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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 23/01/2025, nella causa R.G. n. 20383/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(12/11/1957) rappresentata e difesa dall'avv. Menna Agnese, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
. , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
«««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, condanna l'
[...]
legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore Controparte_1 della ricorrente , il trattamento pensionistico APE sociale a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa del 17 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di € 20.832,30; oltre agli interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, in ottemperanza al giudicato reso inter-partes di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, intervenuta nel giudizio RG. n. 37797/2022, in data 01-02-2023, senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023, sussistendo i presupposti soggettivi e reddituali richiesti dalla legge per il diritto alla percezione dell'APE sociale,
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 23/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale Ordinario di Roma, l' , al fine di Controparte_1 CP_ sentire accogliere la seguenti conclusioni: “condannare l a corrispondere il trattamento pensionistico APE sociale a far data dalla domanda del 17 dicembre 2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria in capo alla ricorrente in ottemperanza al Parte_1 giudicato reso con sentenza n. 970/2023 , giudizio RG. n. 37797/2022, dal 1-1-2022 senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023 per la contemporanea sussistenza dei requisiti soggettivi e reddituali richiesti dalle norme regolanti il diritto al percepimento CP_ dell'APE sociale, pari ad € 20.832,30; condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato guadagno relativo all'anno 2021 dato dalla differenza tra quanto avrebbe percepito in virtù del riconosciuto diritto alla pensione Ape sociale per l'intero anno pari ad € 13.888,20 e quanto percepito da reddito di lavoro autonomo pari ad CP_
€ 10.222,00 per un importo pari ad € 3.666,20; condannare l a risarcire il danno non patrimoniale ex art. 1123 c.c. subito dalla ricorrente quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito quantificabile in € 10.000,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente appressamento del Giudice in relazione al comportamento tenuto dall'Ente Previdenziale. Il tutto per la complessiva somma di € 34.498,50. Con spese diritti e onorari rifusi con distrazione del difensore”. All'udienza del 30.10.2024 il Giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso, stante la mancata costituzione dell' , ne dichiarava la contumacia e rinviava all'udienza del CP_1
23.01.2025 per la decisione concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note conclusive. Alla detta udienza, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.
«««»»»
Risulta pacificamente accertata l'inottemperanza al giudicato reso inter-partes, di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, da parte dell'
[...]
. CP_2
La sig.ra con sentenza resa nel giudizio RG. n. 37797/2022 ha visto Parte_1 CP_ riconosciuto il proprio diritto a percepire la pensione Ape sociale con la condanna dell al pagamento della stessa, dalla domanda amministrativa del 17-12-2020. CP_ L' con comunicazione del 27-3-2024 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire la pensione APE sociale, ma a far data dal mese di luglio 2023 con un rateo mensile di € 1.157,35 lordi. La circolare in merito al diritto della prestazione assistenziale in argomento stabilisce CP_1 che oltre ai requisiti soggettivi non debba essere superato il limite reddituale, che per gli autonomi, come nel caso di specie, è pari ad € 4.800,00 lordi annui (Circolare n. 100 del 16- 06-2017). Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, condanna l
[...]
legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore Controparte_1 della ricorrente , il trattamento pensionistico APE sociale a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa del 17 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di € 20.832,30; oltre agli interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, in ottemperanza al giudicato reso inter-partes di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, intervenuta nel giudizio RG. n. 37797/2022, in data 01-02-2023, senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023, sussistendo i presupposti soggettivi e reddituali richiesti dalla legge per il diritto alla percezione dell'APE sociale. In merito alla parte non accolta del ricorso si osserva che la lunga elaborazione giurisprudenziale in tema di danno da perdita di chance (iniziata con due sentenze della sezione lavoro Cass. n. 6906/1983 e n. 6506/1985) ha portato a definire la chance di conseguire un determinato bene "non come una mera aspettativa di fatto bensì come un'entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica sicché la perdita della stessa costituisce una lesione attuale all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o dell'atto illecito del danneggiante " (Cass. n. 18945/2003; n, 11322/2003). Quanto all'onere della prova la Cassazione ha precisato che il creditore ha l'onere di provare pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Cass. n. 1752/2005; nello stesso senso Cass. n. 17176/2007; n. 16877/2008). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ente previdenziale e si liquidano come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 23/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 23/01/2025, nella causa R.G. n. 20383/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(12/11/1957) rappresentata e difesa dall'avv. Menna Agnese, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
. , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
«««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, condanna l'
[...]
legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore Controparte_1 della ricorrente , il trattamento pensionistico APE sociale a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa del 17 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di € 20.832,30; oltre agli interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, in ottemperanza al giudicato reso inter-partes di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, intervenuta nel giudizio RG. n. 37797/2022, in data 01-02-2023, senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023, sussistendo i presupposti soggettivi e reddituali richiesti dalla legge per il diritto alla percezione dell'APE sociale,
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 23/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale Ordinario di Roma, l' , al fine di Controparte_1 CP_ sentire accogliere la seguenti conclusioni: “condannare l a corrispondere il trattamento pensionistico APE sociale a far data dalla domanda del 17 dicembre 2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria in capo alla ricorrente in ottemperanza al Parte_1 giudicato reso con sentenza n. 970/2023 , giudizio RG. n. 37797/2022, dal 1-1-2022 senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023 per la contemporanea sussistenza dei requisiti soggettivi e reddituali richiesti dalle norme regolanti il diritto al percepimento CP_ dell'APE sociale, pari ad € 20.832,30; condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato guadagno relativo all'anno 2021 dato dalla differenza tra quanto avrebbe percepito in virtù del riconosciuto diritto alla pensione Ape sociale per l'intero anno pari ad € 13.888,20 e quanto percepito da reddito di lavoro autonomo pari ad CP_
€ 10.222,00 per un importo pari ad € 3.666,20; condannare l a risarcire il danno non patrimoniale ex art. 1123 c.c. subito dalla ricorrente quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito quantificabile in € 10.000,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente appressamento del Giudice in relazione al comportamento tenuto dall'Ente Previdenziale. Il tutto per la complessiva somma di € 34.498,50. Con spese diritti e onorari rifusi con distrazione del difensore”. All'udienza del 30.10.2024 il Giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso, stante la mancata costituzione dell' , ne dichiarava la contumacia e rinviava all'udienza del CP_1
23.01.2025 per la decisione concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note conclusive. Alla detta udienza, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.
«««»»»
Risulta pacificamente accertata l'inottemperanza al giudicato reso inter-partes, di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, da parte dell'
[...]
. CP_2
La sig.ra con sentenza resa nel giudizio RG. n. 37797/2022 ha visto Parte_1 CP_ riconosciuto il proprio diritto a percepire la pensione Ape sociale con la condanna dell al pagamento della stessa, dalla domanda amministrativa del 17-12-2020. CP_ L' con comunicazione del 27-3-2024 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire la pensione APE sociale, ma a far data dal mese di luglio 2023 con un rateo mensile di € 1.157,35 lordi. La circolare in merito al diritto della prestazione assistenziale in argomento stabilisce CP_1 che oltre ai requisiti soggettivi non debba essere superato il limite reddituale, che per gli autonomi, come nel caso di specie, è pari ad € 4.800,00 lordi annui (Circolare n. 100 del 16- 06-2017). Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, condanna l
[...]
legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore Controparte_1 della ricorrente , il trattamento pensionistico APE sociale a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa del 17 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di € 20.832,30; oltre agli interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, in ottemperanza al giudicato reso inter-partes di cui alla sentenza n. 970/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, intervenuta nel giudizio RG. n. 37797/2022, in data 01-02-2023, senza soluzione di continuità fino al mese di giugno 2023, sussistendo i presupposti soggettivi e reddituali richiesti dalla legge per il diritto alla percezione dell'APE sociale. In merito alla parte non accolta del ricorso si osserva che la lunga elaborazione giurisprudenziale in tema di danno da perdita di chance (iniziata con due sentenze della sezione lavoro Cass. n. 6906/1983 e n. 6506/1985) ha portato a definire la chance di conseguire un determinato bene "non come una mera aspettativa di fatto bensì come un'entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica sicché la perdita della stessa costituisce una lesione attuale all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o dell'atto illecito del danneggiante " (Cass. n. 18945/2003; n, 11322/2003). Quanto all'onere della prova la Cassazione ha precisato che il creditore ha l'onere di provare pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Cass. n. 1752/2005; nello stesso senso Cass. n. 17176/2007; n. 16877/2008). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ente previdenziale e si liquidano come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 23/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile