscendo ad acquisire la disponibilità a partecipare di 18 espositori;
− che la stessa si era attivata per far pervenire a parte attrice informazioni in CP_1 merito ai prezzi e orari dei traghetti ed alla sistemazione degli espositori sull'isola;
− che del tutto inaspettatamente, in data 9.5.2015, aveva ricevuto una e-mail dall'associazione convenuta con la quale si comunicava che, per non meglio precisati motivi - nel testo della mail si parlava genericamente di “forti pressioni” –
, era stato annullato l'evento;
− che a causa della cancellazione del mercatino aveva subito un grave danno all'immagine ed alla credibilità di cui godeva nell'ambiente, oltre ad un danno patrimoniale costituito dalla perdita del compenso pattuito con i singoli espositori, pari ad € 1.200,00 per ciascuno di loro, per un totale di € 21.000,00;
− che le richieste di composizione stragiudiziale fatte pervenire a parte convenuta non avevano sortito alcun effetto, così come il procedimento di negoziazione assistita avviato da parte attrice il 1.6.2015, cui la non aveva aderito. CP_1
1.1.1) su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Sig. giudice del Tribunale di
Grosseto, accertato e dichiarato il mancato rispetto da parte della convenuta delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti della ditta attrice nella primavera dell'anno 2015, fosse condannata al risarcimento, nella misura ritenuta di giustizia, di tutti i danni subiti dalla ditta OL di AN MA in dipendenza della condotta illegittima e contraria alle regole della correttezza e buona fede nell'occasione tenuta dalla associazione convenuta in giudizio, con vittoria di spese e compensi professionali”. Co 1.2) Si era quindi costituita in giudizio la loco, contestando integralmente la domanda attorea ed allegando:
− di non aver mai assunto alcun impegno con OL, non essendovi stati contatti formali tra le parti, ma solo uno scambio epistolare tra due impiegati delle rispettive parti al fine di valutare la fattibilità e la vantaggiosità del “mercatino” in questione;
3 − che con l'espressione “forti pressioni” ci si era intesi riferire alle lamentele ricevute dai propri associati - commercianti isolani -, che non avevano apprezzato la realizzazione del “mercatino” in questione;
− di non avere alcuna responsabilità in ordine ai danni lamentati da controparte, in quanto l'evento non era mai stato inserito nel calendario-eventi della e la CP_1 notizia che la stessa non fosse interessata a dare seguito all'evento ipotizzato risultava conosciuta da due mesi prima della seconda metà del mese di luglio 2025;
− che comunque il quantum richiesto da parte attrice, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, era abnorme e privo di qualsiasi sostegno probatorio.
1.2.1) Sulla base di tali argomentazioni era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda del Sig. titolare Parte_1
della ditta OL, perché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario CPA ed I.V.A.”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Grosseto aveva ritenuto che:
• quanto alla dedotta responsabilità per violazione di un accordo:
o non era stata provata da parte attrice la conclusione di un accordo vincolante per l'associazione, potendosi pertanto escludere un inadempimento di obblighi contrattuali;
• quanto alla dedotta responsabilità precontrattuale:
o non era stato dimostrato, com'era onere di parte attrice, che l'associazione aveva ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto, tale da indurre controparte a ritenere che non vi fossero dubbi sul fatto che la manifestazione avrebbe avuto luogo: pertanto, era da escludere anche l'ipotetica responsabilità precontrattuale;
o che ipotizzando una responsabilità nella condotta del - Parte_2
dipendente di parte convenuta – questa poteva configurarsi tutt'al più come
“un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del della convenuta”; Parte_2
o “Quand'anche si fosse ravvisata una condotta illecita ex artt. 1337 e 1338
c.c. imputabile all'associazione il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per i mancati guadagni – ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto –
4 ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per aver perduto altri affari, ma sul punto manca ogni puntuale allegazione di parte attrice”, anche in considerazione del fatto che
OL, come dimostrato da parte convenuta, una volta avvisata del cambiamento di programma aveva organizzato molteplici altri eventi in luogo di quello per cui vi è stata causa;
o anche il danno all'immagine difettava di sufficienti prove e allegazioni a sostegno, non trattandosi peraltro di un danno in re ipsa;
• quanto alle spese di lite:
o seguendo il principio della soccombenza, dovevano essere liquidate a carico di parte attrice.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi era stata emessa la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinge tutte le domande proposte;
condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida nella a somma di euro 4.835,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello OL.
2.1) Il gravame ha avuto ad oggetto la censura di alcuni passaggi della sentenza impugnata ed in particolare è stato contestato quanto segue:
1°. “Il Giudice del Tribunale di Grosseto sostiene anzitutto (pagina 3, punto 3, della impugnata sentenza) che “alla luce dello scambio di mail (v. docc. 2 – 10 parte attrice) prodotte, e dell'istruttoria espletata, si deve escludere che parte attrice abbia provato la conclusione di un accordo vincolante per
l'associazione….Seppur le trattative si siano sviluppate con uno scambio di messaggi ed un incontro, non emerge infatti l'assunzione di un impegno definitivo da parte della convenuta all'espletamento dell'evento”, insistendo quindi sull'esistenza di un accordo reciproco tra le parti circa l'effettiva realizzazione dell'evento, come poteva desumersi dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta in primo grado;
tale accordo doveva in particolare ritenersi intercorso quantomeno con riferimento al periodo ed alla durata dell'evento, all'ubicazione ed organizzazione dei “mercatini” ed alla logistica, atteso che dallo stesso tenore delle mail (compresa quella di “annullamento” dell'evento), si poteva desumere l'avvenuto accordo e l'esistenza di un preciso volere del direttivo della;
CP_1
2°. “Il Giudice di prime cure sostiene poi che (pagina 3, punto 4, della impugnata sentenza) l'attore non abbia provato, "come era suo onere, che l'associazione, in persona del suo rappresentante, abbia ingenerato in lui un ragionevole
5 affidamento in ordine alla conclusione del contratto, tale da indurlo a comportarsi come se non vi fossero dubbi sul fatto che la manifestazione si sarebbe tenuta". Le mail inviate all'OL dal dipendente della di CP_3 Persona_1
concerto con il Presidente di tale associazione - secondo quanto sostenuto dal
Giudice del Tribunale di Grosseto -sarebbero riferibili ad una fase del tutto iniziale dei contatti tra le parti, in cui ancora non vi era ancora stata una verifica sulla fattibilità dell'evento. Anche sotto questo aspetto, le argomentazioni del
Giudice di prime cure non convincono”, adducendo che, come era evincibile dalla condotta tenuta dalla durante le trattative – volta in diverse occasioni a CP_1 dare concretezza all'interesse manifestato –, era inevitabile che venisse ad esistenza un legittimo affidamento sulla conclusione di un accordo: in particolare, veniva fatto riferimento al presumibile preliminare consenso delle competenti autorità sulla fattibilità dell'evento, all'individuazione della collocazione dei banchi e delle modalità di fornitura dell'energia elettrica e all'intenzione del di rendere edotto il Direttivo una volta ultimato il sopralluogo;
Parte_2
3°. “il Giudice di prime cure ha poi ritenuto (al punto 4 pag 4 dell'impugnata sentenza) che la condotta del Sig. costituirebbe "un suo contegno Parte_2
colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art 2049 c.c., mancando in particolare l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del alla convenuta”, contestando quanto esposto in ordine alla posizione del Parte_2
sig. mero intermediario della , il quale in più e-mail aveva Parte_2 CP_1 confermato la conoscenza e l'interesse del presidente alla realizzazione del
“mercatino” e rilevando, comunque, come il giudice di prime cure avrebbe potuto applicare la norma richiamata (ex art.2049 c.c.), sulla base delle ricostruzioni dei fatti nell'atto introduttivo e delle conclusioni a cui era pervenuto;
4°. “Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto (al punto 4 capoverso 7 pagina 4) come
“quand'anche fosse ravvisata un condotta illecita ex artt 1337 e 1338 c.c. imputabile all'associazione il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per mancati guadagni – ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto – ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per avere perduto affari…” (cd. interesse negativo). Anche sotto questo aspetto la decisione del
Giudice di prime cure non è assolutamente condivisibile”, sottolineando che l'annullamento aveva causato un danno da commisurarsi “al minor vantaggio conseguito per il comportamento sleale di controparte, quanto meno sotto
6 l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante” e ciò senza attribuire rilievo al fatto che parte attrice si era impegnata in altri mercatini, dal momento che l'attività di OL (essendo meramente organizzativa), permetteva la pianificazione contestuale di più eventi.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma, riportandosi integralmente al ragionamento dedotto dal giudice di primo grado.
In particolare, l'appellata ha evidenziato a mancanza di qualsiasi prova in ordine: alle necessarie autorizzazioni amministrative (mai richieste da nessuno), ad una qualche delibera del Consiglio Direttivo, ad una qualsivoglia comunicazione del Presidente ed alle prenotazioni dei potenziali espositori di traghetti e alloggi.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande di cui al motivo C dell'appello (in ordine all'applicazione dell'art. 2049), ed al motivo D (in assenza di prove su eventuali spese inutilmente sopportate), in quanto completamente nuove, oltre che prive di motivazione a supporto.
Veniva da ultimo rilevato il passaggio in giudicato della domanda di risarcimento danno da lesione dell'immagine commerciale, il cui rigetto non era stato impugnato.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo è stata censurata la decisione del Tribunale di Grosseto di non ritenere effettivamente raggiunto, nella vicenda in oggetto, un accordo tra le parti in ordine all'organizzazione dei mercatini all' . Controparte_1
3.1.1) Il Tribunale di Grosseto ha ritenuto, sul punto, che “Alla luce dello scambio di mail (v docc.
