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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1441/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1441/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: separazione giudiziale
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Monica Giuliano, c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla Via Napoli n. 172 - Sc. A/5
RICORRENTE
E
nata nella Federazione Russa, a Bishkek l'11.05.1984, c.f. CP_1
, e residente in [...], C.F._3 rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. Alessandra Vitulli,
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
in Giugliano in Campania NA, in via Staffetta, 209 Controparte_2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza del 27.12.2024, con note congiunte di trattazione scritta depositate il 21.12.2024, chiedevano di recepire l'accordo raggiunto.
Il PM in data 02.12.24 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.02.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Giugliano in Campania il 13.09.2018 con chiedeva pronunziarsi la separazione CP_1
personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.01.2024 era presente il solo ricorrente il quale, a seguito di audizione personale, si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Con ordinanza del 23.01.2024 a scioglimento della riserva, il Giudice relatore emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti ed autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva lo scioglimento della comunione legale, assegnava la causa coniugale alla resistente disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre libero. Ancora, disponeva a carico del ricorrente il versamento della somma di €
200,00 mensili per il mantenimento della figlia e rinviava la causa all'udienza del Persona_1
10.05.2024.
Si costituiva la resistente in data 27.03.2024 la quale assumeva che, a seguito di una CP_1
ripresa dei contatti con il ricorrente, gli stessi avevano raggiunto un accordo e rinunciavano congiuntamente alla comparizione personale per l'udienza fissata del 10.05.202 e chiedeva il cambio di rito, da giudiziale in consensuale e, successivamente alla omologazione della separazione consensuale, di ordinare al competente Ufficiale Civile di annotare il provvedimento di omologa a margine dell'atto di matrimonio.
Successivamente, la resistente revocava il mandato ai difensori e si costituiva nuovamente in data
03.05.2024 con l'Avv. Alessandra Vitulli assumendo che subito dopo il deposito dell'accordo raggiunto tra i coniugi, il ricorrente rifiutava di partecipare alle spese per la scuola privata che la figlia frequentava già da prima della separazione dei coniugi e per il corso di ginnastica artistica e chiedeva pagina 2 di 7 dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, assegnare definitivamente alla stessa la casa coniugale, disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, disporre che l'assegno Unico
Universale venisse percepito al 100% dalla resistente, disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 mensili e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza del 10.05.2024 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non riuscire ad accordarsi in ordine alla scuola privata frequentata dalla minore, ed i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti chiedendo i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice delegato disponeva la ripartizione al 50% delle spese previste per la scuola privata frequentata dalla minore tra le parti e rinviava il processo all'udienza del 29.10.24 disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
In data 21.11.2024 veniva depositata istanza congiunta di anticipazione udienza atteso che le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano e chiedevano assegnare la causa in decisione disponendo secondo l'accordo raggiunto dai coniugi stessi.
Il Giudice, accoglieva l'istanza ed anticipava l'udienza al 27.12.2024 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del quale il
27.12.24 , assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso pagina 3 di 7 dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria
residenza, anche in considerazione delle esigenze lavorative scolastiche della propria figlia minore
. Persona_1
b) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con l'obbligo per colui che trasferisce la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata
A/R, nonché a scambiarsi un recapito telefonico presso cui rendersi sempre reperibili unicamente per
le esigenze familiari.
c) Il signor è disoccupato e percepisce un assegno mensile di invalidità civile Parte_2
essendogli stato revocato il beneficio del reddito di cittadinanza, e la signora dichiara CP_1
di aver visto riconosciuto lo status di invalidità all'80% e di recepire assegno mensile di invalidità.
Pertanto, i predetti coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno mensile a titolo di mantenimento
e/o alimenti.
d) Il signor si impegna a pagare a titolo di mantenimento unicamente per la figlia minore Pt_1
un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 300,00 (€ trecento/00), da Persona_1
versarsi alla sig.ra entro e non oltre il giorni 05 di ogni mese, rivalutabile CP_1
automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie
relativa alla figlia, mediche non coperte dal SSN, di istruzione e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord con il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto. Tali
spese dovranno essere debitamente documentate dalla parte che le richiede mentre quelle non previste
nel predetto protocollo dovranno essere preventivamente concordate dalle parti o rimarranno a
carico della parte che vorrà egualmente sostenerle.
e) i pagamenti di cui al punto d) verranno effettuati dal Sig. mediante bonifico Parte_1
pagina 4 di 7 bancario ad accreditarsi sul c/c in uso alla sig.ra ed avente IBAN IT CP_1
82H3608105138237235437239;
f) l'assegno unico universale erogato dall' verrà corrisposto nella misura del 100% in favore CP_3
della sig.ra ; CP_1
g) lo sgravio fiscale relativo alla figlia minore verrà equamente ripartito tra i Persona_1
genitori e sarà fruibile nella misura del 50% da ognuno;
h) la minore rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza previlegiata presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre sig.
nei giorni e con gli orari di seguito indicati: Parte_1
1) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore il martedì ed il giovedì dal termine della scuola e fino alle 20.30, allorquando provvederà ad accompagnarla c/o l'abitazione materna;
2) la minore trascorrerà con il padre un fine settimana a settimane alterne, dall'uscita da scuola del
venerdì sino alle 8.00 del lunedì, ove la piccola verrà accompagnata a scuola o c/o Persona_1
l'abitazione materna;
3) il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non continuativi durante il
mese di luglio e/o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni
anno. Durante tale periodo resta sospeso il diritto di visita ed, in ogni caso, i coniugi si impegnano a
comunicarsi reciprocamente il luogo ove passeranno le vacanze estive.
6) la minore trascorrerà le festività, nonché i periodi feriali, alternativamente con il padre e con la
madre; in particolare trascorrerà le festività di Natale per il periodo dal 24 al 29 Dicembre o dal 30
Dicembre al 03 Gennaio, nonché il 5 o 6 gennaio rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro; trascorreranno le vacanze di Pasqua a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore,
comprendenti o il giorni di Pasquale o il lunedì in Albis, rispettando ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì in Albis, il principio dell'alternanza da un anno all'altro. La minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno e l'onomastico di questi, nonché con la madre la festa della mamma, compleanno e l'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano a
comunicarsi eventuali variazioni delle giornate di visita con almeno 48 ore di preavviso.
5) qualora per esigenze personali e/o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni ut sopra, i
pagina 5 di 7 coniugi si impegnano ad accordarsi nel pieno rispetto reciproco e nell'interesse preminente della
minore.
6) con riferimento alla formazione scolastica della minore i Sigg.ri Persona_2 Parte_1
ed prestano il reciproco consenso affinchè la figlia termini l'anno scolastico CP_1
2024/2024 e sino al mese di giugno 2025 c/o l'Istituto privato Nugnes, con condivisione al 50% già
concordata delle relative spese pari a 180,00 euro mensili per la retta, di cui euro 90,00 per ciascun
genitore, ed Euro 50 mensili per la mensa (Euro 25 per ciascun genitore). Terminata la classe
seconda elementare ed a decorrere dal mese di settembre 2025 la piccola verrà iscritta c/o un istituto
scolastico pubblico scelto di comune accordo tra le parti;
7) le parti convengono che nel mese di dicembre 2024, per circa due mesi, la sig.ra si CP_1
recherà in Russia con la figlia minore ed il sig. presta sin d'ora il Persona_1 Parte_1
proprio consenso, così che la sig.ra potrà acquistare i biglietti di andata per CP_1
l'indicazione della data esatta della partenza. Il sig. si rende sin d'ora disponibile a Parte_1
firmare il consenso per il detto viaggio, anche in presenza delle Autorità ove necessario.
8) i coniugi dichiarano che con il presente accorso di separazione hanno provveduto a regolamentare
ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata nella Federazione Russa, a Bishkek l'11.05.1984 ai sensi dell'art. 151 co. 1 CP_1
c.c. alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per pagina 6 di 7 l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) (Atto n. 94, Parte 1, Anno
2018);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1441/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: separazione giudiziale
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Monica Giuliano, c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla Via Napoli n. 172 - Sc. A/5
RICORRENTE
E
nata nella Federazione Russa, a Bishkek l'11.05.1984, c.f. CP_1
, e residente in [...], C.F._3 rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. Alessandra Vitulli,
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
in Giugliano in Campania NA, in via Staffetta, 209 Controparte_2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza del 27.12.2024, con note congiunte di trattazione scritta depositate il 21.12.2024, chiedevano di recepire l'accordo raggiunto.
Il PM in data 02.12.24 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.02.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Giugliano in Campania il 13.09.2018 con chiedeva pronunziarsi la separazione CP_1
personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.01.2024 era presente il solo ricorrente il quale, a seguito di audizione personale, si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Con ordinanza del 23.01.2024 a scioglimento della riserva, il Giudice relatore emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti ed autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva lo scioglimento della comunione legale, assegnava la causa coniugale alla resistente disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre libero. Ancora, disponeva a carico del ricorrente il versamento della somma di €
200,00 mensili per il mantenimento della figlia e rinviava la causa all'udienza del Persona_1
10.05.2024.
Si costituiva la resistente in data 27.03.2024 la quale assumeva che, a seguito di una CP_1
ripresa dei contatti con il ricorrente, gli stessi avevano raggiunto un accordo e rinunciavano congiuntamente alla comparizione personale per l'udienza fissata del 10.05.202 e chiedeva il cambio di rito, da giudiziale in consensuale e, successivamente alla omologazione della separazione consensuale, di ordinare al competente Ufficiale Civile di annotare il provvedimento di omologa a margine dell'atto di matrimonio.
Successivamente, la resistente revocava il mandato ai difensori e si costituiva nuovamente in data
03.05.2024 con l'Avv. Alessandra Vitulli assumendo che subito dopo il deposito dell'accordo raggiunto tra i coniugi, il ricorrente rifiutava di partecipare alle spese per la scuola privata che la figlia frequentava già da prima della separazione dei coniugi e per il corso di ginnastica artistica e chiedeva pagina 2 di 7 dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, assegnare definitivamente alla stessa la casa coniugale, disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, disporre che l'assegno Unico
Universale venisse percepito al 100% dalla resistente, disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 mensili e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza del 10.05.2024 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non riuscire ad accordarsi in ordine alla scuola privata frequentata dalla minore, ed i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti chiedendo i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice delegato disponeva la ripartizione al 50% delle spese previste per la scuola privata frequentata dalla minore tra le parti e rinviava il processo all'udienza del 29.10.24 disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
In data 21.11.2024 veniva depositata istanza congiunta di anticipazione udienza atteso che le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano e chiedevano assegnare la causa in decisione disponendo secondo l'accordo raggiunto dai coniugi stessi.
Il Giudice, accoglieva l'istanza ed anticipava l'udienza al 27.12.2024 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del quale il
27.12.24 , assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso pagina 3 di 7 dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria
residenza, anche in considerazione delle esigenze lavorative scolastiche della propria figlia minore
. Persona_1
b) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con l'obbligo per colui che trasferisce la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata
A/R, nonché a scambiarsi un recapito telefonico presso cui rendersi sempre reperibili unicamente per
le esigenze familiari.
c) Il signor è disoccupato e percepisce un assegno mensile di invalidità civile Parte_2
essendogli stato revocato il beneficio del reddito di cittadinanza, e la signora dichiara CP_1
di aver visto riconosciuto lo status di invalidità all'80% e di recepire assegno mensile di invalidità.
Pertanto, i predetti coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno mensile a titolo di mantenimento
e/o alimenti.
d) Il signor si impegna a pagare a titolo di mantenimento unicamente per la figlia minore Pt_1
un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 300,00 (€ trecento/00), da Persona_1
versarsi alla sig.ra entro e non oltre il giorni 05 di ogni mese, rivalutabile CP_1
automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie
relativa alla figlia, mediche non coperte dal SSN, di istruzione e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord con il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019 e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto. Tali
spese dovranno essere debitamente documentate dalla parte che le richiede mentre quelle non previste
nel predetto protocollo dovranno essere preventivamente concordate dalle parti o rimarranno a
carico della parte che vorrà egualmente sostenerle.
e) i pagamenti di cui al punto d) verranno effettuati dal Sig. mediante bonifico Parte_1
pagina 4 di 7 bancario ad accreditarsi sul c/c in uso alla sig.ra ed avente IBAN IT CP_1
82H3608105138237235437239;
f) l'assegno unico universale erogato dall' verrà corrisposto nella misura del 100% in favore CP_3
della sig.ra ; CP_1
g) lo sgravio fiscale relativo alla figlia minore verrà equamente ripartito tra i Persona_1
genitori e sarà fruibile nella misura del 50% da ognuno;
h) la minore rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza previlegiata presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre sig.
nei giorni e con gli orari di seguito indicati: Parte_1
1) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore il martedì ed il giovedì dal termine della scuola e fino alle 20.30, allorquando provvederà ad accompagnarla c/o l'abitazione materna;
2) la minore trascorrerà con il padre un fine settimana a settimane alterne, dall'uscita da scuola del
venerdì sino alle 8.00 del lunedì, ove la piccola verrà accompagnata a scuola o c/o Persona_1
l'abitazione materna;
3) il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non continuativi durante il
mese di luglio e/o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni
anno. Durante tale periodo resta sospeso il diritto di visita ed, in ogni caso, i coniugi si impegnano a
comunicarsi reciprocamente il luogo ove passeranno le vacanze estive.
6) la minore trascorrerà le festività, nonché i periodi feriali, alternativamente con il padre e con la
madre; in particolare trascorrerà le festività di Natale per il periodo dal 24 al 29 Dicembre o dal 30
Dicembre al 03 Gennaio, nonché il 5 o 6 gennaio rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro; trascorreranno le vacanze di Pasqua a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore,
comprendenti o il giorni di Pasquale o il lunedì in Albis, rispettando ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì in Albis, il principio dell'alternanza da un anno all'altro. La minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno e l'onomastico di questi, nonché con la madre la festa della mamma, compleanno e l'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano a
comunicarsi eventuali variazioni delle giornate di visita con almeno 48 ore di preavviso.
5) qualora per esigenze personali e/o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni ut sopra, i
pagina 5 di 7 coniugi si impegnano ad accordarsi nel pieno rispetto reciproco e nell'interesse preminente della
minore.
6) con riferimento alla formazione scolastica della minore i Sigg.ri Persona_2 Parte_1
ed prestano il reciproco consenso affinchè la figlia termini l'anno scolastico CP_1
2024/2024 e sino al mese di giugno 2025 c/o l'Istituto privato Nugnes, con condivisione al 50% già
concordata delle relative spese pari a 180,00 euro mensili per la retta, di cui euro 90,00 per ciascun
genitore, ed Euro 50 mensili per la mensa (Euro 25 per ciascun genitore). Terminata la classe
seconda elementare ed a decorrere dal mese di settembre 2025 la piccola verrà iscritta c/o un istituto
scolastico pubblico scelto di comune accordo tra le parti;
7) le parti convengono che nel mese di dicembre 2024, per circa due mesi, la sig.ra si CP_1
recherà in Russia con la figlia minore ed il sig. presta sin d'ora il Persona_1 Parte_1
proprio consenso, così che la sig.ra potrà acquistare i biglietti di andata per CP_1
l'indicazione della data esatta della partenza. Il sig. si rende sin d'ora disponibile a Parte_1
firmare il consenso per il detto viaggio, anche in presenza delle Autorità ove necessario.
8) i coniugi dichiarano che con il presente accorso di separazione hanno provveduto a regolamentare
ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata nella Federazione Russa, a Bishkek l'11.05.1984 ai sensi dell'art. 151 co. 1 CP_1
c.c. alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per pagina 6 di 7 l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) (Atto n. 94, Parte 1, Anno
2018);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7