Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 7857/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 6.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Parte_1
Maraglino
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.09.2023 il ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa, dal 2013 sino a tutt'oggi, alle dipendenze di varie aziende come operaio addetto alla raccolta di rifiuti, con movimentazione manuale di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue e conseguente sollecitazione dell'apparato muscolo – scheletrico.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 7.09.2022 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia. Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato la sussistenza della patologia denunciata
(“lombosciatalgia cronica ricorrente bilaterale da radiculopatia L5-S1 in paziente affetto da protrusioni discali multiple lombari”), e riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico dell'apparato muscolo - scheletrico.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi alla patologia del tratto lombare comportino una percentuale d'invalidità del 4%, confermata in sede di chiarimenti alle osservazioni sollevate della parte ricorrente.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza della costante e prolungata sollecitazione dell'apparato muscolo - scheletrico causata dalle lavorazioni svolte.
Sebbene sul piano fattuale i testi escussi abbiano confermato l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico e il ctu abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale, cionondimeno i postumi conseguenti alla patologia denunciata sono stati quantificati dal Ctu in misura inferiore (4%) alla soglia minima indennizzabile (6%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali, deve pertanto ritenersi che la presenza di postumi indennizzabili/menomazioni in misura inferiore alla soglia del 6% esclude l'erogazione di indennità/rendita . CP_1
Né rileva, in segno contrario al rigetto della domanda, la documentazione depositata all'odierna udienza in quanto non comprovante un aggravamento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente;
ed infatti, il certificato di visita ortopedica del 29.04.25 appare meramente ricognitivo di documentazione sanitaria in parte già sottoposta all'esame del CTU (“Il legali del ricorrente allegavano al fascicolo telematico referto RM 28/02/2025 lombare e dorsale, eseguiti dopo la data delle operazioni ma che non arrecano modifiche al giudizio che il sottoscritto ha eseguito in codesta perizia”) ed in parte non depositata in giudizio, benchè precedente alle operazioni peritali, il cui esame, pertanto, non è più ammissibile allo stato. Peraltro, la documentazione del 29.04.2025 lungi dall'attestare un aggravamento della patologia in atto, si limita a consigliare un intervento di discectomia in caso di persistenza della sintomatologia dolorosa.
In ragione di quanto motivato consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 6.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli