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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 551/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in CIVITAVECCHIA Parte_1 C.F._1
(RM) il 13/01/1938 elettivamente domiciliato presso il difensore in C.SO ITALIA, 20/1
SAVONA rappresentato e difeso dall'Avv. NOVARO LUCREZIA appellante nei confronti di
Controparte_1 [...]
COD. FISC. ) - elettivamente domiciliata presso il Controparte_2 P.IVA_1 difensore in VIA C.R. CECCARDI 3/6 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. BORCHI
FABRIZIO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “In via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte Pt_1
l'efficacia esecutiva del titolo notificato e provvedere alla fissazione di udienza all'esito della quale
1 dovrà essere confermata la sospensione nonché della sentenza n° 294/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1861/23
Nel merito in riforma della sentenza n° 294/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG°
1861/23
Accertare e dichiarare che non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata e CP_1
conseguentemente la nullità del precetto notificato e dichiararlo pertanto inefficace
In subordine
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e la conseguente inefficacia CP_1
del precetto notificato
In ogni caso
Accertare e dichiarare che nulla deve ad per le causali di cui al precetto, né a Pt_1 CP_1
titolo di capitale, né a titolo di interessi e che nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui essi siano dovuti, che lo stesso sia tenuto negli stretti limiti già evidenziati nella parte motiva del presente atto.
Vinte le spese”
Per l'appellata “Piaccia alla Corte Controparte_1
Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione proposta dal Sig. Parte_1
avverso la sen-tenza n. 294/24 del Tribunale di Savona, con la conferma della decisione impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con decreto ingiuntivo n. 1210 del 17/11/15 il Tribunale di Savona ingiungeva ai Sig.ri e – nella Parte_2 Parte_1 Parte_3
loro qualità di garanti della società fallita TECNORESTAURO s.r.l. - di pagare in favore di
[...]
l'importo di € 60.665,02 oltre interessi e spese liquidate, pari al Controparte_3
credito derivante dallo scoperto di conto corrente e dai finanziamenti chirografari non restituiti concessi alla società stessa. Il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione degli ingiunti confermando il decreto opposto. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di
Genova la quale revocava il decreto opposto condannando gli appellanti a pagare a la CP_4
minor somma di € 40.955,18 oltre interessi semplici dal 1/10/14 al saldo. Nelle more del giudizio interveniva tra ed un atto di cessione pro soluto col quale la prima alienava alla CP_4 CP_1
seconda un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, fra cui il credito per cui è causa. Conseguentemente interveniva ex art. 111 CP_1
c.p.c. nel giudizio di appello quale cessionaria del credito di La Corte Controparte_5
2 peraltro dichiarava inammissibile l'intervento di “per difetto di prova dell'inserimento del CP_1
credito in oggetto tra quelli di cessione ex art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 tra
[...]
e . Controparte_6 Controparte_5
In data 28/7/23 la Cessionaria notificava al Sig. la copia autentica della Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 137 del 10/2/23, unitamente ad atto di precetto con cui intimava il pagamento – entro dieci giorni – del complessivo importo di € 78.720,97 oltre spese di notifica, interessi al tasso del 14,25% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96) dall'1/4/23 al saldo ed ulteriori compensi e spese sino ad avvenuto totale pagamento.
Avverso il predetto atto di precetto il sig. proponeva la presente opposizione lamentando in Pt_1
sintesi:
• La nullità ed inefficacia del precetto notificato stante il difetto di legittimazione ad executivis di come risultante dalla stessa statuizione della Corte d'appello di Genova: … CP_1
• L'erronea determinazione della somma posta a carico dell'opponente, essendo stata chiesto al sig. il pagamento dell'intera obbligazione in violazione della asserita natura parziaria della Pt_1
stessa tra i tre condebitori: ….
• La manifesta erroneità del calcolo di interessi: …».
Con sentenza definitiva n. 294/2024 del 04/04/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, così decideva: “
1. Respinge l'opposizione di e conferma Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_6 he liquida in € 8.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di
[...] legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto Parte_1
notificato in data 16.05.2024.
Con comparsa si costituiva DA Controparte_1
AT la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza in data 19.09.2024 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 351 comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 18.12.2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO.
1) PRIMO MOTIVO - ASSENZA DI TITOLO ESECUTIVO IN CAPO AD AMCO.
VIOLAZIONE DELL'ART. 615, COMMA 1, CPC, DELL'ART. 475 CPC, DELL'ART. 75 C.P.C.
3 NULLITA' DEL PRECETTO NOTIFICATO. INEFFICACIA DELLO STESSO. DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE AD EXECUTIVIS DI Controparte_7
– L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha valutato la sentenza n.
[...]
137/23 della Corte d'Appello di Genova, sostenendo che: i) non è rilevante che la menzionata pronuncia n. 137/23 sia una decisione di puro rito affinché si possa ritenere che le affermazioni della Corte - nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio di per CP_1 assenza di prova circa l'avvenuta cessione a proprio favore della titolarità del credito in questione - non possano assumere efficacia di giudicato;
ii) anche nel caso in cui la decisione della Corte
d'Appello di Genova n. 137/23 fosse una pronuncia di mero rito, la prova del credito non poteva ugualmente essere fornita con la notifica di un atto di precetto, ma semmai doveva essere incardinata nell'ambito di un nuovo giudizio di accertamento a cognizione ordinaria;
iii) in ogni caso, sebbene il Tribunale abbia affermato che non le è precluso “di apprezzare elementi ulteriori - di formazione successiva alla pronuncia.”, non si comprende quali siano tali elementi che hanno autorizzato il Giudicante a ritenere provata la qualità di cessionaria in capo ad e quindi la CP_1 possibilità di quest'ultima di spendere, come titolo del credito, la sentenza n. 137/23, la quale, invece, è stata emessa solo in favore di;
iv) quindi, il difetto di prova su cui la Corte CP_4
d'Appello di Genova ha fondato il mancato riconoscimento in capo ad delle ragioni di CP_1
credito azionate non poteva essere considerato superato con la notifica dell'atto di precetto, alla cui base vi sarebbe, quale titolo, proprio la sentenza n. 173/23; v) né tale onere probatorio può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione di una certificazione notarile, basata sulle dichiarazioni unilaterali di attestante la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti, o di una CP_1 raccomandata datata 27.11.2019 non indirizzata all'odierno appellante, bensì alla società
Tecnorestauro s.r.l. - la quale non poteva riceverla poiché fallita già da quattro anni - o di una dichiarazione di ammissione di trasferimento del credito da parte di , soggetto estraneo alla CP_8
cessione; vi) pertanto, è evidente che il Tribunale ha violato i principi di diritto in materia e la portata della sentenza n° 137/23 della Corte d'Appello di Genova.
LA CORTE RILEVA SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata a pag. 4. «In relazione alla questione della titolarità del credito di cui si discute è già stato evidenziato come la pronuncia della Corte territoriale – nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio di – non assume efficacia di giudicato, CP_1
comportando una decisione in puro rito, sia pure fondata sulla ritenuta assenza di prova circa l'avvenuta cessione in favore della stessa »Essa, dunque, non preclude allo scrivente di CP_1
apprezzare elementi ulteriori – di formazione successiva alla pronuncia - quale in particolare la
4 sopravvenuta dichiarazione espressa della cedente che riconosce ed ammette CP_9
l'intervenuto trasferimento del credito (cfr. documenti 8 e 10 della convenuta)».
II) Nella sentenza n. 137/2023 di questa Corte, alle pagg. 7 e 8, viene esaminata l'eccezione svolta dagli appellati, secondo la quale «entrambi i soggetti appellati non avrebbero il diritto di riscuotere il credito, ed in particolare non più che nel corso dell'anno 2022 si sarebbe Controparte_5
estinta, fondendosi con , che non è nel frattempo intervenuta nel processo, e non CP_8 [...]
che, per quanto sia intervenuta in giudizio quale soggetto Controparte_10
cessionario del credito di non avrebbe dimostrato la titolarità del credito, Controparte_5
essendosi limitata a depositare la Gazzetta Ufficiale». Sul punto, nella citata sentenza si legge: «…
l'intervento in giudizio di quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_6
a sua volta quale cessionaria del credito di è avvenuto
[...] Controparte_5
esclusivamente in data 20 gennaio 2022. L'intervenuta, con la sua costituzione, oltre alle procure, si
è limitata a depositare la copia della Gazzetta Ufficiale del 2.1.2020, ove è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti in blocco tra tale società, ed altre due banche del Controparte_5
medesimo gruppo. Gli appellanti, sebbene solo con la memoria di replica, non avendo prima depositato né le note contenenti la precisazione delle conclusioni, né la comparsa conclusionale, hanno sostenuto che l'intervenuta non avrebbe fornito la prova dell'intervenuta cessione.
Considerata la tardività di detto intervenuto, che non permette di desumere dal comportamento del debitore ceduto una conferma implicita della cessione, nonché tenuto conto che l'indagine sulla questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è comunque rilevabile d'ufficio (Cass.
