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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1433/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/02/2025
da con i proc. dom. avv.ti DEL NEGRO MONICA e Parte_1
TONUSSI DANIELA per mandato allegato al ricorso
e da
con i proc. e dom. avv.ti MANILDO SILVIA E MANILDO Parte_2
MATILDE per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. di omologa n.
80/2024 emessa dal Tribunale di Udine il 18/01/2024 e pubblicata in data 23/01/2024, nel
1 procedimento n. 2821/2023 R.G. Cont. Civ. passata in giudicato il 25 settembre Per_1
2024);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 20.2.2018), minorenne, e che il Per_2
sig. ha adottato (nata il [...]), figlia della Parte_2 Persona_3
sig.ra , maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Pt_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia al Tribunale Persona_3
è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RUDA (UD), il 30/11/2013 tra
, nata a [...] Parte_1
il 23/03/1990, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
a) dispone che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
prende atto che entrambe le figlie manterranno la attuale residenza nella casa familiare;
b) dispone che la casa familiare rimanga assegnata alla madre che vi risiederà con le figlie;
c) dispone che il padre terrà con sé la figlia minore per tre periodi al mese di due Per_2
giorni ciascuno, con un pernotto, in concomitanza con i propri riposi/orari di lavoro
(preferibilmente nel fine settimana). Se i due giorni di riposo cadono durante la settimana,
il padre andrà a prendere a scuola la figlia e la riporterà a scuola il giorno seguente;
se i due giorni di riposo coincidono con il week end (ogni tre mesi circa), il padre prenderà la figlia il venerdì pomeriggio al termine della scuola, trascorrerà con lei le giornate di sabato e domenica ed il lunedì mattina la riaccompagnerà a scuola. Nel caso in cui i periodi di
2 frequentazione coincidano con giornate festive il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
d) prende atto che ciascun genitore si occuperà delle incombenze delle figlie (visite mediche, sport, altre attività) nei rispettivi periodi di frequentazione;
e) dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia minore, durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, che vengono sin da ora, tenuto conto dei turni di lavoro paterni e della organizzazione dell'azienda per cui lavora, individuate nelle settimane centrali del mese di agosto;
dà atto che, in ogni caso, il padre avrà sempre la preferenza nell'indicazione del periodo di ferie, purché la comunicazione del periodo che sia fissato in difformità venga data alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno: per l'estate 2025, in via eccezionale, dispone che il signor terrà con sé la figlia minore per due Parte_2
settimane consecutive, dal 20 luglio al 3 agosto, e la porterà a Lignano.
Quanto alle vacanze natalizie, dispone che la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per gli altri periodi festivi i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai propri impegni lavorativi;
f) dispone che il padre corrisponderà alla madre a titolo di assegno di mantenimento in favore delle due figlie, l'importo di €.250,00= mensili per ciascuna figlia, importo da rivalutarsi annualmente sula base degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 (cinque)
di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiore;
successivamente a tale momento, dispone che l'assegno di mantenimento per la figlia minore sarà di €.350,00= mensili, importo da rivalutarsi annualmente sulla Per_2
base degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
g) le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto stabilito nel Documento
dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia del Tribunale di Udine e sono poste a carico al
50% tra i genitori;
3 h) dà atto che l'assegno unico (o altra misura equipollente) per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre;
i) dà atto che, a definizione dei rapporti economici tra essi intercorrenti, il signor
[...]
si è già impegnato in sede di separazione a cedere a titolo gratuito alla signora Parte_2
, che ha accettato e che dal 2021 si è accollata il pagamento Parte_1
integrale dei ratei del relativo mutuo, la propria quota pari a ½ dell'abitazione familiare,
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnaria Arsa, foglio 3, particella 172, sub. 2.
Prende atto che le spese dell'atto di cessione saranno a integrale carico della signora Pt_1
e l'atto di cessione verrà effettuato entro 60 giorni dal decorso del termine di cinque
[...]
anni dall'erogazione del contributo regionale (termine 06.06.2027);
j) dà atto che tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile di cui sopra saranno ad esclusivo carico della signora;
Pt_1
k) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per il pregresso e per qualsiasi titolo o ragione.
l) Spese e compensi integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1433/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/02/2025
da con i proc. dom. avv.ti DEL NEGRO MONICA e Parte_1
TONUSSI DANIELA per mandato allegato al ricorso
e da
con i proc. e dom. avv.ti MANILDO SILVIA E MANILDO Parte_2
MATILDE per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. di omologa n.
80/2024 emessa dal Tribunale di Udine il 18/01/2024 e pubblicata in data 23/01/2024, nel
1 procedimento n. 2821/2023 R.G. Cont. Civ. passata in giudicato il 25 settembre Per_1
2024);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 20.2.2018), minorenne, e che il Per_2
sig. ha adottato (nata il [...]), figlia della Parte_2 Persona_3
sig.ra , maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Pt_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia al Tribunale Persona_3
è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RUDA (UD), il 30/11/2013 tra
, nata a [...] Parte_1
il 23/03/1990, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
a) dispone che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
prende atto che entrambe le figlie manterranno la attuale residenza nella casa familiare;
b) dispone che la casa familiare rimanga assegnata alla madre che vi risiederà con le figlie;
c) dispone che il padre terrà con sé la figlia minore per tre periodi al mese di due Per_2
giorni ciascuno, con un pernotto, in concomitanza con i propri riposi/orari di lavoro
(preferibilmente nel fine settimana). Se i due giorni di riposo cadono durante la settimana,
il padre andrà a prendere a scuola la figlia e la riporterà a scuola il giorno seguente;
se i due giorni di riposo coincidono con il week end (ogni tre mesi circa), il padre prenderà la figlia il venerdì pomeriggio al termine della scuola, trascorrerà con lei le giornate di sabato e domenica ed il lunedì mattina la riaccompagnerà a scuola. Nel caso in cui i periodi di
2 frequentazione coincidano con giornate festive il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
d) prende atto che ciascun genitore si occuperà delle incombenze delle figlie (visite mediche, sport, altre attività) nei rispettivi periodi di frequentazione;
e) dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia minore, durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, che vengono sin da ora, tenuto conto dei turni di lavoro paterni e della organizzazione dell'azienda per cui lavora, individuate nelle settimane centrali del mese di agosto;
dà atto che, in ogni caso, il padre avrà sempre la preferenza nell'indicazione del periodo di ferie, purché la comunicazione del periodo che sia fissato in difformità venga data alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno: per l'estate 2025, in via eccezionale, dispone che il signor terrà con sé la figlia minore per due Parte_2
settimane consecutive, dal 20 luglio al 3 agosto, e la porterà a Lignano.
Quanto alle vacanze natalizie, dispone che la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per gli altri periodi festivi i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai propri impegni lavorativi;
f) dispone che il padre corrisponderà alla madre a titolo di assegno di mantenimento in favore delle due figlie, l'importo di €.250,00= mensili per ciascuna figlia, importo da rivalutarsi annualmente sula base degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 (cinque)
di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiore;
successivamente a tale momento, dispone che l'assegno di mantenimento per la figlia minore sarà di €.350,00= mensili, importo da rivalutarsi annualmente sulla Per_2
base degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
g) le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto stabilito nel Documento
dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia del Tribunale di Udine e sono poste a carico al
50% tra i genitori;
3 h) dà atto che l'assegno unico (o altra misura equipollente) per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre;
i) dà atto che, a definizione dei rapporti economici tra essi intercorrenti, il signor
[...]
si è già impegnato in sede di separazione a cedere a titolo gratuito alla signora Parte_2
, che ha accettato e che dal 2021 si è accollata il pagamento Parte_1
integrale dei ratei del relativo mutuo, la propria quota pari a ½ dell'abitazione familiare,
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnaria Arsa, foglio 3, particella 172, sub. 2.
Prende atto che le spese dell'atto di cessione saranno a integrale carico della signora Pt_1
e l'atto di cessione verrà effettuato entro 60 giorni dal decorso del termine di cinque
[...]
anni dall'erogazione del contributo regionale (termine 06.06.2027);
j) dà atto che tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile di cui sopra saranno ad esclusivo carico della signora;
Pt_1
k) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per il pregresso e per qualsiasi titolo o ragione.
l) Spese e compensi integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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