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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Serra S. Bruno, C.so Umberto I, 305, presso il Parte_1 proprio studio, perché rappresentata da se medesima, ex art. 86 c.p.c., (PEC:
ì Email_1
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di Dio, n. 46, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Piscopo (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano, via Nazionale, n. 54, presso lo studio dell'avv. Giovanni Limina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 1397620230000935000, notificatale il 29.11.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento (asseritamente mai ricevute) aventi numero: 1392014000038067000 (relativa a contributi di per gli anni 200, 2009 e 2010); 1392014000957938000 (relativa a imposte della CP_2
Direzione prov. di Vibo Valentia, per gli anni 2011 e 2013); 13920140010608852000 (relativa a
1 contributi di per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013); 13920190000240875000 (relativa a CP_2 contributi di per gli anni 2014 e 2017); 139201900067730180000 (relativa a contributi di CP_2
per gli anni 2015 e 2018) e 13920220000002244460000 (relativa a contributi di CP_2 [...]
per gli anni 2007, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). La ricorrente rappresentava CP_2
l'estinzione dei predetti crediti, in ragione dell'intervento della prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità delle cartelle infra indicate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_3 CP_2 contestavano integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedevano il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore di quella della Corte di
Giustizia Tributaria, per la cartella di pagamento n. 1392014000957938000, perché avente a oggetto crediti di natura tributaria.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui agli atti di pagamento sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 5. Il ha provato, senza trovare contestazione avversaria sul punto, la validità delle CP_4 notifiche degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale. La notifica è stata, infatti, eseguita correttamente nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920140000380670000 è stata notificata il 27.08.2014;
- la cartella di pagamento n. 13920140010608852000 è stata notificata il 28.05.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920190000240875000 è stata notificata il 15.09.2021;
- la cartella di pagamento n. 139201900067730180000 è stata notificata il 27.01.2022;
- la cartella di pagamento n. 1392022000002244460000 è stata notificata il 11.07.2022.
5.1. A ciò si aggiunga che il ha validamente notificato un preavviso di fermo CP_4 amministrativo, il 13.04.2016, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140000380670000 e
13920140010608852000, da considerarsi interruttivo del termine di prescrizione, poiché notificato nell'arco temporale di cinque anni dalla notifica delle cartelle impugnate.
6. L'odierna impugnazione deve, peraltro, ritenersi tardiva relativamente alle cartelle sopra indicate e le notifiche devono considerarsi tutte validamente effettuate, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
6.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
6.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M.
1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli
"invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di
3 distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate
a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso
l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504;
Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
6.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
7. Per le ragioni fin qui esposte, pertanto, il ricorso va rigettato, perché non si ravvisa alcuna estinzione delle poste creditorie, in ragione del mancato decorso dei termini di prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria relativamente alla cartella di pagamento n. 1392014000957938000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.000,00 Parte_1 oltre accessori di legge, in favore di;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.000,00 Parte_1 oltre accessori di legge, in favore di . Controparte_5
Vibo Valentia, 20.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Serra S. Bruno, C.so Umberto I, 305, presso il Parte_1 proprio studio, perché rappresentata da se medesima, ex art. 86 c.p.c., (PEC:
ì Email_1
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di Dio, n. 46, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Piscopo (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano, via Nazionale, n. 54, presso lo studio dell'avv. Giovanni Limina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 1397620230000935000, notificatale il 29.11.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento (asseritamente mai ricevute) aventi numero: 1392014000038067000 (relativa a contributi di per gli anni 200, 2009 e 2010); 1392014000957938000 (relativa a imposte della CP_2
Direzione prov. di Vibo Valentia, per gli anni 2011 e 2013); 13920140010608852000 (relativa a
1 contributi di per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013); 13920190000240875000 (relativa a CP_2 contributi di per gli anni 2014 e 2017); 139201900067730180000 (relativa a contributi di CP_2
per gli anni 2015 e 2018) e 13920220000002244460000 (relativa a contributi di CP_2 [...]
per gli anni 2007, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). La ricorrente rappresentava CP_2
l'estinzione dei predetti crediti, in ragione dell'intervento della prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità delle cartelle infra indicate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_3 CP_2 contestavano integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedevano il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore di quella della Corte di
Giustizia Tributaria, per la cartella di pagamento n. 1392014000957938000, perché avente a oggetto crediti di natura tributaria.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui agli atti di pagamento sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 5. Il ha provato, senza trovare contestazione avversaria sul punto, la validità delle CP_4 notifiche degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale. La notifica è stata, infatti, eseguita correttamente nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920140000380670000 è stata notificata il 27.08.2014;
- la cartella di pagamento n. 13920140010608852000 è stata notificata il 28.05.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920190000240875000 è stata notificata il 15.09.2021;
- la cartella di pagamento n. 139201900067730180000 è stata notificata il 27.01.2022;
- la cartella di pagamento n. 1392022000002244460000 è stata notificata il 11.07.2022.
5.1. A ciò si aggiunga che il ha validamente notificato un preavviso di fermo CP_4 amministrativo, il 13.04.2016, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140000380670000 e
13920140010608852000, da considerarsi interruttivo del termine di prescrizione, poiché notificato nell'arco temporale di cinque anni dalla notifica delle cartelle impugnate.
6. L'odierna impugnazione deve, peraltro, ritenersi tardiva relativamente alle cartelle sopra indicate e le notifiche devono considerarsi tutte validamente effettuate, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
6.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
6.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M.
1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli
"invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di
3 distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate
a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso
l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504;
Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
6.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
7. Per le ragioni fin qui esposte, pertanto, il ricorso va rigettato, perché non si ravvisa alcuna estinzione delle poste creditorie, in ragione del mancato decorso dei termini di prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria relativamente alla cartella di pagamento n. 1392014000957938000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.000,00 Parte_1 oltre accessori di legge, in favore di;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.000,00 Parte_1 oltre accessori di legge, in favore di . Controparte_5
Vibo Valentia, 20.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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