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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1452/2021 R.G.
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ex V.Le Michelangelo s.n. Parte_1
Rossano scalo
ATTRICE/OPPONENTE
e
, in persona del Controparte_1
Commissario straordinario, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Battista Santangelo e Chiara
Ferraresi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Agostino Brudaglio sito in
Andria, via Bologna n. 28
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 26.9.2024):
Come da verbale di udienza del 26.9.2024, che deve intendersi integralmente trascritto e successivi scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1
) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1819/2020 R.G. 4984/2020 emesso dal Tribunale di Trani in data 17.12.2020 per la somma di €
1.675.802,24, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, e spese legali.
Con la citazione in atti chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare,
dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Trani, in favore del Tribunale di Cosenza
ai sensi dell'art. 25 c.p.c.a; 2) in via preliminare- riconoscere il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
e la legittimazione passiva dell' e dell , in persona dei loro legali CP_2 CP_3 CP_4
rappresentanti p.t.; 3) Sempre in via preliminare dichiarare prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., gli
emolumenti richiesti a far data dal 2006; 4) nel merito, riconoscere l'avvenuto pagamento giuste
deliberazioni nn. .377/2015 ,pari ad € 34.686,54; n.1515/2016, pari ad € 75.294,18 ; n.571/2017 , pari
ad € 70.000,00 ; delibera n. 591/2018, pari ad € 142.549,43 e , per l'effetto, revocare e/o annullare il
decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dall'odierno opponente alla Controparte_1
, ( C.F. e P.IVA ) , in persona del Commissario Straordinario
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Avv. con sede in Trani via Montegrappa n. 18; 5) Condannare in ogni caso il Controparte_5
convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione sosteneva che la versa Controparte_1
nella procedura di amministrazione straordinaria;
che il credito azionato in via monitoria, riguardante fatture emesse per degenze consunte da ricoverati presso l'Ospedale “Don Uva” di e presso CP_4
l'Ospedale di Bisceglie-Istituto Ortofrenico con rette a carico dell' relativo agli anni CP_2
2007-2016 e 2017, è pari a complessivi ad € 1.675.802,24; vi sarebbe incompetenza territoriale del
Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Cosenza, luogo in cui il debitore, pubblica amministrazione,
ha sede ed ha tesoreria e ove l'obbligazione è sorta;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva
2 Part dell' e legittimazione passiva della e l' CP_2 Controparte_6
[...]
, in ragione del fatto che in conseguenza del cambio di residenza del paziente gli oneri Controparte_7
di ricovero si spostano sulla Asl di nuova appartenenza;
intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento, relative a prestazioni rese dal 2006 le cui diffide ad adempiere risalgono al 2018;
inammissibilità e/o illegittimità del D.I. n. 1819/2020 R.G. 4984/2020 per carenza dei caratteri di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato;
mancanza di prova certa a fondamento dell'intimazione, in quanto la sorte capitale non risulta supportata dalla documentazione medica ed amministrativa necessaria per autorizzare l'impegno di spesa e il conseguente pagamento delle fatture azionate che risultano non dovute;
avvenuto pagamento parziale della somma, in ragione dei pagamenti parziali disposti dall'
[...]
in favore della , come risulta da deliberazioni CP_2 Controparte_1
di liquidazione n. 377/2015 (ALL.6) pari ad € 34.686,54; n.1515/2016, pari ad € 75.294,18 (ALL.7);
n.571/2017 , pari ad € 70.000,00 (ALL.8); delibera n. 591/2018, pari ad € 142.549,43 (ALL.9), adottate ben prima della notifica del citato D.I. n. 1819/2020 R.G. 4984/2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 22.10.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
(avv. chiedendo Controparte_1 Controparte_8
“a) in via preliminare, concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cod. proc. civ. l'esecutività
provvisoria, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, •respingere le domande
proposte dall' poiché infondate, in fatto e in diritto, per le Parte_1
ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto:
1. confermare integralmente il decreto
ingiuntivo n. 1819/2020, emesso dal Tribunale di Trani, dott. Sciascia in data 17-18 dicembre 2020, nel
procedimento monitorio R.G. n. 4984/2020; 2. condannare, in ogni caso, l Parte_1
al pagamento della somma pari ad euro 1.675.802,24, oltre agli interessi maturati e
[...]
