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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 11260 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con l'avv. Alessandro Porru
-parte attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni Neri
-parte convenuta-
OGGETTO: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669)
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare la inesistenza del credito di € 122.000,00 vantato dalla nei confronti Controparte_2 della (già Parte_1 [...]
, con la fattura n. 20, RT
emessa il 20 dicembre 2019, per i motivi tutti esposti nella parte discorsiva del
1 presente atto;
- inoltre, accertare e dichiarare la inesistenza dell'ulteriore credito vantato dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
(già Parte_1 [...]
, con la lettera del 24 gennaio 2020, per € RT
83.500,00 oltre IVA, per inesistente attività di manutenzione svolta nell'anno 2018; - accertare e dichiarare, altresì, l'obbligo in capo alla Controparte_1 di restituire alla (già Parte_1
, le somme RT indebitamente percepite per l'attività svolta nell'anno 2017, in esecuzione del contratto di fornitura di servizi, stipulato inter partes in data in data 12 ottobre 2016, pari complessivamente ad € 348.160,56, per i motivi tutti esposti nella parte discorsiva del presente atto;
- per l'effetto, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
(già ,
[...] RT della somma complessiva di € 348.160,56, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa. - con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
- per parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui trascritti
e riportati, a) in via principale nel merito, rigettare l'avversa domanda di indebita percezione delle somme da parte della per le attività svolte Controparte_1 nell'anno 2017 e nell'anno 2018, in esecuzione del contratto di fornitura di servizi de quo, determinata da controparte nella somma di € 348.160,56, poiché non fondata e non provata;
b) in via, sempre principale, nel merito, rigettare l'avversa domanda di accertamento e di dichiarazione di inesistenza del credito di€ 122.000,00 vantato dalla nei confronti della Controparte_1 AR
(già
[...] RT
, giusta fattura n. 20 del 20.12.2019 emessa dalla
[...] Controparte_1
relativa a 3^ acconto lavori di manutenzione 2018; c) in via riconvenzionale nel merito, accertare e dichiarare il credito residuo di € 122.000,00 vantato dalla
[...]
nei confronti della (già Controparte_1 AR
, giusta fattura n. RT
2 20 del 20.12.2019, emessa dalla relativa a 3^ acconto Controparte_1 lavori di manutenzione 2018 e, per l'effetto, condannare la AR
(già
[...] RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della della somma di € 122.000,00, giusta fattura n. 20 del Controparte_1
20.12.2019, emessa dalla relativa a 3^ acconto lavori di Controparte_1
manutenzione 2018; c) in ogni caso, condannare la AR
(già
[...] RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e
[...] competenze di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio AR [...]
domandando: Controparte_1
- l'accertamento dell'inesistenza dei crediti di euro 122.000,00 e di euro 83.500,00, quest'ultimo oltre iva, vantati dalla convenuta per prestazioni rese nell'anno 2018;
- l'accertamento dell'indebita percezione, da parte della convenuta e per le prestazioni da quest'ultima rese nell'anno 2017, dell'importo di euro 348.160,56, con conseguente condanna della stessa convenuta alla restituzione dell'indebito in favore della attrice.
A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 12 ottobre 2016, la società attrice – che all'epoca era un consorzio di cooperative che svolgeva attività nel settore sanitario attraverso le cooperative consorziate – aveva stipulato con la conventa un contratto con durata triennale e decorrente dal 1° gennaio 2017, avente come oggetto la fornitura di servizi e precisamente: “
1. Manutenzione delle aree comuni, delle stanze di degenza e delle aree tecniche;
2. manutenzione delle aree a verde;
3. manutenzione, controllo e gestione dell'impianto termoidraulico ed elettrico;
4. piccola manutenzione edile”;
- che, quanto al corrispettivo, l'art. 6 del contratto stipulato il 12.10.2016 prevedeva che la società attrice avrebbe corrisposto alla convenuta “entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, i seguenti corrispettivi economici: Impegno orario mensile base previsto: ore 300 manutenzioni Tale monte ora indicativo potrà essere variato in relazione alle effettive esigenze del servizio. Rimborso delle spese per
3 materiali e forniture da confermare contestualmente all'effettuazione e dalla sottoscrizione del foglio di lavoro predisposto dalla società Controparte_1
Corrispettivo forfettario orario per il servizio: a) € 1.000,00 mensile quale
[...]
