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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1844/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e da (C.F.: Parte_2
elettivamente C.F._2
domiciliati in Capo D'Orlando, via del Piave n.
125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale che li rappresenta e difende, attori, contro
(C.F.: Controparte_1
), nella qualità di erede di C.F._3
(C.F.: Persona_1
) nata a [...] il 25 C.F._4
dicembre 1932 ed ivi deceduta il 5 gennaio 2022, elettivamente domiciliata in Tortorici, via Algerina n. 2 presso lo studio dell'avv. Rosario Contiguglia che la rappresenta e difende (p.e.c.
fax Email_1
0941.336170),
1 convenuta, avente ad oggetto: diritti reali;
sono presenti l'avv. Carmelo Portale e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Rosario Contiguglia i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande e difese di cui in atti e nelle note conclusive contestando gli atti avversi;
all'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre/10 dicembre 2020, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_2
premettendo di essere Persona_1
proprietari, pro indiviso, di un fabbricato rurale sito alla contrada Brucoli del Comune di Naso
(foglio 2, part. 598) e del limitrofo appezzamento di terreno contraddistinto in catasto al foglio di mappa 2, part. 593, 594, 599 e 839. Gli attori hanno dedotto di essere divenuti proprietari dei suddetti immobili in virtù di atto notarile del 10 luglio 2002 per averli acquistati dalle sorelle
, Persona_2 Persona_3 CP_2
e . Ciò premesso, hanno
[...] Controparte_3
2 allegato che nel mese di gennaio 2020, Per_1
proprietaria del terreno confinante,
[...]
identificato alle part. 968 e 969 dello stesso foglio di mappa, aveva apposto una recinzione metallica su una parte di fondo di essi attori appropriandosi di una porzione del loro terreno per un'estensione di 213 mq chiedendo, dunque, di accertare l'illegittimità dell'occupazione abusiva di tale parte di terreno, dichiarando l'inesistenza dei diritti affermati dalla convenuta e/o dai suoi aventi causa sul loro terreno, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa del loro diritto di comproprietà, mediante la rimozione della rete metallica ed il ripristino dello stato dei luoghi, con condanna al risarcimento dei danni patiti e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 febbraio 2021, si è costituita , Persona_1 in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
formulando le seguenti Controparte_1 domande: “1)Ritenere e dichiarare che Per_1
è proprietaria della porzione di terreno,
[...]
oggetto di causa, per averla acquistata da
, in forza dell'atto in Notar Persona_4
del 25.6.2004, n. 50089 rep. Persona_5
7418 racc., registrato in Sant'Agata Militello il
21.7.2004, serie n. 596 e che, in conseguenza, la stessa porzione di terreno non ricade nella
3 proprietà degli attori;
2)In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che Persona_4
prima e poi hanno da tempo Persona_1
immemorabile e, comunque, da oltre quarant'anni pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, animo domini, e senza opposizione di alcuno, utilizzato, migliorato, mantenuto e sfruttato, la porzione di terreno oggetto di causa, nella estensione precedente la sostituzione della recinzione;
3)Per l'effetto, ritenere e dichiarare, con sentenza costitutiva del diritto di proprietà, la convenuta Per_1
proprietaria, per intervenuta usucapione,
[...]
della porzione di terreno per cui è giudizio, adottando ogni ulteriore provvedimento di legge;
6)Autorizzare la trascrizione della sentenza nei registri della Conservatoria Immobiliare di
Messina; 7)Sempre in via riconvenzionale, condannare gli attori ad eliminare i manufatti che occupano il fondo di proprietà della convenuta;
8)Nel merito, rigettare, con qualsiasi statuizione, le domande avanzate dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto;
9)Ammettere ogni mezzo istruttorio di legge, utile e conducente per la miglior difesa, che verrà meglio articolato nell'assegnando termine ex art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con riserva di indicare testimoni e produrre documenti;
10)Condannare
4 i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di causa”. È stata espletata la c.t.u. e, successivamente alla dichiarazione di morte di il Persona_1
giudizio è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 19 maggio 2022 e, quindi, riassunto su iniziativa degli attori con atto depositato in data 17 giugno 2022.
Escusse le prove orali nei limiti di cui all'ordinanza del 17 novembre 2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Gli attori hanno esperito un'azione per fare accertare l'inesistenza di diritti della convenuta sul proprio fondo e fare cessare la turbativa della loro proprietà con ordine di rimozione della recinzione apposta e recupero della parte del fondo attoreo occupato dalla convenuta e ripristino dello stato di fatto esistente.