maturandi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo
3 che verrà accertato in corso di causa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Deduceva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte attrice ed in particolare, quanto all'incompetenza dell'adito Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Cosenza, in ragione della competenza funzionale del Tribunale di Trani a seguito della dichiarazione di insolvenza della
Congregazione convenuta;
quanto al difetto di legittimazione passiva, deduceva che solo a partire dal
7.5.2015, la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome ha previsto l'addebito dei costi per le prestazioni sanitarie direttamente in capo all'Asl di appartenenza del cliente.
Quanto alla dedotta prescrizione del credito, argomentava dell'infondatezza della relativa eccezione in ragione dell'applicazione della prescrizione decennale e dell'allegazione di tre diffide di pagamento inviate dalla odierna creditrice in data 8 giugno 2016; quanto alla inammissibilità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, evidenziava che il decreto ingiuntivo era emesso sulla base di fatture, che costituiscono il documento tipico nel procedimento monitorio ed, a fondamento del credito vantato, si riportava alla documentazione in atti, e segnatamente alle autorizzazioni al ricovero dei pazienti di cui alle fatture a base del decreto ingiuntivo ed alla documentazione in atti relativa alla registrazione contabile di molte delle fatture azionate con il ricorso monitorio, nonché alla autorizzazione al pagamento di alcune di esse, osservando che le delibere che autorizzano il pagamento hanno efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e le scritture contabili di cui all'allegato n. 9 hanno valenza di prova circa la debenza degli importi relativi alle fatture registrate;
quanto all'eccezione di parziale pagamento della somma ingiunta, rilevava il creditore convenuto che le delibere indicate dalla parte attrice si riferiscono a fatture non azionate con il ricorso monitorio per cui è procedimento ovvero emesse ma non seguite dal successivo pagamento e pertanto da interpretare, secondo la prospettazione della quale CP_1
prova della fondatezza del credito piuttosto che della sua estinzione.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e vittoria di spese e competenze di lite.
4 All'udienza di prima comparizione del 16.11.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, il
Giudice precedente titolare del ruolo concedeva su richiesta delle parti la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed all'esito, a seguito di una serie di rinvii disposti dal precedente titolare del ruolo, dato atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 26.9.2024 per la decisione ed a quella udienza riservata ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande in precedenza formulate.
Diritto.
In via preliminare, ed in rito, sono rigettate le eccezioni sollevate dalla parte attrice, in primo luogo relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Cosenza in quanto foro del debitore, stante la competenza funzionale dell'adito Tribunale in ragione dell'assoggettamento della alla procedura di Amministrazione straordinaria. CP_1
Neppure è accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e legittimazione CP_2
passiva della in ragione della modifica della residenza degli assistiti nel corso Controparte_9
Part del periodo di degenza, intendendo aderire all'impostazione secondo cui la competente a sostenere i
Part costi va individuata nella ella originaria residenza dell'assistito (Trib. Potenza, 1 marzo 2013), restando poi in fatto non provata, nel caso che ci occupa, la circostanza che i soggetti destinatari dell'assistenza per cui
è richiesta di compenso abbiano mutato la propria residenza nel corso del trattamento.
Quanto alla dedotta estinzione per intervenuta prescrizione, occorre precisare che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, in cui vi è pluralità o periodicità
della prestazione, e non a quelle in cui la periodicità attiene alla rendicontazione ovvero alla rateizzazione dell'unica prestazione erogata (cfr. Cass., sent. n. 0546 del 2017), come è nel caso che ci occupa, in cui la periodicità nell'emissione delle rette di degenza e nella relativa rendicontazione non comporta la periodicità
della prestazione, con la conseguente prescrizione quinquennale. Chiarita, dunque, l'applicabilità al caso che ci occupa della prescrizione decennale, la parte creditrice allegava a prova dell'interruzione della prescrizione
5 diffida di pagamento dell'8 giugno 2018 ed 8 gennaio 2019.
