Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
L'istanza con la quale il produttore di un bene chiede l'accertamento tecnico preventivo dei vizi di esso, lamentati dall'utilizzatore, notificata, unitamente al decreto di udienza, al solo venditore del medesimo, non è atto idoneo, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere la prescrizione del diritto dell'utilizzatore, surrogatosi nei diritti del compratore, al buon funzionamento del bene stesso, perché l'efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., di un giudizio conservativo, non deriva dalla domanda di tutela preventiva di chiunque dei successivi contendenti di un giudizio ordinario, ma soltanto se quella proposta è volta alla tutela dello stesso diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, e quindi se il giudizio di cui all'art. 696 cod. proc. civ. è instaurato dal soggetto titolare del diritto di cui nel giudizio ordinario è eccepita la prescrizione. Nè ai predetti fini interruttivi può soccorrere l'art. 1513 cod. civ., che consente sia al venditore che al compratore di chiedere la verifica della qualità o condizione della cosa nei modi stabiliti dall'art. 696 cod. proc. civ., essendo richieste omologhe, ma volte a fini diversi, ed in particolare quella del venditore ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la garanzia di buon funzionamento e quindi a disconoscere, non a riconoscere, tale diritto del compratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1999, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO MA SRL, con sede in SAVIANO (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, difesa dall'avvocato RICCARDO ALESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DONELLI SPA, DIMAF SPA, incorporata per fusione nella DONELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MESSANO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2103/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/05/96 e depositata il 04/06/96 (R.G. 1764/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Mario MASSANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'11.6.1988 la s.p.a. Banco di Napoli Leasing concesse in locazione finanziaria alla s.r.l. IC AS un "motocarrello decespugliatore" per la pulizia delle scarpate ferroviarie costruito dalla s.p.a. ON e venduto dalla s.p.a. Dimaf per il prezzo di L. 548.700.000.
Nel gennaio del 1990 la società utilizzatrice convenne in giudizio tutte le altre società esponendo che in due distinte occasioni (il 18.11.1988 ed il 16.3.1989) la macchina aveva manifestato vizi di tale gravità (improvviso aumento di velocità che aveva anche provocato danni a persone ed a cose) da precluderne l'uso; che, a seguito della tempestiva denuncia effettuata dopo il primo incidente, la società produttrice aveva provveduto alle riparazioni che aveva ritenuto necessarie;
che, peraltro, i vizi non erano stati eliminati, benché fossero stati riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo eseguito su istanza della stessa società costruttrice ON dopo il secondo e più grave incidente;
che la mancata utilizzazione del carrello le aveva impedito, dal marzo del 1989, di far fronte agli impegni contrattuali nei confronti della società concedente.
Chiese dunque che il responsabile fosse condannato alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i vizi in questione ed al risarcimento dei danni, e che, inoltre, fosse dichiarata l'insussistenza dell'obbligazione del pagamento del canone di locazione finanziaria a far data dal secondo incidente. Le convenute società produttrice e venditrice negarono che la macchina presentasse vizi costruttivi affermando che dall'espletato accertamento tecnico preventivo erano risultati "guasti imprecisabili" e non vizi, eccepirono la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 1512 e 1490 c.c., affermarono che la IC AS aveva contrattualmente rinunciato a richiedere il risarcimento del danno.
La società concedente si difese rilevando che la clausola n. 5 del contratto di leasing escludeva la responsabilità del locatore per i vizi della cosa e richiese il pagamento dei canoni dovuti. Con sentenza del 1992 l'adito tribunale di Roma escluse che la società costruttrice fosse tenuta alla garanzia e rigettò le domande nei confronti della società venditrice sul rilievo che, non essendo stata l'azione esercitata dalla utilizzatrice (surrogata nei diritti della compratrice) nel termine di un anno dalla consegna risalente al 23.9.1988, era maturato il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495, terzo comma. c.c., non interrotto dal l'accertamento tecnico preventivo effettuato su istanza della società venditrice, ne' dai lavori di riparazione "presumibilmente" conseguiti al primo inconveniente e documentati da una fattura del 31.12.1988, non avendo il venditore riconosciuto il diritto del compratore alla garanzia.
Ritenne altresì il tribunale che era stata contrattualmente esclusa la responsabilità della società concedente per l'inidoneità all'uso della macchina oggetto del leasing e dichiarò l'attrice tenuta a pagare alla s.p.a. Banco di Napoli Leasing la somma di L. 331.331.100, oltre accessori.
La sentenza fu appellata in via principale dalla IC AS s.r.l. e in via incidentale dalla s.p.a. Banco di Napoli Commercio e Finanza (già BN Leasing s.p.a.).
2. Con sentenza n. 2103 del 1996 la corte d'appello di Roma ha, per quanto in questa sede ancora interessa, respinto l'appello principale osservando che, benché fosse fondato il motivo d'appello con il quale la società utilizzatrice aveva sostenuto di aver proposto l'azione di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. e non l'azione di garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., il diritto era tuttavia comunque prescritto per decorrenza del termine di sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento in quanto, anche a voler conferire efficacia interruttiva ad un telegramma spedito il 16.3.1989, la domanda era stata proposta il 2.1.1990, mentre nessun effetto interruttivo poteva essere ricollegato all'esperito accertamento tecnico preventivo, in quanto richiesto dalla società costruttrice e non dalla IC AS s.r.l..
Ha inoltre osservato la corte territoriale che rimaneva estranea al thema decidendum - in quanto prospettata dalla IC AS in comparsa conclusionale e non in atto d'appello - la questione relativa alla manifestazione da parte della società ON, che avrebbe così assunto una nuova ed autonoma obbligazione soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, della disponibilità ad eliminare i vizi. Ma ha comunque rilevato che dalla documentazione acquisita non risultava che a tanto la società costruttrice si fosse impegnata.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IC AS s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con unico controricorso le società per azioni ON e Dimaf.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - che la corte di merito abbia escluso che l'esperito accertamento tecnico preventivo avesse effetto interruttivo della prescrizione in quanto non richiesto dalla IC AS s.r.l., che vantava il diritto alla garanzia di buon funzionamento della cosa oggetto della compravendita, ma dal soggetto che la aveva costruita (la società ON) .
Premesso che la giurisprudenza di legittimità riconosce effetto interruttivo della prescrizione anche al giudizio introdotto con la notifica della richiesta di accertamento tecnico preventivo e del pedissequo decreto, la ricorrente sostiene che nei giudizi conservativi menzionati dal primo comma dell'art. 2943 c.c. la non ancora definita posizione dei soggetti coinvolti impone di ritenere che la prescrizione è comunque interrotta nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al giudizio e non solo nei confronti di chi abbia assunto l'iniziativa giudiziale.
L'art. 1512 c.c. in tema di garanzia di buon funzionamento prevede del resto che sia il compratore che il venditore possano chiedere l'accertamento delle condizioni e delle qualità della cosa per mezzo dell' accertamento tecnico preventivo, sicché, ove venisse seguita l'impostazione della corte d'appello, dovrebbe paradossalmente ritenersi che il soggetto che non abbia dato impulso all'accertamento tecnico preventivo debba necessariamente introdurre un giudizio di merito, ovvero richiedere un ulteriore accertamento tecnico per evitare la prescrizione del proprio diritto.
1.2. La censura è infondata.
Va immediatamente sgombrato il campo dalla possibile suggestione dell'ultimo argomento addotto dalla società ricorrente, volta che il soggetto che non abbia dato impulso all'accertamento tecnico preventivo non è affatto costretto, al fine di evitare la prescrizione, alla prospettata alternativa (richiesta di altro accertamento tecnico preventivo ovvero introduzione di un giudizio di merito), ben potendo limitarsi al compimento di un atto che valga a costituire in mora il debitore, a mente del quarto comma dell'art.2943 c.c.. Deve poi escludersi che la prescrizione sia interrotta, nei giudizi conservativi o esecutivi, dalla domanda da chiunque dei contendenti proposta, giacché non ogni domanda giudiziale ha effetto interruttivo, ma solo quella volta alla tutela del diritto del quale venga successivamente eccepita la prescrizione (Cass., 14.6.1988, n. 4031). La richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all'art.696 c.p.c., anch'essa idonea ad interrompere la prescrizione, non si sottrae a tale regola, essendo comunque teleologicamente collegata ad un possibile giudizio, sicché l'iniziativa del soggetto titolare del diritto la cui prescrizione viene in considerazione - costituente la comune ratio di tutti gli eventi interruttivi tassativamente indicati dall'art. 2943 c.c. - non può non assumere rilevanza determinante. Non autorizza diverse conclusioni il disposto di cui all'art.1513c.c., che consente sia al compratore che al venditore di chiedere la verifica della qualità o condizione della cosa nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. giacché la richiesta formulata dal venditore è sintomatica dell'interesse all'accertamento negativo dei presupposti della garanzia di buon funzionamento e, dunque, di un atteggiamento volto a disconoscere, e non già a riconoscere, il diritto altrui. Alla richiesta di verifica del venditore (nella specie del costruttore) non può dunque neppure assegnarsi l'efficacia, ai fini interruttivi, del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).
