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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/09/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Salvatore Regasto Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 37/2025 L.G. promosso da:
Prof. Avv. Bruno Tassone, C.F. , residente a CodiceFiscale_1
Roma, ivi elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso il suo Studio, rappresentato e difeso in proprio ex artt. 83 ed 86
c.p.c., nonché dall'Avv. Maria Vittoria Cacciola;
Creditore nei confronti di:
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Sig. con sede in Lamezia Terme (CZ), alla Località CP_2
Monaci s.n.c., PEC 00991390790@impresa.italia.it)
Debitore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 il Prof. Avv. Bruno Tassone ha adito il Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
1 Il ricorrente ha dedotto di essere creditore dell'importo di euro 41.423,08 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo, per come riconosciutogli con sentenza n. 3528/2025 emessa dal Tribunale di Roma, a titolo di compensi professionali dovuti.
Il ricorso è stato notificato alla pec della società debitrice ad opera della
Cancelleria, in data 25 luglio 2025, tuttavia, all'udienza del 9 settembre, dinnanzi al GD è comparso il solo ricorrente, il quale ha insistito nelle richieste già formulate.
Ciò posto, esaminati i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite, e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, il Collegio ritiene preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Si evidenzia, inoltre, che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e che CP_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado
[...]
di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: attivo/passivo nel 2013 di euro 2.083.425, nel 2012 di euro 2.077.543, nel 2011 di euro 2.110.575, nel 2010 di euro 2.080.577, mancato deposito di ulteriori bilanci da cui possa desumersi l'insussistenza del requisito oggettivo, debiti derivanti da cartelle scadute e non pagate per oltre 23 mila euro (come desumibile dall'informativa depositata in atti da parte di . CP_3
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 5 tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
C.F. ;
[...] P.IVA_1
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione Controparte_4
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4 NOVEMBRE 2025 ORE 11:15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 4 di 5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co.
3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Salvatore Regasto Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 37/2025 L.G. promosso da:
Prof. Avv. Bruno Tassone, C.F. , residente a CodiceFiscale_1
Roma, ivi elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso il suo Studio, rappresentato e difeso in proprio ex artt. 83 ed 86
c.p.c., nonché dall'Avv. Maria Vittoria Cacciola;
Creditore nei confronti di:
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Sig. con sede in Lamezia Terme (CZ), alla Località CP_2
Monaci s.n.c., PEC 00991390790@impresa.italia.it)
Debitore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 il Prof. Avv. Bruno Tassone ha adito il Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
1 Il ricorrente ha dedotto di essere creditore dell'importo di euro 41.423,08 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo, per come riconosciutogli con sentenza n. 3528/2025 emessa dal Tribunale di Roma, a titolo di compensi professionali dovuti.
Il ricorso è stato notificato alla pec della società debitrice ad opera della
Cancelleria, in data 25 luglio 2025, tuttavia, all'udienza del 9 settembre, dinnanzi al GD è comparso il solo ricorrente, il quale ha insistito nelle richieste già formulate.
Ciò posto, esaminati i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite, e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, il Collegio ritiene preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Si evidenzia, inoltre, che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e che CP_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado
[...]
di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: attivo/passivo nel 2013 di euro 2.083.425, nel 2012 di euro 2.077.543, nel 2011 di euro 2.110.575, nel 2010 di euro 2.080.577, mancato deposito di ulteriori bilanci da cui possa desumersi l'insussistenza del requisito oggettivo, debiti derivanti da cartelle scadute e non pagate per oltre 23 mila euro (come desumibile dall'informativa depositata in atti da parte di . CP_3
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 5 tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
C.F. ;
[...] P.IVA_1
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione Controparte_4
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4 NOVEMBRE 2025 ORE 11:15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 4 di 5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co.
3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 5 di 5