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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA SA Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia IA Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 124/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pietro Parte_1
Orrù, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 2 maggio 2023, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 1127 del 6 dicembre 2022, chiedendo che, in totale riforma della statuizione di rigetto contenuta nella medesima, fosse accertato e dichiarato che l'infortunio da lui subito, consistito in “infezione da Echinococcus Granulosus”, era stato di origine lavorativa e che, per l'effetto, l'Istituto appellato fosse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del 10% o in quella minore o maggiore percentuale che sarebbe stata accertata in corso di causa;
L' si è costituito nella presente fase di appello e, dopo avere premesso che il Tribunale di CP_1
Cagliari aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale appellante in quanto il danno biologico subito dal medesimo a causa dell'infortunio in discussione era stato valutato pari al 5%,
inferiore, quindi, alla soglia minima di indennizzo, ha osservato come sussistesse, a favore dell'appellante, una preesistente prestazione in godimento di misura pari al 20% e ha, quindi,
proposto, in via transattiva, che il giudizio fosse definito con il riconoscimento, in favore di di una rendita complessiva pari al 24% (20% +5%) e con la compensazione delle Parte_1
spese del giudizio.
L' ha, quindi, concluso chiedendo che la Corte, in caso di accoglimento della proposta, CP_1
dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 22 gennaio 2025, l'appellante ha dichiarato di accettare l'offerta di definizione del giudizio formulata dall' appellato e ha concluso CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, in virtù degli accordi raggiunti dalle parti nel corso della presente fase di appello, l' ha riconosciuto, in favore di per l'infortunio sul lavoro oggetto CP_1 Parte_1
del giudizio, un danno biologico pari al 5% e un danno complessivo, tenuto conto delle prestazioni preesistenti in godimento, pari al 24%, con decorrenza e nella misura di legge.
Agli indicati accordi consegue, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, considerate le concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, per
2 dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dato atto che, in virtù degli accordi raggiunti dalle parti nel corso della presente fase di appello,
l' ha riconosciuto, in favore di per l'infortunio sul lavoro oggetto del CP_1 Parte_1
giudizio, un danno biologico pari al 5% e un danno complessivo, tenuto conto delle prestazioni preesistenti in godimento, pari al 24%, con decorrenza e nella misura di legge,
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. IA SA Scarpa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA SA Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia IA Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 124/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pietro Parte_1
Orrù, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 2 maggio 2023, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 1127 del 6 dicembre 2022, chiedendo che, in totale riforma della statuizione di rigetto contenuta nella medesima, fosse accertato e dichiarato che l'infortunio da lui subito, consistito in “infezione da Echinococcus Granulosus”, era stato di origine lavorativa e che, per l'effetto, l'Istituto appellato fosse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del 10% o in quella minore o maggiore percentuale che sarebbe stata accertata in corso di causa;
L' si è costituito nella presente fase di appello e, dopo avere premesso che il Tribunale di CP_1
Cagliari aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale appellante in quanto il danno biologico subito dal medesimo a causa dell'infortunio in discussione era stato valutato pari al 5%,
inferiore, quindi, alla soglia minima di indennizzo, ha osservato come sussistesse, a favore dell'appellante, una preesistente prestazione in godimento di misura pari al 20% e ha, quindi,
proposto, in via transattiva, che il giudizio fosse definito con il riconoscimento, in favore di di una rendita complessiva pari al 24% (20% +5%) e con la compensazione delle Parte_1
spese del giudizio.
L' ha, quindi, concluso chiedendo che la Corte, in caso di accoglimento della proposta, CP_1
dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con le note di trattazione scritta depositate il 22 gennaio 2025, l'appellante ha dichiarato di accettare l'offerta di definizione del giudizio formulata dall' appellato e ha concluso CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, in virtù degli accordi raggiunti dalle parti nel corso della presente fase di appello, l' ha riconosciuto, in favore di per l'infortunio sul lavoro oggetto CP_1 Parte_1
del giudizio, un danno biologico pari al 5% e un danno complessivo, tenuto conto delle prestazioni preesistenti in godimento, pari al 24%, con decorrenza e nella misura di legge.
Agli indicati accordi consegue, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, considerate le concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, per
2 dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dato atto che, in virtù degli accordi raggiunti dalle parti nel corso della presente fase di appello,
l' ha riconosciuto, in favore di per l'infortunio sul lavoro oggetto del CP_1 Parte_1
giudizio, un danno biologico pari al 5% e un danno complessivo, tenuto conto delle prestazioni preesistenti in godimento, pari al 24%, con decorrenza e nella misura di legge,
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. IA SA Scarpa
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