Nel merito, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì
ribadire che, se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per l'emissione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione tale documento contabile non è
sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Nel caso che ci occupa, a fondamento del proprio credito, la convenuta allegava CP_1
documentazione relativa all'autorizzazione al ricovero di alcuni pazienti;
le fatture a base del provvedimento monitorio recanti ciascuna l'indicazione del paziente cui si riferiva il trattamento sanitario effettuato ed il periodo di tale trattamento sanitario, con la relativa registrazione nelle scritture contabili;
si riportava poi alle delibere dell' di autorizzazione alla liquidazione di alcune delle fatture a base del provvedimento CP_2
monitorio.
Quanto alle delibere, la convenuta precisava in comparsa di costituzione la parziale rilevanza CP_1
delle delibere in questione al credito per cui è procedimento.
In particolare, la delibera n. 571/2017 si riferiva alle fatture di due pazienti ( e Parte_3 Parte_4
e, tuttavia, una sola tra le fatture autorizzate rientra tra quelle azionate nel procedimento monitorio,
[...]
e segnatamente la fattura n. 126/2017; la delibera n. 1515/2016 è inconferente poiché relativa ad una fattura non oggetto del ricorso monitorio;
la delibera n. 591/2018 ha ad oggetto le fatture degli anni 2014, 2015 e 2016
per l'impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 142.549,00.
E, dunque, occorre osservare che insufficiente è la prova del credito azionato con il procedimento monitorio per cui è opposizione.
Infatti, le fatture allegate al procedimento monitorio e poi al presente giudizio non sono supportate dalla documentazione dei ricoveri e del trattamento sanitario espletato, atteso che per alcuni assistiti vi è
6 autorizzazione al ricovero, ma per alcuno di essi vi è riscontro del periodo di assistenza indicato in fattura e del tipo di trattamento effettuato tale da poter valutare la congruità del compenso richiesto in fattura.
A fronte, quindi, della contestazione della Asl debitrice, la Congregazione non fornisce adeguata prova del trattamento sanitario espletato in riferimento al compenso richiesto in fattura.
Anche a voler aderire all'argomento utilizzato dalla Congregazione creditrice secondo cui la delibera dell'ente debitore costituisce promessa di pagamento con contestuale ricognizione di debito, vi è che tale valenza confessoria può essere riconosciuta in relazione al limitato importo per cui vi è autorizzazione di spesa, ma non può essere assunta a criterio presuntivo per tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Inoltre, la delibera n. 591 del 2018 reca autorizzazione di spesa per l'importo di euro 142.549,43 in relazione alle fatture degli anni 2014 – 2015 e 2016 senza alcuna indicazione delle fatture cui è riferimento, sicchè,
anche a voler concedere, la generica formulazione della delibera non consente di attribuire il valore confessorio invocato dalla parte creditrice.
Per tali ragioni, la domanda di parte opponente è fondata ed è pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del
2014 e succ. mod., avuto a riferimento le controversie di valore indeterminato a complessità elevata in ragione del mancato accertamento della domanda per cui è ingiunzione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1452/2021 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da (ex Parte_1 Parte_1
) in persona del l.r. p.t. con atto di citazione notificato in data 12.3.2021 e, per l'effetto,
[...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1819/2020 emesso dal Tribunale di Trani;
2. dichiara tenuta e condanna Controparte_1
, in persona del al pagamento delle competenze di lite in
[...] Parte_2
7 favore della parte convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 870,00 per spese ed euro 8.433,00 per competenze (fase di studio, fase introduttiva, non liquidata la fase istruttoria stante il mancato deposito delle relative memorie, fase decisoria), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 14.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1452/2021 R.G.
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ex V.Le Michelangelo s.n. Parte_1
Rossano scalo
ATTRICE/OPPONENTE
e
, in persona del Controparte_1
Commissario straordinario, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Battista Santangelo e Chiara
Ferraresi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Agostino Brudaglio sito in
Andria, via Bologna n. 28
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 26.9.2024):
Come da verbale di udienza del 26.9.2024, che deve intendersi integralmente trascritto e successivi scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1
) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1819/2020 R.G. 4984/2020 emesso dal Tribunale di Trani in data 17.12.2020 per la somma di €
1.675.802,24, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, e spese legali.
Con la citazione in atti chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare,
dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Trani, in favore del Tribunale di Cosenza
ai sensi dell'art. 25 c.p.c.a; 2) in via preliminare- riconoscere il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
e la legittimazione passiva dell' e dell , in persona dei loro legali CP_2 CP_3 CP_4
rappresentanti p.t.; 3) Sempre in via preliminare dichiarare prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., gli
emolumenti richiesti a far data dal 2006; 4) nel merito, riconoscere l'avvenuto pagamento giuste
deliberazioni nn. .377/2015 ,pari ad € 34.686,54; n.1515/2016, pari ad € 75.294,18 ; n.571/2017 , pari
ad € 70.000,00 ; delibera n. 591/2018, pari ad € 142.549,43 e , per l'effetto, revocare e/o annullare il
decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dall'odierno opponente alla Controparte_1
, ( C.F. e P.IVA ) , in persona del Commissario Straordinario
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Avv. con sede in Trani via Montegrappa n. 18; 5) Condannare in ogni caso il Controparte_5
convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione sosteneva che la versa Controparte_1
nella procedura di amministrazione straordinaria;
che il credito azionato in via monitoria, riguardante fatture emesse per degenze consunte da ricoverati presso l'Ospedale “Don Uva” di e presso CP_4
l'Ospedale di Bisceglie-Istituto Ortofrenico con rette a carico dell' relativo agli anni CP_2
2007-2016 e 2017, è pari a complessivi ad € 1.675.802,24; vi sarebbe incompetenza territoriale del
Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Cosenza, luogo in cui il debitore, pubblica amministrazione,
ha sede ed ha tesoreria e ove l'obbligazione è sorta;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva
2 Part dell' e legittimazione passiva della e l' CP_2 Controparte_6
[...]
, in ragione del fatto che in conseguenza del cambio di residenza del paziente gli oneri Controparte_7
di ricovero si spostano sulla Asl di nuova appartenenza;
intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento, relative a prestazioni rese dal 2006 le cui diffide ad adempiere risalgono al 2018;
inammissibilità e/o illegittimità del D.I. n. 1819/2020 R.G. 4984/2020 per carenza dei caratteri di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito vantato;
mancanza di prova certa a fondamento dell'intimazione, in quanto la sorte capitale non risulta supportata dalla documentazione medica ed amministrativa necessaria per autorizzare l'impegno di spesa e il conseguente pagamento delle fatture azionate che risultano non dovute;
avvenuto pagamento parziale della somma, in ragione dei pagamenti parziali disposti dall'
[...]
in favore della , come risulta da deliberazioni CP_2 Controparte_1
di liquidazione n. 377/2015 (ALL.6) pari ad € 34.686,54; n.1515/2016, pari ad € 75.294,18 (ALL.7);
n.571/2017 , pari ad € 70.000,00 (ALL.8); delibera n. 591/2018, pari ad € 142.549,43 (ALL.9), adottate ben prima della notifica del citato D.I. n. 1819/2020 R.G. 4984/2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 22.10.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
(avv. chiedendo Controparte_1 Controparte_8
“a) in via preliminare, concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cod. proc. civ. l'esecutività
provvisoria, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, •respingere le domande
proposte dall' poiché infondate, in fatto e in diritto, per le Parte_1
ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto:
1. confermare integralmente il decreto
ingiuntivo n. 1819/2020, emesso dal Tribunale di Trani, dott. Sciascia in data 17-18 dicembre 2020, nel
procedimento monitorio R.G. n. 4984/2020; 2. condannare, in ogni caso, l Parte_1
al pagamento della somma pari ad euro 1.675.802,24, oltre agli interessi maturati e
[...]