22.2.2022 n.5857: …), questa Corte rileva come dall'avviso pubblicato non risulti possibile accertare l'inserimento di detto credito nell'ambito di quelli ceduti, per non essere stata provata la caratteristica di cui al punto (i) del citato avviso e cioè che alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori fossero classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, nonché quella di cui al successivo punto (iii) e cioè che i debitori avessero ricevuto una comunicazione inviata da CP_4
recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale fossero stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra”. Tali circostanze dovevano (e potevano facilmente) essere oggetto di prova da parte della società intervenuta (cfr. Cass.
5.11.2020 n.24798…), almeno con il deposito della indicata raccomandata, tanto che più che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo in data 6 dicembre
2016 e quindi non è dato sapere se negli anni successivi del giudizio sia stato o meno azionato e quindi sia sempre “non riscosso”. Se, conseguentemente, l'intervento di Controparte_2
quale procuratrice di non può essere dichiarato ammissibile per difetto di prova CP_1
5 dell'inserimento del credito oggetto di causa in quelli di cui alla cessione ex art.58 TUB, l'azione può viceversa essere proseguita da in assenza di prova di un suo difetto a Controparte_5 proseguire nell'azione». Questo il dispositivo della citata sentenza: «- definitivamente deliberando, sull'appello proposto da , e nei confronti Parte_2 Parte_1 Parte_3
di rappresentata da ed in cui è intervenuta, Controparte_3 Controparte_5
quale cessionaria del credito, la soc. quale mandataria di Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n.705/2018 pubblicata in data 19 giugno 2018 dal Controparte_6
Tribunale di Savona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara inammissibile l'intervento di quale Controparte_2 mandataria di per difetto di prova dell'inserimento Controparte_6
del credito in oggetto tra quelli di cessione ex art.58 del Decreto Legislativo n.385/1993 tra
[...]
e - in parziale accoglimento dell'appello Controparte_6 Controparte_5
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.1210/2015 emesso dal Tribunale di Savona in data 17 novembre 2015 e condanna gli appellanti a pagare a
[...]
la somma di € 40.955,18, oltre interessi semplici dal 1.10.2014 al saldo;
- compensa CP_5
integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- pone le spese della
CTU svolta in questo grado di giudizio, così come liquidate, a carico delle tre parti per la quota di
1/3 ciascuna».
III) Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione (doc. 16 Parte_1
. Nel procedimento dinanzi alla Suprema Corte si è costituita con controricorso (doc. CP_1 CP_1
17 , proponendo ricorso incidentale, con tre motivi che investivano la statuizione della CP_1 sentenza relativa all'intervento. In particolare, con il primo motivo, sosteneva la tardività CP_1 dell'eccezione del difetto legittimazione attiva in quanto sollevata da «solo nella seconda Pt_1 memoria di replica, depositata il 27/12/22, quando l'intervento ex art. 111 c.p.c. era stato depositato il 20/1/22» e, in ogni caso, «che il rilievo di controparte avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato in uno qualsiasi degli atti e delle fasi successive all'intervento (operazioni peritali alle quali ha partecipato – senza opposizione alcuna – il CTP di , note di trattazione scritta, comparsa CP_1
conclusionale)» con la conseguenza che «La mancata contestazione di controparte in quelle sedi comporta conferma implicita della legittimazione attiva di » (pagg. 18 – 19 controricorso CP_1
; con il secondo motivo, sosteneva, con riferimento all'affermazione contenuta nella CP_1 CP_1
sentenza impugnata secondo la quale «nel caso di specie il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo in data 6 dicembre 2016 e quindi non è dato sapere se negli atti successivi del giudizio sia stato o meno azionato e quindi sia sempre “non riscosso”», che si trattava di un mero obiter dictum e che, in ogni caso «l'ipotetico pagamento del credito ingiunto avrebbe dovuto essere dedotto (e poi
6 provato) da controparte» (pagg. 19 – 20 controricorso;
con il terzo motivo, CP_1 CP_1
sosteneva che «il rilievo effettuato da controparte nella memoria di replica (unito alla mancata contestazione negli atti precedenti) ha indubbia-mente violato le garanzie di difesa dell'esponente.
Quest'ultima, se la Corte d'Appello avesse fatto applicazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c., avrebbe potuto eccepire la conferma implicita della cessione, ed occorrendo produrre …» la documentazione necessaria a comprovare la cessione del credito (pagg. 21 e ss.).
