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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1785/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1785/2020 R.G. promossa
da
, elettivamente domiciliato in Enna, via M.Grimaldi n. 8 , presso lo studio Parte_1
dell'avv. Concetta Potenzone che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i difensori concludevano come in atti ( note sostitutive d'udienza).
MOTIVI
Con ricorso depositato il 26.11.2020 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere svolto per diversi anni attività lavorativa quale bracciante agricolo.
Assumeva di aver svolto mansioni e lavorazioni con movimentazioni di carichi pesanti e uso di strumenti agricoli che incidono sulla funzionalità lombare (quali carico e scarico sacchi di mangimi e sacchi di sementi , raccolta di granaglie e fieno e loro stoccaggio e quant'altro correlato all'attività
di bracciante ).
Deduceva, che a causa dello svolgimento delle suddette mansioni aveva contratto malattia professionale ( ernia discale lombare).
Aveva quindi denunciato all' la contrazione di malattia professionale ma la richiesta era stata CP_1
definita negativamente dall'Istituto, per la ritenuta insussistenza della esposizione a rischio;
infruttuosamente era stato esperito il ricorso in via amministrativa.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli CP_1
in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, come da sentenza.
*******
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume che la malattia da cui è affetto, ernia discale lombare, sarebbe stata contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
Orbene, trattandosi di malattia non tabellata rispetto alla generica attività di coltivatore diretto, è
necessaria la prova dello specifico rischio lavorativo non essendo sufficiente, all'evidenza, dal punto di vista scientifico, clinico e medico legale una ricostruzione del rischio professionale fondata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni anamnestiche rese dal lavoratore. Tanto meno indicazioni utili si ricavano dalla documentazione prodotta: in disparte la considerazione dirimente,
che non viene allegato, prima ancora che provato, il numero di anni in cui il ricorrente sarebbe stato impiegato nello svolgimento di attività agricole ( in ricorso si parla genericamente di “diversi anni”)
si osserva come nulla si evince in ordine alle specifiche lavorazioni svolte ( la documentazione prodotta attesta semplicemente lo svolgimento di attività lavorative varie in modo peraltro discontinuo solo ove si consideri che per diverse annualità il ricorrente ha percepito la indennità di disoccupazione agricola a testimonianza del fatto che ha lavorato per non più di 150 gg annue.).
Si rileva infatti che per quanto riguarda l'attività lavorativa considerata, le nuove tabelle delle malattie professionali non contemplano la presunzione legale di origine professionale della dedotta ernia discale.
Dunque, la lavorazione a rischio deve rappresentare una componente abituale e sistematica dell'attività professionale svolta dall' assicurato.
Nel caso in oggetto non è risultata provata la specifica adibizione a mansioni comportanti l'esposizione continuativa a considerevoli sollecitazioni come movimentazioni di carico e uso di particolari strumenti agricoli.
Ed invero, nonostante la genericità del capitolo di prova articolato in ricorso ( vero o no che il sig.
, nell'ambito dell'attività lavorativa di coltivatore diretto , ha svolto per diversi anni Parte_1
, continuativamente e per diverse ore al giorno , lavorazioni con movimentazioni di carichi pesanti e
uso di strumenti agricoli, quali carico e scarico sacchi di mangimi e sacchi di sementi , raccolta di
granaglie e fieno e loro stoccaggio. lavorazioni con l'utilizzo di strumento agricoli quali motozappa)
la stessa prova veniva ammessa, al fine di acquisire elementi di giudizio eventualmente utili.
D'altra parte, i testi escussi si sono qualificati l'uno ( TO ) come cognato del Testimone_1
ricorrente, come tale di dubbia attendibilità, e l'altro ( ), come Persona_1
proprietario di un terreno sito nelle vicinanze ed ha dichiarato di averlo visto abbastanza spesso quando si reca in campagna. Tale testimonianza, assolutamente indeterminata in punto di indicazione della frequenza della conoscenza dei fatti da parte del teste, all'evidenza, nulla aggiunge a supporto della tesi attorea.
In conclusione, risultando l'esistenza del c.d. rischio lavorativo specifico sfornita di prova, non risulta possibile, allo stato degli atti, attribuire con adeguato grado di probabilità la patologia in oggetto (non tabellata) all' attività lavorativa di coltivatore diretto svolta per diversi anni (ma quanti?) dal ricorrente.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Dichiara le spese irripetibili;
Enna, 14.01.2025.
Il Giudice del lavoro