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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1424/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 CONTROLLI 36BIS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IMP SOS REG.FOR 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210021068247000 ART.
3.BIS 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230008403128000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230008403128000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240025722438000 REGIME FORFETTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.06.2025 Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1, da Lecce, rappresentata come in atti, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 18.04.2025, impugnava anche presupposte indicate 4 cartelle di pagamento afferenti ruoli tributari riferiti a IRPEF anno 2017, sanzioni ex art. 3 bis D.Lgs. 462/97 anno 2014,
IVA anno 2018, imposta sostitutiva regime forfettario anno 2020, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva la ricorrente di non aver mai ricevuto i richiamati prodromici atti (cartelle di pagamento), dal concessionario ritenuti notificati nelle date riportate in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, nonché di prospettata illegittima formazione dei ruoli, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione dei crediti contemplati nelle opposte cartelle e negli atti a queste collegati.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva - l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese ed invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Le parti articolavano e producevano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività degli impugnati ruoli presupposti all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle assoggettate ad impugnativa risultano notificate al contribuente destinatario con le modalità certificate nelle relative prodotte ricevute, rispettivamente: il 21.03.2022, il 29.09.2022, il 28.04.2023, il 01.04.2024.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
A ciò si aggiunga che il concessionario attesta che l'intimazione di pagamento odiernamente opposta in relazione alle indicate cartelle, è stata preceduta dalla notifica di specificata intimazione di pagamento (del
21.05.2024), nonché di comunicazione preventiva di ipoteca e pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.
P.R. 602/73, documentate in relativa produzione.
Tali atti - non autonomamente impugnati - si palesano idonei, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere i termini di prescrizione dei vantati crediti tributari, divenuti comunque definitivi e in quanto tali esigibili.
Discende che rispetto alle nominate cartelle ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione dei relativi crediti. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla loro formazione e validità.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 18.04.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Ritenuta l'insussistenza di presupposti ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1424/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 CONTROLLI 36BIS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004152071000 IMP SOS REG.FOR 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001133188000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210021068247000 ART.
3.BIS 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230008403128000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230008403128000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240025722438000 REGIME FORFETTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.06.2025 Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1, da Lecce, rappresentata come in atti, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 18.04.2025, impugnava anche presupposte indicate 4 cartelle di pagamento afferenti ruoli tributari riferiti a IRPEF anno 2017, sanzioni ex art. 3 bis D.Lgs. 462/97 anno 2014,
IVA anno 2018, imposta sostitutiva regime forfettario anno 2020, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva la ricorrente di non aver mai ricevuto i richiamati prodromici atti (cartelle di pagamento), dal concessionario ritenuti notificati nelle date riportate in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, nonché di prospettata illegittima formazione dei ruoli, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione dei crediti contemplati nelle opposte cartelle e negli atti a queste collegati.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva - l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese ed invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Le parti articolavano e producevano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività degli impugnati ruoli presupposti all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle assoggettate ad impugnativa risultano notificate al contribuente destinatario con le modalità certificate nelle relative prodotte ricevute, rispettivamente: il 21.03.2022, il 29.09.2022, il 28.04.2023, il 01.04.2024.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
A ciò si aggiunga che il concessionario attesta che l'intimazione di pagamento odiernamente opposta in relazione alle indicate cartelle, è stata preceduta dalla notifica di specificata intimazione di pagamento (del
21.05.2024), nonché di comunicazione preventiva di ipoteca e pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.
P.R. 602/73, documentate in relativa produzione.
Tali atti - non autonomamente impugnati - si palesano idonei, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere i termini di prescrizione dei vantati crediti tributari, divenuti comunque definitivi e in quanto tali esigibili.
Discende che rispetto alle nominate cartelle ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione dei relativi crediti. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla loro formazione e validità.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 18.04.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Ritenuta l'insussistenza di presupposti ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.