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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Lavoro
in persona del Giudice, Dr.ssa Angela DAMIANI all'udienza del 7 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 41088 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Malandrino e con lei Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la somma di € 9.713,50, riferita al CP_1 periodo dal 1.7.2020 al 31.1.2023, sulla pensione cat. Inv.Civ n. 07078158, di cui all a comunicazione di debito dell' datata 18.1.2023 e sollecitata il 6.12.2023, non è CP_1 dovuta e/o è interamente irripetibile in virtù di tutti i motivi sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento di debito emanato dall' ; b) CP_1 accertare e dichiarare altresì che la somma di € 608,63 sulla pensione cat. Inv.Civ n. 07078158, di cui alla comunicazione di debito dell' datata 19.9.2024, non è dovuta CP_1
e/o è interamente irripetibile per tutti i motivi sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento di debito emanato dall'Istituto; c) per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione delle somme, nel frattempo, CP_1 eventualmente recuperate e/o trattenute al fine di rientrare dei predetti debiti, oltre accessori di legge”. Deduceva che era titolare di pensione cat. INVCIV n. 07078158, con decorrenza dal 1° luglio 2020, in quanto riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%,; che aveva sempre dichiarato i propri redditi attraverso i Modelli 730 e, gli stessi, erano sempre stati inferiori ai limiti reddituali previsti dall' art. 12 della Legge n. 118/71; che, tuttavia, l con comunicazione del 18 gennaio 2023, CP_1 aveva informato la ricorrente che era stata disposta la rideterminazione della pensione sulla base dei redditi richiamati in riferimento all'anno 2020 e che, in ogni caso, da febbraio 2023 sarebbe stato interrotto il versamento di detto beneficio;
che, inoltre, l , nella medesima comunicazione, aveva informato la ricorrente della CP_1 volontà di ripetere l'importo di euro 9.713,50, corrispondenti alla maggior somma versata a titolo di pensione nel periodo compreso tra luglio 2020 e gennaio 2023; che, pertanto, la IG.ra , in data 13 marzo 2023, aveva presentato domanda di Pt_1 ricostruzione reddituale, chiedendo la sospensione della domanda di ripetizione di indebito avanzata dall' che l in data 24 gennaio 2024, comunicava CP_1 CP_1
l'impossibilità di accogliere l'istanza avanzata dalla ricorrente, poiché priva di materia del contendere e di motivazione;
che, successivamente, l aveva comunicato alla CP_1 ricorrente la volontà di ripetere l'importo di euro 608,63 per somme indebitamente percepite a titolo di pensione, non fornendo però alcuna indicazione circa il periodo cui si riferiva la somma richiesta, né le ragioni sottese al presunto debito. L' benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto CP_1 dichiarato la contumace.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta da parte ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e vede essere accolto per quanto di ragione. Osserva il Giudicante che non risulta sussistente l'indebito richiesto dall con CP_1 comunicazione del 18 gennaio 2023, mediante la quale l'Istituto ha comunicato a parte ricorrente che “la sua pensione numero 07078158 è stata ricalcolata dal 1° luglio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e che “da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07078158 categoria INVCIV l' ha corrisposto CP_1
pagina 2 di 5 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 9.713,50”, nonché l'indebito richiesto dall' con comunicazione del 19 settembre 20245, con CP_1 cui l' ha comunicato alla ricorrente di aver indebitamente corrisposto l'ulteriore CP_1 somma di euro 608,63. La fattispecie riguarda un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità civile non dovute a seguito del venir meno del requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti. In relazione a tale specifica ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell In CP_1 particolare, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, “le pensioni [...] possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa […] nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n. 412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale, per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. Tuttavia, il caso di specie non può essere disciplinato secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., sussistendo l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (cfr. Corte Costituzionale sent. 13 gennaio 2006, n. 1). pagina 3 di 5 Nel caso di specie non vi è prova che l' convenuto abbia mai comunicato alla CP_1 ricorrente in epoca precedente alla missiva del 18 gennaio 2023 la circostanza che, a seguito del superamento dei limiti di reddito per il periodo compreso tra il 2020 e il 2023, non gli sarebbe più spettata la pensione di invalidità, e neppure che, avendo conseguito redditi superiori ai predetti limiti, il quantum erogato doveva essere ricalcolato, così ledendo il principio di affidamento dell'istante, che, oltre ad essere posto alla base dell'indebito assistenziale, rappresenta più in generale uno dei principi fondamentali tutelati dall'Unione (come, peraltro, ribadito dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Ca. c. Italia, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13). Inoltre, non può dubitarsi della buona fede della ricorrente la quale - sino alla ricezione della nota di comunicazione indebito datata 18 gennaio 2023 - risulta provata, atteso che la stessa nulla avrebbe dovuto comunicare all quanto ai CP_1 propri redditi, tutti regolarmente dichiarati e derivanti da trattamenti previdenziali. Inoltre, nel merito, non risulta che i redditi contestati ammontino ad una somma superiore rispetto ai limiti stabiliti per poter fruire del beneficio in parola. Infatti, come si evince dalle circolari disciplinanti il limite reddito annuo per beneficiare CP_1 della pensione per invalidi totali (cfr. all. 15 del ricorso), i redditi della IG.ra Pt_1 non risultano essere mai stati superiori alle soglie indicate dall'Istituto, avendo la stessa dichiarato per l'anno 2019 un reddito imponibile di euro 14.920,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.814,34 ), per l'anno 2020 un reddito imponibile di euro 8.433,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.982,49), per il 2021 un reddito imponibile di euro 10.818,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.982,49) , per il 2022 un reddito imponibile di euro 11.081,00 00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 17.050,42) e, infine, per il 2023 un reddito imponibile pari a 13.779.00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 17.920,00). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto debbono essere annullate le richieste di indebito dell per l'importo di euro 9.713,50. Per le CP_1 medesime ragioni, deve altresì essere annullata la richiesta di indebito formulata successivamente da parte convenuta, quanto all'ulteriore somma di euro 608,63.
Per l'effetto, l deve essere condannato alla restituzione delle Controparte_2 somme medio tempore trattenute, oltre interessi come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota 18 gennaio 2023, per un importo CP_1 complessivo di euro 9.713,50, nonché le somme oggetto di restituzione di cui alla CP_1
pagina 4 di 5 nota del 19 settembre 2024, per un importo complessivo di euro 608,63, relativamente alla pensione numero 07078158 categoria INVCIV;
- condanna l alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre interessi CP_1 legali fino al rimborso;
- condanna l al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Roma, lì 7 gennaio 2025
Il Giudice Dr.ssa Angela Damiani
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO – DR.SSA PRISCA BOGGETTI
pagina 5 di 5
in persona del Giudice, Dr.ssa Angela DAMIANI all'udienza del 7 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 41088 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Malandrino e con lei Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la somma di € 9.713,50, riferita al CP_1 periodo dal 1.7.2020 al 31.1.2023, sulla pensione cat. Inv.Civ n. 07078158, di cui all a comunicazione di debito dell' datata 18.1.2023 e sollecitata il 6.12.2023, non è CP_1 dovuta e/o è interamente irripetibile in virtù di tutti i motivi sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento di debito emanato dall' ; b) CP_1 accertare e dichiarare altresì che la somma di € 608,63 sulla pensione cat. Inv.Civ n. 07078158, di cui alla comunicazione di debito dell' datata 19.9.2024, non è dovuta CP_1
e/o è interamente irripetibile per tutti i motivi sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento di debito emanato dall'Istituto; c) per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione delle somme, nel frattempo, CP_1 eventualmente recuperate e/o trattenute al fine di rientrare dei predetti debiti, oltre accessori di legge”. Deduceva che era titolare di pensione cat. INVCIV n. 07078158, con decorrenza dal 1° luglio 2020, in quanto riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%,; che aveva sempre dichiarato i propri redditi attraverso i Modelli 730 e, gli stessi, erano sempre stati inferiori ai limiti reddituali previsti dall' art. 12 della Legge n. 118/71; che, tuttavia, l con comunicazione del 18 gennaio 2023, CP_1 aveva informato la ricorrente che era stata disposta la rideterminazione della pensione sulla base dei redditi richiamati in riferimento all'anno 2020 e che, in ogni caso, da febbraio 2023 sarebbe stato interrotto il versamento di detto beneficio;
che, inoltre, l , nella medesima comunicazione, aveva informato la ricorrente della CP_1 volontà di ripetere l'importo di euro 9.713,50, corrispondenti alla maggior somma versata a titolo di pensione nel periodo compreso tra luglio 2020 e gennaio 2023; che, pertanto, la IG.ra , in data 13 marzo 2023, aveva presentato domanda di Pt_1 ricostruzione reddituale, chiedendo la sospensione della domanda di ripetizione di indebito avanzata dall' che l in data 24 gennaio 2024, comunicava CP_1 CP_1
l'impossibilità di accogliere l'istanza avanzata dalla ricorrente, poiché priva di materia del contendere e di motivazione;
che, successivamente, l aveva comunicato alla CP_1 ricorrente la volontà di ripetere l'importo di euro 608,63 per somme indebitamente percepite a titolo di pensione, non fornendo però alcuna indicazione circa il periodo cui si riferiva la somma richiesta, né le ragioni sottese al presunto debito. L' benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto CP_1 dichiarato la contumace.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta da parte ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e vede essere accolto per quanto di ragione. Osserva il Giudicante che non risulta sussistente l'indebito richiesto dall con CP_1 comunicazione del 18 gennaio 2023, mediante la quale l'Istituto ha comunicato a parte ricorrente che “la sua pensione numero 07078158 è stata ricalcolata dal 1° luglio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e che “da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07078158 categoria INVCIV l' ha corrisposto CP_1
pagina 2 di 5 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 9.713,50”, nonché l'indebito richiesto dall' con comunicazione del 19 settembre 20245, con CP_1 cui l' ha comunicato alla ricorrente di aver indebitamente corrisposto l'ulteriore CP_1 somma di euro 608,63. La fattispecie riguarda un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità civile non dovute a seguito del venir meno del requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti. In relazione a tale specifica ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell In CP_1 particolare, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, “le pensioni [...] possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa […] nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n. 412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale, per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. Tuttavia, il caso di specie non può essere disciplinato secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., sussistendo l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (cfr. Corte Costituzionale sent. 13 gennaio 2006, n. 1). pagina 3 di 5 Nel caso di specie non vi è prova che l' convenuto abbia mai comunicato alla CP_1 ricorrente in epoca precedente alla missiva del 18 gennaio 2023 la circostanza che, a seguito del superamento dei limiti di reddito per il periodo compreso tra il 2020 e il 2023, non gli sarebbe più spettata la pensione di invalidità, e neppure che, avendo conseguito redditi superiori ai predetti limiti, il quantum erogato doveva essere ricalcolato, così ledendo il principio di affidamento dell'istante, che, oltre ad essere posto alla base dell'indebito assistenziale, rappresenta più in generale uno dei principi fondamentali tutelati dall'Unione (come, peraltro, ribadito dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Ca. c. Italia, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13). Inoltre, non può dubitarsi della buona fede della ricorrente la quale - sino alla ricezione della nota di comunicazione indebito datata 18 gennaio 2023 - risulta provata, atteso che la stessa nulla avrebbe dovuto comunicare all quanto ai CP_1 propri redditi, tutti regolarmente dichiarati e derivanti da trattamenti previdenziali. Inoltre, nel merito, non risulta che i redditi contestati ammontino ad una somma superiore rispetto ai limiti stabiliti per poter fruire del beneficio in parola. Infatti, come si evince dalle circolari disciplinanti il limite reddito annuo per beneficiare CP_1 della pensione per invalidi totali (cfr. all. 15 del ricorso), i redditi della IG.ra Pt_1 non risultano essere mai stati superiori alle soglie indicate dall'Istituto, avendo la stessa dichiarato per l'anno 2019 un reddito imponibile di euro 14.920,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.814,34 ), per l'anno 2020 un reddito imponibile di euro 8.433,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.982,49), per il 2021 un reddito imponibile di euro 10.818,00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 16.982,49) , per il 2022 un reddito imponibile di euro 11.081,00 00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 17.050,42) e, infine, per il 2023 un reddito imponibile pari a 13.779.00 (mentre, il reddito limite ammontava a euro 17.920,00). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto debbono essere annullate le richieste di indebito dell per l'importo di euro 9.713,50. Per le CP_1 medesime ragioni, deve altresì essere annullata la richiesta di indebito formulata successivamente da parte convenuta, quanto all'ulteriore somma di euro 608,63.
Per l'effetto, l deve essere condannato alla restituzione delle Controparte_2 somme medio tempore trattenute, oltre interessi come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota 18 gennaio 2023, per un importo CP_1 complessivo di euro 9.713,50, nonché le somme oggetto di restituzione di cui alla CP_1
pagina 4 di 5 nota del 19 settembre 2024, per un importo complessivo di euro 608,63, relativamente alla pensione numero 07078158 categoria INVCIV;
- condanna l alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre interessi CP_1 legali fino al rimborso;
- condanna l al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Roma, lì 7 gennaio 2025
Il Giudice Dr.ssa Angela Damiani
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO – DR.SSA PRISCA BOGGETTI
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