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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con l'avvocato Giovanni Vaccaro
[...] Parte_5 Parte_6
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di , Persona_1
nata a [...] l'[...], e trasferitasi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per nascita essendo discendenti della cittadina italiana , nata in [...]_1
08/08/1865 a Canneto sull'Oglio, come dimostrato dal certificato di battesimo rilasciato dalla
Parrocchia di S. Antonio Abate di Canneto sull'Oglio e vistato dalla Curia Vescovile di Mantova
(MN) (cfr. all. 1) e del cittadino italiano 2. Si precisa che è stata fornita la prova Persona_2 della nascita dell'avo italiano tramite il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia di S.
Antonio Abate di Canneto sull'Oglio in quanto il Comune di Canneto sull'Oglio affermava che
“per l'atto di nascita bisogna rivolgersi alla parrocchia in quanto i … registri di partono dal
1866.” (cfr. all. 2).
3. La Sig.ra emigrava in Brasile, come risulta dai successivi Persona_1
certificati di stato civile (nascita figlio, certificato di morte) si univa in matrimonio con il Sig.
cittadino italiano.
4. Si precisa che nei vari certificati di stato civile prodotti Persona_2
(certificato morte certificato negativo di naturalizzazione, rispettivamente all. 17 Persona_3
e 3) brasiliani il Sig. risulta italiano, ma non essendoci informazioni per cercare altri Per_2
certificati relativi alla nascita del Sig. si è provveduto ad allegare il certificato Persona_2 di nascita relativo alla moglie, anch'essa italiana, (cfr. all. 1 e 2).
5. Al fine di Persona_1 fornire più certezza circa la generalità degli avi e la loro origine italiana nonché circa la mancata perdita della cittadinanza si allega il Certificato negativo di naturalizzazione relativo all'avo italiano il Sig. (cfr. all. 3) e della sig.ra (cfr. all. 4 e 5) che Persona_2 Persona_1
anche se emigrati in Brasile, hanno sempre conservato la cittadinanza italiana. Si evidenzia che nel certificato negativo di naturalizzazione sono riportate tutte le declinazioni dei nomi degli avi italiani dovute alle traslitterazioni dall'italiano al brasiliano causate dalla differente pronuncia del nome e contenute nei certificati di stato civile brasiliani. Si allegano ulteriori CNN richiesti dai discendenti di e di (cfr. all. 5).
6. Al fine di fornire maggior Persona_1 Persona_2
certezza circa la generalità degli avi e la trasmissione della cittadinanza italiana si allega anche il certificato di morte dell'avo italiano (cfr. all. 6) da cui si evince Persona_1
inequivocabilmente che i certificati di nascita, di matrimonio, di morte e il Certificato Negativo di
Naturalizzazione si riferiscono al medesimo soggetto.
7. La Sig.ra e il Sig. Persona_1
procreavano il figlio legittimo nato in data [...], a [...]_3
GU (Brasile), cittadino italiano iure sanguinis, essendo figlio di due cittadini italiani, come dimostrato dal certificato di nascita (cfr. all. 7).
8. Il Sig. in data 29/12/1917 si Persona_3
sposava con la Sig.ra (cfr. all. 8).
9. Al fine di fornire ulteriore certezza della Parte_7
discendenza italiana si produce il certificato di morte di (cfr. all. 17). 10. Il Persona_3
Tribunale di Roma ha già riconosciuto la cittadinanza italiana per un altro ramo della famiglia con i medesimi ascendenti con ordinanza 1 luglio 2021 del R.G. 48684/2019 (cfr. all. 19). 11. Il
Tribunale di Brescia ha già riconosciuto la cittadinanza italiana per un altro ramo della famiglia con i medesimi ascendenti con ordinanza 11 gennaio 2024 del R.G. n. 1051/2023 (cfr. all. 20). 12.
Dalla unione tra e nasceva la figlia legittima Persona_3 Parte_8 Persona_4
nata in data [...] a [...] (cfr. all. 9, pag. 1, 2 e 5). 13. La sig.ra
[...]
in data 06/01/1956 si sposava con il sig. e ne acquisiva il Parte_9 Persona_5
cognome ( (cfr. all. 9, pag. 3,4 e 6) e moriva il 19/01/2017 (cfr. all. 18). 14. Dalla predetta Pt_1
unione nasceva il figlio legittimo nato il [...] a [...], Parte_4
cittadino italiano iure sanguinis (cfr. all. 10, pag. 1, 2 e 6) e nasceva il figlio legittimo
[...]
nato il [...] a [...] ( cfr. all. 11). 15. Il sig. Persona_6 [...]
in data 01/08/1979 si sposava con la sig.ra (cfr. all. Parte_4 Parte_10
10, pag. 3, 4 e 7). Dalla predetta unione nasceva la figlia legittima nata il Parte_2
22/01/1980 a Passo Fundo (Brasile) (cfr. all. 12) e nasceva il figlio legittimo Parte_4
nato il [...] a [...] (cfr. all. 13, pag. 1-2; 5-6), cittadini
[...]
italiani iure sanguinis come dimostrato dai certificati di nascita. 16. la sig.ra Parte_2
procreava e riconosceva il figlio , nato il [...] a [...]_3
(cfr. all. 14). 17. Il sig. in data 28/04/2018 si sposava con la sig.ra Parte_4 a TO AN (cfr. all. 13, pag. 3-4; 7). 18. Dalla predetta unione nasceva Persona_7 Pt_5
nata il [...] SÃ UL (Brasile) (cfr. all. 15). 19.
[...] Persona_6
procreava e riconosceva la figlia nata il [...] a [...]_6
(cfr. all. 16). 20. Al fine di fornire ulteriore dimostrazione dell'identità dell'avo e della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sono depositati anche i certificati di morte di (cfr. all. 17) e di (cfr. all. 18)”. Persona_3 Parte_9
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nata a [...] l'[...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono cittadini italiani.
[...] Parte_5 Pt_6 Parte_6
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 12.6.25
Il giudice
Christian Colombo