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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2099/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2099/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marica Grande, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gibaldi, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 15/07/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2024, esponeva: 1) di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 16/08/1993 e che dalla loro unione erano nate il CP_1 Per_1
1 26/10/1996, e il 15/11/2005; 2) che, venuta meno la comunione materiale tra i Per_2 coniugi, questi ultimi sottoscrivevano accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. n. 132/2014; 3) con atto di accettazione di finanziamento fondiario e concessione di ipoteca, il 24 marzo 2015, gli allora coniugi e Parte_1 chiedevano a Banca Generali s.p.a. un finanziamento fondiario di euro CP_1 novantaduemila finalizzato all'acquisto di un immobile con relative pertinenze adibiti ad abitazione principale con agevolazione prima casa [cioè, l'immobile sito in RI IN
(AV), in Via Loreto n. 8, presso il Parco Residenziale Loreto e, precisamente, unità abitativa al primo piano interrato, composta da cinque vani catastali, confinante con pianerottolo comune (sub 52) e con altre unità del medesimo stabile individuate in catasto con i subalterni
36 e 79, salvo altri, individuata in Catasto Fabbricati al foglio 90, p.lla n. 842, sub 82 (già sub
53), via Loreto n. 8, piano S1, cat. A/2, cl. 2, vani 5, RC € 464,81; locale deposito al piano primo interrato, di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa innanzi descritta, della consistenza catastale di metri quadrati quindici (mq. 15), confinante con corsia comune (sub 38), con altro locale deposito del medesimo stabile individuato in catasto con il subalterno 49, con corridoio comune (sub 52) e con vano scala (sub 2), salvo altri, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 90, p.lla n. 842, sub 50, Contrda Loreto snc, piano S1, cat. C/2, cl. 3, cons. mq. 15, RC
€ 30,99]; 4) il suddetto immobile veniva acquistato dai coniugi in regime di comproprietà al
50% ed il finanziamento fondiario è ancora in corso, con rate pagate (ognuna di € 306,77) regolarmente fino al mese di marzo 2024; 5) essendo venuta meno la comunione materiale tra i coniugi e sussistendo la separazione tra gli stessi, intende regolare con la sig.ra
[...]
anche gli aspetti patrimoniali conseguenti alla separazione e, precisamente, CP_1 procedere alla vendita della casa coniugale e, quindi, alla cessione del mutuo;
6) le due figlie sono entrambe maggiorenni, ma solo è economicamente autosufficiente. Per_1
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva all'intestato Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 16/08/1993, alle condizioni specificamente indicate nel ricorso introduttivo CP_1 del presente procedimento.
In data 08/10/2024, si costituiva la resistente, la quale, sulla base delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata, alla quale si rimanda estensivamente, chiedeva, nel merito, con vittoria di spese e competenze professionali: 1) in via principale, “-rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di e ogni Parte_2 richiesta e/o proposta contenuta nel ricorso introduttivo dichiarandone l'inammissibilità e/o infondatezza e irricevibilità per i motivi sopra esposti;
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi”; 2) in via riconvenzionale, “- riconoscere in
2 favore della sig.ra e a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro CP_1
400,00 mensili, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
- riconoscere in favore della sig.ra
[...]
il 40%del T.F.R. spettante al ricorrente ai sensi dell'art.12-bis della L.898/1970; - CP_1 riconoscere in favore della sig.ra ed a carico del ricorrente il rimborso della CP_1 metà dell'assegno unico universale percepito da nell'interesse della figlia Parte_1
da Luglio 2024 fino all'effettiva percezione integrale dello stesso da parte sua”. Per_2
Successivamente, le parti: depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 n. 1 e n. 2 c.p.c.; comparivano personalmente alla prima udienza del 19/11/2024 e, nel corso del giudizio, raggiungevano un accordo in ordine al richiesto divorzio, le cui condizioni si riportano di seguito (cfr. allegato alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
07/11/2025):
“1) il sig. verserà a un assegno mensile di euro 350,00 a Parte_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia mediante bonifico Parte_2 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2) il sig. corrisponderà a il 50% delle spese straordinarie Parte_1 CP_1 sostenute nell'interesse di purché previamente concordate e Parte_2 documentate dalla madre (a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN e quant'altro rientra nella categoria di tale natura di spese);
3) la sig.ra trasferirà al sig. la sua quota di proprietà CP_1 Parte_1 dell'abitazione coniugale sita in RI IN alla C/da Loreto n.8 a fronte del pagamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di euro 40.941,96 Parte_1 CP_1
(quarantamilanovecentoquarantuno/96), pari all'importo netto liquidato del suo T.F.R. come da prospetto del Fondo Pensione dei Dipendenti delle società del Gruppo Generali del
31.07.2025, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. [fondo pensioni.] Tale trasferimento immobiliare costituisce una regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra le parti.
4) La sig.ra si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, libera da CP_1 persone e cose, entro e non oltre tre mesi dalla data dell'atto notarile di trasferimento di cui al precedente punto 3).
5) La sig.ra dichiara e garantisce che la sua quota di proprietà CP_1 dell'immobile è libera da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, debiti, imposte
e tasse privilegiate o comunque arretrate. A tal fine, la sig.ra si impegna a consegnare CP_1
3 al sig. , contestualmente all'atto notarile di trasferimento, le ricevute attestanti Parte_1
l'avvenuto pagamento di tutte le tasse e imposte relative alla sua quota di proprietà dell'immobile fino alla data del trasferimento, incluse a titolo esemplificativo la TARI e le altre imposte locali.
6) Le parti dichiarano di non aver nulla di ulteriore, oltre a quanto sopra pattuito, da pretendere una dall'altra a qualsivoglia titolo e di aver risolto, in tal modo, ogni questione economica che li riguarda.
Le parti chiedono che il Tribunale, previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologhi il presente accordo, conferendogli piena efficacia esecutiva, e disponga che gli atti e i provvedimenti relativi al presente procedimento siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987, n. 74.
7) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex all'art.13 della l.247/2012”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle figlie della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
4 I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 6, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 1993);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RI IN (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2099/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marica Grande, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gibaldi, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 15/07/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2024, esponeva: 1) di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 16/08/1993 e che dalla loro unione erano nate il CP_1 Per_1
1 26/10/1996, e il 15/11/2005; 2) che, venuta meno la comunione materiale tra i Per_2 coniugi, questi ultimi sottoscrivevano accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. n. 132/2014; 3) con atto di accettazione di finanziamento fondiario e concessione di ipoteca, il 24 marzo 2015, gli allora coniugi e Parte_1 chiedevano a Banca Generali s.p.a. un finanziamento fondiario di euro CP_1 novantaduemila finalizzato all'acquisto di un immobile con relative pertinenze adibiti ad abitazione principale con agevolazione prima casa [cioè, l'immobile sito in RI IN
(AV), in Via Loreto n. 8, presso il Parco Residenziale Loreto e, precisamente, unità abitativa al primo piano interrato, composta da cinque vani catastali, confinante con pianerottolo comune (sub 52) e con altre unità del medesimo stabile individuate in catasto con i subalterni
36 e 79, salvo altri, individuata in Catasto Fabbricati al foglio 90, p.lla n. 842, sub 82 (già sub
53), via Loreto n. 8, piano S1, cat. A/2, cl. 2, vani 5, RC € 464,81; locale deposito al piano primo interrato, di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa innanzi descritta, della consistenza catastale di metri quadrati quindici (mq. 15), confinante con corsia comune (sub 38), con altro locale deposito del medesimo stabile individuato in catasto con il subalterno 49, con corridoio comune (sub 52) e con vano scala (sub 2), salvo altri, individuato in Catasto Fabbricati al foglio 90, p.lla n. 842, sub 50, Contrda Loreto snc, piano S1, cat. C/2, cl. 3, cons. mq. 15, RC
€ 30,99]; 4) il suddetto immobile veniva acquistato dai coniugi in regime di comproprietà al
50% ed il finanziamento fondiario è ancora in corso, con rate pagate (ognuna di € 306,77) regolarmente fino al mese di marzo 2024; 5) essendo venuta meno la comunione materiale tra i coniugi e sussistendo la separazione tra gli stessi, intende regolare con la sig.ra
[...]
anche gli aspetti patrimoniali conseguenti alla separazione e, precisamente, CP_1 procedere alla vendita della casa coniugale e, quindi, alla cessione del mutuo;
6) le due figlie sono entrambe maggiorenni, ma solo è economicamente autosufficiente. Per_1
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva all'intestato Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 16/08/1993, alle condizioni specificamente indicate nel ricorso introduttivo CP_1 del presente procedimento.
In data 08/10/2024, si costituiva la resistente, la quale, sulla base delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata, alla quale si rimanda estensivamente, chiedeva, nel merito, con vittoria di spese e competenze professionali: 1) in via principale, “-rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di e ogni Parte_2 richiesta e/o proposta contenuta nel ricorso introduttivo dichiarandone l'inammissibilità e/o infondatezza e irricevibilità per i motivi sopra esposti;
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi”; 2) in via riconvenzionale, “- riconoscere in
2 favore della sig.ra e a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro CP_1
400,00 mensili, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
- riconoscere in favore della sig.ra
[...]
il 40%del T.F.R. spettante al ricorrente ai sensi dell'art.12-bis della L.898/1970; - CP_1 riconoscere in favore della sig.ra ed a carico del ricorrente il rimborso della CP_1 metà dell'assegno unico universale percepito da nell'interesse della figlia Parte_1
da Luglio 2024 fino all'effettiva percezione integrale dello stesso da parte sua”. Per_2
Successivamente, le parti: depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 n. 1 e n. 2 c.p.c.; comparivano personalmente alla prima udienza del 19/11/2024 e, nel corso del giudizio, raggiungevano un accordo in ordine al richiesto divorzio, le cui condizioni si riportano di seguito (cfr. allegato alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
07/11/2025):
“1) il sig. verserà a un assegno mensile di euro 350,00 a Parte_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia mediante bonifico Parte_2 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2) il sig. corrisponderà a il 50% delle spese straordinarie Parte_1 CP_1 sostenute nell'interesse di purché previamente concordate e Parte_2 documentate dalla madre (a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN e quant'altro rientra nella categoria di tale natura di spese);
3) la sig.ra trasferirà al sig. la sua quota di proprietà CP_1 Parte_1 dell'abitazione coniugale sita in RI IN alla C/da Loreto n.8 a fronte del pagamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di euro 40.941,96 Parte_1 CP_1
(quarantamilanovecentoquarantuno/96), pari all'importo netto liquidato del suo T.F.R. come da prospetto del Fondo Pensione dei Dipendenti delle società del Gruppo Generali del
31.07.2025, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. [fondo pensioni.] Tale trasferimento immobiliare costituisce una regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra le parti.
4) La sig.ra si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, libera da CP_1 persone e cose, entro e non oltre tre mesi dalla data dell'atto notarile di trasferimento di cui al precedente punto 3).
5) La sig.ra dichiara e garantisce che la sua quota di proprietà CP_1 dell'immobile è libera da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, debiti, imposte
e tasse privilegiate o comunque arretrate. A tal fine, la sig.ra si impegna a consegnare CP_1
3 al sig. , contestualmente all'atto notarile di trasferimento, le ricevute attestanti Parte_1
l'avvenuto pagamento di tutte le tasse e imposte relative alla sua quota di proprietà dell'immobile fino alla data del trasferimento, incluse a titolo esemplificativo la TARI e le altre imposte locali.
6) Le parti dichiarano di non aver nulla di ulteriore, oltre a quanto sopra pattuito, da pretendere una dall'altra a qualsivoglia titolo e di aver risolto, in tal modo, ogni questione economica che li riguarda.
Le parti chiedono che il Tribunale, previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologhi il presente accordo, conferendogli piena efficacia esecutiva, e disponga che gli atti e i provvedimenti relativi al presente procedimento siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987, n. 74.
7) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex all'art.13 della l.247/2012”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle figlie della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
4 I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 6, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 1993);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RI IN (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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