maturandi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo
3 che verrà accertato in corso di causa;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Deduceva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte attrice ed in particolare, quanto all'incompetenza dell'adito Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Cosenza, in ragione della competenza funzionale del Tribunale di Trani a seguito della dichiarazione di insolvenza della
Congregazione convenuta;
quanto al difetto di legittimazione passiva, deduceva che solo a partire dal
7.5.2015, la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome ha previsto l'addebito dei costi per le prestazioni sanitarie direttamente in capo all'Asl di appartenenza del cliente.
Quanto alla dedotta prescrizione del credito, argomentava dell'infondatezza della relativa eccezione in ragione dell'applicazione della prescrizione decennale e dell'allegazione di tre diffide di pagamento inviate dalla odierna creditrice in data 8 giugno 2016; quanto alla inammissibilità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, evidenziava che il decreto ingiuntivo era emesso sulla base di fatture, che costituiscono il documento tipico nel procedimento monitorio ed, a fondamento del credito vantato, si riportava alla documentazione in atti, e segnatamente alle autorizzazioni al ricovero dei pazienti di cui alle fatture a base del decreto ingiuntivo ed alla documentazione in atti relativa alla registrazione contabile di molte delle fatture azionate con il ricorso monitorio, nonché alla autorizzazione al pagamento di alcune di esse, osservando che le delibere che autorizzano il pagamento hanno efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e le scritture contabili di cui all'allegato n. 9 hanno valenza di prova circa la debenza degli importi relativi alle fatture registrate;
quanto all'eccezione di parziale pagamento della somma ingiunta, rilevava il creditore convenuto che le delibere indicate dalla parte attrice si riferiscono a fatture non azionate con il ricorso monitorio per cui è procedimento ovvero emesse ma non seguite dal successivo pagamento e pertanto da interpretare, secondo la prospettazione della quale CP_1
prova della fondatezza del credito piuttosto che della sua estinzione.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e vittoria di spese e competenze di lite.
4 All'udienza di prima comparizione del 16.11.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, il
Giudice precedente titolare del ruolo concedeva su richiesta delle parti la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed all'esito, a seguito di una serie di rinvii disposti dal precedente titolare del ruolo, dato atto della mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 26.9.2024 per la decisione ed a quella udienza riservata ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande in precedenza formulate.
Diritto.
In via preliminare, ed in rito, sono rigettate le eccezioni sollevate dalla parte attrice, in primo luogo relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Cosenza in quanto foro del debitore, stante la competenza funzionale dell'adito Tribunale in ragione dell'assoggettamento della alla procedura di Amministrazione straordinaria. CP_1
Neppure è accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e legittimazione CP_2
passiva della in ragione della modifica della residenza degli assistiti nel corso Controparte_9
Part del periodo di degenza, intendendo aderire all'impostazione secondo cui la competente a sostenere i
Part costi va individuata nella ella originaria residenza dell'assistito (Trib. Potenza, 1 marzo 2013), restando poi in fatto non provata, nel caso che ci occupa, la circostanza che i soggetti destinatari dell'assistenza per cui
è richiesta di compenso abbiano mutato la propria residenza nel corso del trattamento.
Quanto alla dedotta estinzione per intervenuta prescrizione, occorre precisare che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, in cui vi è pluralità o periodicità
della prestazione, e non a quelle in cui la periodicità attiene alla rendicontazione ovvero alla rateizzazione dell'unica prestazione erogata (cfr. Cass., sent. n. 0546 del 2017), come è nel caso che ci occupa, in cui la periodicità nell'emissione delle rette di degenza e nella relativa rendicontazione non comporta la periodicità
della prestazione, con la conseguente prescrizione quinquennale. Chiarita, dunque, l'applicabilità al caso che ci occupa della prescrizione decennale, la parte creditrice allegava a prova dell'interruzione della prescrizione
5 diffida di pagamento dell'8 giugno 2018 ed 8 gennaio 2019.