canone di abbonamento per i diritti di chiamata;
b) Inoltre per ogni singolo intervento da voi richiesto, verrà utilizzata una squadra composta da: n. 1 operaio IV livello edile;
n. 1 operaio specializzato e da n. 1 operaio comune edile;
che avranno i seguenti costi: o Operaio IV livello edile: € 38,157h; o Operaio qualificato: € 33,88/h;
o Operaio comune: € 30,56/h. I costi così come ricavati sulla base oraria delle varie prestazioni e riferiti al tabulato D.E.I. della Regione Lazio aggiornato al 1° e 2° semestre 2012; rimasti inalterati all'attualità. Inoltre verranno comprese per spese generali e utili dell'impresa l'importo nella misura complessiva pari al 28,70%; per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, la mercede oraria, le spese di vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli infortuni. Per lavori di predisposizione e realizzazione impianti e per lavori edili in genere verranno effettuati preventivi specifici. Gli importi si intendono al netto dell'IVA”;
- che lo stesso art. 6 prevedeva anche che gli importi ivi indicati dovessero intendersi al netto dell'IVA;
- che, per le prestazioni eseguite nell'anno 2018, la società convenuta aveva emesso la fattura n. 6 del 9 aprile 2019 dell'importo di euro 122.000,00 (con causale “1° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), integralmente pagata dalla società attrice, nonché la fattura n. 17 del 5 novembre 2019 dell'importo di euro 109.800,00 (con causale “2° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), che l'attrice aveva parzialmente corrisposto nella misura di euro 74.846,42;
- che la società convenuta, in data 20 dicembre 2019, aveva poi incomprensibilmente emesso la fattura n. 20 dell'importo di euro 122.000,00, avente come causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”, per lavori in realtà mai eseguiti;
- che la stessa convenuta, inoltre, con missiva inviata in data 24 gennaio 2020, non solo aveva diffidato la società attrice al pagamento della somma portata dalla fattura n.
20/2019, ma anche dell'ulteriore importo di euro 83.500,00, oltre IVA, quale saldo relativo all'anno 2018, benché per quest'ultima somma non fosse stata emessa alcuna fattura, né eseguita alcuna prestazione;
4 - che la società attrice, quanto poi alle prestazioni eseguite nel corso 2017 in esecuzione del medesimo contratto, aveva corrisposto alla convenuta il complessivo importo di euro 595.511,86, come da fatture n. 6/2018 di euro 122.000,00, n. 13/2018 di euro, 146.400,00, n. 19/2018 di euro 85.400,00, n. 20/2018 di euro 122.000,00, n.
23/2018 di euro 61.000,00 e n. 27/2018 di euro 57.111,86; fatture queste che, contrariamente a quanto convenuto all'art. 6 contratto, non riportavano l'indicazione del monte ore effettuato e che la stessa società attrice aveva onorato facendo affidamento sulla correttezza della controparte ed anche in considerazione della durata pluriennale del contratto e per evitare disservizi;
- che la società attrice successivamente, ritenendo eccessivamente onerose le richieste della convenuta per le prestazioni eseguite nell'anno 2017 e fatturate nel corso dell'anno 2018, aveva incaricato un tecnico di fiducia di eseguire una perizia al fine di verificare la congruità delle somme fatturate;
- che il perito interpellato, tenuto conto delle prestazioni effettivamente eseguite nell'anno 2017 e dei prezzi contrattualmente stabiliti, aveva quindi quantificato il corrispettivo dovuto per tali lavori dalla società attrice in euro 202.746,97, oltre IVA;
- che, verificate a seguito di ulteriore incarico anche le prestazioni effettivamente rese nel 2018, lo stesso perito aveva quantificato il corrispettivo per tale annualità in complessivi euro 205.749,44, oltre IVA;
- che la società convenuta, a partire dalla conclusione del contratto e per tutta la sua durata, aveva sempre avuto in forza solo tre dipendenti, ossia la “squadra tipo” prevista dall'art. 6 del contratto;
il che rendeva evidente come la stessa convenuta non fosse in grado di eseguire alcun altro tipo di prestazione e neppure le manutenzioni straordinarie per le quali, invece, aveva richiesto ingenti somme negli anni 2017 e
2018;
- che la convenuta era quindi tenuta a restituire alla attrice, per l'anno 2017, l'importo di euro 348.160,56, pari alla differenza fra l'importo già corrisposto dalla seconda
(euro 595.511,86, IVA compresa) e quello effettivamente dovuto alla prima (euro
247.351,30, IVA compresa).
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande attoree e domandando, in via riconvenzionale, la condanna di al AR
5 pagamento del credito portato dalla fattura n. 20 del 20.12.2019, pari a euro
122.000,00.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che parte attrice aveva sollevato contestazioni in ordine alle somme in precedenza fatturate dalla stessa convenuta solo dopo avere omesso il pagamento della fattura n.
20.12.2019 dell'importo di euro 122.000,00 emessa dalla a titolo di “3° acconto lavori di manutenzione 2018”;
- che le precedenti fatture emesse dalla convenuta erano state infatti tutte regolarmente registrate ed onorate dalla attrice, la quale nulla aveva eccepito al riguardo;
- che l'avversa rideterminazione del dovuto, oltre che tardiva, era sfornita di prova, posto che essa si fondava solo su una perizia di parte, redatta peraltro dallo stesso professionista che, in precedenza e su incarico della convenuta, aveva tenuto la contabilità di quest'ultima ed effettuato il calcolo dei lavori dalla stessa eseguiti;
- che non corrispondeva al vero che la convenuta avesse impiegato nell'esecuzione delle prestazioni solo tre dipendenti, essendosi invece avvalsa, oltre che dei propri dipendenti, anche delle prestazioni di società esterne;
- che non corrispondeva al vero neanche che la convenuta avesse omesso di inviare alla attrice il dettaglio del monte ore effettuato, posto che, trattandosi di diverse prestazioni lavorative di manutenzione, era stato redatto e consegnato un riepilogo annuale del monte ore effettuato;
- che la richiesta di pagamento dell'importo di euro 83.500,00, oltre IVA, di cui alla diffida del 24.1.2020, era stata formulata per mero errore;
- che il residuo credito della convenuta ammontava quindi ad euro122.000,00, giusta fattura n. 20 del 20.12.2019.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale della convenuta (avendo entrambe le parti rinunciato alla prova testimoniale ammessa), è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice va accolta, con conseguente rigetto della contrapposta domanda di adempimento contrattuale proposta dalla convenuta.
6 2.1. I crediti oggetto di domanda di accertamento negativo sono quello di euro
122.000,00 portato dalla fattura n. 20/2019 (emessa con causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”) e quello ulteriore di euro 83.500,00, oltre IVA (di cui la convenuta ha richiesto il pagamento, con missiva inviata in data 24 gennaio 2020, a titolo di “saldo 2018”; v. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
L'inesistenza della seconda voce di credito è incontestata.
Parte convenuta ha infatti ammesso l'erroneità della relativa richiesta di pagamento ed ha quindi domandato, in via riconvenzionale, il solo pagamento dell'importo di euro 122.000,00 (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta, ove di legge: “Invero, per mero errore veniva richiesta la somma di € 83.500,00 oltre
Iva quale saldo 2018”).
2.2. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende qui dare seguito, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (v. fra le altre Cass. 22862/2010 e
Cass. 9706/2024).
2.3. Nella specie, la convenuta non ha tuttavia dato prova dei fatti costitutivi del credito di cui la attrice ha domandato di accertare l'inesistenza.
Come infatti già condivisibilmente rilevato nella sentenza n. 7696/2023 di questo
Tribunale (sentenza versata agli atti del presente procedimento ed avente ad oggetto l'ulteriore credito vantato da nei confronti di per Controparte_1 CP_4 prestazioni rese nell'anno 2019, in forza dello stesso contratto del 12.10.2016), dalle pattuizioni intercorse fra le parti e, in particolare, dalla clausola di cui all'art. 6 si evince chiaramente come il contratto del 12.10.2016 prevedesse che il monte orario di prestazioni mensili fosse variabile e doveva essere concretamente stabilito in base alle
“effettive esigenze di servizio”.
La stessa clausola appena richiamata, inoltre, poneva a carico della appaltatrice odierna convenuta l'onere di accompagnare ogni fattura emessa con il dettaglio del monte ore effettuato, ossia delle ore effettivamente lavorate dai propri dipendenti in base alle richieste di intervento della società committente odierna attrice.
7 A fronte di ciò e di quanto eccepito dalla attrice, era quindi onere della convenuta, al fine di dare prova dei fatti costitutivi dei propri crediti, allegare specificamente e dimostrare tutte le prestazioni effettuate su richiesta ed in favore della attrice e, più precisamente, di avere effettuato prestazioni in misura maggiore di quella riconosciuta dalla controparte per l'anno 2018 (euro 205.749,44, oltre IVA, come da conteggio elaborato nella perizia di parte prodotta come doc. 13 del fascicolo di parte attrice) e dunque in misura tale da giustificare la maturazione di un ulteriore credito, sempre per la predetta annualità, di euro 122.000,00.
Premesso che la fattura che espone quest'ultimo credito (v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) non contiene alcuna elencazione specifica delle prestazioni effettuate
(riportando la sola causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), né risulta essere stata accompagnata dall'invio del dettaglio del monte ore effettuato, si osserva che parte convenuta si è tuttavia limitata alla produzione:
(i) di documentazione di provenienza unilaterale, non confermata in sede testimoniale e di contenuto generico (v. prospetto prodotto come doc. 42);
(ii) di documentazione (v. fatture emesse da soggetti terzi e prodotte come docc. 35 e
36) non confermata in sede testimoniale, proveniente da terzi ed in ogni caso inidonea a dare prova dell'esistenza credito (non risultando neanche specificamente allegato e dimostrato come le prestazioni rese dai terzi siano state impiegate ai fini della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per cui è causa) e consentirne la quantificazione;
(iii) di documentazione (v. schede riepilogative dipendenti ) di per sé CP_5 insufficiente a far emergere il sostenimento di costi (costi rilevanti, ai sensi dell'art. 6, lett. b del contratto, ai fini della determinazione del corrispettivo) maggiori rispetto a quelli già conteggiati dalla attrice, non risultando indicato, ancora prima che provato, che i dipendenti della convenuta abbiano svolto attività oraria in misura maggiore a quella riconosciuta dalla attrice e, in ogni caso, che l'attività dei dipendenti della convenuta sia stata svolta integralmente a favore della attrice;
(iv) di documentazione in ogni caso incompleta (v. comunicazione di posta elettronica doc. 32 del fascicolo di parte), posto che la produzione della comunicazione con cui è stata trasmessa alla controparte, peraltro solo in data 18.7.2019, la “contabilità lavori
2018” non è supportata dalla produzione dell'allegato contenente la predetta
8 contabilità e non consente quindi neanche di verificare l'esatto contenuto della stessa.
Va poi considerato – a conferma dell'assunto attoreo ed a smentita della contraria prospettazione di parte convenuta – che parte convenuta non solo non ha contestato in modo specifico e circostanziato, pur essendo di ciò onerata in forza del principio posto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., gli elementi di fatto esposti nella perizia di parte prodotta da parte attrice (v. doc. 13 del fascicolo di parte attrice) e da quest'ultima richiamati a supporto della propria domanda, ma, chiamata in sede di interrogatorio formale a confermare o meno la veridicità dei predetti elementi (v. risposta ai capitoli da 9 a 34 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in cui si chiedeva se fossero o meno corrispondenti al vero i dati riportati nella perizia di parte e relativi al monte dei lavoratori impiegati mese per mese per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto), ne ha affermato espressamente la conformità alla documentazione in proprio possesso, rendendo quindi sul punto una dichiarazione di tipo confessorio (“Confermo le circostanze di cui mi si legge. Ho verificato tramite la documentazione in mio possesso”; “Prendo visione degli allegati 12 e 13 [ossia delle due perizie di parte prodotte dalla attrice;
n.d.r.]. Confermo le circostanze, i prospetti sono stato redatti da quello che era allora un nostro incaricato, il geom. CP_6
).
[...]
In questo contesto, non costituisce quindi prova sufficiente del credito neanche l'avvenuta registrazione nella propria contabilità, da parte della attrice, della fattura ricevuta dalla convenuta. E ciò considerando anche la già evidenziata genericità e natura della causale della stessa (fattura in acconto di un importo totale non specificato) ed il fatto che la sua trasmissione non è stata accompagnata dall'invio del dettaglio del monte ore.
2.4. Il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito, pertanto, giustifica l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice ed il conseguente rigetto della contrapposta domanda di adempimento contrattuale proposta dalla convenuta.
3. Sulla scorta delle risultanze acquisite, deve essere accolta anche l'ulteriore domanda con cui parte attrice ha chiesto la ripetizione, a titolo di indebito, dei maggiori corrispettivi pagati, rispetto al dovuto, per l'anno 2017.
3.1. Anche in relazione ai crediti dell'anno 2017, valgono infatti considerazioni
9 analoghe a quelle appena esposte in merito ai crediti del 2018.
Dalle risultanze acquisite, infatti, emerge non solo la mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione di prestazioni in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla convenuta (stante la già evidenziata insufficienza della documentazione prodotta dalla convenuta), ma anche la veridicità degli elementi di fatto (base di calcolo per il corrispettivo complessivamente maturato e quindi numero di ore prestate, mese per mese, dai dipendenti della convenuta) sulla cui base la stessa attrice ha prospettato l'esistenza dell'indebito (elementi di fatto, come detto, oggetto di dichiarazioni confessorie).
3.2. Né costituisce elemento idoneo a smentire la conclusione che precede – in quanto elemento isolato e contraddetto dalle risultanze sopra riportate – il solo fatto che la attrice, a fronte dell'emissione delle fatture ad opera della convenuta e senza sollevare sul momento alcun contestazione, abbia all'epoca integralmente corrisposto quanto da quest'ultima richiesto.
Alla luce della genericità delle causali delle fatture emesse ed in mancanza di prova di una precisa rendicontazione delle prestazioni fatturate (non essendo stato versato in atti alcun foglio di lavoro – o altro documento equipollente – recante l'esatta annotazione delle prestazioni rese), si deve infatti ritenere che tali pagamenti siano invece frutto della comune approssimazione nella gestione operativa e contabile del rapporto contrattuale (caratterizzato, come detto, dalla pattuizione di un monte orario meramente indicativo e da adattare poi, nel corso del rapporto stesso, alle effettive esigenze di servizio), confermata d'altronde dal fatto che la convenuta, ad inizio del
2020 ed a seguito del mancato pagamento della fattura recante il terzo acconto per l'anno 2018, abbia intimato il pagamento, oltre che della stessa, dell'importo di euro
83.500,00, oltre IVA (costituente l'asserito saldo relativo all'anno 2018), salvo poi ammettere che quest'ultima somma era stata chiesta per un non meglio precisato errore.
3.3. I pagamenti effettuati dalla attrice per l'anno 2017 devono pertanto considerarsi indebiti nella parte eccedente i 247.351,30 euro, IVA compresa.
3.4. Non essendo contestato l'avvenuto pagamento, da parte della attrice e per l'anno 2017, del complessivo importo di euro 595.511,86, IVA compresa, la convenuta va pertanto condannata alla restituzione, a titolo di indebito ed in favore
10 della stessa attrice, dell'importo di euro 348.160,56.
In difetto di apposita domanda (cfr. Cass. 1087/2007 e Cass. 2814/1995), nulla è dovuto a titolo di interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indebito (quest'ultima costituente debito di valuta).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00; valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in ragione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta l'inesistenza del credito di euro 122.000,00 portato dalla fattura n. 20 del 20 dicembre 2019 emessa da nei confronti di Controparte_1
nonché dell'ulteriore credito di AR
euro 83.500,00, oltre IVA, di cui ha chiesto il Controparte_1 pagamento ad a titolo di “saldo AR
2018”;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
ed a titolo di ripetizione di indebito, dell'importo AR
di euro 348.160,56;
3) condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro AR
14.598,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 11260 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con l'avv. Alessandro Porru
-parte attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni Neri
-parte convenuta-
OGGETTO: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669)
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare la inesistenza del credito di € 122.000,00 vantato dalla nei confronti Controparte_2 della (già Parte_1 [...]