Occorre qualificare esattamente tale azione. L'azione non può essere qualificata come azione negatoria in quanto gli attori hanno perso il possesso della fascia di terreno reclamata, pertanto, non si tratta di negare semplicemente un diritto minore altrui o una situazione di fatto antigiuridica ma di ripristinare una situazione di diritto lesa con recupero del possesso del fondo.
5 Ciò posto, l'azione non può neanche qualificarsi come azione di regolamento dei confini tra i fondi dei vicini. L'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale). L' eccezione di usucapione proposta dal parte del convenuto non
è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, quando con detta eccezione si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta a eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso" come, invece, accade nell'ipotesi in cui si invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, di cui di conseguenza viene contestata la validità (v. Cass., n. 20144/2013 in motiv.).
6 Nella specie, la convenuta ha eccepito l'acquisto per usucapione in favore del proprio dante causa, che aveva acquistato il terreno nel 1971 deducendo il possesso da oltre quarant'anni, e pertanto, l'intervenuta usucapione già al momento dell'acquisto degli attori avvenuto nel 2002. In questo senso, l'azione va, dunque, correttamente, qualificata come di rivendica.
Ciò posto, occorre osservare che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio
7 su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass., n. 22598/2010).
Pertanto, il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n.
2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n.
21940/2018).
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985;
n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in
8 rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n.
1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962;
n. 496/1970).
In ogni caso, anche in ipotesi di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985;
n. 6592/1986; n. 8394/1990).
La probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito
9 fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.
Così, si ammette che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione possa trovare temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n.
1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006).
In via esemplificativa, l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa
(Cass. n. 1416/1965); quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n.
1182/1965); quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass.
n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991); quando le
10 affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n.
696/2000); quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n.
15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010; sulla ricostruzione delle diverse tesi, v. Cass., n.
28865/2021). Nella specie, ricorre quest'ultima ipotesi, in quanto, parte convenuta non ha contestato specificamente l'appartenenza della fascia di terreno al dante causa degli attori limitandosi solo ad addurre l'esistenza di uno stato di fatto da almeno quarant'anni, senza, peraltro, fornirne adeguata prova.
11 In mancanza di tale contestazione, inoltre, la convenuta ha prodotto il proprio atto di acquisto a titolo derivativo del 2005 con indicazione delle particelle la cui consistenza è stata accertata dal c.t.u., come esclusiva della fascia di terreno contesa.
In particolare, il c.t.u., sulla base dei titoli di proprietà allegati in atti ha appurato che:
“L'attrice, unitamente al coniuge _4
, è proprietaria delle particelle 593, 594,
[...]
598, 599 e 839 del foglio di mappa N. 2 del Comune di Naso, in virtù dell'atto di vendita del Notaio del 10 luglio 2002 rep. Persona_6
43726 racc. 12121 e i mappali oggetto di vendita non provengono da particelle frazionate, ma sono nello loro intera consistenza così come oggi risultano negli estratti catastali. La convenuta è proprietaria delle particelle 968, 969, 972 e 685 del foglio di mappa N. 2 del Comune di Naso, in virtù dell'atto di vendita del Notaio Per_5
del 25 giugno 2004 rep. 50089 racc.
[...]
7418 e i mappali oggetto di vendita non provengono da particelle frazionate, ma sono nello loro intera consistenza così come oggi risultano negli estratti catastali. Non essendoci stati frazionamenti che avrebbero potuto costituire nuove linee dividenti e che in entrambi atti di vendita le particelle acquistate sono nella
12 loro intera consistenza grafica e catastale, il confine contestato non è altro quello risultante dall'adiacenza delle particelle limitrofe tra i due fondi, ossia tra le particelle 839, 599, 598 dell'attrice e le particelle 968, 969, 1718 della convenuta”. E, ancora: “Dalla elaborazione dei dati di campagna e da una sovrapposizione del rilievo topografico sulla mappa catastale è possibile notare che l'attuale recinzione è posizionata all'interno delle p.lle 839, 599 e della corte del fabbricato 598, di proprietà dell'attrice, quindi la convenuta ha invaso la p.lla 839 per mq.
159,00, la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00”. Con riferimento alle misure necessarie alla cessazione della situazione antigiuridica, il c.t.u. ha indicato i seguenti interventi: “è necessario procedere allo spostamento della stessa nei tratti punti B e D con finale al N. 2 e il tratto E-F con spostamento del vertice F, meglio specificato nell'allegato N. 5”. A seguito dei rilievi di parte convenuta, il c.t.u. ha, inoltre, ristabilito gli interventi necessari come segue:
1. smontaggio del tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
B e D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
13
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto
E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente appaiono condivisibili ed adeguatamente giustificate e si richiamano anche con riferimento alle risposte ai rilievi delle parti.
Da tali risultanze, è risultato che il titolo di acquisto derivativo in capo alla convenuta presuppone la proprietà della fascia contesa in capo agli attori il cui titolo è del 2002 e risulta validamente documentato.
Né si può fare riferimento ad uno stato di fatto diverso da quello risultante dai titoli, atteso che questo, alla luce delle testimonianze contraddittorie sul punto non è rimasto provato.
Né le valutazioni del c.t.u. meramente ipotetiche sull'esistenza di paletti di confine possono fornire adeguata prova della titolarità dei beni oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, alla luce degli atti di proprietà allegati dalle parti e dell'assenza di contestazione dell'originaria appartenenza del bene ai danti causa degli attori, va accertata la proprietà degli attori sulla fascia di terreno
14 contesa, identificata con la p.lla 839 per mq.
159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u..
La domanda di usucapione della convenuta va rigettata in assenza della prova dell'esistenza di uno stato di fatto ultraventennale diverso da quello risultante dai titoli allegati.
I testi, infatti, non hanno saputo riferire, in maniera precisa e concordante, in ordine al possesso continuo, pacifico ed indisturbato della convenuta o del suo dante causa sulla fascia di terreno in contesa. Né i capitolati di prova esclusi avrebbero potuto fornire una diversa dimostrazione al riguardo perché inidonei a tale fine.
Per quanto esposto, accertata la proprietà degli attori sul terreno conteso ed occupato dalla convenuta, va ordinata, all'erede della convenuta, la restituzione, in favore degli attori del medesimo terreno, identificato con la p.lla 839 per mq.
159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u.. Va, per l'effetto, ordinato all'erede della convenuta il ripristino dello stato giuridico violato mediante l'adozione delle misure indicate dalla c.t.u. e di seguito riportate: “
1. smontaggio del
15 tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
B e D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto
E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”. Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito per l'abusiva occupazione della fascia di terreno da parte della convenuta.
La domanda va rigettata.
In un contesto di risarcimento del danno dovuto all'occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario deve dimostrare sia la concreta possibilità di godimento perduta (danno emergente), sia lo specifico pregiudizio subito
(lucro cessante), ciò deve avvenire anche mediante presunzioni o riferimenti alla comune esperienza, inoltre l'onere probatorio sorge anche per i fatti ignoti al danneggiante, benché l'evento sia normalmente più frequente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass., n. 27553/2024).
Nella specie, manca tale prova anche presuntiva, con conseguente rigetto della relativa domanda.
16 Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza vanno compensate per un quarto con condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, della restante quota liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e della soccombenza parziale;
valore indeterminato complessità bassa). Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico della convenuta per il principio di causalità.
Va, invece, esclusa la liquidazione delle spese di assistenza per la mediazione obbligatoria. Sul punto, infatti, si rileva che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, le spese stragiudiziali non possono essere liquidate come le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio, in assenza di documentazione che ne attesti l'effettivo esborso (Cass. n. 24481/20).
p.q.m.
17 Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1844/2020
R.G.A.C.:
- accerta e dichiara la proprietà degli attori sul terreno conteso ed occupato dalla convenuta;
ordina all'erede della convenuta, la restituzione, in favore degli attori del medesimo terreno, identificato con la p.lla 839 per mq. 159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e con la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u.; per l'effetto, ordina all'erede della convenuta il ripristino dello stato giuridico violato mediante l'adozione delle misure indicate dalla c.t.u. e di seguito riportate: “
1. smontaggio del tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti B e
D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
18 - rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, di tre quarti delle spese di lite che liquida in euro 21,18 per esborsi (spese notifica con esclusione di altri esborsi non documentati nel fascicolo) ed euro 2.856,75 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%,
CPA ed IVA come legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
19
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1844/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e da (C.F.: Parte_2
elettivamente C.F._2
domiciliati in Capo D'Orlando, via del Piave n.
