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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCATIELLO BRUNO e MOSCATIELLO Parte_1
FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 12/08/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (nel 2000) e (nel 2002). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1550/2019 del 29.05.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione. Pertanto, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile pari ad euro 500,00.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 10.05.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile così dichiarando: “ Preciso che i miei figli non vivono più con me , stanno vivendo dal padre
e lavorano. Io sono casalinga e vivo a casa del mio attuale compagno che lavora come operaio. Sono interessata solo alla pronuncia di divorzio”.il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, dichiarava la contumacia di CP_1
e fissava udienza a trattazione scritta in data 18.12.2024 per la rimessione della causa in
[...]
decisione assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. , termine per note fino al giorno di udienza.Con note di trattazione scritta del 12.12.2024 i procuratori, per parte ricorrente, insistevano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza cartolare del 18.12.2024 il Giudice rimetteva la decisione al collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12.08.1999 in Caserta ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Avendo parte ricorrente rinunciato all'attribuzione dell'assegno divorzile, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 12/08/1999 da nata a [...] il Parte_1
14.06.1973 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 103, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCATIELLO BRUNO e MOSCATIELLO Parte_1
FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 12/08/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (nel 2000) e (nel 2002). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1550/2019 del 29.05.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione. Pertanto, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile pari ad euro 500,00.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 10.05.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile così dichiarando: “ Preciso che i miei figli non vivono più con me , stanno vivendo dal padre
e lavorano. Io sono casalinga e vivo a casa del mio attuale compagno che lavora come operaio. Sono interessata solo alla pronuncia di divorzio”.il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, dichiarava la contumacia di CP_1
e fissava udienza a trattazione scritta in data 18.12.2024 per la rimessione della causa in
[...]
decisione assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. , termine per note fino al giorno di udienza.Con note di trattazione scritta del 12.12.2024 i procuratori, per parte ricorrente, insistevano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza cartolare del 18.12.2024 il Giudice rimetteva la decisione al collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12.08.1999 in Caserta ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Avendo parte ricorrente rinunciato all'attribuzione dell'assegno divorzile, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 12/08/1999 da nata a [...] il Parte_1
14.06.1973 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 103, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso