Articolo 19 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 18Articolo 20
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25 aprile 1981
Art. 19. (Attribuzioni del Comitato nazionale)

II Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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