CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1124/2022 (a cui è riunito il n° 1127/22) R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/06/2022 al n. 1124/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GRIFONI C.F._2
ALESSANDRO che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SILIPO NICOLETTA e dell'avv.
FRIGNANI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
a cui è stata riunita la causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1127/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_1
) E (C.F. , questi ultimi quali C.F._1 CP_2 C.F._7 genitori del minore (C.F. ), Persona_1 C.F._8 elettivamente domiciliati presso l'avv. ALESSANDRO GRIFONI e l'avv. VALENTINA
BONUCCI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SILIPO NICOLETTA e dell'avv.
FRIGNANI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la ordinanza ex art. 702bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data
17/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per le parti appellanti + 1: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Parte_2 di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa rinnovazione della CTU medico legale: in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.C.V. che il SI. con la sua famiglia, e quindi Parte_1 con i propri figli , e dal 1985 al 2000 ha abitato in ON Pt_3 Pt_4 Per_1
d'AR (Si) via 1 maggio, a 300 mt dalla casa della propria madre SI.ra Parte_7 collocata in ON d'AR (Si) Via Turati;
2. D.C.V. che la SI.ra Parte_2 con la sua famiglia, e quindi con i propri figli e dal 1984 al 2000 Parte_5 Parte_6 ha vissuto in via Turati a ON d'AR (Si) nella palazzina accanto a quella dove viveva la SI.ra 3. D.C.V. che nel 2000, durante il trasferimento dalla Parte_7 casa di via Turati ad altra abitazione in Via SInorini, sempre ON d'AR (Si), per sei mesi la SI.ra con il marito e i figli e hanno Parte_2 Parte_5 Parte_6 vissuto nella casa dei nonni in via Turati insieme a questi;
4. D.C.V. che tutte le domeniche a pranzo e per le feste quali Natale, Pasqua e compleanni la SI.ra
[...] riceveva a pranzo presso la sua casa in ON d'AR (Si) Via Turati i figli Pt_7
e con i nipoti;
5. D.C.V. che i SI.ri Pt_2 Parte_1 Parte_5 Pt_6
e appena usciti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 da scuola, pranzavano a casa della nonna SI.ra e quindi in ON Parte_7
d'AR (Si) Via Turati, prima di far rientro alle loro abitazioni;
6. D.C.V. che i SI.ri
e Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni giorno si recavano a casa della nonna e quindi in Persona_1 Parte_7
ON d'AR (Si) Via Turati, o la contattavano telefonicamente per sentire come stavano lei ed il nonno e per raccontarle di loro;
7. D.C.V. che Parte_6 [...] in occasione delle feste preparavano insieme alla nonna Parte_3 Parte_4
SI.ra le pietanze per i pranzi e le cene da consumare tutti insieme;
8. Parte_7
D.C.V. che, ogni settimana, la SI.ra preparava un dolce per la colazione Parte_7 dei nipoti;
9. D.C.V. che in Parte_6 Parte_3 Parte_4 occasione delle feste dormivano insieme a casa della nonna SI.ra 10. Parte_7
D.C.V. che, a far data dal 2016, allorquando le condizioni di salute del nonno si aggravarono, con Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
i loro genitori si organizzarono in turni per aiutare la SI.ra nell'assistenza Parte_7 al di lei marito e quindi nelle fasi di alzarsi dal letto, di andare in bagno e di coricarsi la sera nonché nelle incombenze esterne quali acquisto di generi alimentari e incombenze varie;
11. D.C.V. che la SI.ra ha acquistato una casa, dove vive con il Parte_6 compagno e la figlia, con ingresso dallo stesso pianerottolo di quello dove viveva la nonna SI.ra 12. D.C.V. che la SI.ra preparava la cena Parte_7 Parte_7 anche per la famiglia della nipote e, fin dalla nascita della bis-nipote Parte_6 Per_2
(figlia di , l'ha tenuta con se mentre la nipote e il compagno della stessa Parte_6 erano al lavoro;
13. D.V.T se, successivamente alla morte della nonna SI.ra
[...]
e quindi dal 1/09/2018, Pt_7 Parte_5 Parte_6 Parte_3
e anno frequentato i rispettivi gruppi di amici Parte_4 Persona_1 con cui erano soliti vedersi;
14. D.V.T. se, successivamente alla morte della nonna
SI.ra e quindi dal 1/9/2018, Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
e erano taciturni e privi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 iniziativa nelle incombenze quotidiane e nelle occasioni di svago;
15. D.C.V. che Pt_6 rinunciò al periodo di ferie che aveva programmato dal 10/9/2018 al 20/9/2018;
[...]
16. D.C.V. che il SI. iniziò a lavorare come muratore con il proprio Parte_5 nonno e marito della SI.ra 17. D.V.T se, successivamente alla morte Parte_7 della nonna SI.ra e quindi dal 1/9/2018, le famiglie dei SI.ri Parte_7 [...]
e e quindi i rispettivi figli , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e e si frequentano organizzando pranzi domenicali o Persona_1 Parte_5 Parte_6 in occasione di ricorrenze quali Natale, Pasqua, compleanni e con quale frequenza;
18.
D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra
[...] riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia anche a rischio della propria Pt_7 vita;
Dove si indicano a teste su tutti capitoli i SI.ri , Testimone_1 Tes_2 tutti di ON Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6 Testimone_7
d'AR e di Monte San Savino;
nel merito, riformare l'ordinanza ex art. Testimone_8
702-bis c.p.c. Trib. Siena resa al R.G. n. 503/2021 in data 15/05/2022, ma depositata il 17/05/2022 e comunicata alle parti in data 18/05/2022 e quindi, eventualmente previa rimessione in termini della parte per come richiesto, già nell'ambito del primo grado, con le “deduzioni di udienza” del 17/11/2021, accertate le cause del decesso della SI.ra avvenuto presso l' Parte_7 Controparte_3 in data 1/09/2018, nonchè la condotta dei sanitari che
[...] hanno eseguito gli interventi e/o disposto le cure descritte in atti e/o degli infermieri che l'hanno avuta in cura, anche con riferimento alla mancata acquisizione di un consenso realmente informato della paziente sia in ordine al primo che al secondo intervento, nonchè in ordine alla non adeguata tenuta e compilazione della cartella clinica: dichiararne la responsabilità e la sussistenza del rapporto di causalità tra le condotte e il decesso e/o la perdita di chance di sopravvivenza, sia nell'ambito operatorio, che post-operatorio anche per ritardo diagnostico e reintervento intempestivo, e, quindi, condannare l' Controparte_4
P. IVA: in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare e a P.IVA_1 pagare euro 502.880,00 alla SI.ra ed euro 502.880,00 al SI. Parte_2
o quelle somme maggiori o minori, anche equitativamente Parte_1 determinate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e/o lesione della chance di mantenimento di quel rapporto, ivi compresa la rispettiva quota successoria nel danno da perdita del rapporto di coniugio del proprio padre, e/o lesione della chance di mantenimento del rapporto dello stesso o quella somma maggiore o minore, anche equitativamente determinata, ivi ricomprendendo altresì la quota nel danno patito dalla defunta per inabilità temporanea totale intercorrente dal 30/08/2018 alla data del decesso e/o per danno c.d. terminale, ma anche per il patimento d'animo medio tempore subito dalla stessa e per il danno al proprio diritto all'autodeterminazione, o quelle diverse somme, per tali titoli, ritenute di giustizia e di ragione oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, liquidando poi come a favore della defunta il danno da lesione della c.d. chance di sopravvivenza e quindi, in favore dei ricorrenti, la quota parte di tale danno in rapporto ai rispettivi vincoli successori. Il tutto oltre accessori maturati e maturandi e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, I.V.A. e C.A.P., rimborso forfettario come per legge”; per le parti appellanti + altri “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_6
Firenze, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, e previa rinnovazione della CTU medico legale: in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.C.V. che il SI. con la sua famiglia, e quindi Parte_1 con i propri figli , e dal 1985 al 2000 ha abitato in ON Pt_3 Pt_4 Per_1 d'AR (Si) via 1 maggio, a 300 mt dalla casa della propria madre SI.ra Parte_7 collocata in ON d'AR (Si) Via Turati;
2. D.C.V. che la SI.ra Parte_2 con la sua famiglia, e quindi con i propri figli e dal 1984 al 2000 Parte_5 Parte_6 ha vissuto in via Turati a ON d'AR (Si) nella palazzina accanto a quella dove viveva la SI.ra 3. D.C.V. che nel 2000, durante il trasferimento dalla Parte_7 casa di via Turati ad altra abitazione in Via SInorini, sempre ON d'AR (Si), per sei mesi la SI.ra con il marito e i figli e hanno Parte_2 Parte_5 Parte_6 vissuto nella casa dei nonni in via Turati insieme a questi;
4. D.C.V. che tutte le domeniche a pranzo e per le feste quali Natale, Pasqua e compleanni la SI.ra
[...] riceveva a pranzo presso la sua casa in ON d'AR (Si) Via Turati i figli Pt_7
e con i nipoti;
5. D.C.V. che i SI.ri Pt_2 Parte_1 Parte_5 Pt_6
e appena usciti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 da scuola, pranzavano a casa della nonna SI.ra e quindi in ON Parte_7
d'AR (Si) Via Turati, prima di far rientro alle loro abitazioni;
6. D.C.V. che i SI.ri
e Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni giorno si recavano a casa della nonna e quindi in Persona_1 Parte_7
ON d'AR (Si) Via Turati, o la contattavano telefonicamente per sentire come stavano lei ed il nonno e per raccontarle di loro;
7. D.C.V. che Parte_6 [...] in occasione delle feste preparavano insieme alla nonna Parte_3 Parte_4
SI.ra le pietanze per i pranzi e le cene da consumare tutti insieme;
8. Parte_7
D.C.V. che, ogni settimana, la SI.ra preparava un dolce per la colazione Parte_7 dei nipoti;
9. D.C.V. che in Parte_6 Parte_3 Parte_4 occasione delle feste dormivano insieme a casa della nonna SI.ra 10. Parte_7
D.C.V. che, a far data dal 2016, allorquando le condizioni di salute del nonno si aggravarono, con Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
i loro genitori si organizzarono in turni per aiutare la SI.ra nell'assistenza Parte_7 al di lei marito e quindi nelle fasi di alzarsi dal letto, di andare in bagno e di coricarsi la sera nonché nelle incombenze esterne quali acquisto di generi alimentari e incombenze varie;
11. D.C.V. che la SI.ra ha acquistato una casa, dove vive con il Parte_6 compagno e la figlia, con ingresso dallo stesso pianerottolo di quello dove viveva la nonna SI.ra 12. D.C.V. che la SI.ra preparava la cena Parte_7 Parte_7 anche per la famiglia della nipote e, fin dalla nascita della bis-nipote Parte_6 Per_2
(figlia di , l'ha tenuta con se mentre la nipote e il compagno della stessa Parte_6 erano al lavoro;
13. D.V.T se, successivamente alla morte della nonna SI.ra
[...]
e quindi dal 1/09/2018, Pt_7 Parte_5 Parte_6 Parte_3 e anno frequentato i rispettivi gruppi di amici Parte_4 Persona_1 con cui erano soliti vedersi;
14. D.V.T. se, successivamente alla morte della nonna
SI.ra e quindi dal 1/9/2018, Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
e erano taciturni e privi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 iniziativa nelle incombenze quotidiane e nelle occasioni di svago;
15. D.C.V. che Pt_6 rinunciò al periodo di ferie che aveva programmato dal 10/9/2018 al 20/9/2018;
[...]
16. D.C.V. che il SI. iniziò a lavorare come muratore con il proprio Parte_5 nonno e marito della SI.ra 17. D.V.T se, successivamente alla morte Parte_7 della nonna SI.ra e quindi dal 1/9/2018, le famiglie dei SI.ri Parte_7 [...]
e e quindi i rispettivi figli , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e e si frequentano organizzando pranzi domenicali o Persona_1 Parte_5 Parte_6 in occasione di ricorrenze quali Natale, Pasqua, compleanni e con quale frequenza;
18.
D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra
[...] riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia anche a rischio della propria Pt_7 vita;
Si indicano a teste, su tutti i capitoli, i SI.ri , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e tutti di ON d'AR
[...] Testimone_4 Tes_5 Tes_6 Testimone_7
e di Monte San Savino. Nel merito, riformare l'ordinanza Trib. Siena resa Testimone_8 in data 15/05/2022 (ma pubblicata il 17/05/22 e comunicata alle parti il 18/05/2022) nel procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c. rubricato al R.G. n. 503/2021 e quindi, eventualmente previa rimessione in termini della parte per come richiesto già in primo grado nelle deduzioni per l'udienza del 17/11/2021, accertate le cause del decesso della
SI.ra avvenuto presso l' Parte_7 Controparte_3
in data 1/09/2018, nonchè la condotta dei sanitari che hanno
[...] eseguito gli interventi e/o disposto le cure descritte nella parte espositiva e/o degli infermieri che l'hanno avuta in cura, anche con riferimento alla mancata acquisizione di un consenso realmente informato della paziente sia in ordine al primo che al secondo intervento, nonchè in ordine alla non adeguata tenuta e compilazione della cartella clinica, dichiararne così la responsabilità e la sussistenza del rapporto di causalità tra le condotte e il decesso e/o la perdita di chance di sopravvivenza, sia nell'ambito operatorio, che post-operatorio anche per ritardo diagnostico e reintervento intempestivo, e, quindi, condannare l' Controparte_4
(P. IVA: pec , in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro-tempore, a dare e a pagare euro 107.873,70 al SI. Parte_5
euro 107.873,70 alla SI.ra euro 107.873,70 alla SI.ra
[...] Parte_6 [...]
euro 107.873,70 alla SI.ra ed euro 117. 680,40 in Parte_3 Parte_4 favore del minore o quelle diverse somme, maggiori o minori, Persona_1 anche equitativamente determinate e ritenute di giustizia a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, o lesione della relativa chance di mantenimento di quel rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, I.V.A. e C.A.P., rimborso forfettario come per legge”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello notificato nell'interesse dei sigg.ri e Pt_2 Parte_1 anche di quelle formulate in via istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 15 maggio 2022”; ed ancora: "Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello notificato nell'interesse dei sigg.ri Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e quali genitori del minore
[...] Parte_1 CP_2 Persona_1 anche di quelle formulate in via istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 15 maggio 2022”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze l' Controparte_1
(per l'innanzi anche , proponendo appello avverso l'ordinanza ex art.
[...] CP_4
702bis c.p.c. depositata il 17.05.22, con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni, patiti sia iure proprio sia iure successionis, come conseguenza della perdita della madre, , deceduta a seguito della Parte_7 non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di colecistectomia. Il primo giudice, rilevata preliminarmente la procedibilità sia della domanda proposta dagli attori, figli della de cuius, sia di quella dei di lei nipoti intervenuti volontariamente in causa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della nonna, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, decidendo nel merito, escludeva la responsabilità dei sanitari che avevano operato la deducendo che, sulla base Pt_7 delle risultanze della CTU, non erano risultate evidenze da cui inferire l'opportunità di una conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico, una volta rilevate le caratteristiche dello specifico quadro operatorio. Spiegava il Tribunale che, sulla base dei rilievi dei CTU, emergeva che la era deceduta a causa delle complicanze Pt_7 dell'intervento costituite da emoperitoneo, e da coleperitoneo, in seguito alle quali si era verificata una sepsi, ovvero, la bile del coleperitoneo si era infettata, probabilmente per la presenza di batteri nel cavo peritoneale a seguito della pregressa incisione e del drenaggio dell'ascesso pericolecistico, con repentino decesso a causa della particolare virulenza dei batteri. Il primo giudice escludeva quindi la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, rilevando che non vi era alcuna prova che la sezione del dotto biliare fosse attribuibile ad errore medico, né che vi fosse stata una non adeguata emostasi. Il Tribunale rilevava che l'assistenza e la sorveglianza post operatoria erano state invece inidonee, di talchè il secondo intervento operatorio era stato eseguito in ritardo, quando ormai la situazione della donna era disperata. A tale proposito il primo giudice osservava che i CTU avevano rilevato che i detti profili di responsabilità, tenuto conto della rapida evoluzione dello shock settico, in rapporto alla particolare virulenza dei batteri, non avevano causato la morte della donna, secondo il criterio del più probabile che non, ma avevano determinato una sua perdita di chance di sopravvivenza, valutata dai consulenti nell'ordine del 45%. Ciò detto, il Tribunale respingeva anche la domanda di risarcimento danni sotto il profilo della perdita di chance di sopravvivenza, ritenendola domanda nuova, tardivamente proposta. A tale proposito il Tribunale rilevava come non potesse essere accolta l'istanza di remissione in termini per la proposizione di detta domanda, avanzata da attori e intervenuti sulla base del tardivo deposito della CTU (disposta in sede di ATP ante causam, ma di fatto espletata e depositata solo a causa di merito già iniziata); osservava il primo giudice che le sopravvenienze processuali non costituiscono eventi imprevedibili tali da giustificare la remissione in termini e che gli attori avrebbero comunque potuto proporre fin dall'inizio, magari in via subordinata, anche la domanda di risarcimento danni da perdita di chance. Veniva infine respinta la domanda di risarcimento danni da mancato consenso informato, sulla base della sua generica proposizione, non avendo i ricorrenti in alcun modo allegato che l'intervento, peraltro programmato, fosse stato eseguito senza la previa, corretta informazione. Il Tribunale disponeva quindi la integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, tenuto in particolare conto dell'oggettiva incertezza della lite, dal momento che era stato necessario, per rispettare i termini di legge, depositare il ricorso ex art. 702bis c.p.c. quando la CTU disposta in sede di ATP ante causam non era stata ancora depositata.
Esponevano gli appellanti e che la sentenza Parte_1 Parte_2 impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) errata ricostruzione del fatto, con particolare riferimento al passaggio in cui non era stata ritenuta l'opportunità della conversione dell'intervento chirurgico da laparoscopico a laparotomico, sia perché risultavano evidenti le difficoltà del primo intervento, tra cui in particolare la lesione di un dotto di , sia per la lacunosità del verbale di Per_3 intervento e di tutta la cartella clinica, circostanze che avrebbero, al contrario, dovuto far propendere per la positiva affermazione della responsabilità dei sanitari;
erronea attribuzione di rilevanza causale esclusiva a cause naturali, quali l'infettività del contenuto dell'ascesso, non essendo queste tali da elidere il nesso causale con l'azione umana;
2) errata ricostruzione del fatto relativamente alla non adeguata emostasi e al versamento di bile;
in particolare errore nell'aver escluso la responsabilità dei medici solo perché dal verbale di intervento non emergevano elementi tali da far presupporre l'inadeguatezza della prestazione dei sanitari;
3) errata ricostruzione del fatto in ordine alle conseguenze dannose del post intervento e del successivo secondo intervento eseguito in urgenza;
in particolare mancata considerazione che le gravi condizioni in cui si era venuta a trovare la dopo il Pt_7 primo intervento erano la conseguenza della non corretta esecuzione di quest'ultimo, ulteriormente aggravate anche dalla non corretta gestione del post operatorio;
errore nell'aver ritenuto che ci fosse stata la sola perdita di chance di sopravvivenza, soprattutto se si considera che la paziente era arrivata in ospedale, se non in perfette condizioni, certamente non in pericolo di vita, tanto da sottoporsi ad intervento di assoluta routine;
errore nel non essere stata riconosciuta la tempestività della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, senza neppure accogliere la remissione in termini e, comunque, senza tenere conto che si trattava di domanda ricompresa in quella, più ampia, di danno da perdita della vita;
4)erronea ricostruzione del fatto in ordine alla violazione del consenso informato;
mancata considerazione che con la proposizione della relativa domanda si era inteso affermare che la paziente, se debitamente informata della possibilità di mettere a rischio la propria vita, non si sarebbe sottoposta all'intervento chirurgico;
5) omessa pronuncia in ordine alle domande risarcitorie proposte a titolo di inabilità temporanea, danno c.d. terminale e per patimento della paziente.
Proponevano autonomo atto di appello (dando vita al proc n° 1127/22 RG poi riunito al presente) anche i nipoti della ( + altri), che in primo grado Pt_7 Parte_3 avevano spiegato intervento volontario nel giudizio intrapreso da e Parte_1
(rispettivamente loro genitori), deducendo che la sentenza impugnata era Pt_2 ingiusta per i seguenti motivi (sostanzialmente corrispondenti a quelli già proposti dai precedenti appellanti):
1)errata ricostruzione del fatto con riferimento alla mancata conversione del primo intervento da laparoscopico a laparotomico;
2)errata ricostruzione del fatto con riferimento alla non adeguata emostasi ed al versamento di bile per i quale è stata esclusa la responsabilità dei sanitari;
3)errata ricostruzione del fatto con riferimento al periodo post intervento ed al secondo intervento eseguito in via d'urgenza, senza considerare che le condizioni della paziente dopo la prima operazione erano conseguenza della errata esecuzione del primo intervento;
non corretto richiamo della figura della perdita di chance, considerato che il danno evento era costituito dalla perdita della vita e non già dalla perdita della possibilità di guarigione, visto che la era giunta in ospedale in discrete Pt_7 condizioni per sottoporsi ad un intervento routinario;
errore, comunque nel non aver ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento danni da perdita di chance, che avrebbe dovuto essere considerata ricompresa in quella, più ampia, di risarcimento danni da perdita della vita;
erroneo rigetto della richiesta di remissione per detta domanda;
4) errata ricostruzione del fatto in ordine alla violazione del consenso informato, atteso che la mancanza di consenso informato non era stata neppure contestata e i ricorrenti avevano inteso affermare che la non si sarebbe mi sottoposta all'intervento se Pt_7 avesse saputo di rischiare la vita;
mancato rilievo del fatto che il mancato consenso informato aveva inciso non solo sul diritto di autodeterminazione della ma Pt_7 anche sull'evento morte e, dunque, era rilevante ai fini delle pretese risarcitorie iure proprio degli appellanti.
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva con riferimento ad entrambi gli appelli l' , che contestava le censure mosse da tutte Controparte_1 le parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
I due appelli erano riuniti ex art. 335 c.p.c. con decreto presidenziale in data
28.06.2022.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
20.02.2024 e rimessa sul ruolo il 13.10.2024 per acquisire la CTU espletata in sede di
ATP che non risultava essere stata prodotta dalle parti. Acquisita anche la espletata CTU, la causa era nuovamente trattenuta in decisione in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che in data 23 luglio 2018, , all'epoca di anni 84, Parte_7 era sottoposta a visita chirurgica ambulatoriale e inserita in lista di attesa per l'intervento di colicistectomia VLS, con la diagnosi di 'calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, senza menzione di ostruzione'. Risultati nella norma tutti gli esami ematici preoperatori, il 30 agosto 2018 la paziente effettuava il ricovero programmato presso il reparto di Chirurgia Generale 1 dell' Controparte_1
dove, verso le 15,25 dello stesso giorno, veniva eseguito
[...]
l'intervento. L'operazione espletata interamente in laparoscopia, aveva la durata di 105 minuti (terminando quindi alle 17,10) ed era così descritta dai medici: 'Introduzione del primo trocar ottico in posizione sotto ombelicale mediante tecnica open. Induzione dello pneumoperitoneo mediante modalità ago di Introduzione di ulteriori tre trocar Per_4 operativi (fianco destro da 5 mm, epigastrio da 5 mm e fianco sn da 12 mm) con trans illuminazione. Individuazione della colecisti che si presenta adesa alla parete addominale e con tenaci aderenze gastroduodenali. Difficoltosa apertura del triangolo di Calot;
isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica e loro successivo clippaggio e interruzione. Colecistectomia retrograda. Si chiude con clip dotto biliare accessorio del letto colecistico. Il fondo colecistico presenta adesione con la parete addominale in corrispondenza delle ultime coste, al termine della sua liberazione residua cavità ascessuale. Rimozione della colecisti mediante endobagh. Emostasi accurata. Drenaggio sottoepatico…”.
Il giorno successivo all'intervento la paziente si presentava apiretica, con valori stabili, anche se alla visita della mattina il medico di turno evidenziava '…secrezione biliare dal drenaggio sottoepatico'. Alle ore 15.18 nel diario assistenziale era segnalato: “Paziente stabile. Rilevati parametri vitali. Apiretica. Medicazioni addominali in ordine. In sede catetere vescicale: diuresi attiva ed urine chiare. In sede drenaggio dx a caduta in ordine...” Alle 17 risulta annotata la manifestazione di un episodio di vomito, a fronte del quale il medico di guardia prescriveva un antipiretico, annotando che 'l'addome era trattabile, ma dolente su tutti i quadranti..' Alle 18,08 compariva la febbre (37,6°) e gli esami ematochimici eseguiti in urgenza evidenziavano una drastica riduzione dei globuli bianchi (2.000) ed un significativo incremento del PCR (16,36). L'ecografia addominale eseguita sempre in urgenza (ore 18,45) evidenziava: ”In esiti di colecistectomia si rileva raccolta sottodiaframmatica destra di 12 x 3 cm con materiale iperecogeno stratificato in sede declive di possibile natura ematica;
essa non è lambita dal drenaggio percutaneo che esita in sede sottoepatica. Modesta quota di liquido libero sopravescicale…”. Alle
19,30 era effettuata anche una TC addome da cui emergeva: 'Versamento corpuscolato in peritoneo con componente declive la cui densità suggerisce sanguinamento recente
a seguito di colecistectomia. In fase arteriosa tardiva si apprezza spandimento come per sanguinamento in atto come dal letto della colecisti, che aumenta lievemente in fase portale. Modesta quantità di aria in peritoneo in prossimità del fegato compatibile col recente intervento. Grosso diverticolo duodenale”. Poco dopo, alle 20,14 era effettuata una angiografia che escludeva la presenza di focolai di sanguinamento attivo;
si procedeva quindi a 'puntura della raccolta', da cui emergeva la presenza di sangue e bile, con esito descritto nei seguenti termini: “L'angiografia selettiva del tripode celiaco
e dell'arteria epatica destra e sinistra non documentano evidenti focolai di sanguinamento attivi visibili con tale metodica. Anche l'angiografia selettiva dell'Arteria
Mesenterica Superiore non documenta spandimenti attivi di mdc… A fine procedura su richiesta dei chirurghi si punge mediante ecoguida, per via intercostale destra e con ago di Chiba 18 G, la raccolta periepatica e si aspira bile frammista a sangue'. A seguito di ciò, alle ore 22 la paziente veniva sottoposta a intervento d'urgenza in laparotomia, così descritto: 'Emoperitoneo e raccolta biliare sottoepatica. Laparotomia esplorativa con emostasi e chiusura di vaso biliare nel letto della colecisti. Laparotomia xifo- sottombelicale. All'apertura del peritoneo si aspira sangue e raccolta biliare sottoepatica. Lavaggio del cavo peritoneale e rimozione del coagulo sottoepatico.
Emostasi nel letto della colecisti e chiusura di del letto della colecisti ed emostasi CP_5 con Floaseal. Si controlla numerose volte il controllo dell'emostasi e della perdita biliare.
All'esplorazione del cavo addominale si apprezzano numerosi diverticoli del colon trasverso, discendente/sigma. Controllo della cavità della parete addominale ove era presente ascesso segnalato al precedente intervento e posizionamento di due drenaggi
a destra di cui superiore sovraepatico e l'inferiore nel letto della colecisti. Drenaggio a sinistra nel cavo del Douglas”.
Alle 2,20 dell'1.09.20 la paziente era trasferita in rianimazione, dove all'ingresso risulta annotato nel diario clinico: 'Paziente proveniente dalla S.O. del DEA dove è stata sottoposta a laparotomia per sospetto sanguinamento peri-epatico postcolecistectomia. Viene riferito dai colleghi anestesisti instabilità emodinamica in sala per cui giunge in
TIPO con Noradrenalina. E viene impostata terapia con furosemide. Permane diuresi contratta'. Ai successivi controlli, effettuati alle 6,45 e alle 11,53 la donna era descritta come in condizioni critiche, emodinamicamente instabile e anurica. Alle 14,55 veniva rilevato 'un progressivo peggioramento con acidosi metabolica non correggibile. LAC in ulteriore aumento, ipoglicemia nonostante l'infusione di glucosata'. Alle 19,20 dello stesso giorno la paziente decedeva per shock settico.
Tale essendo la cronologia dei fatti non contestati, risulta coperta da giudicato la affermata inadeguatezza delle condotte dei sanitari nel periodo successivo alla prima operazione, con tardiva diagnosi delle problematiche insorte e conseguente ritardo nell'esecuzione del secondo intervento.
La controversia si incentra invece sulla negligenza e imperizia delle condotte tenute dai medici in occasione del primo intervento sotto tre profili: quello della mancata conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico nonostante le complicanze insorte;
quello correlato al versamento biliare ed alla sua connessione con una errata manovra operatoria ed in particolare con la sezione di un dotto di;
quello infine Per_3 legato alla correttezza dell'emostasi del sanguinamento a livello di letto epatico.
Del pari controversa la sussistenza di un nesso causale tra tutte le condotte tenute dai medici, sia in occasione del primo intervento, sia nel post operatorio, con la morte della paziente, ovvero con la sua chance di sopravvivenza.
Il presente gravame riguarda infine anche la violazione del c.d. consenso informato e le sue conseguenze in termini di danno.
2.I primi due motivi di appello e la prima parte del terzo di entrambi i gravami: la condotta dei sanitari e il nesso causale con la morte della paziente – I primi due motivi di gravame e la prima parte del terzo meritano trattazione congiunta in quanto tutti relativi alla valutazione delle condotte tenute dai sanitari, sia in occasione del primo intervento chirurgico, sia nel periodo immediatamente successivo allo stesso, con conseguente interconnessione delle argomentazioni.
Con il primo motivo di gravame (analogo per entrambi gli appelli) gli appellanti hanno lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui il giudice non ha ritenuto negligente la condotta dei sanitari che non avevano effettuato la conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico, pur essendosi verificate una serie di concomitanti complicazioni operatorie.
Sul punto il primo giudice ha così argomentato: 'secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, “l'intervento di colecistectomia laparoscopica rappresenta il gold standard per il trattamento chirurgico della litiasi della colecisti in quanto si associa a significativi vantaggi rispetto all'intervento open (minor morbilità, minor degenza post-operatoria e più rapida ripresa delle normali attività quotidiane)” ma “in caso di colelitiasi complicate da esiti flogistici, l'esecuzione della colecistectomia laparoscopica è spesso difficoltosa”, cosicché si pone il problema se “continuare l'intervento per via laparoscopica oppure eseguire una conversione laparotomica”, scelta che “risulta essere critica soprattutto nei pazienti geriatrici fragili in cui eventuali complicanze post-operatorie risulteranno spesso essere più severe”; in particolare, mentre “in passato la durata del tempo operatorio era considerata un fattore indipendente in grado di suggerire la necessità di una conversione laparotomica… strettamente connesso a due fattori: skill laparoscopica del chirurgo e presenza di esiti infiammatori locali (aderenze, flogosi, ascessi, etc…)”,
“attualmente, la scelta di non completare l'intervento per via laparoscopica è per lo più conseguente all'impossibilità di proseguire per via laparoscopica oppure al riconoscimento di lesioni iatrogene intraoperatorie”, e dipende da una serie di fattori identificati nelle “linee guida” in materia. Nel caso di specie, con riferimento alla natura ed entità della flogosi colecistica, anche ad ammettere la difficoltà dell'intervento di colecistectomia, quale risultante dal prolungamento dell'intervento chirurgico stesso, la cui durata è stata di centocinque minuti, la conversione laparotomica non era obbligatoria;
“infatti dall'analisi del referto presente nella cartella clinica non emergono elementi che avrebbero potuto suggerire la conversione laparotomica” e “l'elevata difficoltà dell'intervento non rappresenta di per sé una indicazione assoluta alla conversione laparotomica, ma è una indicazione relativa all'esperienza del chirurgo”.
Sotto questo primo profilo, pertanto, non può essere ravvisato alcun inadempimento in capo ai medici della struttura sanitaria resistente. D'altro canto, anche l'ascesso evidenziato nel corso dell'intervento, quale conseguenza di una pregressa perforazione viscerale durante un episodio di colecistite acuta, può essere trattato in laparoscopia ma si associa ad una più elevata incidenza di conversioni laparotomiche. E tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica, “nel caso di specie, occorre far presente che la descrizione del trattamento laparoscopico dell'ascesso addominale della … risulta essere lacunosa … in quanto non vengono descritte Pt_7 le caratteristiche e le dimensioni dell'ascesso, le modalità tecniche del suo trattamento
e della successiva toilette del cavo peritoneale” e l'assenza delle necessarie informazioni rende difficile valutare l'opportunità di eseguire una conversione laparotomica. E tuttavia, considerato che “neppure l'esecuzione di una corretta tecnica chirurgica e toilette laparoscopica può escludere la possibilità di una infezione batterica conseguente alla diffusione peritoneale del pus contenuto nell'ascesso al momento della sua incisione”, sotto questo profilo, non può dirsi sussistente la prova del nesso causale tra
l'inadempimento ed il decesso della Parte_7
La ulteriore complicanza verificatasi (ovvero l'emiperitoneo, consistente nella raccolta di sangue nel cavo peritoneale) rientra nella ulteriore censura mossa dagli appellanti nel secondo motivo di appello, ovvero l'errore commesso dal primo giudice nell'aver escluso una non adeguata emostasi.
A tale proposito i CTU hanno offerto la seguente ricostruzione: 'Dalla lettura del verbale dell'intervento di colecistectomia laparoscopica non emergono criticità che possano far pensare ad una non adeguata emostasi. Infatti, il sanguinamento post-operatorio è avvenuto a livello del letto epatico che era stato controllato visivamente alla fine dell'intervento operatorio di colecistectomia VLS ('Emostasi accurata')'.
Passando quindi alla prima parte del terzo motivo di appello, con lo stesso si contesta il fatto che il Tribunale, dopo aver ritenuto negligente la condotta tenuta dai sanitari nella fase successiva all'esecuzione del primo intervento chirurgico, abbia escluso il nesso causale delle stesse rispetto alla morte della paziente.
In proposito il primo giudice, facendo proprie le conclusioni della CTU, ha così statuito:
'secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, “l'assistenza prestata alla paziente nell'immediato post-operatorio… è da ritenere non condivisibile e non adeguata al caso”. In particolare, la presenza di bile nel drenaggio addominale ed il significativo incremento degli indici di flogosi (globuli bianchi), entrambi emersi durante la visita della mattina, unitamente all'età avanzata della paziente ed alla complessità della colecistectomia laparoscopica, avrebbero dovuto indurre i sanitari dell'Azienda convenuta non solo ad un monitoraggio clinico ma anche ad un approfondimento diagnostico radiologico ecografico e ad un monitoraggio laboratoristico, caratterizzato dalla ripetizione dei suddetti indici di flogosi alterati, la quale avrebbe permesso una più precoce diagnosi e un tempestivo trattamento del coleperitoneo, probabilmente prima che si sviluppasse un severo quadro di sepsi, per come richiesto dalle linee guida in materia. Invece, i sanitari decidevano di continuare gli accertamenti per individuare e trattare il sanguinamento, e ciò sebbene gli elementi a disposizione non evidenziassero la presenza di una emorragia in corso. Ciò determinava un ulteriore ritardo nell'effettuazione del secondo intervento, che veniva eseguito quando ormai le condizioni della paziente erano significativamente peggiorate a causa della sepsi;
dunque, “la condotta dei sanitari che, nel periodo post-operatorio, ebbero in cura la … è stata complessivamente incongrua sotto il profilo del monitoraggio e del Parte_8 timing degli accertamenti (radiologici e laboratoristici)”, in quanto “in presenza di segni/sintomi suggestivi di un non regolare decorso post-operatorio, i predetti sanitari omisero di eseguire i doverosi accertamenti e uno scrupoloso monitoraggio delle condizioni cliniche della paziente”; e da tale condotta “è conseguita una tardiva diagnosi/trattamento delle complicanze infettive post-operatorie” Tuttavia, secondo quanto conclusivamente evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, in relazione ai
“suddetti profili di responsabilità, tenuto conto da un lato della predetta carenza documentale e dall'altro della rapida evoluzione verso lo shock settico in rapporto, come detto, anche alla particolare virulenza dei batteri”, non si può dire, neanche sulla base del criterio del “più probabile che non”, che le omissioni precedentemente individuate abbiano determinato causalmente il decesso della Parte_9
I suddetti punti dell'atto di appello (primi due motivi e prima parte del terzo) tutti relativi alla ricostruzione della condotta tenuta dai sanitari sia durante sia subito dopo l'intervento e del nesso causale con l'evento morte della paziente, si ritiene necessitino di un ulteriore approfondimento mediante rinnovo della CTU, come da separata ordinanza, essendo rimasti incerti passaggi essenziali, non adeguatamente chiariti sia a livello di loro inquadramento nell'ambito della dinamica dell'intervento (ad esempio: gli esatti motivi della recisione del dotto di da cui sarebbe derivata la fuoriuscita CP_6 di bile;
la causa della riapertura della sua chiusura operata mediante clip mai ritrovata in occasione dei secondo reintervento;
l'origine del concomitante fenomeno emorragico verificatosi), sia a livello di loro apporto causale rispetto all'evento morte (in termini ad esempio di correlazione tra lo shock settico con il preesistente fenomeno ascessuale, in concorso ed in correlazione con il concomitante riversamento di bile e di sangue nel peritoneo).
Tale approfondimento appare assolutamente necessario anche per mettere nella giusta prospettiva quelle che in atti sono indicate come lacune e/o omissioni contenute nei referti medici relativi all'intervento.
In tal senso, dunque, sui suddetti punti appare necessario rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di nuova CTU come da separata ordinanza.
3.Il terzo motivo di appello parte seconda di entrambi i gravami: il danno da perdita di chance – Con la seconda parte del terzo motivo di gravame gli appellanti affrontano la questione della perdita di chance di sopravvivenza, introdotta dai CTU - con elaborato, lo si ricorda, depositato in corso di causa – nella parte in cui, dopo aver escluso la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della secondo il criterio del più probabile che non, hanno affermato che 'è da ritenere Pt_7 che i suddetti profili di responsabilità, tenuto conto da un lato della predetta carenza documentale dall'altro della rapida evoluzione verso lo shock settico in rapporto, come detto, anche alla particolare virulenza dei batteri, colloca il suddetto legame eziologico nell'ambito della perdita di chances di sopravvivenza, che, si può stimare, con tutti i limiti derivanti dalla difficoltà di una simile valutazione, nell'ordine del 45%'.
A fronte di ciò, il primo giudice ha rilevato come gli odierni appellanti abbiano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza solo con il 'preverbale' dell'udienza del 17.11.2021, dunque tardivamente. Ha quindi ribadito l'inammissibilità della richiesta remissione in termini per la proposizione di detta nuova richiesta risarcitoria all'esito del deposito della CTU e respinto la detta domanda in quanto nuova rispetto alla originaria richiesta di risarcimento dei danno da morte e non tempestivamente formulata nei termini di legge.
Gli appellanti hanno censurato la detta statuizione sotto un duplice profilo: la domanda di danno da perdita di chance di sopravvivenza sarebbe da accogliere sia in quanto giuridicamente ricompresa nella più ampia domanda di risarcimento del danno da morte, sia in quanto errata sarebbe la mancata remissione in termini per la sua proposizione, determinata dall'esito della CTU depositata solo a giudizio di merito già iniziato.
La suddetta parte del terzo motivo di gravame è infondata in tutte le sue articolazioni.
Sotto il primo profilo si osserva che il danno da perdita di chance, lungi dall'essere una gradazione del pregiudizio al bene della vita di , fatto valere dalle parti Parte_7 attrici e odierne appellanti, ha ad oggetto un diverso bene giuridico: la verosimile sopravvivenza in caso di corretto intervento della paziente e la sua sola possibilità, non sono gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio, risentito a causa dell'omissione colposa del comportamento dovuto. Nel primo caso si discute (e di questo si è discusso in primo grado), dell'addebitabilità ai sanitari della morte della congiunta delle parti attrici, nel secondo si discute invece della sola perdita di una chance. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. 13/06/2014 n.
13491; 29/11/2012 n. 21245; 04/03/2004 n. 4400), la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non è dunque ricompresa, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno.
Anche la recente, pregevole, ricognizione dell'istituto effettuata dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 11/11/2019 n. 28993, cd. San Martino bis) corrobora tale tesi, laddove (cfr. soprattutto p. 10) evidenzia l'autonomia di fondamento e l'autonomia del petitum della perdita di chance, rispetto alla domanda di danno da perdita del rapporto parentale.
Dunque, in conclusione, come ribadito da ultimo dai giudici di legittimità (cfr. Cass.
02/09/2022 n. 25886) “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato”.
Né l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da perdita di chance tardivamente proposta avrebbe potuto essere superata con la richiesta di remissione in termini. A tale proposito va condivisa la statuizione del primo giudice laddove presupposto del detto istituto è che la parte dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito e forza maggiore. Il tardivo deposito della CTU nel corso della causa di merito
– nonostante fosse stata disposta in sede di procedimento per ATP ante causam – non integra un impedimento oggettivo (tantomeno un caso fortuito o di forza maggiore) rispetto alla possibilità della parte di richiedere il risarcimento anche del danno da perdita di chance di sopravvivenza sulla base della documentazione e/o se ritenuto di una perizia di parte.
La seconda parte del terzo motivo di appello non merita dunque accoglimento.
5.Il quarto motivo di appello di entrambi i gravami: il consenso informato –
Con il quarto motivo di gravame di entrambi gli atti di appello si censura il rigetto del risarcimento del danno da mancato consenso informato.
Il Tribunale ha respinto detta domanda ritenendola genericamente formulata, rilevando che 'i ricorrenti e gli intervenuti non hanno in alcun modo allegato che l'intervento effettuato dai medici della struttura sanitaria resistente, peraltro programmato, sia stato eseguito senza la previa corretta informazione del paziente e l'acquisizione del suo consenso informato'.
In proposito, nell'atto introduttivo del primo grado (con ricorso ex art. 702bis c.p.c.) gli attori (e poi similmente gli intervenuti) hanno dedotto che 'emerge anche la mancanza di un reale, informato, consenso al trattamento per come, in effetti, eseguito' senza null'altro allegare.
Sul punto non risulta essere stato allegato niente altro. In comparsa conclusionale la suddetta lesione del consenso informato viene messa in correlazione con la chance di sopravvivenza del 45% di cui si è detto sopra, sostenendo che la suddetta affermazione fatta dai CTU doveva essere intesa, in sostanza, nel senso che l'intervento presentava un elevato rischio, visto che la paziente aveva solo il 45% di possibilità di sopravvivere allo stesso.
A parte il fatto che dalla lettura del relativo passo della CTU (riportato per intero nel paragrafo che precede) la suddetta perdita della chance di sopravvivenza è correlata dai CTU non all'intervento in sé, ma alle condotte post operatorie ritenute negligenti, ritenute non tali da determinare la morte secondo il più probabile che non, prima di affrontare nello specifico il caso concreto appare necessario premettere l'esposizione di alcuni aspetti dell'istituto rilevanti nella fattispecie.
A tale proposito deve evidenziarsi come l'atteggiarsi del profilo causale tra il danno e l'omesso consenso è stato negli ultimi anni oggetto di una articolata evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte. Alla base di tale elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è posta in particolare la duplice conseguenza che si può far discendere dalla violazione del consenso informato, in termini cioè di lesione della salute come conseguenza di un intervento che, pur correttamente eseguito, ha determinato un peggioramento (ovvero come nella fattispecie la massima delle lesioni alla salute corrispondente con il decesso), che se conosciuto avrebbe indotto a rifiutare il trattamento;
oppure in termini di lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi, quando il paziente, a fronte di un intervento correttamente eseguito lamenta di non aver avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente ad affrontare le conseguenze di un trattamento, a cui comunque avrebbe prestato il consenso, ma organizzando diversamente i tempi ed i modi in relazione alle proprie priorità di vita.
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza della Cassazione, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente è destinato ad assumere una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che, l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta, costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. Cass. Cass. n° 28985/2019; Cass. n° 19199/2018).
Secondo tale arresto giurisprudenziale, soltanto quando il paziente deduca una relazione causale tra l'omessa informazione e una lesione del proprio diritto alla salute, quale esito negativo prevedibile dell'atto operatorio eseguito 'secundum leges artes, dovrà essere fornita la prova dell'ipotetico dissenso a fronte di una dettagliata informazione.
Infatti, con riferimento a tale evento (lesione della salute), la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito -e l'esito infausto non si sarebbe verificato- non essendo stato voluto dal paziente.
Nel caso invece in cui sia dedotta, quale conseguenza dell'omesso consenso, la violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, si è ritenuto che si evidenzi una relazione causale diretta tra l'omessa completa informazione e la compromissione dell'interesse giuridico del paziente a compiere in piena autonomia una valutazione complessiva del rapporto 'costi – benefici' dell'intervento, che non si limita soltanto al risultato terapeutico, ma investe anche aspetti ulteriori quali gli eventuali effetti collaterali invalidanti, la durata della riabilitazione, il perdurare o riprodursi di sofferenze dovute ai postumi, la accettazione di eventuali mutamenti irreversibili delle abituali condizioni di vita, potendo in tal caso lamentare il soggetto leso di aver subito -a causa dell'inadempimento- un pregiudizio alla propria sfera giuridica per il fatto stesso di non avere potuto esercitare la autonomia privata, indipendentemente da eventuali ulteriori conseguenze dannose (cfr. Cass. n. 2847 del 09/02/2010; Cass n. 12205 del
12/06/2015 -che individuano il danno in relazione alla lesione del diritto fondamentale alla autodeterminazione dell'individuo).
Dunque, risulta principio ormai consolidato quello, secondo il quale, alla violazione dell'obbligo di un valido consenso informato, possa discendere sia una lesione al diritto di autodeterminazione, sia un diritto alla salute, sussistente, pur a fronte di un intervento correttamente eseguito, come conseguenza della mancata scelta consapevole di sottoporsi ad una operazione da cui può essere derivato un peggioramento delle proprie condizioni, anche a prescindere dalla diligenza e correttezza della scelta e dell'esecuzione. Le due tipologie di lesione (del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute), che traggono comune matrice dalla violazione dell'obbligo del consenso informato, si differenziano nettamente quanto al conseguente danno e, dunque, con riferimento al relativo onere della prova, per come sopra specificato.
Tale differenziazione dell'onere della prova, a seconda che la lesione del consenso informato fosse stata chiesta in funzione del risarcimento della lesione del diritto alla salute ovvero del diritto all'autodeterminazione, è andata in parte sfumando nelle più recenti pronunce della Cassazione, in cui si è ribadito come, anche nel caso di lesione del diritto all'autodeterminazione, il danno non può comunque farsi discendere dalla mera mancanza del consenso, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno in re ipsa.
In tal senso Cass. n° 24471/2020 che, richiamando la ripartizione tra conseguenze dell'omesso consenso informato, in termini di lesione del diritto alla salute e lesione del diritto all'autodeterminazione, ha in una prima parte affermato (ribadendo principi già contenuti nelle precedenti pronunce) come “in materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso”, ma ha poi aggiunto che “Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”.
In sostanza, si è andato affermando l'assunto secondo cui, se la lesione dei diritto all'autodeterminazione è in re ipsa nella stessa mancanza di consenso informato, lo stesso non può dirsi del danno conseguenza, che non potrà mai essere considerato in re ipsa, neppure in tale particolare caso di lesione del diritto alla libera determinazione dell'individuo.
Rielaborando e sviluppando i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, con la pronuncia n° 28985/2019, la Suprema Corte, con riferimento alla fattispecie di interesse nella presente sede, ha specificato che “il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito 'secundum leges artes', ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art.
1223 c.c. e, cioè, della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale”.
Se ne è tratto, come conseguenza sul piano probatorio che “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della c.d. vicinanza della prova;
c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico, costituisce eventualità non corrispondente all'id plerumque accidit” (cfr. Cass. n°
18985/2019). Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni - queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione - non potendosi configurare 'ipso facto' un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema di responsabilità civile (cfr. Cass. n° 18985/2019).
Nel caso di specie gli attori e gli intervenuti (odierni appellanti) si sono limitati a dedurre la mancanza di un consenso preceduto da adeguata informazione, senza null'altro specificare e facendone discendere ex se il diritto al risarcimento del danno (senza specificare se la richiesta riguardasse la lesione del diritto all'autodeterminazione o quello alla salute intesa anche con riferimento alla sua massima lesione che è la morte). Pur in mancanza della suddetta specificazione circa il danno richiesto, il fatto che gli attori e gli intervenuti) odierni appellanti, abbiano fatto valere in causa il danno da perdita della vita (seppure come conseguenza di malpractice medica) fa ragionevolmente ritenere che anche la domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, contestualmente proposta, sia stata formulata con riferimento al medesimo danno, ovvero alla morte della paziente intesa quale massima lesione ipotizzabile del bene della vita.
A tale proposito si osserva come la domanda, per come proposta, non possa trovare accoglimento, dovendo sul punto trovare conferma la pronuncia di primo grado.
In primo luogo i ricorrenti hanno richiesto di provare che la loro congiunta, se fosse stata debitamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento, senza previamente aver allegato, nei tempi processuali previsti, la suddetta circostanza.
In secondo luogo la questione rappresentata nel capitolo di prova sul punto ((capitolo di prova 18 in cui si chiedeva D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia Parte_7 anche a rischio della propria vita) è mal posta e non idonea a rappresentare il presupposto necessario per poter ritenere la lesione del danno alla salute discendente dal mancato consenso informato. Infatti, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, un danno biologico
(ovvero la morte), ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, dunque tenendo conto della situazione di salute in cui si trovava e della compiuta alternativa in concreto prospettabile. Ciò significa che la valutazione della scelta del paziente se correttamente informato, non va valutata ex post in relazione a quello che
è stato l'esito dell'intervento, ma a quella che era la sua situazione ex ante, con ponderazione dunque della scelta in relazione alle conseguenze delle eventuali scelte alternative.
Ma anche a voler qualificare la domanda degli odierni appellanti in termini di richiesta di risarcimento del diritto all'autodeterminazione quale conseguenza del mancato consenso informato, non si perverrebbe a esito differente dal rigetto.
Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, in tale caso, di domanda proposta in termini di mera lesione del proprio diritto di autodeterminazione, non era necessario provare che, in caso di compiuta informazione, la paziente avrebbe dissentito alla sottoposizione all'intervento (onere probatorio correlato, come detto, unicamente al danno alla salute dedotto come violazione del consenso informato), ma ciò non significa che in tale caso il danno possa essere fatto derivare in automatico dalla mancanza del consenso informato, avendo la parte attrice comunque l'onere di allegare e provare (anche con presunzioni) i fatti e le circostanze che in concreto sono scaturite dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, come ad esempio la preclusione della facoltà di accedere ad ulteriori accertamenti, la mancanza di tempo per prepararsi alle eventuali possibili conseguenze dell'intervento, il venir meno dell'opportunità di organizzarsi nella prospettiva dei rischi dell'intervento. Nel caso di specie il problema non si pone tanto in termini di idoneità della prova (che la giurisprudenza come detto ammette in termini piuttosto ampi), quanto di previa tempestiva allegazione degli specifici fatti, non effettuata dalle parti attrici/intervenienti, odierne appellanti.
Il motivo di appello in esame deve quindi essere complessivamente respinto.
6.Il quinto motivo di appello + 1: i danni iure hereditatis – Parte_1
Con il quinto motivo di appello si censura ilmancato esame del danno iure hereditario.
Si tratta di aspetto che inerendo il quantum della pretesa risarcitoria conseguente alla dedotta malpractice medica, si riserva all'esito della rinnovazione della CTU di cui sopra.
7.Le ulteriori istanze istruttorie – Del pari riservataall'esito della rinnovazione della
CTU la valutazione circa ammissibilità e rilevanza delle ulteriori istanze istruttorie (prove testimoniali) avanzate dalle parti appellanti, tutte inerenti i rapporti tra le parti e la de cuius, in funzione della quantificazione del danno da perdita parentale.
8.Le spese di lite – Nulla sulle spese, la cui regolamentazione è riservata all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge la seconda parte del terzo motivo di gravame di entrambi gli atti di appello e per l'effetto dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
2) respinge il quarto motivo di gravame di entrambi gli atti di appello e per l'effetto rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancato consenso informato;
3) rimette la causa sul ruolo per il proseguo come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.03.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali. Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/06/2022 al n. 1124/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GRIFONI C.F._2
ALESSANDRO che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SILIPO NICOLETTA e dell'avv.
FRIGNANI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
a cui è stata riunita la causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1127/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._6 Parte_1
) E (C.F. , questi ultimi quali C.F._1 CP_2 C.F._7 genitori del minore (C.F. ), Persona_1 C.F._8 elettivamente domiciliati presso l'avv. ALESSANDRO GRIFONI e l'avv. VALENTINA
BONUCCI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SILIPO NICOLETTA e dell'avv.
FRIGNANI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la ordinanza ex art. 702bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data
17/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. dell'11.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per le parti appellanti + 1: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Parte_2 di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa rinnovazione della CTU medico legale: in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.C.V. che il SI. con la sua famiglia, e quindi Parte_1 con i propri figli , e dal 1985 al 2000 ha abitato in ON Pt_3 Pt_4 Per_1
d'AR (Si) via 1 maggio, a 300 mt dalla casa della propria madre SI.ra Parte_7 collocata in ON d'AR (Si) Via Turati;
2. D.C.V. che la SI.ra Parte_2 con la sua famiglia, e quindi con i propri figli e dal 1984 al 2000 Parte_5 Parte_6 ha vissuto in via Turati a ON d'AR (Si) nella palazzina accanto a quella dove viveva la SI.ra 3. D.C.V. che nel 2000, durante il trasferimento dalla Parte_7 casa di via Turati ad altra abitazione in Via SInorini, sempre ON d'AR (Si), per sei mesi la SI.ra con il marito e i figli e hanno Parte_2 Parte_5 Parte_6 vissuto nella casa dei nonni in via Turati insieme a questi;
4. D.C.V. che tutte le domeniche a pranzo e per le feste quali Natale, Pasqua e compleanni la SI.ra
[...] riceveva a pranzo presso la sua casa in ON d'AR (Si) Via Turati i figli Pt_7
e con i nipoti;
5. D.C.V. che i SI.ri Pt_2 Parte_1 Parte_5 Pt_6
e appena usciti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 da scuola, pranzavano a casa della nonna SI.ra e quindi in ON Parte_7
d'AR (Si) Via Turati, prima di far rientro alle loro abitazioni;
6. D.C.V. che i SI.ri
e Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni giorno si recavano a casa della nonna e quindi in Persona_1 Parte_7
ON d'AR (Si) Via Turati, o la contattavano telefonicamente per sentire come stavano lei ed il nonno e per raccontarle di loro;
7. D.C.V. che Parte_6 [...] in occasione delle feste preparavano insieme alla nonna Parte_3 Parte_4
SI.ra le pietanze per i pranzi e le cene da consumare tutti insieme;
8. Parte_7
D.C.V. che, ogni settimana, la SI.ra preparava un dolce per la colazione Parte_7 dei nipoti;
9. D.C.V. che in Parte_6 Parte_3 Parte_4 occasione delle feste dormivano insieme a casa della nonna SI.ra 10. Parte_7
D.C.V. che, a far data dal 2016, allorquando le condizioni di salute del nonno si aggravarono, con Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
i loro genitori si organizzarono in turni per aiutare la SI.ra nell'assistenza Parte_7 al di lei marito e quindi nelle fasi di alzarsi dal letto, di andare in bagno e di coricarsi la sera nonché nelle incombenze esterne quali acquisto di generi alimentari e incombenze varie;
11. D.C.V. che la SI.ra ha acquistato una casa, dove vive con il Parte_6 compagno e la figlia, con ingresso dallo stesso pianerottolo di quello dove viveva la nonna SI.ra 12. D.C.V. che la SI.ra preparava la cena Parte_7 Parte_7 anche per la famiglia della nipote e, fin dalla nascita della bis-nipote Parte_6 Per_2
(figlia di , l'ha tenuta con se mentre la nipote e il compagno della stessa Parte_6 erano al lavoro;
13. D.V.T se, successivamente alla morte della nonna SI.ra
[...]
e quindi dal 1/09/2018, Pt_7 Parte_5 Parte_6 Parte_3
e anno frequentato i rispettivi gruppi di amici Parte_4 Persona_1 con cui erano soliti vedersi;
14. D.V.T. se, successivamente alla morte della nonna
SI.ra e quindi dal 1/9/2018, Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
e erano taciturni e privi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 iniziativa nelle incombenze quotidiane e nelle occasioni di svago;
15. D.C.V. che Pt_6 rinunciò al periodo di ferie che aveva programmato dal 10/9/2018 al 20/9/2018;
[...]
16. D.C.V. che il SI. iniziò a lavorare come muratore con il proprio Parte_5 nonno e marito della SI.ra 17. D.V.T se, successivamente alla morte Parte_7 della nonna SI.ra e quindi dal 1/9/2018, le famiglie dei SI.ri Parte_7 [...]
e e quindi i rispettivi figli , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e e si frequentano organizzando pranzi domenicali o Persona_1 Parte_5 Parte_6 in occasione di ricorrenze quali Natale, Pasqua, compleanni e con quale frequenza;
18.
D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra
[...] riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia anche a rischio della propria Pt_7 vita;
Dove si indicano a teste su tutti capitoli i SI.ri , Testimone_1 Tes_2 tutti di ON Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6 Testimone_7
d'AR e di Monte San Savino;
nel merito, riformare l'ordinanza ex art. Testimone_8
702-bis c.p.c. Trib. Siena resa al R.G. n. 503/2021 in data 15/05/2022, ma depositata il 17/05/2022 e comunicata alle parti in data 18/05/2022 e quindi, eventualmente previa rimessione in termini della parte per come richiesto, già nell'ambito del primo grado, con le “deduzioni di udienza” del 17/11/2021, accertate le cause del decesso della SI.ra avvenuto presso l' Parte_7 Controparte_3 in data 1/09/2018, nonchè la condotta dei sanitari che
[...] hanno eseguito gli interventi e/o disposto le cure descritte in atti e/o degli infermieri che l'hanno avuta in cura, anche con riferimento alla mancata acquisizione di un consenso realmente informato della paziente sia in ordine al primo che al secondo intervento, nonchè in ordine alla non adeguata tenuta e compilazione della cartella clinica: dichiararne la responsabilità e la sussistenza del rapporto di causalità tra le condotte e il decesso e/o la perdita di chance di sopravvivenza, sia nell'ambito operatorio, che post-operatorio anche per ritardo diagnostico e reintervento intempestivo, e, quindi, condannare l' Controparte_4
P. IVA: in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare e a P.IVA_1 pagare euro 502.880,00 alla SI.ra ed euro 502.880,00 al SI. Parte_2
o quelle somme maggiori o minori, anche equitativamente Parte_1 determinate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e/o lesione della chance di mantenimento di quel rapporto, ivi compresa la rispettiva quota successoria nel danno da perdita del rapporto di coniugio del proprio padre, e/o lesione della chance di mantenimento del rapporto dello stesso o quella somma maggiore o minore, anche equitativamente determinata, ivi ricomprendendo altresì la quota nel danno patito dalla defunta per inabilità temporanea totale intercorrente dal 30/08/2018 alla data del decesso e/o per danno c.d. terminale, ma anche per il patimento d'animo medio tempore subito dalla stessa e per il danno al proprio diritto all'autodeterminazione, o quelle diverse somme, per tali titoli, ritenute di giustizia e di ragione oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, liquidando poi come a favore della defunta il danno da lesione della c.d. chance di sopravvivenza e quindi, in favore dei ricorrenti, la quota parte di tale danno in rapporto ai rispettivi vincoli successori. Il tutto oltre accessori maturati e maturandi e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, I.V.A. e C.A.P., rimborso forfettario come per legge”; per le parti appellanti + altri “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_6
Firenze, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, e previa rinnovazione della CTU medico legale: in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.C.V. che il SI. con la sua famiglia, e quindi Parte_1 con i propri figli , e dal 1985 al 2000 ha abitato in ON Pt_3 Pt_4 Per_1 d'AR (Si) via 1 maggio, a 300 mt dalla casa della propria madre SI.ra Parte_7 collocata in ON d'AR (Si) Via Turati;
2. D.C.V. che la SI.ra Parte_2 con la sua famiglia, e quindi con i propri figli e dal 1984 al 2000 Parte_5 Parte_6 ha vissuto in via Turati a ON d'AR (Si) nella palazzina accanto a quella dove viveva la SI.ra 3. D.C.V. che nel 2000, durante il trasferimento dalla Parte_7 casa di via Turati ad altra abitazione in Via SInorini, sempre ON d'AR (Si), per sei mesi la SI.ra con il marito e i figli e hanno Parte_2 Parte_5 Parte_6 vissuto nella casa dei nonni in via Turati insieme a questi;
4. D.C.V. che tutte le domeniche a pranzo e per le feste quali Natale, Pasqua e compleanni la SI.ra
[...] riceveva a pranzo presso la sua casa in ON d'AR (Si) Via Turati i figli Pt_7
e con i nipoti;
5. D.C.V. che i SI.ri Pt_2 Parte_1 Parte_5 Pt_6
e appena usciti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 da scuola, pranzavano a casa della nonna SI.ra e quindi in ON Parte_7
d'AR (Si) Via Turati, prima di far rientro alle loro abitazioni;
6. D.C.V. che i SI.ri
e Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni giorno si recavano a casa della nonna e quindi in Persona_1 Parte_7
ON d'AR (Si) Via Turati, o la contattavano telefonicamente per sentire come stavano lei ed il nonno e per raccontarle di loro;
7. D.C.V. che Parte_6 [...] in occasione delle feste preparavano insieme alla nonna Parte_3 Parte_4
SI.ra le pietanze per i pranzi e le cene da consumare tutti insieme;
8. Parte_7
D.C.V. che, ogni settimana, la SI.ra preparava un dolce per la colazione Parte_7 dei nipoti;
9. D.C.V. che in Parte_6 Parte_3 Parte_4 occasione delle feste dormivano insieme a casa della nonna SI.ra 10. Parte_7
D.C.V. che, a far data dal 2016, allorquando le condizioni di salute del nonno si aggravarono, con Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
i loro genitori si organizzarono in turni per aiutare la SI.ra nell'assistenza Parte_7 al di lei marito e quindi nelle fasi di alzarsi dal letto, di andare in bagno e di coricarsi la sera nonché nelle incombenze esterne quali acquisto di generi alimentari e incombenze varie;
11. D.C.V. che la SI.ra ha acquistato una casa, dove vive con il Parte_6 compagno e la figlia, con ingresso dallo stesso pianerottolo di quello dove viveva la nonna SI.ra 12. D.C.V. che la SI.ra preparava la cena Parte_7 Parte_7 anche per la famiglia della nipote e, fin dalla nascita della bis-nipote Parte_6 Per_2
(figlia di , l'ha tenuta con se mentre la nipote e il compagno della stessa Parte_6 erano al lavoro;
13. D.V.T se, successivamente alla morte della nonna SI.ra
[...]
e quindi dal 1/09/2018, Pt_7 Parte_5 Parte_6 Parte_3 e anno frequentato i rispettivi gruppi di amici Parte_4 Persona_1 con cui erano soliti vedersi;
14. D.V.T. se, successivamente alla morte della nonna
SI.ra e quindi dal 1/9/2018, Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
e erano taciturni e privi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 iniziativa nelle incombenze quotidiane e nelle occasioni di svago;
15. D.C.V. che Pt_6 rinunciò al periodo di ferie che aveva programmato dal 10/9/2018 al 20/9/2018;
[...]
16. D.C.V. che il SI. iniziò a lavorare come muratore con il proprio Parte_5 nonno e marito della SI.ra 17. D.V.T se, successivamente alla morte Parte_7 della nonna SI.ra e quindi dal 1/9/2018, le famiglie dei SI.ri Parte_7 [...]
e e quindi i rispettivi figli , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e e si frequentano organizzando pranzi domenicali o Persona_1 Parte_5 Parte_6 in occasione di ricorrenze quali Natale, Pasqua, compleanni e con quale frequenza;
18.
D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra
[...] riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia anche a rischio della propria Pt_7 vita;
Si indicano a teste, su tutti i capitoli, i SI.ri , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e tutti di ON d'AR
[...] Testimone_4 Tes_5 Tes_6 Testimone_7
e di Monte San Savino. Nel merito, riformare l'ordinanza Trib. Siena resa Testimone_8 in data 15/05/2022 (ma pubblicata il 17/05/22 e comunicata alle parti il 18/05/2022) nel procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c. rubricato al R.G. n. 503/2021 e quindi, eventualmente previa rimessione in termini della parte per come richiesto già in primo grado nelle deduzioni per l'udienza del 17/11/2021, accertate le cause del decesso della
SI.ra avvenuto presso l' Parte_7 Controparte_3
in data 1/09/2018, nonchè la condotta dei sanitari che hanno
[...] eseguito gli interventi e/o disposto le cure descritte nella parte espositiva e/o degli infermieri che l'hanno avuta in cura, anche con riferimento alla mancata acquisizione di un consenso realmente informato della paziente sia in ordine al primo che al secondo intervento, nonchè in ordine alla non adeguata tenuta e compilazione della cartella clinica, dichiararne così la responsabilità e la sussistenza del rapporto di causalità tra le condotte e il decesso e/o la perdita di chance di sopravvivenza, sia nell'ambito operatorio, che post-operatorio anche per ritardo diagnostico e reintervento intempestivo, e, quindi, condannare l' Controparte_4
(P. IVA: pec , in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro-tempore, a dare e a pagare euro 107.873,70 al SI. Parte_5
euro 107.873,70 alla SI.ra euro 107.873,70 alla SI.ra
[...] Parte_6 [...]
euro 107.873,70 alla SI.ra ed euro 117. 680,40 in Parte_3 Parte_4 favore del minore o quelle diverse somme, maggiori o minori, Persona_1 anche equitativamente determinate e ritenute di giustizia a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, o lesione della relativa chance di mantenimento di quel rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, I.V.A. e C.A.P., rimborso forfettario come per legge”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello notificato nell'interesse dei sigg.ri e Pt_2 Parte_1 anche di quelle formulate in via istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 15 maggio 2022”; ed ancora: "Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello notificato nell'interesse dei sigg.ri Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e quali genitori del minore
[...] Parte_1 CP_2 Persona_1 anche di quelle formulate in via istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 15 maggio 2022”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze l' Controparte_1
(per l'innanzi anche , proponendo appello avverso l'ordinanza ex art.
