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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 388/2024 avente per oggetto: modifica di sentenza di divorzio n.18236 del 1.3.2022 emessa dal Tribunale di Prima Istanza di Tunisi promossa da:
Parte_1 nata in [...] il [...], c.f. già residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via San Quintino n. 43, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Raiteri, che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente Contro
, CP_1 nato a [...] il [...], c.f. residente in [...] Torino n. 5, Parte Resistente Contumace Con l'intervento del PM Collegio delli 1.8.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 20.5.2025 del seguente letterale tenore di merito: “(…) Disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore nato a [...] il [...], Persona_1 nella forma dell'affidamento “esclusivo”, “super esclusivo” o “rafforzato”, autorizzando la madre ad Parte_1 assumere tutte le decisioni nell'esclusivo interesse del minore, ivi comprese quelle di maggior complessità e rilevanza attinenti ad istruzione, educazione, salute, includendo con ciò anche l'autorizzazione ai trattamenti sanitari che si rendessero necessari sino alla maggiore età della prole;
- Per l'effetto, prevedere lo svolgimento di eventuali incontri padre-figlio (se il padre manifesterà il suddetto interesse) esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di educatori specializzati idonei a sondare l'effettiva sicurezza, incisività e benessere nell'esclusivo interesse del minore Persona_1
- Disporre a carico del signor la corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese della somma determinanda CP_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore non inferiore ad € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, Per_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie documentate secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese straordinarie a favore dei figli minori.
- Visti gli artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., disporre ove ritenuto necessario a tutela della Sig.ra quale Parte_1 madre del minore opportuni ordini di protezione avverso il Sig. , ordinando a Persona_1 CP_1 quest'ultimo, inaudita altera parte e in via d'urgenza, la cessazione immediata di ogni condotta pregiudizievole a danno CP della ricorrente – ancorchè non più convivente con – facendogli divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente pagina 1 di 5 frequentati dalla Sig.ra sino a nuovo successivo provvedimento da assumersi nel contraddittorio di tutte le Parte_1 parti in causa.
- Stabilire che la presa in carico da parte Servizi Sociali e di / psicologia evolutiva – già disposta CP_3 CP_4 dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni affinchè venissero attuati tutti gli opportuni interventi finalizzati all'approfondimento delle condizioni psico-fisiche ed evolutive del minore e della ricorrente – venga Persona_1 progressivamente alleggerita con maggiore autonomia per la madre, compatibilmente e in proporzione con il suo risollevarsi all'esito degli esiti traumatici della precedente relazione.
- Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.”
- Per il Pubblico Ministero: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 02/10/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc ritualmente notificato Parte ricorrente ha rappresentato che le parti (genitori del minore nato a [...] il [...]) sono Persona_1 divorziate con sentenza del Tribunale di Tunisi in data 1.3.2022 (doc. 2 attoreo) che aveva tra l'altro stabilito in 500 dinari (140 euro ca) mensili il mantenimento per il figlio, oltre diritti di visita.
- Parte ricorrente ha rappresentato nell'atto introduttivo il carattere violento e maltrattante dell'ex coniuge in danno della ricorrente alla presenza del figlio (cfr pag. 3 del ricorso) : “(…) In vigenza di Per_ matrimonio, esattamente in data 01/02/2022, la signora richiese l'intervento dei Carabinieri di Pinerolo (TO) dopo essere stata vittima di una violenta aggressione fisica da parte del marito il quale veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia (doc. 3) cui seguiva denuncia-querela ove venivano riportati i ripetuti e costantiinsulti, aggressioni e vessazioni subite, nonché le sempre più gravi condotte di maltrattamento a suo danno da parte del marito che parrebbe essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti e alcooliche, tant'è che lo stesso è gravato da precedenti penali e di polizia inerenti sostanze stupefacenti, come emerge dai riscontri AFIS effettuati a suo carico (doc. 4), aggressione riscontrabile nei segni trovati sul volto della donna e sul braccio sinistro del padre dovuta ad un morso dato dal piccolo nel tentativo di difendere la madre così come da verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo (TO) ove la signora e il piccolo vennero accompagnati per gli accertamenti del caso (doc. 5-6).
5. In data 04/03/2022 Parte_1 Per_1 il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Torino convalidava l'arresto del signor , applicava nei suoi CP_1 confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, nonché il divieto di comunicare con la predetta con Parte_1 qualunque mezzo (doc. 7). (…)”.
