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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2100/2024 R.G.
Corte d'Appello di Venezia
Prima sezione civile
Il Consigliere Istruttore dott. Francesco Petrucco Toffolo premesso che ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Verona n. 2754 pubblicata in data 12 novembre 2024, n. rep.
3484/2024, emessa a conclusione del procedimento R.G. 6608/2023, e che la causa d'appello ha preso numero 2100/2024 di ruolo generale;
dato atto che nel giudizio si è costituita l'appellata Controparte_1
rilevato che, con atto depositato il 29.5.2025, il (nuovo) procuratore di parte appellante, ha dichiarato la rinunzia dell'appellante agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate;
dato atto che lo scrivente consigliere istruttore ha assegnato termine a parte appellata per il deposito di nota (con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio), riservandosi all'esito la dichiarazione di estinzione del procedimento;
rilevato che, con atto depositato il 9.6.2025, il procuratore di parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia con liquidazione delle spese a carico di parte appellante e rinunciante, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c.; ritenuta la regolarità della rinunzia agli atti del giudizio e dell'accettazione;
considerato che
, in assenza di accordo delle parti circa la compensazione delle spese di lite, le stesse devono essere dalla parte rinunciante rimborsate all'altra parte secondo quanto disposto dall'art. 306 comma 4 c.p.c.; dato atto che le spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., secondo importi minimi attesa la semplicità della causa e l'esiguità dell'attività svolta, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva (per causa di valore indeterminabile di bassa complessità); letti gli artt. 306 nonché 178 e 359 c.p.c.; dichiara estinto il presente giudizio;
pone a carico di parte appellante le spese anticipate dall'appellata Parte_1
che liquida in € 1.738,00 per compenso di avvocato, oltre 15% Controparte_1
per spese generali, I.V.A. e C.p.A. se ed in quanto dovute per legge.
Si comunichi.
Venezia, 10 giugno 2025.
Il Consigliere Istruttore
Corte d'Appello di Venezia
Prima sezione civile
Il Consigliere Istruttore dott. Francesco Petrucco Toffolo premesso che ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Verona n. 2754 pubblicata in data 12 novembre 2024, n. rep.
3484/2024, emessa a conclusione del procedimento R.G. 6608/2023, e che la causa d'appello ha preso numero 2100/2024 di ruolo generale;
dato atto che nel giudizio si è costituita l'appellata Controparte_1
rilevato che, con atto depositato il 29.5.2025, il (nuovo) procuratore di parte appellante, ha dichiarato la rinunzia dell'appellante agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate;
dato atto che lo scrivente consigliere istruttore ha assegnato termine a parte appellata per il deposito di nota (con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio), riservandosi all'esito la dichiarazione di estinzione del procedimento;
rilevato che, con atto depositato il 9.6.2025, il procuratore di parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia con liquidazione delle spese a carico di parte appellante e rinunciante, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c.; ritenuta la regolarità della rinunzia agli atti del giudizio e dell'accettazione;
considerato che
, in assenza di accordo delle parti circa la compensazione delle spese di lite, le stesse devono essere dalla parte rinunciante rimborsate all'altra parte secondo quanto disposto dall'art. 306 comma 4 c.p.c.; dato atto che le spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., secondo importi minimi attesa la semplicità della causa e l'esiguità dell'attività svolta, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva (per causa di valore indeterminabile di bassa complessità); letti gli artt. 306 nonché 178 e 359 c.p.c.; dichiara estinto il presente giudizio;
pone a carico di parte appellante le spese anticipate dall'appellata Parte_1
che liquida in € 1.738,00 per compenso di avvocato, oltre 15% Controparte_1
per spese generali, I.V.A. e C.p.A. se ed in quanto dovute per legge.
Si comunichi.
Venezia, 10 giugno 2025.
Il Consigliere Istruttore