[...] CP_4
702bis c.p.c. depositata il 17.05.22, con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni, patiti sia iure proprio sia iure successionis, come conseguenza della perdita della madre, , deceduta a seguito della Parte_7 non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di colecistectomia. Il primo giudice, rilevata preliminarmente la procedibilità sia della domanda proposta dagli attori, figli della de cuius, sia di quella dei di lei nipoti intervenuti volontariamente in causa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della nonna, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, decidendo nel merito, escludeva la responsabilità dei sanitari che avevano operato la deducendo che, sulla base Pt_7 delle risultanze della CTU, non erano risultate evidenze da cui inferire l'opportunità di una conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico, una volta rilevate le caratteristiche dello specifico quadro operatorio. Spiegava il Tribunale che, sulla base dei rilievi dei CTU, emergeva che la era deceduta a causa delle complicanze Pt_7 dell'intervento costituite da emoperitoneo, e da coleperitoneo, in seguito alle quali si era verificata una sepsi, ovvero, la bile del coleperitoneo si era infettata, probabilmente per la presenza di batteri nel cavo peritoneale a seguito della pregressa incisione e del drenaggio dell'ascesso pericolecistico, con repentino decesso a causa della particolare virulenza dei batteri. Il primo giudice escludeva quindi la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, rilevando che non vi era alcuna prova che la sezione del dotto biliare fosse attribuibile ad errore medico, né che vi fosse stata una non adeguata emostasi. Il Tribunale rilevava che l'assistenza e la sorveglianza post operatoria erano state invece inidonee, di talchè il secondo intervento operatorio era stato eseguito in ritardo, quando ormai la situazione della donna era disperata. A tale proposito il primo giudice osservava che i CTU avevano rilevato che i detti profili di responsabilità, tenuto conto della rapida evoluzione dello shock settico, in rapporto alla particolare virulenza dei batteri, non avevano causato la morte della donna, secondo il criterio del più probabile che non, ma avevano determinato una sua perdita di chance di sopravvivenza, valutata dai consulenti nell'ordine del 45%. Ciò detto, il Tribunale respingeva anche la domanda di risarcimento danni sotto il profilo della perdita di chance di sopravvivenza, ritenendola domanda nuova, tardivamente proposta. A tale proposito il Tribunale rilevava come non potesse essere accolta l'istanza di remissione in termini per la proposizione di detta domanda, avanzata da attori e intervenuti sulla base del tardivo deposito della CTU (disposta in sede di ATP ante causam, ma di fatto espletata e depositata solo a causa di merito già iniziata); osservava il primo giudice che le sopravvenienze processuali non costituiscono eventi imprevedibili tali da giustificare la remissione in termini e che gli attori avrebbero comunque potuto proporre fin dall'inizio, magari in via subordinata, anche la domanda di risarcimento danni da perdita di chance. Veniva infine respinta la domanda di risarcimento danni da mancato consenso informato, sulla base della sua generica proposizione, non avendo i ricorrenti in alcun modo allegato che l'intervento, peraltro programmato, fosse stato eseguito senza la previa, corretta informazione. Il Tribunale disponeva quindi la integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, tenuto in particolare conto dell'oggettiva incertezza della lite, dal momento che era stato necessario, per rispettare i termini di legge, depositare il ricorso ex art. 702bis c.p.c. quando la CTU disposta in sede di ATP ante causam non era stata ancora depositata.
Esponevano gli appellanti e che la sentenza Parte_1 Parte_2 impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) errata ricostruzione del fatto, con particolare riferimento al passaggio in cui non era stata ritenuta l'opportunità della conversione dell'intervento chirurgico da laparoscopico a laparotomico, sia perché risultavano evidenti le difficoltà del primo intervento, tra cui in particolare la lesione di un dotto di , sia per la lacunosità del verbale di Per_3 intervento e di tutta la cartella clinica, circostanze che avrebbero, al contrario, dovuto far propendere per la positiva affermazione della responsabilità dei sanitari;
erronea attribuzione di rilevanza causale esclusiva a cause naturali, quali l'infettività del contenuto dell'ascesso, non essendo queste tali da elidere il nesso causale con l'azione umana;
2) errata ricostruzione del fatto relativamente alla non adeguata emostasi e al versamento di bile;
in particolare errore nell'aver escluso la responsabilità dei medici solo perché dal verbale di intervento non emergevano elementi tali da far presupporre l'inadeguatezza della prestazione dei sanitari;
3) errata ricostruzione del fatto in ordine alle conseguenze dannose del post intervento e del successivo secondo intervento eseguito in urgenza;
in particolare mancata considerazione che le gravi condizioni in cui si era venuta a trovare la dopo il Pt_7 primo intervento erano la conseguenza della non corretta esecuzione di quest'ultimo, ulteriormente aggravate anche dalla non corretta gestione del post operatorio;
errore nell'aver ritenuto che ci fosse stata la sola perdita di chance di sopravvivenza, soprattutto se si considera che la paziente era arrivata in ospedale, se non in perfette condizioni, certamente non in pericolo di vita, tanto da sottoporsi ad intervento di assoluta routine;
errore nel non essere stata riconosciuta la tempestività della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, senza neppure accogliere la remissione in termini e, comunque, senza tenere conto che si trattava di domanda ricompresa in quella, più ampia, di danno da perdita della vita;
4)erronea ricostruzione del fatto in ordine alla violazione del consenso informato;
mancata considerazione che con la proposizione della relativa domanda si era inteso affermare che la paziente, se debitamente informata della possibilità di mettere a rischio la propria vita, non si sarebbe sottoposta all'intervento chirurgico;
5) omessa pronuncia in ordine alle domande risarcitorie proposte a titolo di inabilità temporanea, danno c.d. terminale e per patimento della paziente.
Proponevano autonomo atto di appello (dando vita al proc n° 1127/22 RG poi riunito al presente) anche i nipoti della ( + altri), che in primo grado Pt_7 Parte_3 avevano spiegato intervento volontario nel giudizio intrapreso da e Parte_1
(rispettivamente loro genitori), deducendo che la sentenza impugnata era Pt_2 ingiusta per i seguenti motivi (sostanzialmente corrispondenti a quelli già proposti dai precedenti appellanti):
1)errata ricostruzione del fatto con riferimento alla mancata conversione del primo intervento da laparoscopico a laparotomico;
2)errata ricostruzione del fatto con riferimento alla non adeguata emostasi ed al versamento di bile per i quale è stata esclusa la responsabilità dei sanitari;
3)errata ricostruzione del fatto con riferimento al periodo post intervento ed al secondo intervento eseguito in via d'urgenza, senza considerare che le condizioni della paziente dopo la prima operazione erano conseguenza della errata esecuzione del primo intervento;
non corretto richiamo della figura della perdita di chance, considerato che il danno evento era costituito dalla perdita della vita e non già dalla perdita della possibilità di guarigione, visto che la era giunta in ospedale in discrete Pt_7 condizioni per sottoporsi ad un intervento routinario;
errore, comunque nel non aver ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento danni da perdita di chance, che avrebbe dovuto essere considerata ricompresa in quella, più ampia, di risarcimento danni da perdita della vita;
erroneo rigetto della richiesta di remissione per detta domanda;
4) errata ricostruzione del fatto in ordine alla violazione del consenso informato, atteso che la mancanza di consenso informato non era stata neppure contestata e i ricorrenti avevano inteso affermare che la non si sarebbe mi sottoposta all'intervento se Pt_7 avesse saputo di rischiare la vita;
mancato rilievo del fatto che il mancato consenso informato aveva inciso non solo sul diritto di autodeterminazione della ma Pt_7 anche sull'evento morte e, dunque, era rilevante ai fini delle pretese risarcitorie iure proprio degli appellanti.
Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva con riferimento ad entrambi gli appelli l' , che contestava le censure mosse da tutte Controparte_1 le parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
I due appelli erano riuniti ex art. 335 c.p.c. con decreto presidenziale in data
28.06.2022.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
20.02.2024 e rimessa sul ruolo il 13.10.2024 per acquisire la CTU espletata in sede di
ATP che non risultava essere stata prodotta dalle parti. Acquisita anche la espletata CTU, la causa era nuovamente trattenuta in decisione in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che in data 23 luglio 2018, , all'epoca di anni 84, Parte_7 era sottoposta a visita chirurgica ambulatoriale e inserita in lista di attesa per l'intervento di colicistectomia VLS, con la diagnosi di 'calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, senza menzione di ostruzione'. Risultati nella norma tutti gli esami ematici preoperatori, il 30 agosto 2018 la paziente effettuava il ricovero programmato presso il reparto di Chirurgia Generale 1 dell' Controparte_1
dove, verso le 15,25 dello stesso giorno, veniva eseguito
[...]
l'intervento. L'operazione espletata interamente in laparoscopia, aveva la durata di 105 minuti (terminando quindi alle 17,10) ed era così descritta dai medici: 'Introduzione del primo trocar ottico in posizione sotto ombelicale mediante tecnica open. Induzione dello pneumoperitoneo mediante modalità ago di Introduzione di ulteriori tre trocar Per_4 operativi (fianco destro da 5 mm, epigastrio da 5 mm e fianco sn da 12 mm) con trans illuminazione. Individuazione della colecisti che si presenta adesa alla parete addominale e con tenaci aderenze gastroduodenali. Difficoltosa apertura del triangolo di Calot;
isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica e loro successivo clippaggio e interruzione. Colecistectomia retrograda. Si chiude con clip dotto biliare accessorio del letto colecistico. Il fondo colecistico presenta adesione con la parete addominale in corrispondenza delle ultime coste, al termine della sua liberazione residua cavità ascessuale. Rimozione della colecisti mediante endobagh. Emostasi accurata. Drenaggio sottoepatico…”.
Il giorno successivo all'intervento la paziente si presentava apiretica, con valori stabili, anche se alla visita della mattina il medico di turno evidenziava '…secrezione biliare dal drenaggio sottoepatico'. Alle ore 15.18 nel diario assistenziale era segnalato: “Paziente stabile. Rilevati parametri vitali. Apiretica. Medicazioni addominali in ordine. In sede catetere vescicale: diuresi attiva ed urine chiare. In sede drenaggio dx a caduta in ordine...” Alle 17 risulta annotata la manifestazione di un episodio di vomito, a fronte del quale il medico di guardia prescriveva un antipiretico, annotando che 'l'addome era trattabile, ma dolente su tutti i quadranti..' Alle 18,08 compariva la febbre (37,6°) e gli esami ematochimici eseguiti in urgenza evidenziavano una drastica riduzione dei globuli bianchi (2.000) ed un significativo incremento del PCR (16,36). L'ecografia addominale eseguita sempre in urgenza (ore 18,45) evidenziava: ”In esiti di colecistectomia si rileva raccolta sottodiaframmatica destra di 12 x 3 cm con materiale iperecogeno stratificato in sede declive di possibile natura ematica;
essa non è lambita dal drenaggio percutaneo che esita in sede sottoepatica. Modesta quota di liquido libero sopravescicale…”. Alle
19,30 era effettuata anche una TC addome da cui emergeva: 'Versamento corpuscolato in peritoneo con componente declive la cui densità suggerisce sanguinamento recente
a seguito di colecistectomia. In fase arteriosa tardiva si apprezza spandimento come per sanguinamento in atto come dal letto della colecisti, che aumenta lievemente in fase portale. Modesta quantità di aria in peritoneo in prossimità del fegato compatibile col recente intervento. Grosso diverticolo duodenale”. Poco dopo, alle 20,14 era effettuata una angiografia che escludeva la presenza di focolai di sanguinamento attivo;
si procedeva quindi a 'puntura della raccolta', da cui emergeva la presenza di sangue e bile, con esito descritto nei seguenti termini: “L'angiografia selettiva del tripode celiaco
e dell'arteria epatica destra e sinistra non documentano evidenti focolai di sanguinamento attivi visibili con tale metodica. Anche l'angiografia selettiva dell'Arteria
Mesenterica Superiore non documenta spandimenti attivi di mdc… A fine procedura su richiesta dei chirurghi si punge mediante ecoguida, per via intercostale destra e con ago di Chiba 18 G, la raccolta periepatica e si aspira bile frammista a sangue'. A seguito di ciò, alle ore 22 la paziente veniva sottoposta a intervento d'urgenza in laparotomia, così descritto: 'Emoperitoneo e raccolta biliare sottoepatica. Laparotomia esplorativa con emostasi e chiusura di vaso biliare nel letto della colecisti. Laparotomia xifo- sottombelicale. All'apertura del peritoneo si aspira sangue e raccolta biliare sottoepatica. Lavaggio del cavo peritoneale e rimozione del coagulo sottoepatico.
Emostasi nel letto della colecisti e chiusura di del letto della colecisti ed emostasi CP_5 con Floaseal. Si controlla numerose volte il controllo dell'emostasi e della perdita biliare.
All'esplorazione del cavo addominale si apprezzano numerosi diverticoli del colon trasverso, discendente/sigma. Controllo della cavità della parete addominale ove era presente ascesso segnalato al precedente intervento e posizionamento di due drenaggi
a destra di cui superiore sovraepatico e l'inferiore nel letto della colecisti. Drenaggio a sinistra nel cavo del Douglas”.
Alle 2,20 dell'1.09.20 la paziente era trasferita in rianimazione, dove all'ingresso risulta annotato nel diario clinico: 'Paziente proveniente dalla S.O. del DEA dove è stata sottoposta a laparotomia per sospetto sanguinamento peri-epatico postcolecistectomia. Viene riferito dai colleghi anestesisti instabilità emodinamica in sala per cui giunge in
TIPO con Noradrenalina. E viene impostata terapia con furosemide. Permane diuresi contratta'. Ai successivi controlli, effettuati alle 6,45 e alle 11,53 la donna era descritta come in condizioni critiche, emodinamicamente instabile e anurica. Alle 14,55 veniva rilevato 'un progressivo peggioramento con acidosi metabolica non correggibile. LAC in ulteriore aumento, ipoglicemia nonostante l'infusione di glucosata'. Alle 19,20 dello stesso giorno la paziente decedeva per shock settico.
Tale essendo la cronologia dei fatti non contestati, risulta coperta da giudicato la affermata inadeguatezza delle condotte dei sanitari nel periodo successivo alla prima operazione, con tardiva diagnosi delle problematiche insorte e conseguente ritardo nell'esecuzione del secondo intervento.
La controversia si incentra invece sulla negligenza e imperizia delle condotte tenute dai medici in occasione del primo intervento sotto tre profili: quello della mancata conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico nonostante le complicanze insorte;
quello correlato al versamento biliare ed alla sua connessione con una errata manovra operatoria ed in particolare con la sezione di un dotto di;
quello infine Per_3 legato alla correttezza dell'emostasi del sanguinamento a livello di letto epatico.
Del pari controversa la sussistenza di un nesso causale tra tutte le condotte tenute dai medici, sia in occasione del primo intervento, sia nel post operatorio, con la morte della paziente, ovvero con la sua chance di sopravvivenza.
Il presente gravame riguarda infine anche la violazione del c.d. consenso informato e le sue conseguenze in termini di danno.
2.I primi due motivi di appello e la prima parte del terzo di entrambi i gravami: la condotta dei sanitari e il nesso causale con la morte della paziente – I primi due motivi di gravame e la prima parte del terzo meritano trattazione congiunta in quanto tutti relativi alla valutazione delle condotte tenute dai sanitari, sia in occasione del primo intervento chirurgico, sia nel periodo immediatamente successivo allo stesso, con conseguente interconnessione delle argomentazioni.
Con il primo motivo di gravame (analogo per entrambi gli appelli) gli appellanti hanno lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui il giudice non ha ritenuto negligente la condotta dei sanitari che non avevano effettuato la conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico, pur essendosi verificate una serie di concomitanti complicazioni operatorie.
Sul punto il primo giudice ha così argomentato: 'secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, “l'intervento di colecistectomia laparoscopica rappresenta il gold standard per il trattamento chirurgico della litiasi della colecisti in quanto si associa a significativi vantaggi rispetto all'intervento open (minor morbilità, minor degenza post-operatoria e più rapida ripresa delle normali attività quotidiane)” ma “in caso di colelitiasi complicate da esiti flogistici, l'esecuzione della colecistectomia laparoscopica è spesso difficoltosa”, cosicché si pone il problema se “continuare l'intervento per via laparoscopica oppure eseguire una conversione laparotomica”, scelta che “risulta essere critica soprattutto nei pazienti geriatrici fragili in cui eventuali complicanze post-operatorie risulteranno spesso essere più severe”; in particolare, mentre “in passato la durata del tempo operatorio era considerata un fattore indipendente in grado di suggerire la necessità di una conversione laparotomica… strettamente connesso a due fattori: skill laparoscopica del chirurgo e presenza di esiti infiammatori locali (aderenze, flogosi, ascessi, etc…)”,
“attualmente, la scelta di non completare l'intervento per via laparoscopica è per lo più conseguente all'impossibilità di proseguire per via laparoscopica oppure al riconoscimento di lesioni iatrogene intraoperatorie”, e dipende da una serie di fattori identificati nelle “linee guida” in materia. Nel caso di specie, con riferimento alla natura ed entità della flogosi colecistica, anche ad ammettere la difficoltà dell'intervento di colecistectomia, quale risultante dal prolungamento dell'intervento chirurgico stesso, la cui durata è stata di centocinque minuti, la conversione laparotomica non era obbligatoria;
“infatti dall'analisi del referto presente nella cartella clinica non emergono elementi che avrebbero potuto suggerire la conversione laparotomica” e “l'elevata difficoltà dell'intervento non rappresenta di per sé una indicazione assoluta alla conversione laparotomica, ma è una indicazione relativa all'esperienza del chirurgo”.
Sotto questo primo profilo, pertanto, non può essere ravvisato alcun inadempimento in capo ai medici della struttura sanitaria resistente. D'altro canto, anche l'ascesso evidenziato nel corso dell'intervento, quale conseguenza di una pregressa perforazione viscerale durante un episodio di colecistite acuta, può essere trattato in laparoscopia ma si associa ad una più elevata incidenza di conversioni laparotomiche. E tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica, “nel caso di specie, occorre far presente che la descrizione del trattamento laparoscopico dell'ascesso addominale della … risulta essere lacunosa … in quanto non vengono descritte Pt_7 le caratteristiche e le dimensioni dell'ascesso, le modalità tecniche del suo trattamento
e della successiva toilette del cavo peritoneale” e l'assenza delle necessarie informazioni rende difficile valutare l'opportunità di eseguire una conversione laparotomica. E tuttavia, considerato che “neppure l'esecuzione di una corretta tecnica chirurgica e toilette laparoscopica può escludere la possibilità di una infezione batterica conseguente alla diffusione peritoneale del pus contenuto nell'ascesso al momento della sua incisione”, sotto questo profilo, non può dirsi sussistente la prova del nesso causale tra
l'inadempimento ed il decesso della Parte_7
La ulteriore complicanza verificatasi (ovvero l'emiperitoneo, consistente nella raccolta di sangue nel cavo peritoneale) rientra nella ulteriore censura mossa dagli appellanti nel secondo motivo di appello, ovvero l'errore commesso dal primo giudice nell'aver escluso una non adeguata emostasi.
A tale proposito i CTU hanno offerto la seguente ricostruzione: 'Dalla lettura del verbale dell'intervento di colecistectomia laparoscopica non emergono criticità che possano far pensare ad una non adeguata emostasi. Infatti, il sanguinamento post-operatorio è avvenuto a livello del letto epatico che era stato controllato visivamente alla fine dell'intervento operatorio di colecistectomia VLS ('Emostasi accurata')'.
Passando quindi alla prima parte del terzo motivo di appello, con lo stesso si contesta il fatto che il Tribunale, dopo aver ritenuto negligente la condotta tenuta dai sanitari nella fase successiva all'esecuzione del primo intervento chirurgico, abbia escluso il nesso causale delle stesse rispetto alla morte della paziente.
In proposito il primo giudice, facendo proprie le conclusioni della CTU, ha così statuito:
'secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, “l'assistenza prestata alla paziente nell'immediato post-operatorio… è da ritenere non condivisibile e non adeguata al caso”. In particolare, la presenza di bile nel drenaggio addominale ed il significativo incremento degli indici di flogosi (globuli bianchi), entrambi emersi durante la visita della mattina, unitamente all'età avanzata della paziente ed alla complessità della colecistectomia laparoscopica, avrebbero dovuto indurre i sanitari dell'Azienda convenuta non solo ad un monitoraggio clinico ma anche ad un approfondimento diagnostico radiologico ecografico e ad un monitoraggio laboratoristico, caratterizzato dalla ripetizione dei suddetti indici di flogosi alterati, la quale avrebbe permesso una più precoce diagnosi e un tempestivo trattamento del coleperitoneo, probabilmente prima che si sviluppasse un severo quadro di sepsi, per come richiesto dalle linee guida in materia. Invece, i sanitari decidevano di continuare gli accertamenti per individuare e trattare il sanguinamento, e ciò sebbene gli elementi a disposizione non evidenziassero la presenza di una emorragia in corso. Ciò determinava un ulteriore ritardo nell'effettuazione del secondo intervento, che veniva eseguito quando ormai le condizioni della paziente erano significativamente peggiorate a causa della sepsi;
dunque, “la condotta dei sanitari che, nel periodo post-operatorio, ebbero in cura la … è stata complessivamente incongrua sotto il profilo del monitoraggio e del Parte_8 timing degli accertamenti (radiologici e laboratoristici)”, in quanto “in presenza di segni/sintomi suggestivi di un non regolare decorso post-operatorio, i predetti sanitari omisero di eseguire i doverosi accertamenti e uno scrupoloso monitoraggio delle condizioni cliniche della paziente”; e da tale condotta “è conseguita una tardiva diagnosi/trattamento delle complicanze infettive post-operatorie” Tuttavia, secondo quanto conclusivamente evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, in relazione ai
“suddetti profili di responsabilità, tenuto conto da un lato della predetta carenza documentale e dall'altro della rapida evoluzione verso lo shock settico in rapporto, come detto, anche alla particolare virulenza dei batteri”, non si può dire, neanche sulla base del criterio del “più probabile che non”, che le omissioni precedentemente individuate abbiano determinato causalmente il decesso della Parte_9
I suddetti punti dell'atto di appello (primi due motivi e prima parte del terzo) tutti relativi alla ricostruzione della condotta tenuta dai sanitari sia durante sia subito dopo l'intervento e del nesso causale con l'evento morte della paziente, si ritiene necessitino di un ulteriore approfondimento mediante rinnovo della CTU, come da separata ordinanza, essendo rimasti incerti passaggi essenziali, non adeguatamente chiariti sia a livello di loro inquadramento nell'ambito della dinamica dell'intervento (ad esempio: gli esatti motivi della recisione del dotto di da cui sarebbe derivata la fuoriuscita CP_6 di bile;
la causa della riapertura della sua chiusura operata mediante clip mai ritrovata in occasione dei secondo reintervento;
l'origine del concomitante fenomeno emorragico verificatosi), sia a livello di loro apporto causale rispetto all'evento morte (in termini ad esempio di correlazione tra lo shock settico con il preesistente fenomeno ascessuale, in concorso ed in correlazione con il concomitante riversamento di bile e di sangue nel peritoneo).
Tale approfondimento appare assolutamente necessario anche per mettere nella giusta prospettiva quelle che in atti sono indicate come lacune e/o omissioni contenute nei referti medici relativi all'intervento.
In tal senso, dunque, sui suddetti punti appare necessario rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di nuova CTU come da separata ordinanza.
3.Il terzo motivo di appello parte seconda di entrambi i gravami: il danno da perdita di chance – Con la seconda parte del terzo motivo di gravame gli appellanti affrontano la questione della perdita di chance di sopravvivenza, introdotta dai CTU - con elaborato, lo si ricorda, depositato in corso di causa – nella parte in cui, dopo aver escluso la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della secondo il criterio del più probabile che non, hanno affermato che 'è da ritenere Pt_7 che i suddetti profili di responsabilità, tenuto conto da un lato della predetta carenza documentale dall'altro della rapida evoluzione verso lo shock settico in rapporto, come detto, anche alla particolare virulenza dei batteri, colloca il suddetto legame eziologico nell'ambito della perdita di chances di sopravvivenza, che, si può stimare, con tutti i limiti derivanti dalla difficoltà di una simile valutazione, nell'ordine del 45%'.
A fronte di ciò, il primo giudice ha rilevato come gli odierni appellanti abbiano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza solo con il 'preverbale' dell'udienza del 17.11.2021, dunque tardivamente. Ha quindi ribadito l'inammissibilità della richiesta remissione in termini per la proposizione di detta nuova richiesta risarcitoria all'esito del deposito della CTU e respinto la detta domanda in quanto nuova rispetto alla originaria richiesta di risarcimento dei danno da morte e non tempestivamente formulata nei termini di legge.
Gli appellanti hanno censurato la detta statuizione sotto un duplice profilo: la domanda di danno da perdita di chance di sopravvivenza sarebbe da accogliere sia in quanto giuridicamente ricompresa nella più ampia domanda di risarcimento del danno da morte, sia in quanto errata sarebbe la mancata remissione in termini per la sua proposizione, determinata dall'esito della CTU depositata solo a giudizio di merito già iniziato.
La suddetta parte del terzo motivo di gravame è infondata in tutte le sue articolazioni.
