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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4101 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo LEALINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita in comune di Brogliano (Vi), via Generale G. Tomba n. 19 int.
2, di proprietà esclusiva del SI. , continuerà ad essere abitata da Parte_1
quest'ultimo;
c) la SI.ra trasferirà la propria residenza nel comune di Castelgomberto (Vi) Controparte_1
ove occuperà in locazione un miniappartamento;
d) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori ed avrà la sua Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in comune di Castelgomberto;
e) il SI. concorrerà al mantenimento della figlia minore fintanto Parte_1 Per_1
che la stessa non sarà economicamente autosufficiente, corrispondendo a mezzo bonifico,
entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI.ra e noto Controparte_1
alle parti, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta), importo annualmente rivalutabile
in base agli indici ISTAT famiglie con prima decorrenza gennaio 2025.
Tale somma viene quantificata e convenuta tra le parti considerando il fatto che il SI.
ha in essere il pagamento dei due citati finanziamenti contratti Parte_1
rispettivamente con compass spa. CP_2
Egli, inoltre, essendo pensionato, ha la possibilità di prelevare ogni giorno la figlia minore
all'uscita da scuola, preparandole sia il pranzo che la cena e consentendo così alla SI.ra
di svolgere la propria professione di operaia con orari 8.00 -12.00 e 14.00 Controparte_1
– 18.30.
L'assegno unico e universale INPS per la figlia minore sarà integralmente percepito Per_1
dalla SI.ra . Controparte_1
Entro la stessa data del giorno 15 di ogni mese il SI. corrisponderà alla Parte_1
2 SI.ra il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la Controparte_1
figlia minore previamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Per_1
Vicenza;
f) il SI. ha la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1 Per_1
ogni pomeriggio fino alle ore 19.30, concordando con la madre, anche eventualmente
avvalendosi di terze persone, le modalità di accompagnamento della stessa minore presso
l'abitazione della madre.
Il SI. , inoltre, ha la facoltà di potere avere con sé la figlia minore Parte_1 Per_1
- un fine settimana al mese, dal venerdì al termine degli impegni scolastici della minore, fino
alle ore 20.30 della domenica, momento in cui accompagnerà la figlia minore presso
l'abitazione della madre;
- per sette giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, ad anni alterni il Natale o
il Capodanno e per tre giorni durante le festività Pasquali;
- ed infine, per giorni quindici, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo, previ
accordi diretti con la SI.ra , che andranno concordati entro il mese di giugno Controparte_1
di ogni anno.
Tutte le altre festività (Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno
ecc.) la minore le trascorrerà in modo alternato con la madre e con il Persona_1
padre.
e) essendo i coniugi provvisti di redditi propri, nessuna istanza viene reciprocamente svolta
dall'uno nei confronti dell'altro per il loro mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Arzignano (VI) in data 25/05/2002, che l'unione era entrata
3 in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed Per_1
adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Arzignano (VI) in data 25/05/2002 con atto trascritto al n. 18, parte II,
4 serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzignano (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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