, con la fattura n. 20, RT
emessa il 20 dicembre 2019, per i motivi tutti esposti nella parte discorsiva del
1 presente atto;
- inoltre, accertare e dichiarare la inesistenza dell'ulteriore credito vantato dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
(già Parte_1 [...]
, con la lettera del 24 gennaio 2020, per € RT
83.500,00 oltre IVA, per inesistente attività di manutenzione svolta nell'anno 2018; - accertare e dichiarare, altresì, l'obbligo in capo alla Controparte_1 di restituire alla (già Parte_1
, le somme RT indebitamente percepite per l'attività svolta nell'anno 2017, in esecuzione del contratto di fornitura di servizi, stipulato inter partes in data in data 12 ottobre 2016, pari complessivamente ad € 348.160,56, per i motivi tutti esposti nella parte discorsiva del presente atto;
- per l'effetto, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
(già ,
[...] RT della somma complessiva di € 348.160,56, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa. - con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
- per parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui trascritti
e riportati, a) in via principale nel merito, rigettare l'avversa domanda di indebita percezione delle somme da parte della per le attività svolte Controparte_1 nell'anno 2017 e nell'anno 2018, in esecuzione del contratto di fornitura di servizi de quo, determinata da controparte nella somma di € 348.160,56, poiché non fondata e non provata;
b) in via, sempre principale, nel merito, rigettare l'avversa domanda di accertamento e di dichiarazione di inesistenza del credito di€ 122.000,00 vantato dalla nei confronti della Controparte_1 AR
(già
[...] RT
, giusta fattura n. 20 del 20.12.2019 emessa dalla
[...] Controparte_1
relativa a 3^ acconto lavori di manutenzione 2018; c) in via riconvenzionale nel merito, accertare e dichiarare il credito residuo di € 122.000,00 vantato dalla
[...]
nei confronti della (già Controparte_1 AR
, giusta fattura n. RT
2 20 del 20.12.2019, emessa dalla relativa a 3^ acconto Controparte_1 lavori di manutenzione 2018 e, per l'effetto, condannare la AR
(già
[...] RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della della somma di € 122.000,00, giusta fattura n. 20 del Controparte_1
20.12.2019, emessa dalla relativa a 3^ acconto lavori di Controparte_1
manutenzione 2018; c) in ogni caso, condannare la AR
(già
[...] RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e
[...] competenze di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio AR [...]
domandando: Controparte_1
- l'accertamento dell'inesistenza dei crediti di euro 122.000,00 e di euro 83.500,00, quest'ultimo oltre iva, vantati dalla convenuta per prestazioni rese nell'anno 2018;
- l'accertamento dell'indebita percezione, da parte della convenuta e per le prestazioni da quest'ultima rese nell'anno 2017, dell'importo di euro 348.160,56, con conseguente condanna della stessa convenuta alla restituzione dell'indebito in favore della attrice.
A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 12 ottobre 2016, la società attrice – che all'epoca era un consorzio di cooperative che svolgeva attività nel settore sanitario attraverso le cooperative consorziate – aveva stipulato con la conventa un contratto con durata triennale e decorrente dal 1° gennaio 2017, avente come oggetto la fornitura di servizi e precisamente: “
1. Manutenzione delle aree comuni, delle stanze di degenza e delle aree tecniche;
2. manutenzione delle aree a verde;
3. manutenzione, controllo e gestione dell'impianto termoidraulico ed elettrico;
4. piccola manutenzione edile”;
- che, quanto al corrispettivo, l'art. 6 del contratto stipulato il 12.10.2016 prevedeva che la società attrice avrebbe corrisposto alla convenuta “entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, i seguenti corrispettivi economici: Impegno orario mensile base previsto: ore 300 manutenzioni Tale monte ora indicativo potrà essere variato in relazione alle effettive esigenze del servizio. Rimborso delle spese per
3 materiali e forniture da confermare contestualmente all'effettuazione e dalla sottoscrizione del foglio di lavoro predisposto dalla società Controparte_1
Corrispettivo forfettario orario per il servizio: a) € 1.000,00 mensile quale
[...]