Sotto il primo profilo si osserva che il danno da perdita di chance, lungi dall'essere una gradazione del pregiudizio al bene della vita di , fatto valere dalle parti Parte_7 attrici e odierne appellanti, ha ad oggetto un diverso bene giuridico: la verosimile sopravvivenza in caso di corretto intervento della paziente e la sua sola possibilità, non sono gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio, risentito a causa dell'omissione colposa del comportamento dovuto. Nel primo caso si discute (e di questo si è discusso in primo grado), dell'addebitabilità ai sanitari della morte della congiunta delle parti attrici, nel secondo si discute invece della sola perdita di una chance. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. 13/06/2014 n.
13491; 29/11/2012 n. 21245; 04/03/2004 n. 4400), la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non è dunque ricompresa, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno.
Anche la recente, pregevole, ricognizione dell'istituto effettuata dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 11/11/2019 n. 28993, cd. San Martino bis) corrobora tale tesi, laddove (cfr. soprattutto p. 10) evidenzia l'autonomia di fondamento e l'autonomia del petitum della perdita di chance, rispetto alla domanda di danno da perdita del rapporto parentale.
Dunque, in conclusione, come ribadito da ultimo dai giudici di legittimità (cfr. Cass.
02/09/2022 n. 25886) “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato”.
Né l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da perdita di chance tardivamente proposta avrebbe potuto essere superata con la richiesta di remissione in termini. A tale proposito va condivisa la statuizione del primo giudice laddove presupposto del detto istituto è che la parte dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito e forza maggiore. Il tardivo deposito della CTU nel corso della causa di merito
– nonostante fosse stata disposta in sede di procedimento per ATP ante causam – non integra un impedimento oggettivo (tantomeno un caso fortuito o di forza maggiore) rispetto alla possibilità della parte di richiedere il risarcimento anche del danno da perdita di chance di sopravvivenza sulla base della documentazione e/o se ritenuto di una perizia di parte.
La seconda parte del terzo motivo di appello non merita dunque accoglimento.
5.Il quarto motivo di appello di entrambi i gravami: il consenso informato –
Con il quarto motivo di gravame di entrambi gli atti di appello si censura il rigetto del risarcimento del danno da mancato consenso informato.
Il Tribunale ha respinto detta domanda ritenendola genericamente formulata, rilevando che 'i ricorrenti e gli intervenuti non hanno in alcun modo allegato che l'intervento effettuato dai medici della struttura sanitaria resistente, peraltro programmato, sia stato eseguito senza la previa corretta informazione del paziente e l'acquisizione del suo consenso informato'.
In proposito, nell'atto introduttivo del primo grado (con ricorso ex art. 702bis c.p.c.) gli attori (e poi similmente gli intervenuti) hanno dedotto che 'emerge anche la mancanza di un reale, informato, consenso al trattamento per come, in effetti, eseguito' senza null'altro allegare.
Sul punto non risulta essere stato allegato niente altro. In comparsa conclusionale la suddetta lesione del consenso informato viene messa in correlazione con la chance di sopravvivenza del 45% di cui si è detto sopra, sostenendo che la suddetta affermazione fatta dai CTU doveva essere intesa, in sostanza, nel senso che l'intervento presentava un elevato rischio, visto che la paziente aveva solo il 45% di possibilità di sopravvivere allo stesso.
A parte il fatto che dalla lettura del relativo passo della CTU (riportato per intero nel paragrafo che precede) la suddetta perdita della chance di sopravvivenza è correlata dai CTU non all'intervento in sé, ma alle condotte post operatorie ritenute negligenti, ritenute non tali da determinare la morte secondo il più probabile che non, prima di affrontare nello specifico il caso concreto appare necessario premettere l'esposizione di alcuni aspetti dell'istituto rilevanti nella fattispecie.
A tale proposito deve evidenziarsi come l'atteggiarsi del profilo causale tra il danno e l'omesso consenso è stato negli ultimi anni oggetto di una articolata evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte. Alla base di tale elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è posta in particolare la duplice conseguenza che si può far discendere dalla violazione del consenso informato, in termini cioè di lesione della salute come conseguenza di un intervento che, pur correttamente eseguito, ha determinato un peggioramento (ovvero come nella fattispecie la massima delle lesioni alla salute corrispondente con il decesso), che se conosciuto avrebbe indotto a rifiutare il trattamento;
oppure in termini di lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi, quando il paziente, a fronte di un intervento correttamente eseguito lamenta di non aver avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente ad affrontare le conseguenze di un trattamento, a cui comunque avrebbe prestato il consenso, ma organizzando diversamente i tempi ed i modi in relazione alle proprie priorità di vita.
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza della Cassazione, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente è destinato ad assumere una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che, l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta, costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. Cass. Cass. n° 28985/2019; Cass. n° 19199/2018).
Secondo tale arresto giurisprudenziale, soltanto quando il paziente deduca una relazione causale tra l'omessa informazione e una lesione del proprio diritto alla salute, quale esito negativo prevedibile dell'atto operatorio eseguito 'secundum leges artes, dovrà essere fornita la prova dell'ipotetico dissenso a fronte di una dettagliata informazione.
Infatti, con riferimento a tale evento (lesione della salute), la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito -e l'esito infausto non si sarebbe verificato- non essendo stato voluto dal paziente.
Nel caso invece in cui sia dedotta, quale conseguenza dell'omesso consenso, la violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, si è ritenuto che si evidenzi una relazione causale diretta tra l'omessa completa informazione e la compromissione dell'interesse giuridico del paziente a compiere in piena autonomia una valutazione complessiva del rapporto 'costi – benefici' dell'intervento, che non si limita soltanto al risultato terapeutico, ma investe anche aspetti ulteriori quali gli eventuali effetti collaterali invalidanti, la durata della riabilitazione, il perdurare o riprodursi di sofferenze dovute ai postumi, la accettazione di eventuali mutamenti irreversibili delle abituali condizioni di vita, potendo in tal caso lamentare il soggetto leso di aver subito -a causa dell'inadempimento- un pregiudizio alla propria sfera giuridica per il fatto stesso di non avere potuto esercitare la autonomia privata, indipendentemente da eventuali ulteriori conseguenze dannose (cfr. Cass. n. 2847 del 09/02/2010; Cass n. 12205 del
12/06/2015 -che individuano il danno in relazione alla lesione del diritto fondamentale alla autodeterminazione dell'individuo).
Dunque, risulta principio ormai consolidato quello, secondo il quale, alla violazione dell'obbligo di un valido consenso informato, possa discendere sia una lesione al diritto di autodeterminazione, sia un diritto alla salute, sussistente, pur a fronte di un intervento correttamente eseguito, come conseguenza della mancata scelta consapevole di sottoporsi ad una operazione da cui può essere derivato un peggioramento delle proprie condizioni, anche a prescindere dalla diligenza e correttezza della scelta e dell'esecuzione. Le due tipologie di lesione (del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute), che traggono comune matrice dalla violazione dell'obbligo del consenso informato, si differenziano nettamente quanto al conseguente danno e, dunque, con riferimento al relativo onere della prova, per come sopra specificato.
Tale differenziazione dell'onere della prova, a seconda che la lesione del consenso informato fosse stata chiesta in funzione del risarcimento della lesione del diritto alla salute ovvero del diritto all'autodeterminazione, è andata in parte sfumando nelle più recenti pronunce della Cassazione, in cui si è ribadito come, anche nel caso di lesione del diritto all'autodeterminazione, il danno non può comunque farsi discendere dalla mera mancanza del consenso, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno in re ipsa.
In tal senso Cass. n° 24471/2020 che, richiamando la ripartizione tra conseguenze dell'omesso consenso informato, in termini di lesione del diritto alla salute e lesione del diritto all'autodeterminazione, ha in una prima parte affermato (ribadendo principi già contenuti nelle precedenti pronunce) come “in materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso”, ma ha poi aggiunto che “Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”.
In sostanza, si è andato affermando l'assunto secondo cui, se la lesione dei diritto all'autodeterminazione è in re ipsa nella stessa mancanza di consenso informato, lo stesso non può dirsi del danno conseguenza, che non potrà mai essere considerato in re ipsa, neppure in tale particolare caso di lesione del diritto alla libera determinazione dell'individuo.
Rielaborando e sviluppando i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, con la pronuncia n° 28985/2019, la Suprema Corte, con riferimento alla fattispecie di interesse nella presente sede, ha specificato che “il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito 'secundum leges artes', ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art.
1223 c.c. e, cioè, della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale”.
Se ne è tratto, come conseguenza sul piano probatorio che “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della c.d. vicinanza della prova;
c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico, costituisce eventualità non corrispondente all'id plerumque accidit” (cfr. Cass. n°
18985/2019). Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni - queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione - non potendosi configurare 'ipso facto' un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema di responsabilità civile (cfr. Cass. n° 18985/2019).
Nel caso di specie gli attori e gli intervenuti (odierni appellanti) si sono limitati a dedurre la mancanza di un consenso preceduto da adeguata informazione, senza null'altro specificare e facendone discendere ex se il diritto al risarcimento del danno (senza specificare se la richiesta riguardasse la lesione del diritto all'autodeterminazione o quello alla salute intesa anche con riferimento alla sua massima lesione che è la morte). Pur in mancanza della suddetta specificazione circa il danno richiesto, il fatto che gli attori e gli intervenuti) odierni appellanti, abbiano fatto valere in causa il danno da perdita della vita (seppure come conseguenza di malpractice medica) fa ragionevolmente ritenere che anche la domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, contestualmente proposta, sia stata formulata con riferimento al medesimo danno, ovvero alla morte della paziente intesa quale massima lesione ipotizzabile del bene della vita.
A tale proposito si osserva come la domanda, per come proposta, non possa trovare accoglimento, dovendo sul punto trovare conferma la pronuncia di primo grado.
In primo luogo i ricorrenti hanno richiesto di provare che la loro congiunta, se fosse stata debitamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento, senza previamente aver allegato, nei tempi processuali previsti, la suddetta circostanza.
In secondo luogo la questione rappresentata nel capitolo di prova sul punto ((capitolo di prova 18 in cui si chiedeva D.V.T. Se, nell'Estate del 2018, avete sentito, in una o più occasioni, la SI.ra riferire che si sarebbe sottoposta a colecistectomia Parte_7 anche a rischio della propria vita) è mal posta e non idonea a rappresentare il presupposto necessario per poter ritenere la lesione del danno alla salute discendente dal mancato consenso informato. Infatti, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, un danno biologico
(ovvero la morte), ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, dunque tenendo conto della situazione di salute in cui si trovava e della compiuta alternativa in concreto prospettabile. Ciò significa che la valutazione della scelta del paziente se correttamente informato, non va valutata ex post in relazione a quello che
è stato l'esito dell'intervento, ma a quella che era la sua situazione ex ante, con ponderazione dunque della scelta in relazione alle conseguenze delle eventuali scelte alternative.
Ma anche a voler qualificare la domanda degli odierni appellanti in termini di richiesta di risarcimento del diritto all'autodeterminazione quale conseguenza del mancato consenso informato, non si perverrebbe a esito differente dal rigetto.
Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, in tale caso, di domanda proposta in termini di mera lesione del proprio diritto di autodeterminazione, non era necessario provare che, in caso di compiuta informazione, la paziente avrebbe dissentito alla sottoposizione all'intervento (onere probatorio correlato, come detto, unicamente al danno alla salute dedotto come violazione del consenso informato), ma ciò non significa che in tale caso il danno possa essere fatto derivare in automatico dalla mancanza del consenso informato, avendo la parte attrice comunque l'onere di allegare e provare (anche con presunzioni) i fatti e le circostanze che in concreto sono scaturite dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, come ad esempio la preclusione della facoltà di accedere ad ulteriori accertamenti, la mancanza di tempo per prepararsi alle eventuali possibili conseguenze dell'intervento, il venir meno dell'opportunità di organizzarsi nella prospettiva dei rischi dell'intervento. Nel caso di specie il problema non si pone tanto in termini di idoneità della prova (che la giurisprudenza come detto ammette in termini piuttosto ampi), quanto di previa tempestiva allegazione degli specifici fatti, non effettuata dalle parti attrici/intervenienti, odierne appellanti.
Il motivo di appello in esame deve quindi essere complessivamente respinto.
6.Il quinto motivo di appello + 1: i danni iure hereditatis – Parte_1
Con il quinto motivo di appello si censura ilmancato esame del danno iure hereditario.
Si tratta di aspetto che inerendo il quantum della pretesa risarcitoria conseguente alla dedotta malpractice medica, si riserva all'esito della rinnovazione della CTU di cui sopra.
7.Le ulteriori istanze istruttorie – Del pari riservataall'esito della rinnovazione della
CTU la valutazione circa ammissibilità e rilevanza delle ulteriori istanze istruttorie (prove testimoniali) avanzate dalle parti appellanti, tutte inerenti i rapporti tra le parti e la de cuius, in funzione della quantificazione del danno da perdita parentale.
8.Le spese di lite – Nulla sulle spese, la cui regolamentazione è riservata all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge la seconda parte del terzo motivo di gravame di entrambi gli atti di appello e per l'effetto dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
2) respinge il quarto motivo di gravame di entrambi gli atti di appello e per l'effetto rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancato consenso informato;
3) rimette la causa sul ruolo per il proseguo come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.03.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali. Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni