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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4652/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 la Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, relativo alle imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2019, a lei notificato dall'Agenzia delle
Entrate di Caserta.
Si costituiva l'ente impositore, che depositava le proprie controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la società contribuente ha evidenziato che "l'avviso di accertamento impugnato in epigrafe, notificato in data 31.07.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Caserta, scaturisce dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società Ricorrente_1, conclusasi con l'emissione del P.V. C. del 18 dicembre 2023, con il quale l'Uffico, per l'anno 2019 ha provveduto a formulare molteplici rilevi riguardanti le imposte dirette (Ires ed Irap) ed indirette (Iva), nonché ha contestato, ai fini delle ritenute modello 770, che la società accertata sia a ristretta base azionaria con l'imputazione degli utili extra bilancio e che tali rilievi contenuti nel PVC hanno dato luogo ai seguenti avvisi di accertamento:
- N. TF7070300577/2025 notificato il 31.07.2025, avente ad oggetto “ritenute” per l'anno 2019, avviso oggetto di separato giudizio;
- N. TF7030300567/2025 notificato il 31.07.2025, avente ad oggetto Ires – Irap - Iva per l'anno 2019, avviso oggetto della presente impugnazione;
- N. TF7060300578/2025 notificato a mezzo PEC il 31.07.2025, avente ad oggetto Imposta sul valore aggiunto (IVA) per anno 2020, avviso oggetto di separato giudizio".
La ricorrente società ha contestato l'accertamento, deducendo che esso è illegittimo perché l'ufficio non ha tenuto conto dei componenti negativi di reddito, ed in particolare degli importi relativi ai costi per dipendenti per un totale di euro 184.544,00 ed ulteriori costi di esercizio per euro 10.271,32.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum è costituito dal mancato riconoscimento dei costi indicati dalla società ricorrente, perché non sufficientemente ed idoneamente documentati nell'an, nel quantum e nella loro inerenza.
Consegue che esula dal presente giudizio qualunque valutazione in ordine alla natura di tali costi, che la società assume di aver sostenuto per attività di ricerca e sviluppo;
in altri termini non si deve accertare e valutare nel merito se l'attività abbia o meno i requisiti di legge della novità della ricerca, perché a monte l'ente impositore ha contestato l'esistenza di tali costi, non provati nell'an e nel quantum.
Orbene, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che la Corte Suprema
Cassazione afferma che ai fini della deducibilità dei costi imputabili è necessario provare l'inerenza e la congruità della spesa, che deve pure essere idoneamente documentata, perché in assenza di tale idonea prova l'ente impositore può legittimamente disconoscere la deducibilità dei relativi costi sulla base del principio d'inerenza, disciplinato dall'articolo 109 del TUIR. La documentazione delle spese contestate dall'Agenzia delle Entrate deve sempre essere allegata, in modo che gli uffici possano desumere l'importo, la ragione e la coerenza economica delle spese, che non possono essere indicate semplicemente attraverso un documento contabile (Cass. sent. n. 22400/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di provare, non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass.
n.6650/2006, 1709/2007, 23626/2011, 16896/2014, 23550/2014, 1011/2015 e 1951/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che la ricorrente società non ha affatto adempiuto all'onere probatorio di cui era onerata. Ha evidenziato che con i motivi di ricorso ha contestato soltanto il recupero dei cCosti indeducibili non documentati per € 330.000.
In effetti, quanto ai rilievi relativi all'IRES per immobili, alle spese di viaggio, all'IRES ed IRAP per costi non di competenza, con il ricorso non è stato proposto alcun motivo di contestazione o di doglianza, per cui si deve concludere che in relazione ai suddetti rilievi l'accertamento non è stato contestato.
Quanto ai costi indeducibili non documentati per i lavoratori, la ricorrente ha affermato che avrebbe prodotto la documentazione probatoria comprovante l'effettività degli stessi (nominativi dei dipendenti, buste paga); invece la ricorrente non ha depositato alcun documento al riguardo, per cui il motivo di opposizione deve essere rigettato per mancanza assoluta di prova.
Resta da esaminare il motivo di ricorso, relativo alle due fatture passive rispettivamente del 10.2.2020 con un imponibile di E.245.000 emessa dal fornitore Società_1 e del 31.01.2019 emessa dalla Società 2 con un imponibile di € 85.000.
La ricorrente ha prodotto in giudizio le copie dei contratti e le fatture.
Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha chiesto alla ricorrente di integrare la insufficiente documentazione probatoria, invitandola a depositare i nominativi delle figure professionali (consulenti senior e junior) che avrebbero svolto l'attività di ricerca poi fatturata), a dimostrare i giorni in cui sarebbero state eseguite le prestazioni, il numero effettivo di ore lavorative svolte, al fine di quantificare l'importo complessivo previsto astrattamente nel contratto, tenuto altresì conto del fatto che il corrispettivo prevedeva importi diversi tra consulenti senior e junior, e la documentazione riguardante i pagamenti con i prospetti di quantificazione dei costi dell'asserita attività svolta.
La ricorrente società, nonostante le specifiche eccezioni al riguardo da parte dell'Agenzia delle Entrate e nonostante l'esplicita richiesta di fornire prove documentali idonee, nulla ha prodotto al riguardo, essendosi limitata a depositare soltanto i contratti e le fatture, che ovviamente non costituiscono elementi di prova idonea, certa e sufficiente in ordine all'an ed al quantum delle prestazioni effettuate.
Inoltre l'Agenzia ha contestato anche la mancanza di prova dell'inerenza dei costi suddetti all'anno d'imposta in esame (2019). Invero i due contratti sono stati stipulati nel 2018, mentre le fatture sono state emesse nel
2019.
In particolare, il contratto stipulato con la soc. Società 2 nel 2018 prevedeva espressamente che l'attività di consulenza sarebbe stata effettuata per sei mesi, a far data dal maggio 2018; consegue che stipula del contratto e d esecuzione dello stesso erano chiaramente previsti per l'anno 2018, e non per l'anno
2019, in cui sono stati riportati in deduzione i costi.
E' pacifico che alla ricorrente società si applica il principio fiscale di “competenza” e non anche quello di
“cassa”, per cui anche in relazione a tale contestazione la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che i costi portati in deduzione fossero stati correttamente imputati all'anno d'imposta in cui ha asserito, ma non dimostrato, di averli sostenuti.
Osserva la Corte che l'accertamento dell'Ufficio è analiticamente motivato ed i maggiori ricavi sono stati desunti correttamente secondo i criteri imposti dalla legge;
esso è stato correttamente eseguito dall'ufficio e non è emerso alcun motivo di illegittimità o di invalidità dell'atto impugnato, mentre l'assunto della ricorrente è sfornito di qualunque prova idonea.
Consegue che il ricorso va rigettato perché infondato.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge..
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026.
Il Presidente est.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4652/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300567/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 la Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, relativo alle imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2019, a lei notificato dall'Agenzia delle
Entrate di Caserta.
Si costituiva l'ente impositore, che depositava le proprie controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la società contribuente ha evidenziato che "l'avviso di accertamento impugnato in epigrafe, notificato in data 31.07.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Caserta, scaturisce dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società Ricorrente_1, conclusasi con l'emissione del P.V. C. del 18 dicembre 2023, con il quale l'Uffico, per l'anno 2019 ha provveduto a formulare molteplici rilevi riguardanti le imposte dirette (Ires ed Irap) ed indirette (Iva), nonché ha contestato, ai fini delle ritenute modello 770, che la società accertata sia a ristretta base azionaria con l'imputazione degli utili extra bilancio e che tali rilievi contenuti nel PVC hanno dato luogo ai seguenti avvisi di accertamento:
- N. TF7070300577/2025 notificato il 31.07.2025, avente ad oggetto “ritenute” per l'anno 2019, avviso oggetto di separato giudizio;
- N. TF7030300567/2025 notificato il 31.07.2025, avente ad oggetto Ires – Irap - Iva per l'anno 2019, avviso oggetto della presente impugnazione;
- N. TF7060300578/2025 notificato a mezzo PEC il 31.07.2025, avente ad oggetto Imposta sul valore aggiunto (IVA) per anno 2020, avviso oggetto di separato giudizio".
La ricorrente società ha contestato l'accertamento, deducendo che esso è illegittimo perché l'ufficio non ha tenuto conto dei componenti negativi di reddito, ed in particolare degli importi relativi ai costi per dipendenti per un totale di euro 184.544,00 ed ulteriori costi di esercizio per euro 10.271,32.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum è costituito dal mancato riconoscimento dei costi indicati dalla società ricorrente, perché non sufficientemente ed idoneamente documentati nell'an, nel quantum e nella loro inerenza.
Consegue che esula dal presente giudizio qualunque valutazione in ordine alla natura di tali costi, che la società assume di aver sostenuto per attività di ricerca e sviluppo;
in altri termini non si deve accertare e valutare nel merito se l'attività abbia o meno i requisiti di legge della novità della ricerca, perché a monte l'ente impositore ha contestato l'esistenza di tali costi, non provati nell'an e nel quantum.