Nel merito, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì
ribadire che, se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per l'emissione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione tale documento contabile non è
sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Nel caso che ci occupa, a fondamento del proprio credito, la convenuta allegava CP_1
documentazione relativa all'autorizzazione al ricovero di alcuni pazienti;
le fatture a base del provvedimento monitorio recanti ciascuna l'indicazione del paziente cui si riferiva il trattamento sanitario effettuato ed il periodo di tale trattamento sanitario, con la relativa registrazione nelle scritture contabili;
si riportava poi alle delibere dell' di autorizzazione alla liquidazione di alcune delle fatture a base del provvedimento CP_2
monitorio.
Quanto alle delibere, la convenuta precisava in comparsa di costituzione la parziale rilevanza CP_1
delle delibere in questione al credito per cui è procedimento.
In particolare, la delibera n. 571/2017 si riferiva alle fatture di due pazienti ( e Parte_3 Parte_4
e, tuttavia, una sola tra le fatture autorizzate rientra tra quelle azionate nel procedimento monitorio,
[...]
e segnatamente la fattura n. 126/2017; la delibera n. 1515/2016 è inconferente poiché relativa ad una fattura non oggetto del ricorso monitorio;
la delibera n. 591/2018 ha ad oggetto le fatture degli anni 2014, 2015 e 2016
per l'impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 142.549,00.
E, dunque, occorre osservare che insufficiente è la prova del credito azionato con il procedimento monitorio per cui è opposizione.
Infatti, le fatture allegate al procedimento monitorio e poi al presente giudizio non sono supportate dalla documentazione dei ricoveri e del trattamento sanitario espletato, atteso che per alcuni assistiti vi è
6 autorizzazione al ricovero, ma per alcuno di essi vi è riscontro del periodo di assistenza indicato in fattura e del tipo di trattamento effettuato tale da poter valutare la congruità del compenso richiesto in fattura.
A fronte, quindi, della contestazione della Asl debitrice, la Congregazione non fornisce adeguata prova del trattamento sanitario espletato in riferimento al compenso richiesto in fattura.
Anche a voler aderire all'argomento utilizzato dalla Congregazione creditrice secondo cui la delibera dell'ente debitore costituisce promessa di pagamento con contestuale ricognizione di debito, vi è che tale valenza confessoria può essere riconosciuta in relazione al limitato importo per cui vi è autorizzazione di spesa, ma non può essere assunta a criterio presuntivo per tutte le prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Inoltre, la delibera n. 591 del 2018 reca autorizzazione di spesa per l'importo di euro 142.549,43 in relazione alle fatture degli anni 2014 – 2015 e 2016 senza alcuna indicazione delle fatture cui è riferimento, sicchè,
anche a voler concedere, la generica formulazione della delibera non consente di attribuire il valore confessorio invocato dalla parte creditrice.
Per tali ragioni, la domanda di parte opponente è fondata ed è pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del
2014 e succ. mod., avuto a riferimento le controversie di valore indeterminato a complessità elevata in ragione del mancato accertamento della domanda per cui è ingiunzione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1452/2021 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da (ex Parte_1 Parte_1
) in persona del l.r. p.t. con atto di citazione notificato in data 12.3.2021 e, per l'effetto,
[...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1819/2020 emesso dal Tribunale di Trani;
2. dichiara tenuta e condanna Controparte_1
, in persona del al pagamento delle competenze di lite in
[...] Parte_2
7 favore della parte convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 870,00 per spese ed euro 8.433,00 per competenze (fase di studio, fase introduttiva, non liquidata la fase istruttoria stante il mancato deposito delle relative memorie, fase decisoria), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 14.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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