125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale che li rappresenta e difende, attori, contro
(C.F.: Controparte_1
), nella qualità di erede di C.F._3
(C.F.: Persona_1
) nata a [...] il 25 C.F._4
dicembre 1932 ed ivi deceduta il 5 gennaio 2022, elettivamente domiciliata in Tortorici, via Algerina n. 2 presso lo studio dell'avv. Rosario Contiguglia che la rappresenta e difende (p.e.c.
fax Email_1
0941.336170),
1 convenuta, avente ad oggetto: diritti reali;
sono presenti l'avv. Carmelo Portale e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Rosario Contiguglia i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande e difese di cui in atti e nelle note conclusive contestando gli atti avversi;
all'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre/10 dicembre 2020, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_2
premettendo di essere Persona_1
proprietari, pro indiviso, di un fabbricato rurale sito alla contrada Brucoli del Comune di Naso
(foglio 2, part. 598) e del limitrofo appezzamento di terreno contraddistinto in catasto al foglio di mappa 2, part. 593, 594, 599 e 839. Gli attori hanno dedotto di essere divenuti proprietari dei suddetti immobili in virtù di atto notarile del 10 luglio 2002 per averli acquistati dalle sorelle
, Persona_2 Persona_3 CP_2
e . Ciò premesso, hanno
[...] Controparte_3
2 allegato che nel mese di gennaio 2020, Per_1
proprietaria del terreno confinante,
[...]
identificato alle part. 968 e 969 dello stesso foglio di mappa, aveva apposto una recinzione metallica su una parte di fondo di essi attori appropriandosi di una porzione del loro terreno per un'estensione di 213 mq chiedendo, dunque, di accertare l'illegittimità dell'occupazione abusiva di tale parte di terreno, dichiarando l'inesistenza dei diritti affermati dalla convenuta e/o dai suoi aventi causa sul loro terreno, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa del loro diritto di comproprietà, mediante la rimozione della rete metallica ed il ripristino dello stato dei luoghi, con condanna al risarcimento dei danni patiti e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 febbraio 2021, si è costituita , Persona_1 in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
formulando le seguenti Controparte_1 domande: “1)Ritenere e dichiarare che Per_1
è proprietaria della porzione di terreno,
[...]
oggetto di causa, per averla acquistata da
, in forza dell'atto in Notar Persona_4
del 25.6.2004, n. 50089 rep. Persona_5
7418 racc., registrato in Sant'Agata Militello il
21.7.2004, serie n. 596 e che, in conseguenza, la stessa porzione di terreno non ricade nella
3 proprietà degli attori;
2)In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che Persona_4
prima e poi hanno da tempo Persona_1
immemorabile e, comunque, da oltre quarant'anni pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, animo domini, e senza opposizione di alcuno, utilizzato, migliorato, mantenuto e sfruttato, la porzione di terreno oggetto di causa, nella estensione precedente la sostituzione della recinzione;
3)Per l'effetto, ritenere e dichiarare, con sentenza costitutiva del diritto di proprietà, la convenuta Per_1
proprietaria, per intervenuta usucapione,
[...]
della porzione di terreno per cui è giudizio, adottando ogni ulteriore provvedimento di legge;
6)Autorizzare la trascrizione della sentenza nei registri della Conservatoria Immobiliare di
Messina; 7)Sempre in via riconvenzionale, condannare gli attori ad eliminare i manufatti che occupano il fondo di proprietà della convenuta;
8)Nel merito, rigettare, con qualsiasi statuizione, le domande avanzate dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto;
9)Ammettere ogni mezzo istruttorio di legge, utile e conducente per la miglior difesa, che verrà meglio articolato nell'assegnando termine ex art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con riserva di indicare testimoni e produrre documenti;
10)Condannare
4 i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di causa”. È stata espletata la c.t.u. e, successivamente alla dichiarazione di morte di il Persona_1
giudizio è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 19 maggio 2022 e, quindi, riassunto su iniziativa degli attori con atto depositato in data 17 giugno 2022.
Escusse le prove orali nei limiti di cui all'ordinanza del 17 novembre 2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Gli attori hanno esperito un'azione per fare accertare l'inesistenza di diritti della convenuta sul proprio fondo e fare cessare la turbativa della loro proprietà con ordine di rimozione della recinzione apposta e recupero della parte del fondo attoreo occupato dalla convenuta e ripristino dello stato di fatto esistente.