Orbene, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che la Corte Suprema
Cassazione afferma che ai fini della deducibilità dei costi imputabili è necessario provare l'inerenza e la congruità della spesa, che deve pure essere idoneamente documentata, perché in assenza di tale idonea prova l'ente impositore può legittimamente disconoscere la deducibilità dei relativi costi sulla base del principio d'inerenza, disciplinato dall'articolo 109 del TUIR. La documentazione delle spese contestate dall'Agenzia delle Entrate deve sempre essere allegata, in modo che gli uffici possano desumere l'importo, la ragione e la coerenza economica delle spese, che non possono essere indicate semplicemente attraverso un documento contabile (Cass. sent. n. 22400/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di provare, non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass.
n.6650/2006, 1709/2007, 23626/2011, 16896/2014, 23550/2014, 1011/2015 e 1951/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che la ricorrente società non ha affatto adempiuto all'onere probatorio di cui era onerata. Ha evidenziato che con i motivi di ricorso ha contestato soltanto il recupero dei cCosti indeducibili non documentati per € 330.000.
In effetti, quanto ai rilievi relativi all'IRES per immobili, alle spese di viaggio, all'IRES ed IRAP per costi non di competenza, con il ricorso non è stato proposto alcun motivo di contestazione o di doglianza, per cui si deve concludere che in relazione ai suddetti rilievi l'accertamento non è stato contestato.
Quanto ai costi indeducibili non documentati per i lavoratori, la ricorrente ha affermato che avrebbe prodotto la documentazione probatoria comprovante l'effettività degli stessi (nominativi dei dipendenti, buste paga); invece la ricorrente non ha depositato alcun documento al riguardo, per cui il motivo di opposizione deve essere rigettato per mancanza assoluta di prova.
Resta da esaminare il motivo di ricorso, relativo alle due fatture passive rispettivamente del 10.2.2020 con un imponibile di E.245.000 emessa dal fornitore Società_1 e del 31.01.2019 emessa dalla Società 2 con un imponibile di € 85.000.
La ricorrente ha prodotto in giudizio le copie dei contratti e le fatture.
Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha chiesto alla ricorrente di integrare la insufficiente documentazione probatoria, invitandola a depositare i nominativi delle figure professionali (consulenti senior e junior) che avrebbero svolto l'attività di ricerca poi fatturata), a dimostrare i giorni in cui sarebbero state eseguite le prestazioni, il numero effettivo di ore lavorative svolte, al fine di quantificare l'importo complessivo previsto astrattamente nel contratto, tenuto altresì conto del fatto che il corrispettivo prevedeva importi diversi tra consulenti senior e junior, e la documentazione riguardante i pagamenti con i prospetti di quantificazione dei costi dell'asserita attività svolta.
La ricorrente società, nonostante le specifiche eccezioni al riguardo da parte dell'Agenzia delle Entrate e nonostante l'esplicita richiesta di fornire prove documentali idonee, nulla ha prodotto al riguardo, essendosi limitata a depositare soltanto i contratti e le fatture, che ovviamente non costituiscono elementi di prova idonea, certa e sufficiente in ordine all'an ed al quantum delle prestazioni effettuate.
Inoltre l'Agenzia ha contestato anche la mancanza di prova dell'inerenza dei costi suddetti all'anno d'imposta in esame (2019). Invero i due contratti sono stati stipulati nel 2018, mentre le fatture sono state emesse nel
2019.
In particolare, il contratto stipulato con la soc. Società 2 nel 2018 prevedeva espressamente che l'attività di consulenza sarebbe stata effettuata per sei mesi, a far data dal maggio 2018; consegue che stipula del contratto e d esecuzione dello stesso erano chiaramente previsti per l'anno 2018, e non per l'anno
2019, in cui sono stati riportati in deduzione i costi.
E' pacifico che alla ricorrente società si applica il principio fiscale di “competenza” e non anche quello di
“cassa”, per cui anche in relazione a tale contestazione la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che i costi portati in deduzione fossero stati correttamente imputati all'anno d'imposta in cui ha asserito, ma non dimostrato, di averli sostenuti.
Osserva la Corte che l'accertamento dell'Ufficio è analiticamente motivato ed i maggiori ricavi sono stati desunti correttamente secondo i criteri imposti dalla legge;
esso è stato correttamente eseguito dall'ufficio e non è emerso alcun motivo di illegittimità o di invalidità dell'atto impugnato, mentre l'assunto della ricorrente è sfornito di qualunque prova idonea.
Consegue che il ricorso va rigettato perché infondato.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge..
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026.
Il Presidente est.