canone di abbonamento per i diritti di chiamata;
b) Inoltre per ogni singolo intervento da voi richiesto, verrà utilizzata una squadra composta da: n. 1 operaio IV livello edile;
n. 1 operaio specializzato e da n. 1 operaio comune edile;
che avranno i seguenti costi: o Operaio IV livello edile: € 38,157h; o Operaio qualificato: € 33,88/h;
o Operaio comune: € 30,56/h. I costi così come ricavati sulla base oraria delle varie prestazioni e riferiti al tabulato D.E.I. della Regione Lazio aggiornato al 1° e 2° semestre 2012; rimasti inalterati all'attualità. Inoltre verranno comprese per spese generali e utili dell'impresa l'importo nella misura complessiva pari al 28,70%; per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, la mercede oraria, le spese di vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli infortuni. Per lavori di predisposizione e realizzazione impianti e per lavori edili in genere verranno effettuati preventivi specifici. Gli importi si intendono al netto dell'IVA”;
- che lo stesso art. 6 prevedeva anche che gli importi ivi indicati dovessero intendersi al netto dell'IVA;
- che, per le prestazioni eseguite nell'anno 2018, la società convenuta aveva emesso la fattura n. 6 del 9 aprile 2019 dell'importo di euro 122.000,00 (con causale “1° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), integralmente pagata dalla società attrice, nonché la fattura n. 17 del 5 novembre 2019 dell'importo di euro 109.800,00 (con causale “2° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), che l'attrice aveva parzialmente corrisposto nella misura di euro 74.846,42;
- che la società convenuta, in data 20 dicembre 2019, aveva poi incomprensibilmente emesso la fattura n. 20 dell'importo di euro 122.000,00, avente come causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”, per lavori in realtà mai eseguiti;
- che la stessa convenuta, inoltre, con missiva inviata in data 24 gennaio 2020, non solo aveva diffidato la società attrice al pagamento della somma portata dalla fattura n.
20/2019, ma anche dell'ulteriore importo di euro 83.500,00, oltre IVA, quale saldo relativo all'anno 2018, benché per quest'ultima somma non fosse stata emessa alcuna fattura, né eseguita alcuna prestazione;
4 - che la società attrice, quanto poi alle prestazioni eseguite nel corso 2017 in esecuzione del medesimo contratto, aveva corrisposto alla convenuta il complessivo importo di euro 595.511,86, come da fatture n. 6/2018 di euro 122.000,00, n. 13/2018 di euro, 146.400,00, n. 19/2018 di euro 85.400,00, n. 20/2018 di euro 122.000,00, n.
23/2018 di euro 61.000,00 e n. 27/2018 di euro 57.111,86; fatture queste che, contrariamente a quanto convenuto all'art. 6 contratto, non riportavano l'indicazione del monte ore effettuato e che la stessa società attrice aveva onorato facendo affidamento sulla correttezza della controparte ed anche in considerazione della durata pluriennale del contratto e per evitare disservizi;
- che la società attrice successivamente, ritenendo eccessivamente onerose le richieste della convenuta per le prestazioni eseguite nell'anno 2017 e fatturate nel corso dell'anno 2018, aveva incaricato un tecnico di fiducia di eseguire una perizia al fine di verificare la congruità delle somme fatturate;
- che il perito interpellato, tenuto conto delle prestazioni effettivamente eseguite nell'anno 2017 e dei prezzi contrattualmente stabiliti, aveva quindi quantificato il corrispettivo dovuto per tali lavori dalla società attrice in euro 202.746,97, oltre IVA;
- che, verificate a seguito di ulteriore incarico anche le prestazioni effettivamente rese nel 2018, lo stesso perito aveva quantificato il corrispettivo per tale annualità in complessivi euro 205.749,44, oltre IVA;
- che la società convenuta, a partire dalla conclusione del contratto e per tutta la sua durata, aveva sempre avuto in forza solo tre dipendenti, ossia la “squadra tipo” prevista dall'art. 6 del contratto;
il che rendeva evidente come la stessa convenuta non fosse in grado di eseguire alcun altro tipo di prestazione e neppure le manutenzioni straordinarie per le quali, invece, aveva richiesto ingenti somme negli anni 2017 e
2018;
- che la convenuta era quindi tenuta a restituire alla attrice, per l'anno 2017, l'importo di euro 348.160,56, pari alla differenza fra l'importo già corrisposto dalla seconda
(euro 595.511,86, IVA compresa) e quello effettivamente dovuto alla prima (euro
247.351,30, IVA compresa).
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande attoree e domandando, in via riconvenzionale, la condanna di al AR
5 pagamento del credito portato dalla fattura n. 20 del 20.12.2019, pari a euro
122.000,00.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che parte attrice aveva sollevato contestazioni in ordine alle somme in precedenza fatturate dalla stessa convenuta solo dopo avere omesso il pagamento della fattura n.
20.12.2019 dell'importo di euro 122.000,00 emessa dalla a titolo di “3° acconto lavori di manutenzione 2018”;
- che le precedenti fatture emesse dalla convenuta erano state infatti tutte regolarmente registrate ed onorate dalla attrice, la quale nulla aveva eccepito al riguardo;
- che l'avversa rideterminazione del dovuto, oltre che tardiva, era sfornita di prova, posto che essa si fondava solo su una perizia di parte, redatta peraltro dallo stesso professionista che, in precedenza e su incarico della convenuta, aveva tenuto la contabilità di quest'ultima ed effettuato il calcolo dei lavori dalla stessa eseguiti;
- che non corrispondeva al vero che la convenuta avesse impiegato nell'esecuzione delle prestazioni solo tre dipendenti, essendosi invece avvalsa, oltre che dei propri dipendenti, anche delle prestazioni di società esterne;
- che non corrispondeva al vero neanche che la convenuta avesse omesso di inviare alla attrice il dettaglio del monte ore effettuato, posto che, trattandosi di diverse prestazioni lavorative di manutenzione, era stato redatto e consegnato un riepilogo annuale del monte ore effettuato;
- che la richiesta di pagamento dell'importo di euro 83.500,00, oltre IVA, di cui alla diffida del 24.1.2020, era stata formulata per mero errore;
- che il residuo credito della convenuta ammontava quindi ad euro122.000,00, giusta fattura n. 20 del 20.12.2019.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale della convenuta (avendo entrambe le parti rinunciato alla prova testimoniale ammessa), è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice va accolta, con conseguente rigetto della contrapposta domanda di adempimento contrattuale proposta dalla convenuta.
6 2.1. I crediti oggetto di domanda di accertamento negativo sono quello di euro
122.000,00 portato dalla fattura n. 20/2019 (emessa con causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”) e quello ulteriore di euro 83.500,00, oltre IVA (di cui la convenuta ha richiesto il pagamento, con missiva inviata in data 24 gennaio 2020, a titolo di “saldo 2018”; v. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
L'inesistenza della seconda voce di credito è incontestata.
Parte convenuta ha infatti ammesso l'erroneità della relativa richiesta di pagamento ed ha quindi domandato, in via riconvenzionale, il solo pagamento dell'importo di euro 122.000,00 (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta, ove di legge: “Invero, per mero errore veniva richiesta la somma di € 83.500,00 oltre
Iva quale saldo 2018”).
2.2. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende qui dare seguito, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (v. fra le altre Cass. 22862/2010 e
Cass. 9706/2024).
2.3. Nella specie, la convenuta non ha tuttavia dato prova dei fatti costitutivi del credito di cui la attrice ha domandato di accertare l'inesistenza.
Come infatti già condivisibilmente rilevato nella sentenza n. 7696/2023 di questo
Tribunale (sentenza versata agli atti del presente procedimento ed avente ad oggetto l'ulteriore credito vantato da nei confronti di per Controparte_1 CP_4 prestazioni rese nell'anno 2019, in forza dello stesso contratto del 12.10.2016), dalle pattuizioni intercorse fra le parti e, in particolare, dalla clausola di cui all'art. 6 si evince chiaramente come il contratto del 12.10.2016 prevedesse che il monte orario di prestazioni mensili fosse variabile e doveva essere concretamente stabilito in base alle
“effettive esigenze di servizio”.
La stessa clausola appena richiamata, inoltre, poneva a carico della appaltatrice odierna convenuta l'onere di accompagnare ogni fattura emessa con il dettaglio del monte ore effettuato, ossia delle ore effettivamente lavorate dai propri dipendenti in base alle richieste di intervento della società committente odierna attrice.
7 A fronte di ciò e di quanto eccepito dalla attrice, era quindi onere della convenuta, al fine di dare prova dei fatti costitutivi dei propri crediti, allegare specificamente e dimostrare tutte le prestazioni effettuate su richiesta ed in favore della attrice e, più precisamente, di avere effettuato prestazioni in misura maggiore di quella riconosciuta dalla controparte per l'anno 2018 (euro 205.749,44, oltre IVA, come da conteggio elaborato nella perizia di parte prodotta come doc. 13 del fascicolo di parte attrice) e dunque in misura tale da giustificare la maturazione di un ulteriore credito, sempre per la predetta annualità, di euro 122.000,00.
Premesso che la fattura che espone quest'ultimo credito (v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) non contiene alcuna elencazione specifica delle prestazioni effettuate
(riportando la sola causale “3° acconto lavori di manutenzione anno 2018”), né risulta essere stata accompagnata dall'invio del dettaglio del monte ore effettuato, si osserva che parte convenuta si è tuttavia limitata alla produzione:
(i) di documentazione di provenienza unilaterale, non confermata in sede testimoniale e di contenuto generico (v. prospetto prodotto come doc. 42);
(ii) di documentazione (v. fatture emesse da soggetti terzi e prodotte come docc. 35 e
36) non confermata in sede testimoniale, proveniente da terzi ed in ogni caso inidonea a dare prova dell'esistenza credito (non risultando neanche specificamente allegato e dimostrato come le prestazioni rese dai terzi siano state impiegate ai fini della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per cui è causa) e consentirne la quantificazione;
(iii) di documentazione (v. schede riepilogative dipendenti ) di per sé CP_5 insufficiente a far emergere il sostenimento di costi (costi rilevanti, ai sensi dell'art. 6, lett. b del contratto, ai fini della determinazione del corrispettivo) maggiori rispetto a quelli già conteggiati dalla attrice, non risultando indicato, ancora prima che provato, che i dipendenti della convenuta abbiano svolto attività oraria in misura maggiore a quella riconosciuta dalla attrice e, in ogni caso, che l'attività dei dipendenti della convenuta sia stata svolta integralmente a favore della attrice;
(iv) di documentazione in ogni caso incompleta (v. comunicazione di posta elettronica doc. 32 del fascicolo di parte), posto che la produzione della comunicazione con cui è stata trasmessa alla controparte, peraltro solo in data 18.7.2019, la “contabilità lavori
2018” non è supportata dalla produzione dell'allegato contenente la predetta
8 contabilità e non consente quindi neanche di verificare l'esatto contenuto della stessa.