Occorre qualificare esattamente tale azione. L'azione non può essere qualificata come azione negatoria in quanto gli attori hanno perso il possesso della fascia di terreno reclamata, pertanto, non si tratta di negare semplicemente un diritto minore altrui o una situazione di fatto antigiuridica ma di ripristinare una situazione di diritto lesa con recupero del possesso del fondo.
5 Ciò posto, l'azione non può neanche qualificarsi come azione di regolamento dei confini tra i fondi dei vicini. L'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale). L' eccezione di usucapione proposta dal parte del convenuto non
è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, quando con detta eccezione si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta a eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso" come, invece, accade nell'ipotesi in cui si invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, di cui di conseguenza viene contestata la validità (v. Cass., n. 20144/2013 in motiv.).
6 Nella specie, la convenuta ha eccepito l'acquisto per usucapione in favore del proprio dante causa, che aveva acquistato il terreno nel 1971 deducendo il possesso da oltre quarant'anni, e pertanto, l'intervenuta usucapione già al momento dell'acquisto degli attori avvenuto nel 2002. In questo senso, l'azione va, dunque, correttamente, qualificata come di rivendica.
Ciò posto, occorre osservare che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio
7 su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass., n. 22598/2010).
Pertanto, il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n.
2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n.
21940/2018).
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985;
n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in
8 rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n.
1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962;
n. 496/1970).
In ogni caso, anche in ipotesi di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985;
n. 6592/1986; n. 8394/1990).
La probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito
9 fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.
Così, si ammette che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione possa trovare temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n.
1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006).
In via esemplificativa, l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa
(Cass. n. 1416/1965); quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n.
1182/1965); quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass.
n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991); quando le
10 affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n.
696/2000); quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n.
15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010; sulla ricostruzione delle diverse tesi, v. Cass., n.
28865/2021). Nella specie, ricorre quest'ultima ipotesi, in quanto, parte convenuta non ha contestato specificamente l'appartenenza della fascia di terreno al dante causa degli attori limitandosi solo ad addurre l'esistenza di uno stato di fatto da almeno quarant'anni, senza, peraltro, fornirne adeguata prova.
11 In mancanza di tale contestazione, inoltre, la convenuta ha prodotto il proprio atto di acquisto a titolo derivativo del 2005 con indicazione delle particelle la cui consistenza è stata accertata dal c.t.u., come esclusiva della fascia di terreno contesa.
In particolare, il c.t.u., sulla base dei titoli di proprietà allegati in atti ha appurato che:
“L'attrice, unitamente al coniuge _4
, è proprietaria delle particelle 593, 594,
[...]
598, 599 e 839 del foglio di mappa N. 2 del Comune di Naso, in virtù dell'atto di vendita del Notaio del 10 luglio 2002 rep. Persona_6
43726 racc. 12121 e i mappali oggetto di vendita non provengono da particelle frazionate, ma sono nello loro intera consistenza così come oggi risultano negli estratti catastali. La convenuta è proprietaria delle particelle 968, 969, 972 e 685 del foglio di mappa N. 2 del Comune di Naso, in virtù dell'atto di vendita del Notaio Per_5
del 25 giugno 2004 rep. 50089 racc.
[...]
7418 e i mappali oggetto di vendita non provengono da particelle frazionate, ma sono nello loro intera consistenza così come oggi risultano negli estratti catastali. Non essendoci stati frazionamenti che avrebbero potuto costituire nuove linee dividenti e che in entrambi atti di vendita le particelle acquistate sono nella
12 loro intera consistenza grafica e catastale, il confine contestato non è altro quello risultante dall'adiacenza delle particelle limitrofe tra i due fondi, ossia tra le particelle 839, 599, 598 dell'attrice e le particelle 968, 969, 1718 della convenuta”. E, ancora: “Dalla elaborazione dei dati di campagna e da una sovrapposizione del rilievo topografico sulla mappa catastale è possibile notare che l'attuale recinzione è posizionata all'interno delle p.lle 839, 599 e della corte del fabbricato 598, di proprietà dell'attrice, quindi la convenuta ha invaso la p.lla 839 per mq.
159,00, la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00”. Con riferimento alle misure necessarie alla cessazione della situazione antigiuridica, il c.t.u. ha indicato i seguenti interventi: “è necessario procedere allo spostamento della stessa nei tratti punti B e D con finale al N. 2 e il tratto E-F con spostamento del vertice F, meglio specificato nell'allegato N. 5”. A seguito dei rilievi di parte convenuta, il c.t.u. ha, inoltre, ristabilito gli interventi necessari come segue:
1. smontaggio del tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
B e D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
13
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto
E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente appaiono condivisibili ed adeguatamente giustificate e si richiamano anche con riferimento alle risposte ai rilievi delle parti.
Da tali risultanze, è risultato che il titolo di acquisto derivativo in capo alla convenuta presuppone la proprietà della fascia contesa in capo agli attori il cui titolo è del 2002 e risulta validamente documentato.
Né si può fare riferimento ad uno stato di fatto diverso da quello risultante dai titoli, atteso che questo, alla luce delle testimonianze contraddittorie sul punto non è rimasto provato.
Né le valutazioni del c.t.u. meramente ipotetiche sull'esistenza di paletti di confine possono fornire adeguata prova della titolarità dei beni oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, alla luce degli atti di proprietà allegati dalle parti e dell'assenza di contestazione dell'originaria appartenenza del bene ai danti causa degli attori, va accertata la proprietà degli attori sulla fascia di terreno
14 contesa, identificata con la p.lla 839 per mq.
159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u..
La domanda di usucapione della convenuta va rigettata in assenza della prova dell'esistenza di uno stato di fatto ultraventennale diverso da quello risultante dai titoli allegati.
I testi, infatti, non hanno saputo riferire, in maniera precisa e concordante, in ordine al possesso continuo, pacifico ed indisturbato della convenuta o del suo dante causa sulla fascia di terreno in contesa. Né i capitolati di prova esclusi avrebbero potuto fornire una diversa dimostrazione al riguardo perché inidonei a tale fine.
Per quanto esposto, accertata la proprietà degli attori sul terreno conteso ed occupato dalla convenuta, va ordinata, all'erede della convenuta, la restituzione, in favore degli attori del medesimo terreno, identificato con la p.lla 839 per mq.
159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u.. Va, per l'effetto, ordinato all'erede della convenuta il ripristino dello stato giuridico violato mediante l'adozione delle misure indicate dalla c.t.u. e di seguito riportate: “
1. smontaggio del
15 tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
B e D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto
E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti
E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”. Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito per l'abusiva occupazione della fascia di terreno da parte della convenuta.
La domanda va rigettata.
In un contesto di risarcimento del danno dovuto all'occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario deve dimostrare sia la concreta possibilità di godimento perduta (danno emergente), sia lo specifico pregiudizio subito
(lucro cessante), ciò deve avvenire anche mediante presunzioni o riferimenti alla comune esperienza, inoltre l'onere probatorio sorge anche per i fatti ignoti al danneggiante, benché l'evento sia normalmente più frequente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass., n. 27553/2024).
Nella specie, manca tale prova anche presuntiva, con conseguente rigetto della relativa domanda.
16 Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza vanno compensate per un quarto con condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, della restante quota liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e della soccombenza parziale;
valore indeterminato complessità bassa). Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico della convenuta per il principio di causalità.
Va, invece, esclusa la liquidazione delle spese di assistenza per la mediazione obbligatoria. Sul punto, infatti, si rileva che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, le spese stragiudiziali non possono essere liquidate come le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio, in assenza di documentazione che ne attesti l'effettivo esborso (Cass. n. 24481/20).
p.q.m.
17 Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1844/2020
R.G.A.C.:
- accerta e dichiara la proprietà degli attori sul terreno conteso ed occupato dalla convenuta;
ordina all'erede della convenuta, la restituzione, in favore degli attori del medesimo terreno, identificato con la p.lla 839 per mq. 159,00, con la p.lla 599 per mq. 14,00 e con la corte del fabbricato 598 per mq. 3,00 per come indicato nella c.t.u.; per l'effetto, ordina all'erede della convenuta il ripristino dello stato giuridico violato mediante l'adozione delle misure indicate dalla c.t.u. e di seguito riportate: “
1. smontaggio del tratto di recinzione dei punti A, C con finale il punto 2 che resta fermo infisso al suolo;
2. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti B e
D con finale il punto 2 che resta fermo al suolo;
3. smontaggio del tratto di recinzione del punto E fino al finale posto sulla parete del fabbricato che resta punto fisso;
4. rimontaggio del tratto di recinzione nei punti E - F con finale sulla parete a confine tra i due fabbricato”;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
18 - rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, di tre quarti delle spese di lite che liquida in euro 21,18 per esborsi (spese notifica con esclusione di altri esborsi non documentati nel fascicolo) ed euro 2.856,75 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%,
CPA ed IVA come legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
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