TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n.6749/2023 RG
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 9 giugno 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12 giugno 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 17 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dal ricorrente, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.6749/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc, depositandola in via telematica all'udienza ex art.127-ter cpc del 9 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.6749 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 6 promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Raffaele Rauso, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo depositato il 16.10.2023
ricorrente contro
(CF ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore in carica convenuto, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 DECIES cpc depositato il 16.10.2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale voglia: a) emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al credito vantato dal
condominio di via Timavo nn.80-86 di Cagliari, ritenuto risultante dal riparto di bilancio preventivo
approvato dall'assemblea straordinaria del 21/4/17, come riportato nel revocato decreto ingiuntivo
n.1235/19 del Tribunale di Cagliari, poiché nulla è dovuto;
b) per l'effetto, dichiarare estinto l'asserito
credito in questione, ammontante ad € 8.055,07 oltre accessori o all'importo che risulterà
dall'istruttoria; c) condannare il Cagliari, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite e del prodromico
procedimento di mediazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
innanzi al Tribunale di Cagliari si è svolto il procedimento n.2590/12 RG, promosso da
[...]
nei confronti del germano per la divisione giudiziale dell'immobile in Cagliari, via Parte_2 CP_3
Timavo n.80, distinto al NCEU al foglio 10 particella 579 sub 7;
nell'ambito del giudizio suddetto il 24/01/17, previa aggiudicazione all'asta, è stato reso decreto di
trasferimento in proprietà dell'immobile in parola in favore dell'odierno attore (All.1);
pagina 2 di 6 il 26/7/19 il condominio di ha notificato all'esponente il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.1235/19, in uno all'atto di precetto per € 10.285,37, per il pagamento di quote condominiali inerenti
lavori di straordinaria amministrazione (vedi allegati dal 2 all'8, tra i quali “verbale assemblea
21/04/17”, “riparto approvato” ed “estratto conto Vitiello”: all.6, 7 e 8);
il si è opposto al suddetto decreto, incardinando il procedimento n.6951/19 RG ed ivi Pt_1
contestando ed eccependo (citazione All.9):
l'inesistenza del credito e della sua prova;
la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva, poiché si agiva per il saldo di quote
condominiali relative alla ristrutturazione della facciata dell'edificio scadute l'1/01/17, per lavori
deliberati quantomeno nell'anno 2016, allorquando l'ingiunto non era proprietario: nell'ipotesi di
lavori straordinari su parti comuni di un condominio, infatti, l'insorgenza dell'obbligazione
contributiva è collegata alla deliberazione di approvazione dei lavori, che ha valore costitutivo;
il fatto che quello ingiunto era il medesimo credito oggetto del giudizio di accertamento negativo
promosso da , definito con sentenza n.1869/20, passata in giudicato, nella quale è Parte_2
espressamente riportato che analoga richiesta di pagamento era stata ricevuta anche dal dott.
e con la quale la otteneva nei confronti dell'odierna controparte Parte_1 Pt_2
l'accertamento negativo del credito che ci occupa;
ai sensi dell'art.1306 cc la statuizione contenuta nella suddetta sentenza, di cui l'esponente dichiara
anche in questa sede di avvalersi, può essere opposta al creditore poiché non fondata su ragioni
personali al condebitore (vedi allegati dal 10 al 18, tra i quali “atto di citazione Lecca”, “sent.
n.1869/20” e “comparsa di costituzione avversaria”: all.13, 14 e 16);
il giudizio di opposizione proposto dal è stato definito con la sentenza n.992/23 (All.19), Pt_1
passata in giudicato (All.20), con la quale il Tribunale dichiarava improcedibile il giudizio, con
conseguente revoca del decreto opposto, per omesso esperimento del procedimento di mediazione
demandato;
pagina 3 di 6 ciononostante, con comunicazione PEC del 17/05/23 il rappresentava la possibilità di CP_1
richiedere nei confronti dell'esponente un nuovo decreto ingiuntivo sugli stessi presupposti (All.21);
è quindi interesse dell'attore che la “quaestio” sia chiarita in via definitiva;
il procedimento di mediazione, regolarmente instaurato dall'esponente, si è concluso con esito negativo
per mancata adesione del convenuto (All.22 e 23).
Il convenuto, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1
fissazione dell'udienza di comparizione nei termini ivi assegnati, è stato dichiarato contumace alla prima udienza.
La causa, istruita con i documenti indicati in ricorso, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies
cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo il ricorrente confermato le proprie conclusioni con le note sostitutive depositate ilo 12.5.2025).
***
La domanda proposta dal ricorrente al capo a) è fondata per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra riportate, che sono confermate in fatto dalla documentazione prodotta e sono in linea, in diritto,
con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento del diritto di credito e alla distribuzione del relativo onere probatorio (ex art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem
espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Può in particolare rilevarsi (richiamando per il resto le difese del ricorrente): a) che l'interesse ad agire del ricorrente è reso evidente dalla PEC prodotta come doc.21, nella quale l'amministratore del
Condominio convenuto, richiamata la sentenza n.992/2023 che ha definito solo in rito l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1235/2019 proposta dal , ha comunicato al legale di quest'ultimo che Pt_1
“…resta comunque inalterata la possibilità di richiedere nei confronti del suo cliente un nuovo decreto
ingiuntivo sugli stessi presupposti”; b) che i richiamati presupposti sono sicuramente insussistenti, visto pagina 4 di 6 che: il credito azionato col richiamato decreto ingiuntivo n.1235/2019 è lo stesso credito oggetto dell'azione negatoria formulata da precedente proprietaria dell'immobile oggi del Parte_2
(come risulta evidente dal confronto degli atti dei rispettivi procedimenti, nel quale esso è Pt_1
sempre fondato sul saldo delle quote per la ristrutturazione della facciata di cui al riparto approvato dall'assemblea del 21.4.2017); l'inesistenza di tale credito è stata già definitivamente accertata da questo Tribunale con la sentenza n.1869/2020, che ha definito il procedimento promosso dalla Pt_2
accogliendone integralmente le domande;
tale sentenza - oltre ad avere motivazioni perfettamente adattabili al caso in esame (relativamente all'onere in capo al convenuto della prova del credito negato dall'attore nella sua stessa esistenza ed alla totale mancanza di tale prova) - è sicuramente opponibile al convenuto, ai sensi dell'art.1306, comma 2, cpc, in quanto non è fondata su ragioni CP_1
personali alla (asserita) debitrice solidale (es. compensazione). Parte_2
È invece infondata e inaccoglibile la domanda sub b), essendo evidente come un credito inesistente non possa essere contestualmente dichiarato estinto.
Il convenuto, integralmente soccombente, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarre al suo procuratore antistatario, che vengono liquidate come in dispositivo
(ovvero, per i compensi professionali, applicando le tabelle relative ai procedimenti contenziosi del valore del credito negato e calcolando compensi intorno ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria -
visto che la causa è stata trattata ed istruita, nella contumacia del convenuto, sulla sola base della prospettazione e documentazione di cui al ricorso - e compensi intorno ai medi per le restanti fasi).
PQM
definitivamente pronunciando:
dichiara inesistente il credito già azionato dal convenuto col decreto ingiuntivo CP_1
n.1235/2017 (revocato per improcedibilità del giudizio di opposizione con la sentenza di questo
Tribunale n.992/2023) e, quindi, che nulla è dovuto dal ricorrente per saldo quote lavori di ristrutturazione facciata di cui al riparto approvato dall'assemblea condominiale del 21.4.2017;
pagina 5 di 6 condanna il convenuto, in persona del suo amministratore in carica, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 237,00 per esborsi e che si distraggono in favore dell'avv. Raffaele Rauso.
Cagliari, 12 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 9 giugno 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12 giugno 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 17 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dal ricorrente, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.6749/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc, depositandola in via telematica all'udienza ex art.127-ter cpc del 9 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.6749 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 6 promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Raffaele Rauso, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo depositato il 16.10.2023
ricorrente contro
(CF ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore in carica convenuto, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 DECIES cpc depositato il 16.10.2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale voglia: a) emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al credito vantato dal
condominio di via Timavo nn.80-86 di Cagliari, ritenuto risultante dal riparto di bilancio preventivo
approvato dall'assemblea straordinaria del 21/4/17, come riportato nel revocato decreto ingiuntivo
n.1235/19 del Tribunale di Cagliari, poiché nulla è dovuto;
b) per l'effetto, dichiarare estinto l'asserito
credito in questione, ammontante ad € 8.055,07 oltre accessori o all'importo che risulterà
dall'istruttoria; c) condannare il Cagliari, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite e del prodromico
procedimento di mediazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
innanzi al Tribunale di Cagliari si è svolto il procedimento n.2590/12 RG, promosso da
[...]
nei confronti del germano per la divisione giudiziale dell'immobile in Cagliari, via Parte_2 CP_3
Timavo n.80, distinto al NCEU al foglio 10 particella 579 sub 7;
nell'ambito del giudizio suddetto il 24/01/17, previa aggiudicazione all'asta, è stato reso decreto di
trasferimento in proprietà dell'immobile in parola in favore dell'odierno attore (All.1);
pagina 2 di 6 il 26/7/19 il condominio di ha notificato all'esponente il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.1235/19, in uno all'atto di precetto per € 10.285,37, per il pagamento di quote condominiali inerenti
lavori di straordinaria amministrazione (vedi allegati dal 2 all'8, tra i quali “verbale assemblea
21/04/17”, “riparto approvato” ed “estratto conto Vitiello”: all.6, 7 e 8);
il si è opposto al suddetto decreto, incardinando il procedimento n.6951/19 RG ed ivi Pt_1
contestando ed eccependo (citazione All.9):
l'inesistenza del credito e della sua prova;
la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva, poiché si agiva per il saldo di quote
condominiali relative alla ristrutturazione della facciata dell'edificio scadute l'1/01/17, per lavori
deliberati quantomeno nell'anno 2016, allorquando l'ingiunto non era proprietario: nell'ipotesi di
lavori straordinari su parti comuni di un condominio, infatti, l'insorgenza dell'obbligazione
contributiva è collegata alla deliberazione di approvazione dei lavori, che ha valore costitutivo;
il fatto che quello ingiunto era il medesimo credito oggetto del giudizio di accertamento negativo
promosso da , definito con sentenza n.1869/20, passata in giudicato, nella quale è Parte_2
espressamente riportato che analoga richiesta di pagamento era stata ricevuta anche dal dott.
e con la quale la otteneva nei confronti dell'odierna controparte Parte_1 Pt_2
l'accertamento negativo del credito che ci occupa;
ai sensi dell'art.1306 cc la statuizione contenuta nella suddetta sentenza, di cui l'esponente dichiara
anche in questa sede di avvalersi, può essere opposta al creditore poiché non fondata su ragioni
personali al condebitore (vedi allegati dal 10 al 18, tra i quali “atto di citazione Lecca”, “sent.
n.1869/20” e “comparsa di costituzione avversaria”: all.13, 14 e 16);
il giudizio di opposizione proposto dal è stato definito con la sentenza n.992/23 (All.19), Pt_1
passata in giudicato (All.20), con la quale il Tribunale dichiarava improcedibile il giudizio, con
conseguente revoca del decreto opposto, per omesso esperimento del procedimento di mediazione
demandato;
pagina 3 di 6 ciononostante, con comunicazione PEC del 17/05/23 il rappresentava la possibilità di CP_1
richiedere nei confronti dell'esponente un nuovo decreto ingiuntivo sugli stessi presupposti (All.21);
è quindi interesse dell'attore che la “quaestio” sia chiarita in via definitiva;
il procedimento di mediazione, regolarmente instaurato dall'esponente, si è concluso con esito negativo
per mancata adesione del convenuto (All.22 e 23).
Il convenuto, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1
fissazione dell'udienza di comparizione nei termini ivi assegnati, è stato dichiarato contumace alla prima udienza.
La causa, istruita con i documenti indicati in ricorso, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies
cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo il ricorrente confermato le proprie conclusioni con le note sostitutive depositate ilo 12.5.2025).
***
La domanda proposta dal ricorrente al capo a) è fondata per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra riportate, che sono confermate in fatto dalla documentazione prodotta e sono in linea, in diritto,
con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento del diritto di credito e alla distribuzione del relativo onere probatorio (ex art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem
espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Può in particolare rilevarsi (richiamando per il resto le difese del ricorrente): a) che l'interesse ad agire del ricorrente è reso evidente dalla PEC prodotta come doc.21, nella quale l'amministratore del
Condominio convenuto, richiamata la sentenza n.992/2023 che ha definito solo in rito l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1235/2019 proposta dal , ha comunicato al legale di quest'ultimo che Pt_1
“…resta comunque inalterata la possibilità di richiedere nei confronti del suo cliente un nuovo decreto
ingiuntivo sugli stessi presupposti”; b) che i richiamati presupposti sono sicuramente insussistenti, visto pagina 4 di 6 che: il credito azionato col richiamato decreto ingiuntivo n.1235/2019 è lo stesso credito oggetto dell'azione negatoria formulata da precedente proprietaria dell'immobile oggi del Parte_2
(come risulta evidente dal confronto degli atti dei rispettivi procedimenti, nel quale esso è Pt_1
sempre fondato sul saldo delle quote per la ristrutturazione della facciata di cui al riparto approvato dall'assemblea del 21.4.2017); l'inesistenza di tale credito è stata già definitivamente accertata da questo Tribunale con la sentenza n.1869/2020, che ha definito il procedimento promosso dalla Pt_2
accogliendone integralmente le domande;
tale sentenza - oltre ad avere motivazioni perfettamente adattabili al caso in esame (relativamente all'onere in capo al convenuto della prova del credito negato dall'attore nella sua stessa esistenza ed alla totale mancanza di tale prova) - è sicuramente opponibile al convenuto, ai sensi dell'art.1306, comma 2, cpc, in quanto non è fondata su ragioni CP_1
personali alla (asserita) debitrice solidale (es. compensazione). Parte_2
È invece infondata e inaccoglibile la domanda sub b), essendo evidente come un credito inesistente non possa essere contestualmente dichiarato estinto.
Il convenuto, integralmente soccombente, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarre al suo procuratore antistatario, che vengono liquidate come in dispositivo
(ovvero, per i compensi professionali, applicando le tabelle relative ai procedimenti contenziosi del valore del credito negato e calcolando compensi intorno ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria -
visto che la causa è stata trattata ed istruita, nella contumacia del convenuto, sulla sola base della prospettazione e documentazione di cui al ricorso - e compensi intorno ai medi per le restanti fasi).
PQM
definitivamente pronunciando:
dichiara inesistente il credito già azionato dal convenuto col decreto ingiuntivo CP_1
n.1235/2017 (revocato per improcedibilità del giudizio di opposizione con la sentenza di questo
Tribunale n.992/2023) e, quindi, che nulla è dovuto dal ricorrente per saldo quote lavori di ristrutturazione facciata di cui al riparto approvato dall'assemblea condominiale del 21.4.2017;
pagina 5 di 6 condanna il convenuto, in persona del suo amministratore in carica, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 237,00 per esborsi e che si distraggono in favore dell'avv. Raffaele Rauso.
Cagliari, 12 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6