- Parte ricorrente ha altresì dato atto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 10.3.2022 col quale il Giudice Minorile ha disposto il collocamento in sicurezza di madre e figlio in collocazione protetta, disponendo altresì l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e sospensione visite . Persona_2
- Con successivo provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta - Decreto n. cronol. 3890/2024 del 20/05/2024 RG n. 10000421/2022 in atti depositato in data 21.5.2024 il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la decadenza genitoriale del padre ed ha così disposto: “(…)
P.Q.M.
Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c. e 38 disp. att. c.c. Letto il parere – sostanzialmente conforme - del P.M., definitivamente provvedendo, DICHIARA la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 Per_1 CONFERMA il contenuto del provvedimento già emesso a tutela del minore, sino all'intervento dell'A.G.O.; DICHIARA non luogo a ulteriormente provvedere sulle domande avanzate dal P.M.M. ai sensi dell'art. 333 c.c.; DISPONE la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti del procedimento al Tribunale Ordinario di Ivrea, per opportuna conoscenza. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.”
- All'udienza del 13.9.2024 il Giudice Relatore del Tribunale di Ivrea ha proceduto all'audizione di parte ricorrente (non comparso, né costituito il resistente, che è stato per l'effetto dichiarato contumace). All'esito il difensore di parte ricorrente ha invocato l'adozione dei soli provvedimenti temporanei ed urgenti, non anche protettivi vivendo il convenuto ormai stabilmente in SI. pagina 2 di 5 - Il Giudice relatore ha riservato la decisione, e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 Cpc si legge:
“(…) Il Giudice Relatore,
- Pronunciando a scioglimento della riserva che precede in atti assunta all'udienza del 13.9.2024, esaminati gli atti processuali ed audita la Parte ricorrente, non comparso né costituito il convenuto;
- Rilevato che con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc ratione temporis applicabili Parte ricorrente ha dato atto che le parti contraevano matrimonio in SI il 26.12.2013 e dall'unione è nato in data [...] il figlio
Parte ricorrente ha dato conto del carattere prevaricatore e violento del marito, nonché della sentenza di Persona_1 divorzio emessa dal Tribunale di Tunisi in data 1.3.2022. In atti vi è inoltre il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in procedura n. 421/2022 Reg. Volontaria Giurisdizione - n. 1529/2022 Reg. Cron. depositato in data 16.3.2022 col quale il TM Torino ha provvisoriamente confermato la collocazione del minore presso la madre disponendo l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
- All'udienza del 13.9.2024 il G.R. verificava la regolarità della notifica al convenuto non comparso né costituito, e ne dichiarava la contumacia. Il GR procedeva altresì all'audizione di parte ricorrente che ha dichiarato: “(…) stiamo bene, il convenuto non si è mai più fatto vivo e sono ormai passati quattro anni. Io lavoro come segretaria in una carrozzeria, in ufficio. Mi piace il lavoro, percepisco circa 1100/1200 euro mensili, la casa dove viviamo è mia. Sono seguita dal Servizio Sociale di Settimo. Anche il figlio sta bene, fa seconda elementare e fa calcio. Non so nulla del convenuto, so solo che è sposato e vive in SI. Io mi sono risposata.” All'esito il difensore di Parte ricorrente insisteva nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre con collocazione presso la stessa, rappresentando l'assenza di esigenze di protezione vivendo ormai il convenuto in SI.
* * * La fase processuale che qui occupa è deputata all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che – in assenza di elementi controindicanti – vanno a ricalcare quanto già statuito dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta in punto decadenza paterna e collocazione del minore in alveo materno. Alla luce della decadenza genitoriale paterna e dall'accudimento materno va disposto (alla luce delle positive relazioni dei Servizi Sociali in atti in ordine al grado di accudimento materno della prole minore) l'affidamento esclusivo cd rafforzato del minore alla sola madre, quanto al crinale economico potendosi accogliere (al lume della totale assenza paterna, con correlati oneri accuditivi esclusivamente a carico della sola madre) la richiesta attorea dovendo porsi a carico di parte resistente la misura di € 200 mensili a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie richiamandosi sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea.
- Ritenuto per l'effetto doversi disporre che il figlio sia affidato in via esclusiva alla sola madre, la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni per gli stessi, risultando contrario all'interesse dei minori l'affidamento condiviso anche al genitore paterno (arg ex art 337 quater cc);
- Ritenuto doversi rimettere direttamente la causa in decisione al Collegio previa adozione dei sopra richiamati provvedimenti temporanei ed urgenti
P.Q.M.
Il Giudice relatore pronunciando i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc, preso atto che il padre è stato dichiarato genitorialmente decaduto con decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta qui confermato in punto decadenza del padre:
- Dispone che il figlio minore sia ex art 337 quater cc affidato in via esclusiva alla sola madre Persona_1 Pt_1 la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni anche quelle di maggiore interesse per il figlio;
[...]
- Dispone che il figlio abbia la residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2024 il padre sig.
sia tenuto a corrispondere alla madre sig.ra per il mantenimento del figlio € 200,00 mensili CP_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di pagina 3 di 5 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016;
- Dispone nell'interesse del minore la prosecuzione del sostegno e supporto al nucleo familiare ed al minore da parte del Servizio Sociale di Settimo Torinese competente sul nucleo secondo quando emerge dagli atti;
(…)”, fissando udienza per la rimessione al Collegio in decisione ex art 473 bis 28 cpc al 31.7.2025.
- Parte ricorrente ha depositato gli scritti difensivi finali e la causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni.
* * * Va preliminarmente confermata la giurisdizione e competenza del Tribunale di Ivrea a decidere la presente controversia genitoriale (afferente la modifica di titolo divorzile ex art 473 bis 29 cpc1) al lume del REG UE 1111/2019 art. 3 (risiedendo la ricorrente ed il figlio nel circondario di Ivrea) e dell'art. 473 bis 47-11 cpc. Quanto al merito, anche alla luce dell'assenza di attività difensiva del convenuto contumace (che indirettamente conferma il disinteresse per il figlio), va da un lato preso atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (sopra richiamati) che hanno disposto la sospensione visite padre-figlio e la decadenza genitoriale del padre, e dall'altro lato vanno integralmente confermate come meglio infra enucleato in parte dispositiva le statuizioni (genitoriali ed economiche) già rese in fase provvisoria ed urgente ex art 473 bis 22 cpc dal Giudice relatore, esitando conforme all'interesse del minore disporsene l'affidamento esclusivo alla sola madre la quale potrà ex art 337 quater uc cc adottare da sola nell'interesse del minore ogni decisione anche quelle afferenti alle questioni di maggiore interesse per il minore, non risultando attuale la richiesta attorea di ordini protettivi essendosi il convenuto definitivamente allontanato dalla vita della ricorrente e del figlio da ormai un lustro al momento in cui si scrive, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente in sede di audizione. L'esito della lite disvela il parziale accoglimento delle conclusioni attoree, che in un con l'assenza di contestazione del resistente (non comparso e non costituitosi in giudizio) consente di non accollare al convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contumacia di parte resistente in parziale modifica della sentenza di divorzio emessa tra le Parti n. 18236 del 1.3.2022 del Tribunale di Prima Istanza di Tunisi, preso atto che il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale del figlio CP_1 Persona_1 nato a [...] il [...] con Decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, che con provvedimento del 10.3.2022 aveva previamente disposto la sospensione visite padre-figlio con le modalità indicate nel relativo provvedimento:
- Dispone che il figlio minore sia ex art 337 quater cc affidato in via esclusiva alla sola Persona_1 madre la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni anche quelle di maggiore Parte_1 interesse per il figlio;
- Dispone che il figlio abbia la residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2024 il padre sig. sia tenuto a corrispondere alla madre sig.ra per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio e sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016; 1 A mente del quale: “(…) Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.” pagina 4 di 5 - Dispone nell'interesse del minore la prosecuzione del sostegno e supporto al nucleo Persona_1 familiare ed al minore da parte del Servizio Sociale di Settimo Torinese già incaricato in atti;
- Prende atto della dichiarata sospensione delle visite padre-figlio disposta dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta disponendo per l'effetto anche in accoglimento delle richieste attoree lo svolgimento di eventuali futuri incontri padre-figlio - se il padre manifesterà il suddetto interesse a incontrare il figlio – esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di educatori idonei a sondare l'effettiva sicurezza, benessere e gradimento del minore nell'esclusivo interesse del minore
[...]
Per_1
- Dispone la presa in carico del minore nato a [...] il [...] da parte Persona_1 del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva di concerto con il Servizio Sociale di Settimo Torinese per offrire al minore sostegno e supporto Non accolla al convenuto le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva incaricati, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 1.8.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 388/2024 avente per oggetto: modifica di sentenza di divorzio n.18236 del 1.3.2022 emessa dal Tribunale di Prima Istanza di Tunisi promossa da:
Parte_1 nata in [...] il [...], c.f. già residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via San Quintino n. 43, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Raiteri, che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente Contro
, CP_1 nato a [...] il [...], c.f. residente in [...] Torino n. 5, Parte Resistente Contumace Con l'intervento del PM Collegio delli 1.8.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 20.5.2025 del seguente letterale tenore di merito: “(…) Disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore nato a [...] il [...], Persona_1 nella forma dell'affidamento “esclusivo”, “super esclusivo” o “rafforzato”, autorizzando la madre ad Parte_1 assumere tutte le decisioni nell'esclusivo interesse del minore, ivi comprese quelle di maggior complessità e rilevanza attinenti ad istruzione, educazione, salute, includendo con ciò anche l'autorizzazione ai trattamenti sanitari che si rendessero necessari sino alla maggiore età della prole;
- Per l'effetto, prevedere lo svolgimento di eventuali incontri padre-figlio (se il padre manifesterà il suddetto interesse) esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di educatori specializzati idonei a sondare l'effettiva sicurezza, incisività e benessere nell'esclusivo interesse del minore Persona_1
- Disporre a carico del signor la corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese della somma determinanda CP_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore non inferiore ad € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, Per_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie documentate secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese straordinarie a favore dei figli minori.
- Visti gli artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., disporre ove ritenuto necessario a tutela della Sig.ra quale Parte_1 madre del minore opportuni ordini di protezione avverso il Sig. , ordinando a Persona_1 CP_1 quest'ultimo, inaudita altera parte e in via d'urgenza, la cessazione immediata di ogni condotta pregiudizievole a danno CP della ricorrente – ancorchè non più convivente con – facendogli divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente pagina 1 di 5 frequentati dalla Sig.ra sino a nuovo successivo provvedimento da assumersi nel contraddittorio di tutte le Parte_1 parti in causa.
- Stabilire che la presa in carico da parte Servizi Sociali e di / psicologia evolutiva – già disposta CP_3 CP_4 dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni affinchè venissero attuati tutti gli opportuni interventi finalizzati all'approfondimento delle condizioni psico-fisiche ed evolutive del minore e della ricorrente – venga Persona_1 progressivamente alleggerita con maggiore autonomia per la madre, compatibilmente e in proporzione con il suo risollevarsi all'esito degli esiti traumatici della precedente relazione.
- Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.”
- Per il Pubblico Ministero: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 02/10/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc ritualmente notificato Parte ricorrente ha rappresentato che le parti (genitori del minore nato a [...] il [...]) sono Persona_1 divorziate con sentenza del Tribunale di Tunisi in data 1.3.2022 (doc. 2 attoreo) che aveva tra l'altro stabilito in 500 dinari (140 euro ca) mensili il mantenimento per il figlio, oltre diritti di visita.
- Parte ricorrente ha rappresentato nell'atto introduttivo il carattere violento e maltrattante dell'ex coniuge in danno della ricorrente alla presenza del figlio (cfr pag. 3 del ricorso) : “(…) In vigenza di Per_ matrimonio, esattamente in data 01/02/2022, la signora richiese l'intervento dei Carabinieri di Pinerolo (TO) dopo essere stata vittima di una violenta aggressione fisica da parte del marito il quale veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia (doc. 3) cui seguiva denuncia-querela ove venivano riportati i ripetuti e costantiinsulti, aggressioni e vessazioni subite, nonché le sempre più gravi condotte di maltrattamento a suo danno da parte del marito che parrebbe essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti e alcooliche, tant'è che lo stesso è gravato da precedenti penali e di polizia inerenti sostanze stupefacenti, come emerge dai riscontri AFIS effettuati a suo carico (doc. 4), aggressione riscontrabile nei segni trovati sul volto della donna e sul braccio sinistro del padre dovuta ad un morso dato dal piccolo nel tentativo di difendere la madre così come da verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo (TO) ove la signora e il piccolo vennero accompagnati per gli accertamenti del caso (doc. 5-6).
5. In data 04/03/2022 Parte_1 Per_1 il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Torino convalidava l'arresto del signor , applicava nei suoi CP_1 confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, nonché il divieto di comunicare con la predetta con Parte_1 qualunque mezzo (doc. 7). (…)”.
- Parte ricorrente ha altresì dato atto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 10.3.2022 col quale il Giudice Minorile ha disposto il collocamento in sicurezza di madre e figlio in collocazione protetta, disponendo altresì l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e sospensione visite . Persona_2
- Con successivo provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta - Decreto n. cronol. 3890/2024 del 20/05/2024 RG n. 10000421/2022 in atti depositato in data 21.5.2024 il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la decadenza genitoriale del padre ed ha così disposto: “(…)
P.Q.M.
Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c. e 38 disp. att. c.c. Letto il parere – sostanzialmente conforme - del P.M., definitivamente provvedendo, DICHIARA la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 Per_1 CONFERMA il contenuto del provvedimento già emesso a tutela del minore, sino all'intervento dell'A.G.O.; DICHIARA non luogo a ulteriormente provvedere sulle domande avanzate dal P.M.M. ai sensi dell'art. 333 c.c.; DISPONE la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti del procedimento al Tribunale Ordinario di Ivrea, per opportuna conoscenza. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.”
- All'udienza del 13.9.2024 il Giudice Relatore del Tribunale di Ivrea ha proceduto all'audizione di parte ricorrente (non comparso, né costituito il resistente, che è stato per l'effetto dichiarato contumace). All'esito il difensore di parte ricorrente ha invocato l'adozione dei soli provvedimenti temporanei ed urgenti, non anche protettivi vivendo il convenuto ormai stabilmente in SI. pagina 2 di 5 - Il Giudice relatore ha riservato la decisione, e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 Cpc si legge:
“(…) Il Giudice Relatore,
- Pronunciando a scioglimento della riserva che precede in atti assunta all'udienza del 13.9.2024, esaminati gli atti processuali ed audita la Parte ricorrente, non comparso né costituito il convenuto;
- Rilevato che con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc ratione temporis applicabili Parte ricorrente ha dato atto che le parti contraevano matrimonio in SI il 26.12.2013 e dall'unione è nato in data [...] il figlio
Parte ricorrente ha dato conto del carattere prevaricatore e violento del marito, nonché della sentenza di Persona_1 divorzio emessa dal Tribunale di Tunisi in data 1.3.2022. In atti vi è inoltre il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in procedura n. 421/2022 Reg. Volontaria Giurisdizione - n. 1529/2022 Reg. Cron. depositato in data 16.3.2022 col quale il TM Torino ha provvisoriamente confermato la collocazione del minore presso la madre disponendo l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
- All'udienza del 13.9.2024 il G.R. verificava la regolarità della notifica al convenuto non comparso né costituito, e ne dichiarava la contumacia. Il GR procedeva altresì all'audizione di parte ricorrente che ha dichiarato: “(…) stiamo bene, il convenuto non si è mai più fatto vivo e sono ormai passati quattro anni. Io lavoro come segretaria in una carrozzeria, in ufficio. Mi piace il lavoro, percepisco circa 1100/1200 euro mensili, la casa dove viviamo è mia. Sono seguita dal Servizio Sociale di Settimo. Anche il figlio sta bene, fa seconda elementare e fa calcio. Non so nulla del convenuto, so solo che è sposato e vive in SI. Io mi sono risposata.” All'esito il difensore di Parte ricorrente insisteva nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre con collocazione presso la stessa, rappresentando l'assenza di esigenze di protezione vivendo ormai il convenuto in SI.
* * * La fase processuale che qui occupa è deputata all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che – in assenza di elementi controindicanti – vanno a ricalcare quanto già statuito dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta in punto decadenza paterna e collocazione del minore in alveo materno. Alla luce della decadenza genitoriale paterna e dall'accudimento materno va disposto (alla luce delle positive relazioni dei Servizi Sociali in atti in ordine al grado di accudimento materno della prole minore) l'affidamento esclusivo cd rafforzato del minore alla sola madre, quanto al crinale economico potendosi accogliere (al lume della totale assenza paterna, con correlati oneri accuditivi esclusivamente a carico della sola madre) la richiesta attorea dovendo porsi a carico di parte resistente la misura di € 200 mensili a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie richiamandosi sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea.
- Ritenuto per l'effetto doversi disporre che il figlio sia affidato in via esclusiva alla sola madre, la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni per gli stessi, risultando contrario all'interesse dei minori l'affidamento condiviso anche al genitore paterno (arg ex art 337 quater cc);
- Ritenuto doversi rimettere direttamente la causa in decisione al Collegio previa adozione dei sopra richiamati provvedimenti temporanei ed urgenti
P.Q.M.