2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. anche in relazione agli artt.1490 e ss. C.C., per non avere la corte di merito che era così
incorsa nel vizio di omessa pronuncia tenuto in alcun conto la domanda di garanzia per vizi, la quale pure era stata proposta dalla IC AS s.r.l. in alternativa a quella di buon funzionamento, come si evinceva sia dall'atto introduttivo sia dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello (pp. 30 e 31), sia dalla comparsa conclusionale in appello (pag. 6 e ss.).
2.2. La censura è infondata.
Dalle predette conclusioni risulta inequivocamente che fu domandata, previo accertamento dei difetti di funzionamento, la condanna dei convenuti "ad eseguire tutte le opere ed attività atte ad assicurare il buon funzionamento del decespugliatore riabilitandolo e riomologandolo all'attività ferroviaria così da renderne possibile all'attrice il godimento ed operare nelle sedi ferroviarie e senza pericolo per il personale addettovi". La corte di merito lo ha puntualmente rilevato nell'accogliere il motivo di appello col quale la IC AS s'era doluta proprio del fatto che i giudici di primo grado non avessero ritenuto che essa aveva agito anche ex art. 1512 c.c.. La stessa appellante aveva del resto correttamente rappresentato (alle pagine 15 e 16 dell'atto di appello) che la garanzia di buon funzionamento "si sostanzia nell'obbligo di riparare o sostituire la cosa (diversamente da quanto previsto dalla garanzia legale), in modo tale da assicurare il risultato dell'efficienza del funzionamento del bene venduto".
Il che è quanto, appunto, la corte d'appello ha ritenuto nell'individuare la domanda proposta, con la quale non era stata infatti domandata la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, che a mente dell'art. 1492 c.c. costituiscono gli effetti tipici della garanzia per i vizi della cosa venduta, giusta il disposto dell'art. 1490 c.c.. 3. Col terzo mezzo viene da ultimo dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., anche in relazione agli artt. 342 e 345 c.p.c.. Si duole la ricorrente che la corte territoriale, nell'erroneo assunto che la questione sarebbe stata prospettata dall'appellante solo in comparsa conclusionale, non abbia considerato che la disponibilità ad eliminare i vizi manifestata dalla società costruttrice della macchina, aveva fatto sorgere in capo a quest'ultima una nuova ed autonoma obbligazione, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Per un verso, infatti, era sfuggito alla corte d'appello che all'impegno della ON ad eliminare i difetti del motocarrello era stato fatto riferimento alle pagine 8 e 18 dell'atto di appello, alla pagina 7 della comparsa conclusionale di primo grado ed alla pagina 6 della memoria in replica di primo grado.
Per altro verso sostiene che, una volta assolto dalla parte l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto della controversia, compete al giudice fare applicazione, iuxta alligata et probata, delle norme più appropriate per la soluzione delle questioni di diritto in ossequio al brocardo iura novit curia, recepito dal'art. 113 c.p.c., la cui applicazione non comporta la violazione del divieto di extrapetizione di cui all'art. 112 C.P.C. (viene richiamata Cass., 18.11.1995, n. 11934) . La corte di legittimità ha del resto statuito che "non viola del resto il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice d'appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico" (Cass., 18.12.1995, n. 12911).
3.1. La censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto la corte d'appello, pur dopo aver ritenuto che restava estranea al thema decidendum la questione relativa alla obbligazione di eliminare i vizi che, secondo le prospettazioni dell'appellante, la società costruttrice avrebbe assunto, proprio questo ha tuttavia espressamente escluso laddove ha subito dopo affermato: "senza dire che dalla documentazione acquisita non risulta che la società ON assunse l'obbligazione di provvedere all'eliminazione dei vizi" (pag. 14 della sentenza gravata).
Anche se incoerentemente rispetto alle premesse, la corte d'appello ha dunque assunto una decisione nel merito della questione. Sul punto la sentenza non è fatta oggetto di censura sicché, quand'anche fosse fondato il motivo di ricorso, la decisione resterebbe comunque sorretta dall'ulteriore e non contestata ratio decidendi.
4. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L.75.000= oltre a L.
3.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999