Va poi considerato – a conferma dell'assunto attoreo ed a smentita della contraria prospettazione di parte convenuta – che parte convenuta non solo non ha contestato in modo specifico e circostanziato, pur essendo di ciò onerata in forza del principio posto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., gli elementi di fatto esposti nella perizia di parte prodotta da parte attrice (v. doc. 13 del fascicolo di parte attrice) e da quest'ultima richiamati a supporto della propria domanda, ma, chiamata in sede di interrogatorio formale a confermare o meno la veridicità dei predetti elementi (v. risposta ai capitoli da 9 a 34 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in cui si chiedeva se fossero o meno corrispondenti al vero i dati riportati nella perizia di parte e relativi al monte dei lavoratori impiegati mese per mese per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto), ne ha affermato espressamente la conformità alla documentazione in proprio possesso, rendendo quindi sul punto una dichiarazione di tipo confessorio (“Confermo le circostanze di cui mi si legge. Ho verificato tramite la documentazione in mio possesso”; “Prendo visione degli allegati 12 e 13 [ossia delle due perizie di parte prodotte dalla attrice;
n.d.r.]. Confermo le circostanze, i prospetti sono stato redatti da quello che era allora un nostro incaricato, il geom. CP_6
).
[...]
In questo contesto, non costituisce quindi prova sufficiente del credito neanche l'avvenuta registrazione nella propria contabilità, da parte della attrice, della fattura ricevuta dalla convenuta. E ciò considerando anche la già evidenziata genericità e natura della causale della stessa (fattura in acconto di un importo totale non specificato) ed il fatto che la sua trasmissione non è stata accompagnata dall'invio del dettaglio del monte ore.
2.4. Il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito, pertanto, giustifica l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte attrice ed il conseguente rigetto della contrapposta domanda di adempimento contrattuale proposta dalla convenuta.
3. Sulla scorta delle risultanze acquisite, deve essere accolta anche l'ulteriore domanda con cui parte attrice ha chiesto la ripetizione, a titolo di indebito, dei maggiori corrispettivi pagati, rispetto al dovuto, per l'anno 2017.
3.1. Anche in relazione ai crediti dell'anno 2017, valgono infatti considerazioni
9 analoghe a quelle appena esposte in merito ai crediti del 2018.
Dalle risultanze acquisite, infatti, emerge non solo la mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione di prestazioni in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla convenuta (stante la già evidenziata insufficienza della documentazione prodotta dalla convenuta), ma anche la veridicità degli elementi di fatto (base di calcolo per il corrispettivo complessivamente maturato e quindi numero di ore prestate, mese per mese, dai dipendenti della convenuta) sulla cui base la stessa attrice ha prospettato l'esistenza dell'indebito (elementi di fatto, come detto, oggetto di dichiarazioni confessorie).
3.2. Né costituisce elemento idoneo a smentire la conclusione che precede – in quanto elemento isolato e contraddetto dalle risultanze sopra riportate – il solo fatto che la attrice, a fronte dell'emissione delle fatture ad opera della convenuta e senza sollevare sul momento alcun contestazione, abbia all'epoca integralmente corrisposto quanto da quest'ultima richiesto.
Alla luce della genericità delle causali delle fatture emesse ed in mancanza di prova di una precisa rendicontazione delle prestazioni fatturate (non essendo stato versato in atti alcun foglio di lavoro – o altro documento equipollente – recante l'esatta annotazione delle prestazioni rese), si deve infatti ritenere che tali pagamenti siano invece frutto della comune approssimazione nella gestione operativa e contabile del rapporto contrattuale (caratterizzato, come detto, dalla pattuizione di un monte orario meramente indicativo e da adattare poi, nel corso del rapporto stesso, alle effettive esigenze di servizio), confermata d'altronde dal fatto che la convenuta, ad inizio del
2020 ed a seguito del mancato pagamento della fattura recante il terzo acconto per l'anno 2018, abbia intimato il pagamento, oltre che della stessa, dell'importo di euro
83.500,00, oltre IVA (costituente l'asserito saldo relativo all'anno 2018), salvo poi ammettere che quest'ultima somma era stata chiesta per un non meglio precisato errore.
3.3. I pagamenti effettuati dalla attrice per l'anno 2017 devono pertanto considerarsi indebiti nella parte eccedente i 247.351,30 euro, IVA compresa.
3.4. Non essendo contestato l'avvenuto pagamento, da parte della attrice e per l'anno 2017, del complessivo importo di euro 595.511,86, IVA compresa, la convenuta va pertanto condannata alla restituzione, a titolo di indebito ed in favore
10 della stessa attrice, dell'importo di euro 348.160,56.
In difetto di apposita domanda (cfr. Cass. 1087/2007 e Cass. 2814/1995), nulla è dovuto a titolo di interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indebito (quest'ultima costituente debito di valuta).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00; valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in ragione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta l'inesistenza del credito di euro 122.000,00 portato dalla fattura n. 20 del 20 dicembre 2019 emessa da nei confronti di Controparte_1
nonché dell'ulteriore credito di AR
euro 83.500,00, oltre IVA, di cui ha chiesto il Controparte_1 pagamento ad a titolo di “saldo AR
2018”;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
ed a titolo di ripetizione di indebito, dell'importo AR
di euro 348.160,56;
3) condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro AR
14.598,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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