Il Giudice relatore pronunciando i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc, preso atto che il padre è stato dichiarato genitorialmente decaduto con decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta qui confermato in punto decadenza del padre:
- Dispone che il figlio minore sia ex art 337 quater cc affidato in via esclusiva alla sola madre Persona_1 Pt_1 la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni anche quelle di maggiore interesse per il figlio;
[...]
- Dispone che il figlio abbia la residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2024 il padre sig.
sia tenuto a corrispondere alla madre sig.ra per il mantenimento del figlio € 200,00 mensili CP_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di pagina 3 di 5 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016;
- Dispone nell'interesse del minore la prosecuzione del sostegno e supporto al nucleo familiare ed al minore da parte del Servizio Sociale di Settimo Torinese competente sul nucleo secondo quando emerge dagli atti;
(…)”, fissando udienza per la rimessione al Collegio in decisione ex art 473 bis 28 cpc al 31.7.2025.
- Parte ricorrente ha depositato gli scritti difensivi finali e la causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni.
* * * Va preliminarmente confermata la giurisdizione e competenza del Tribunale di Ivrea a decidere la presente controversia genitoriale (afferente la modifica di titolo divorzile ex art 473 bis 29 cpc1) al lume del REG UE 1111/2019 art. 3 (risiedendo la ricorrente ed il figlio nel circondario di Ivrea) e dell'art. 473 bis 47-11 cpc. Quanto al merito, anche alla luce dell'assenza di attività difensiva del convenuto contumace (che indirettamente conferma il disinteresse per il figlio), va da un lato preso atto dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (sopra richiamati) che hanno disposto la sospensione visite padre-figlio e la decadenza genitoriale del padre, e dall'altro lato vanno integralmente confermate come meglio infra enucleato in parte dispositiva le statuizioni (genitoriali ed economiche) già rese in fase provvisoria ed urgente ex art 473 bis 22 cpc dal Giudice relatore, esitando conforme all'interesse del minore disporsene l'affidamento esclusivo alla sola madre la quale potrà ex art 337 quater uc cc adottare da sola nell'interesse del minore ogni decisione anche quelle afferenti alle questioni di maggiore interesse per il minore, non risultando attuale la richiesta attorea di ordini protettivi essendosi il convenuto definitivamente allontanato dalla vita della ricorrente e del figlio da ormai un lustro al momento in cui si scrive, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente in sede di audizione. L'esito della lite disvela il parziale accoglimento delle conclusioni attoree, che in un con l'assenza di contestazione del resistente (non comparso e non costituitosi in giudizio) consente di non accollare al convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contumacia di parte resistente in parziale modifica della sentenza di divorzio emessa tra le Parti n. 18236 del 1.3.2022 del Tribunale di Prima Istanza di Tunisi, preso atto che il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale del figlio CP_1 Persona_1 nato a [...] il [...] con Decreto 3890/2024 del 20.5.2024 in causa RG 10000421/2022 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, che con provvedimento del 10.3.2022 aveva previamente disposto la sospensione visite padre-figlio con le modalità indicate nel relativo provvedimento:
- Dispone che il figlio minore sia ex art 337 quater cc affidato in via esclusiva alla sola Persona_1 madre la quale potrà da sola prendere tutte le decisioni anche quelle di maggiore Parte_1 interesse per il figlio;
- Dispone che il figlio abbia la residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2024 il padre sig. sia tenuto a corrispondere alla madre sig.ra per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio e sino al di lui raggiungimento dell'autonomia economica € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016; 1 A mente del quale: “(…) Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.” pagina 4 di 5 - Dispone nell'interesse del minore la prosecuzione del sostegno e supporto al nucleo Persona_1 familiare ed al minore da parte del Servizio Sociale di Settimo Torinese già incaricato in atti;
- Prende atto della dichiarata sospensione delle visite padre-figlio disposta dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta disponendo per l'effetto anche in accoglimento delle richieste attoree lo svolgimento di eventuali futuri incontri padre-figlio - se il padre manifesterà il suddetto interesse a incontrare il figlio – esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di educatori idonei a sondare l'effettiva sicurezza, benessere e gradimento del minore nell'esclusivo interesse del minore
[...]
Per_1
- Dispone la presa in carico del minore nato a [...] il [...] da parte Persona_1 del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva di concerto con il Servizio Sociale di Settimo Torinese per offrire al minore sostegno e supporto Non accolla al convenuto le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva incaricati, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 1.8.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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