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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/12/2024, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2089/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2089/2023 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Santandrea e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Solaroli presso i cui studi è elettivamente domiciliato in Faenza (RA) in c.so
Mazzini n. 78 e Faenza (RA) in c.so Matteotti n. 8, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Baiocchi CP_1 C.F._2
presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia Conca n. 37
e dall'Avv. Mario Fazzini, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 26/11/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/8/2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in BO (Repubblica Ceca) l'1/10/2004, trascritto nel CP_1
pagina 1 di 3 registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza (RA) dell'anno 2004, atto n. 37, p. II, s. C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli _1
, in data 28/12/2006 e in data 06/8/2013.
[...] Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/1/2024 si è costituita che CP_1
non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., rinviata la causa per lo svolgimento di una mediazione familiare, adottati successivamente i provvedimenti temporanei ed urgenti, nominato il curatore speciale dei minori, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sul vincolo ed il giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione sul capo, fatte precisare le conclusioni si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano innanzitutto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di riconciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta, la precisa volontà espressa dai coniugi e la conflittualità tra gli stessi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza non definitiva n. 873/2020, pubblicata in data 16/11/2020, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi ed è ampiamente decorso il termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Va, dunque, accolta la domanda delle parti di emissione della pronuncia di scioglimento del matrimo tra loro.
Per il necessario completamento dell'istruttoria la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa n. 2089/2023 R.G., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in CP_1 Parte_1
BO (Repubblica Ceca) l'1/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza (RA) dell'anno 2004, atto n. 37, p. II, s. C;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza non definitiva all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Faenza ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 3) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2089/2023 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Santandrea e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Solaroli presso i cui studi è elettivamente domiciliato in Faenza (RA) in c.so
Mazzini n. 78 e Faenza (RA) in c.so Matteotti n. 8, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Baiocchi CP_1 C.F._2
presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia Conca n. 37
e dall'Avv. Mario Fazzini, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 26/11/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/8/2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato in BO (Repubblica Ceca) l'1/10/2004, trascritto nel CP_1
pagina 1 di 3 registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza (RA) dell'anno 2004, atto n. 37, p. II, s. C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli _1
, in data 28/12/2006 e in data 06/8/2013.
[...] Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/1/2024 si è costituita che CP_1
non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dello scambio di memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., rinviata la causa per lo svolgimento di una mediazione familiare, adottati successivamente i provvedimenti temporanei ed urgenti, nominato il curatore speciale dei minori, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sul vincolo ed il giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione sul capo, fatte precisare le conclusioni si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano innanzitutto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di riconciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta, la precisa volontà espressa dai coniugi e la conflittualità tra gli stessi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza non definitiva n. 873/2020, pubblicata in data 16/11/2020, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi ed è ampiamente decorso il termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Va, dunque, accolta la domanda delle parti di emissione della pronuncia di scioglimento del matrimo tra loro.
Per il necessario completamento dell'istruttoria la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa n. 2089/2023 R.G., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in CP_1 Parte_1
BO (Repubblica Ceca) l'1/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Faenza (RA) dell'anno 2004, atto n. 37, p. II, s. C;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza non definitiva all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Faenza ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 3) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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