2-10 parte attrice) prodotte, e dell'istruttoria espletata, si deve escludere che parte attrice abbia provato la conclusione di un accordo vincolante per
l'associazione, per tutto quanto si va ad esporre sub 4, che se porta ad escludere una responsabilità precontrattuale porta a maggior ragione ad escludere l'inadempimento di obbligazioni contrattualmente assunte. Seppur le trattative si siano sviluppate con uno scambio di messaggi ed un incontro, non emerge infatti l'assunzione di un impegno definitivo da parte della convenuta all'espletamento dell'evento; tra l'altro, come ben doveva sapere l'attrice, specializzata nel settore, intanto poteva esserci un vincolo siffatto in quanto ci fossero state le autorizzazioni amministrative, e neppure è stato allegato e dimostrato che la convenuta si fosse assunta l'obbligo di procurarsele”, rilevando quindi che:
7 • “Le mail inviate alla OL dal dipendente della di Controparte_4
concerto col presidente di tale associazione prima del sopralluogo (docc. 2, 3 e 5 parte attrice) attengono, infatti, ad una fase del tutto iniziale dei contatti tra le parti, in cui ancora non v'è stata alcuna verifica di fattibilità dell'evento”;
• “Il sopralluogo si chiude, poi, con un giudizio di fattibilità da parte della
OL, ma l'intesa tra il e l'OL che si sarebbero dovuti Parte_2
risentire per confermare il tutto e stringere un accordo, cosa che sarebbe spettata al presidente dell'associazione. Ciò è quanto dichiarato dal sentito Parte_2 come teste, e non è stato smentito dai testi dell'attore, nessuno dei quali ha potuto confermare che all'esito del sopralluogo preliminare il Presidente dell'associazione, che si presentò solo brevemente, abbia lasciato intendere che
l'evento ci sarebbe sicuramente stato. La stessa teste , invero, s'è limitata Tes_1
a dichiarare che fu il a dare il consenso a che l'attore cercasse gli Parte_2 espositori”;
• “Semmai, è dopo il sopralluogo che il avrebbe dovuto dimostrare Parte_2
particolare cautela, quando, vedendo che la OL aveva ormai reperito degli espositori e chiedeva i contatti degli affittacamere e dei traghetti (doc. 6 e 8), avrebbe dovuto da un canto verificare col presidente dell'associazione se l'evento ci sarebbe effettivamente stato e dall'altro chiarire alla OL quale fosse lo stato del progetto, anziché limitarsi a fornire le informazioni logistiche richieste.
Tuttavia, ciò non significa che ciò fondi una responsabilità precontrattuale dell'associazione, per l'assorbente ragione che non vi è alcuna prova che il tenore di tali mail fu concordato con il Presidente dell'associazione. Se, anche, dunque, si volesse ritenere che il quando l'attrice le rappresentò che alcuni Parte_2 espositori avevano già prenotato l'alloggio avrebbe dovuto invitarla a maggiore cautela e/o avvisare il Presidente della necessità di sciogliere la riserva in modo formale e definitivo, è vero anche che ciò costituirebbe un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del
della convenuta”. Parte_2
3.1.2) Tale conclusione è stata contestata dall'appellante, in particolare esponendo che:
o le risultanze emergenti dall'espletata istruttoria consentivano di concludere che
“...la realizzazione dei “mercatini” sull'isola del era, per le parti, non una CP_1
mera eventualità o una possibilità, ma un evento certo, tanto che gli accordi sui
8 punti fondamentali per la sua realizzazione erano stati già raggiunti e si era passati alla fase organizzativa vera e propria (nel corso della quale l'appellata avrebbe dovuto richiedere i necessari permessi ed autorizzazioni ed aiutare gli espositori nella ricerca dei traghetti e delle sistemazioni in loco)”;
o le parti si erano infatti accordate:
▪ sul periodo di realizzazione dell'evento e sulla sua durata, atteso che “In particolar modo fu proprio la a chiedere il prolungamento dei CP_1
“mercatini” (doc. n. 3 fascicolo di parte attrice): successivamente ai primi contatti, fu proprio il Sig. (dipendente della convenuta) che (su Parte_2
"richiesta del direttivo") chiese di estendere la durata dell'evento espositivo da(lla originariamente prevista) una settimana a tre settimane” sulla ubicazione ed organizzazione dei "mercatini”.”;
▪ sulla ubicazione ed organizzazione dei “mercatini” in questione, dato che
“Furono proprio il Sig. (dipendente della convenuta) e (in Parte_2
parte) anche il Sig. (presidente della , all'esito del Per_2 CP_1
sopralluogo effettuato nel mese di marzo 2015 (e finalizzato a verificare la fattibilità dell'evento), ad indicare le aree dove sarebbero stati collocati i banchi e la merce che avrebbero dovuto vendere. I testi e Tes_1 Tes_2
(verbale di udienza del 21 marzo 2017) hanno difatti riferito come, nel corso della giornata, precisamente a il Presidente dalla Parte_3
si unì al gruppo e, proprio in quella occasione, furono CP_1
concordate gli aspetti logistici dell'evento (comprese le modalità per la fornitura dell'energia elettrica)”;
▪ sulla logistica, in quanto “L'associazione convenuta si era poi resa disponibile ad aiutare la ditta attrice nella prenotazione dei traghetti per gli espositori (precisando che, suo tramite, avrebbero potuto beneficiare di sconti ed agevolazioni) e nella ricerca di strutture ricettive per la loro sistemazione in loco (doc. da 5 a 9 fascicolo di parte attrice)”;
o “...la prova che fosse stato raggiunto un vero e proprio accordo giuridicamente rilevante lo si evince altresì - a contrario - dal tenore della mail datata 9 maggio
2015, dove è la stessa controparte a parlare di "annullamento dell'evento"
(espressione che, di per sè, evoca indubbiamente la consapevolezza che tra le parti la realizzazione dell'iniziativa era oramai data per certa) da parte del "direttivo della pro loco" (che, pertanto, non era all'oscuro della manifestazione, come il giudice di prime cure ha erroneamente deciso di ritenere) solo a seguito di "forti pressioni" ricevute "da molte attività dell'isola e dallo stesso Comune"...”;
9 o dunque, per la Pro loco, la realizzazione dell'evento non era in discussione, e non essendo altrimenti comprensibili “...da un lato i tentativi posti messi in atto dalla stessa appellata per evitare l'annullamento dell'evento ("è stato fatto tutto il possibile per non annullare l'evento"), dall'altro, la disponibilità manifestata a contattare le strutture o privati per il recupero di eventuali caparre già versate”;
o lo stesso peraltro, aveva riferito (nel corso della propria deposizione) Parte_2 che “quello che ho scritto nella mail è quello che mi aveva detto di dire il direttivo”, così riconducendo a quest'ultimo la gestione della vicenda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Le risultanze probatorie disponibili inducono infatti a ritenere tuttora pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Grosseto in ordine al fatto che, tra le parti, non ebbe ad essere stipulato alcun contratto avente ad oggetto il conferimento a OL dell'incarico di allestire i “mercatini” oggetto di causa.
A) Il contenuto delle mail in atti consente agevolmente di rilevare come le comunicazioni scambiate tra le parti non siano sfociate nella conclusione di un accordo tra le parti stesse, attenendo piuttosto all'individuazione del contenuto di un tale accordo, da precisarsi via via che, nel corso dell'analisi delle circostanze attinenti all'allestimento dei mercatini in oggetto, venivano all'attenzione profili da prendere in considerazione a tal fine.
In nessuna di tali comunicazioni è dato in effetti individuare il raggiungimento di un accordo completo in ordine al contenuto dell'incarico, alla durata dello stesso ed alle sue modalità di svolgimento.
Il contenuto, ad es, della mail del 19.2.2015 (il doc. 3 menzionato da parte appellante, inviato dal a OL) non contiene alcuna indicazione della Parte_2 durata, dal momento che il riferimento ivi contenuto (“...pensavamo se fosse possibile anche per tre settimane, una settimana per ogni paese (giglio castello, giglio campese, giglio porto). Per e distribuiti in un unico punto, mentre per Parte_3 CP_5
diffusi all'interno del centro storico...”) evidenzia nitidamente come le Controparte_6 parti fossero alla ricerca della definizione dei tempi per lo sviluppo dell'evento e dei modi del suo allestimento.
B) Né consta, in base a tali comunicazioni, che i contatti in oggetto fossero mai
Co sfociati in un accordo formale ratificato dalla direzione della loco, apparendo invece come gli stessi rappresentassero un'attività prodromica alla formalizzazione di un accordo, peraltro seguita in tale fase unicamente dal predetto sig. Parte_2
10 Significativo, in tal senso, è il contenuto della mail del 9.5.2015, in cui il Parte_2 ha comunicato a OL la decisione della predetta direzione “di non continuare con la realizzazione dell'evento”, in conseguenza delle reazioni negative all'evento stesso manifestate da “molte attività dell'isola e dallo stesso Comune”, esponendo che
“Personalmente sono mortificato perché avevo preso io i contatti con voi, ma capiscimi non è una cosa che dipende da me”.
Nel contesto di tale mail, peraltro, non è in alcun modo dato individuare la nozione di “annullamento” che l'odierna appellante invoca onde configurare, sul piano prettamente giuridico, la necessità della previa individuazione di un contratto, appunto, “da annullare”.
C) Lo stesso nel corso della propria deposizione, ha riferito di come il Parte_2 direttivo della Pro loco gli avesse chiesto “di verificare la possibilità di organizzare dei mercatini all'isola del ” e che “era stato personalmente il presidente della pro loco CP_1
a chiedermi di cercare qualcuno che organizzasse dei mercatini per CP_7 verificare poi se c'era la possibilità di poterli fare sull'isola”, e che in tale ottica aveva inviato la prima mai a OL (il cui nominativo era stato individuato tramite internet) ma contattando anche altri organizzatori.
All'esito di tali contatti era poi avvenuto un sopralluogo, in relazione al quale il teste predetto ha riferito che “...ci fu il sopralluogo a cui partecipai per la pro loco solo io.
Non mi sembra ovvero non ricordo se in tale occasione ci fu anche un incontro con il presidente. Io ricordo che per la OL erano venute mi pare 4 persone tra cui la
Per RA con cui io avevo sempre parlato per a mail e forse in qualche telefonata, ed insieme a lei mi pare altre tre persone, che non so dire chi fossero”, chiarendo quindi che
“oltre alla loro disponibilità se i posti gli andavano bene poi ci dovevano essere ulteriori nostri adempimenti in termini di permessi comunali e demaniali e allacci elettrici. Si trattava di autorizzazioni che non dipendevano solo da noi. Io ciò lo dissi ai signori che erano venuti” e precisando infine che “il sopralluogo era per vedere se per la OL
l'evento era fattibile”.
Il teste ha quindi altresì riferito che “la OL disse che per loro i mercatini si potevano fare ma si rimase che ci saremmo risentiti per confermare tutto quanto e stringere un accordo. Io non avevo alcun potere decisionale per la pro loco ero lì solo per accompagnare i signori. Che io ero un impiegato lo sapevano, non ricordo che cosa gli dissi di preciso...Da parte della pro loco non è stata mai avviata una ulteriore fase organizzativa nel senso di richiesta di permessi e allacci elettrici. Non so dire il motivo ma nei vari direttivi non è mai partita la fase inerente la richiesta dei permessi. Non ho mai avuto alcun incarico di occuparmi di tale fase di richiesta dei permessi”, dichiarando espressamente: “io non credo di aver informato il presidente della pro loco che avevo
11 dato numeri e indicazioni logistiche a OL, anche perché tali informazioni le ho date come ufficio informazioni, come quello che faccio sempre. Non ricordo se ho poi informato di tali telefonate il direttivo”.
Quanto poi all'espressione valorizzata da parte appellante, secondo cui il teste in CP_ questione non aveva fatto altro che riferire le indicazioni fornite dalla direzione della
, si evidenzia come la dichiarazione in questione non abbia a riferimento l'intero
[...]
corpus delle comunicazioni scambiate tra il ed OL, ma solo la già sopra Parte_2
ricordata mail del 9.5.2015 (con cui era stata comunicazione la decisione di non proseguire oltre), in relazione alla quale il ha riferito: “Feci la suddetta Parte_2
comunicazione in quanto il direttivo mi aveva comunicato che non intendeva andare avanti con l'iniziativa. Quello che ho scritto nella a mail è quello che mi aveva detto di dire il direttivo”, con la precisazione conclusiva per cui “la pro loco sapeva che c'erano dei contatti con OL ma non c'era nulla di ufficializzato”.
D) Il contenuto di tale deposizione risulta confortare la valutazione già fornita con riferimento alla valenza probatoria delle comunicazioni scambiate tra le parti, in cui emerge come il ebbe a seguire in proprio i rapporti con OL, sia pure Parte_2
informando (parzialmente) la direzione della dello sviluppo dei contatti in CP_1
questione, ma senza che ciò sia poi mai effettivamente sfociato in un accordo tra la stessa e la predetta OL. CP_1
3.1.4) Si conferma quindi la condivisibilità della decisione raggiunta sul punto dal giudice di prime cure, con conseguente reiezione del motivo di gravame in analisi.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale di Grosseto secondo la quale non era stato dimostrato da OL che il comportamento della avesse ingenerato un “ragionevole affidamento” in ordine CP_1
alla conclusione del contratto.
3.2.1) Il giudice di prime cure, sul punto in questione, ha come visto (al precedente paragrafo 3.1.1), ritenuto in particolare come non fosse stata fornita alcuna dimostrazione in ordine al fatto che “...il tenore di tali mail fu concordato con il Presidente dell'associazione. Se, anche, dunque, si volesse ritenere che il quando l'attrice Parte_2 le rappresentò che alcuni espositori avevano già prenotato l'alloggio avrebbe dovuto invitarla a maggiore cautela e/o avvisare il Presidente della necessità di sciogliere la riserva in modo formale e definitivo, è vero anche che ciò costituirebbe un suo contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del della Parte_2 convenuta”.