IV) Appare pertanto evidente, quanto al tenore della pronuncia di cui alla sentenza n. 137/2023, che, anche se formalmente viene emessa una declaratoria di inammissibilità dell'intervento di tuttavia nella motivazione della sentenza viene ritenuto che non fosse stata fornita CP_1 dall'interveniente la prova in ordine alla cessione del credito e quindi al subentro del cessionario nella titolarità del diritto controverso, tanto è vero che dispositivo viene dichiarato «inammissibile l'intervento di quale mandataria di Controparte_2 Controparte_6
per difetto di prova dell'inserimento del credito in oggetto tra quelli di cessione ex art.58 del
[...]
Decreto Legislativo n.385/1993 tra e Controparte_6 CP_5
.
[...]
V) Non si tratta pertanto di una mera pronuncia “in rito”, anche se formalmente adottata come tale, ma di una statuizione fondata su un accertamento che attiene al merito in quanto esclude, non tanto la legittimazione attiva di quanto che detta società fosse subentrata nella titolarità del CP_1
diritto controverso. Ciò è confermato anche dal tenore dei motivi di ricorso incidentale, in particolare il primo e il terzo, con i quali viene denunciata la decisione laddove la Corte d'Appello aveva ritenuto che non fosse stata fornita da la prova della acquisita titolarità del diritto CP_1
controverso, sia per la tardività della relativa eccezione, sia perché la prova doveva ritenersi raggiunta (rectius: non vi fosse bisogno di prova) per effetto della mancata contestazione, sia perché la pronuncia era viziata per violazione dell'art. 101 c.p.c..
VI) Ne consegue che non può azionare come titolo esecutivo una sentenza nella quale è CP_1
stato espressamente accertato che la stessa quale interveniente, non aveva fornito la prova CP_1
in ordine alla titolarità del diritto controverso e quindi che non era titolare del diritto medesimo.
Tanto è vero che sulla correttezza di tale decisione è chiamata a pronunciarsi la Corte di
Cassazione. In forza dei motivi di ricorso incidentale formulati da è soltanto in quella sede CP_1
che può e deve essere verificato se l'eccezione fosse tempestiva, se fosse o meno necessario fornire la prova stante la non tempestività della contestazione, se dovesse essere posta in CP_1 condizione di difendersi ed eventualmente fornire la prova in applicazione dell'art. 101 c.p.c.. In questa sede, invece, non possono essere apprezzati «elementi ulteriori – di formazione successiva alla pronuncia - quale in particolare la sopravvenuta dichiarazione espressa della cedente CP_11
[...
[...] [...]
che riconosce ed ammette l'intervenuto trasferimento del credito (cfr. documenti 8 e 10 della
[...]
convenuta)» (come ritenuto nella sentenza impugnata), proprio in quanto tendenti a provare, non un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma un fatto antecedente, vale a dire la cessione del credito controverso, in forza del quale aveva effettuato l'intervento nel giudizio CP_1
d'appello definito con la sentenza qui azionata come titolo esecutivo (v. per tale distinzione, sia pure con riferimento ai fatti estintivi, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29786 del 12/12/2017, Rv.
647186 - 01: “In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado”).
VII) In definitiva, in accoglimento della proposta opposizione, deve essere dichiarato che CP_1
non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di in forza della Parte_1 sentenza 137/2023 di questa Corte d'Appello.
2) SECONDO MOTIVO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI GENOVA N. 137/23 IN PUNTO INTERESSI – L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale, a pag. 5-6, si è pronunciato in ordini al calcolo degli interessi, sostenendo che: i) la Corte d'Appello nella sentenza n. 137/2023 ha previsto un pagamento in favore di della “somma di € 40.995,18 oltre interessi semplici dal Controparte_5
1.10.2014 al saldo”; ii) in merito al tasso applicato, è stata denunciata l'illiceità della scelta del creditore di applicare il tasso contrattuale del 14,25%; iii) gli interessi semplici indicati nel dispositivo della sentenza n. 137/23 sono interessi parametrati al tasso legale, diversamente la Corte avrebbe parlato di interessi convenzionali;
iv) il fatto che il CTU nominato dalla Corte d'Appello di
Genova abbia correttamente ricalcolato il saldo negativo “applicando il tasso di interesse corrispondente a quelli convenzionali e/o che risultavano da pattuizioni scritte o comunque migliorative per il correntista” (pag. 11 sentenza n. 137/23), non significa che, laddove la Corte parla di interessi semplici, gli stessi debbano essere intesi come quelli convenzionali.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
CORTE D'APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento dell'appello proposto da , in riforma della sentenza Parte_1
impugnata pronunciata inter partes dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, dichiara che Controparte_1 [...]
non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_2
in forza della sentenza 137/2023 di questa Corte d'Appello. Parte_1
2) Condanna l'appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o
9 istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello. Da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antitstatario.
Genova, 18/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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