12 3.2.2) L'appellante ha dunque lamentato la non condivisibilità di tale rilievo, adducendo che:
− anche a volere ammettere che le parti non avessero mai raggiunto un accordo “...è evidente (per quanto sopra precisato) che le trattative in corso tra le parti erano già ben radicate al momento della intervenuta comunicazione dell'annullamento dell'evento e legittimavano certamente l'appellante a fare affidamento sulla sua effettiva realizzazione”, in quanto:
o già prima che venisse effettuato il sopralluogo in precedenza ricordato, era
“...difficile credere che la convenuta non avesse già preventivamente acquisito, dalle competenti autorità, un consenso di massima in ordine alla fattibilità dell'iniziativa (tanto che, al momento del sopralluogo, sia il Sig. che il Sig. avevano già individuato le aree per la Parte_2 Per_2
collocazione dei banchi che le modalità per la fornitura dell'energia elettrica)”;
o dopo il sopralluogo, era indubbio “...la ditta attrice potesse fare legittimo affidamento sulla circostanza che l'evento si sarebbe effettivamente svolto: la mancanza, in quel momento, di eventuali autorizzazioni non poteva essere in alcun modo avvertito dall'attrice come un vero e concreto ostacolo alla realizzazione dell'evento, in quanto nessuna riserva era stata in tal senso manifestata nè dal Sig. nè dal Sig. ”; Parte_2 Per_2
− il aveva “...fatto intendere di aver sempre informato il Direttivo della Parte_2
dei contatti che sono stati tenuti con la ditta attrice successivamente al CP_1 sopralluogo”;
− la decisione di non proseguire non era stata determinata ad un impedimento sopravvenuto di carattere oggettivo, ma era stata presa in autonomia dalla , CP_1
sia pure per effetto delle pressioni esercitate dagli imprenditori locali;
− l'interesse rilevante nella fase pre-contrattuale era quello a “...non essere coinvolto in trattative inutili. Se è vero - da un lato - che le trattative non sono vincolanti, è altrettanto vero che vi deve essere un contegno di reciproca lealtà e sincerità nello scambiarsi le informazioni necessarie. La buona fede imporrebbe obblighi negativi di astensione da comportamenti "sleali". Su di essa infatti si misura il grado di probità della parte”.
3.2.3) Il motivo è infondato.
3.2.3.1) In proposito va anzitutto rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio
13 idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”
(così, da ultimo, Cass. 34510 del 16.11.2021, in piena aderenza a quanto già ritenuto da
Cass. 7545 del 15.4.2016, e, prima, da Cass. 7768 del 29.3.2007).
A) Avendo a riferimento le coordinate interpretative predette, deve rilevarsi come nel caso di specie sia indubbio che tra le parti siano intercorsi dei contatti e, tuttavia, deve rilevarsi come tali contatti si siano perimetrati ad una fase in cui non è possibile ritenere che fosse insorto in capo a OL il legittimo affidamento sull'effettiva futura conclusione del contratto.
La deposizione del teste (non contestata sotto questo aspetto) evidenzia Parte_2
Co come le indicazioni fornite dalla direzione della loco avessero ad oggetto la verifica preliminare della fattibilità dell'allestimento dei “mercatini” in questione, in cui l'indicazione dei tempi e dei luoghi di allestimento si pone come elemento indispensabile per operare tale verifica, ma non risulta suscettibile di essere inquadrato come elemento attestante la probabile conclusione del contratto.
La stessa necessità della concessione dei vari permessi necessari all'allestimento in questione (all'evidenza estranei alla sfera d'azione della , essendo di competenza CP_1 dell'apparato amministrativo locale) implica, già a monte, come OL non potesse comunque fare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto se non dopo che, una volta stabiliti tempi, modi e luoghi dell'allestimento dei mercatini, si fosse dato l'avvio alle pratiche per il rilascio dei permessi stessi.
Lo stesso sopralluogo, valorizzato da parte appellante come una sorta di spartiacque onde individuare il momento in cui, senza incertezze, poteva dirsi sorto in capo a OL una ragionevole certezza che si sarebbe dato corso alla stipula del contratto, non appare invece presentare una siffatta valenza.
In proposito si ricorda come il teste (anche in questo caso non Parte_2 contestato) ha espressamente riferito che “ci dovevano essere ulteriori nostri adempimenti in termini di permessi comunali e demaniali e allacci elettrici. Si trattava di autorizzazioni che non dipendevano solo da noi. Io ciò lo dissi ai signori che erano venuti”,
14 evidenziando poi che “il sopralluogo era per vedere se per la OL l'evento era fattibile”.
Dunque, il sopralluogo in questione non si pone come momento conclusivo delle trattative tra le parti, ma – quasi all'opposto – come momento preliminare per riuscire ad individuare se, in termini generali, OL riteneva fattibile o meno l'allestimento in questione: una volta integrato tale presupposto, poi, avrebbe dovuto essere attivata la verifica della fattibilità concreta sul piano delle autorizzazioni amministrative (anche al fine di come procedere ai necessari allacciamenti per l'energia elettrica), con piena consapevolezza di OL in ordine a tale aspetto (per esserne stata informata dal
. Parte_2
E lo stesso come visto, ha riferito di come i contatti intercorsi con Parte_2
OL non avevano una valenza “impegnativa” nei confronti della Pro loco, dato che il non aveva alcun titolo ad esprimere la posizione dell'odierna appellata (si Parte_2 ricordano le espresse dichiarazioni sul punto: “Io non avevo alcun potere decisionale per la pro loco ero lì solo per accompagnare i signori. Che io ero un impiegato lo sapevano, non ricordo che cosa gli dissi di preciso”).
Dunque, in considerazione della fase in cui i contatti tra le parti ancora si trovavano, dell'assenza di ratifiche (o anche solo di promesse) di sorta da parte della direzione della , in presenza della necessità di ottenere la positiva collaborazione CP_1 di enti amministrativi all'evidenza estranei alle parti, non appare possibile ritenere che in capo ad OL si fosse radicato un ragionevole affidamento in ordine al fatto che il contratto sarebbe stato stipulato.
B) Il fatto (anche questo non contestato) che tra i soggetti contrari all'allestimento in questione vi fosse anche il Comune (e non solo una cordata di imprenditori locali), come comunicato con la mail del maggio 2015, rende poi piuttosto evidente come ben difficilmente il progetto avrebbe potuto avere qualche possibilità di esito positivo, trattandosi della contrarietà dell'ente che avrebbe dovuto provvedere al rilascio dei permessi sopra menzionati.
Tale profilo, peraltro, incide anche sulla possibilità di ravvisare un'interruzione dei rapporti tra le parti senza giustificato motivo.
Si può in effetti agevolmente immaginare come la , una volta divenuta CP_1
consapevole della presa di posizione contraria da parte del Comune (fatto in ordine al quale non sono sollevate contestazioni), abbia avuto contezza anche della sostanziale impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie a dare corso all'evento.
Dunque, anziché protrarre i contatti in questione – a quel punto divenuti del tutto plausibilmente inutili – correttamente la stessa ha ritenuto di interromperli. CP_1
15 3.2.4) Anche il motivo di gravame in oggetto deve quindi essere respinto.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne specificamente il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la condotta del sig. potrebbe piuttosto configurare “...un suo Parte_2 contegno colposo, e non anche un illecito dell'associazione, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 2049 c.c., mancando, in particolare, l'allegazione da parte dell'attore di un titolo di responsabilità indiretta, quale datrice di lavoro del Parte_2 della convenuta”.
3.3.1) L'appellante ha esposto come tale conclusione non sia condivisibile in quanto il sig. si era limitato a portare avanti i contatti con OL “in forza Parte_2 delle specifiche indicazioni ad egli fornite dal Direttivo della ”, e rilevando CP_1 comunque che “Ad ogni modo, l'esposizione dei fatti effettuata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e le conclusioni svolte avrebbero comunque consentito al Giudice di fare applicazione della norma richiamata (l'art. 2049 c.c.) in forza del principio di cui all'art. 113 c.p.c.”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) Anzitutto va rilevato come le considerazioni svolte dall'appellante in
CP_ ordine al ruolo del sig. ed al coinvolgimento diretto della direzione della Parte_2
nei contratti tra le parti risultino superati in forza dei rilievi già supra svolti nei
[...]
paragrafi 3.1.3.1) e 3.2.3.1) (e relativi sotto-paragrafi), alla cui stregua deve escludersi che il direttivo della abbia mai direttamente preso parte ai contatti in questione, gestiti CP_1 invece direttamente dallo stesso e circoscritti all'ambito preliminare in Parte_2
precedenza già evidenziato.
Questo, peraltro, al netto dei rilievi concernenti comunque l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie una responsabilità precontrattuale della stessa . CP_1
3.3.2.2) Deve poi rilevarsi la non condivisibilità del rilievo dell'appellante concernente la dedotta possibilità, per il giudice di prime cure, di fare applicazione d'ufficio dell'art. 2049 c.c., in base all'art. 113 c.p.c..
In proposito deve rilevarsi come l'odierna appellante abbia agito in prime cure adducendo, in tesi, una responsabilità contrattuale e, in ipotesi, una responsabilità precontrattuale in capo a OL.
In alcuna parte degli atti difensivi di primo grado (anche solo a livello di prospettazione teorica) OL ha prospettato l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. in capo alla per la condotta del proprio CP_1
dipendente, sig. Parte_2
16 Dunque, una pronuncia da parte del Tribunale di Grosseto avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale della ai sensi della norma predetta si sarebbe CP_1 posta in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In tale contesto, peraltro, non risulta evincibile quale tipo di effetto dovrebbe avere
– sul piano strettamente giuridico – il richiamo operato dall'appellante al disposto dell'art. 113 c.p.c., dal momento che il primo comma di tale norma prescrive la necessità della pronuncia sulla causa seguendo le norme del diritto, salvo l'espressa attribuzione al giudicante del potere di decidere secondo equità (e non sembra che nel caso di specie ciò presenti rilievo), mentre il secondo comma disciplina specificamente gli ambiti in cui il giudice di pace decide secondo equità (risultando certo che tale profilo si pone come esogeno rispetto al caso di specie).
3.4) Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame parte appellante ha contestato la valutazione del Tribunale di Grosseto secondo cui, nel caso di specie, anche intendendo ravvisare una condotta illecita della ai sensi degli artt. 1337 e 1338 CP_1
c.c., “...il danno astrattamente risarcibile non sarebbe stato quello per i mancati guadagni
– ovvero il cd. interesse positivo, che presuppone la conclusione di un contratto poi inadempiuto – ma solo il danno emergente, per eventuali spese inutilmente affrontate, ed il lucro cessante, per aver perduto altri affari”.
3.4.1) L'appellante ha censurato tale valutazione esponendo che “Diversamente da quanto ha inteso sostenere il Giudicante, parte attrice aveva diritto al riconoscimento del danno commisurato al minor vantaggio conseguito per il comportamento sleale di controparte, quanto meno sotto l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante. L'annullamento improvviso dell'evento da parte della , infatti, ha certamente determinato a posteriori il venir meno della CP_1
possibilità di poter impiegare il tempo speso in contrattazioni fruttuose in luogo di quelle rivelatesi inutili. Alcun rilievo nella vicenda doveva assumere il fatto che la ditta attrice – nel periodo ipotizzato per l'evento espositivo all' – fosse impegnata in Controparte_1 altri mercati”, precisando quindi che “...l'attività svolta da parte della società attrice è di natura meramente organizzativa, limitandosi a ricevere e promuovere esposizioni temporanee e mercatini presso i soggetti potenzialmente interessati ed a reperire successivamente gli espositori disponibili a parteciparvi, selezionandoli secondo il tipo di merce da commercializzare. Questa attività non implica la presenza in loco costante e le consente ovviamente di poter organizzare anche più eventi nello stesso periodo”.
3.4.2) Il motivo in oggetto, concernente la dimostrazione e la quantificazione del danno subito da OL, risulta assorbito dalla reiezione dei motivi di gravame attinenti all'esistenza del diritto ad ottenere tale risarcimento.
17 Preme tuttavia evidenziare come parte appellante abbia sollevato una contestazione in punto di diritto che, in effetti, risulta in realtà confortare la valutazione operata dal giudice di prime cure.
Laddove la stessa appellante ha evidenziato che il danno avrebbe dovuto avere ad oggetto quantomeno “l'aspetto dell'evidente perdita di una chance patrimonialmente (e giuridicamente) rilevante” in correlazione con il fatto che si era “certamente determinato
a posteriori il venir meno della possibilità di poter impiegare il tempo speso in contrattazioni fruttuose in luogo di quelle rivelatesi inutili”, ciò risulta corrispondere al rilievo del Tribunale di Grosseto secondo cui il danno in questione avrebbe compreso “il lucro cessante, per aver perduto altri affari” da parte della stessa OL.
Dunque, le allegazioni operate in diritto dall'appellante risultano coincidere con i rilievi esposti dal giudice di prime cure, che non ha ritenuto infondata (anche sotto questo profilo) la domanda risarcitoria in questione in forza di una differente interpretazione dei principi giuridici applicabili, ma solo in quanto il danno invocato non era stato dimostrato.
Il Tribunale ha infatti esposto che “...sul punto manca ogni puntuale allegazione di parte attrice e, anzi, la convenuta ha dimostrato (v. docc.
1-3 parte convenuta) che la
OL, che del resto fu avvisata del cambiamento di programma da parte della
con ben due mesi e mezzo d'anticipo sulla data programmata per l'evento al CP_3
(v. mail del 9.5.2015 (doc. 3 parte attrice), organizzò molteplici altri eventi. Anche CP_1 la dedotta lesione dell'immagine della OL è stata allegata in modo generico, non essendo indicati testi (neppure sui capitoli non ammessi) a conferma del fatto che del mancato espletamento dell'evento programmato fu ritenuta responsabile l'OL, ed essendo, anzi, del tutto plausibile che la colpa da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sia stata data alla;
d'altro canto, il danno all'immagine non è in re ipsa CP_3
e necessita di adeguata allegazione e prova”.
In ordine agli specifici rilievi esposti dal Tribunale di Grosseto circa l'assenza di prova del danno lamentato, l'odierna appellante non risulta aver esposto contestazioni di sorta,
Dunque, in considerazione del fatto che il motivo di gravame in oggetto non risulta specificamente confrontarsi con il tenore concreto della decisione adottata dal giudice di prime cure, il motivo stesso deve essere ritenuto (prima ancora che assorbito per effetto della reiezione degli altri motivi di appello) inammissibile.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
18 € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”, avendo OL quantificato in € 21.000,00 il danno subito) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare della ditta OL di MA AN, avverso la Parte_1
sentenza n. 1016 /2019 del Tribunale di Grosseto, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante quale titolare della ditta OL di Parte_1
MA AN, a rifondere a parte appellata Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi €
[...]
5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
quale titolare della ditta OL di MA AN, dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. MA Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. MA Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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