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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024 in merito alla causa iscritta al n. 887/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Teatino (CH) in via Cavour n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Debora De Luca del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
OV Teatino (CH) in via Roma n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana D'Innocente del Foro di
Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , con il quale ha avuto un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza more uxorio a partire dal 2016, e dal quale sono nati i figli (c.f. Persona_1
, a Pescara il 14.11.2016), e (c.f. , a Pescara il C.F._3 Persona_2 C.F._4
2.12.2019).
Essendosi interrotta la convivenza, ha chiesto che l'esercizio della responsabilità genitoriale sua e del sig.
venga disciplinato nelle modalità indicate nel ricorso. CP_1
Il sig. costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la sig.ra CP_1 [...]
per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, ha chiesto al Tribunale di farlo Pt_1
proprio.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2024 entrambe le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la definizione del procedimento alle condizioni tra esse concordate, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale,
ritenuta la propria competenza per territorio, visto il luogo di residenza delle parti e dei figli minori,
osservato che l'istanza congiunta è sottoscritta anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.48 c.p.c.,
dato atto del fatto che le parti hanno chiesto quanto segue:
Per_ Per_
“1=) Affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] in data [...] e nato a Pescara in [...]
2/12/2019, con collocazione prevalente presso la madre, e con diritto di frequentazione del padre per due giorni a settimana dalle ore 18.45 alle ore 20.30, nonché due weekend al mese, alternati, dal sabato dalle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena e comunque non oltre le ore 20.30.
Per le festività: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e il Natale (24-25 dicembre) con un genitore ed il 31
dicembre e il Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore, ad anni alterni, la Befana con l'uno o con l'altro ad anni alterni;
la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro ad anni alterni.
Per le vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli una settimana (da concordare con la madre) nel mese di agosto.
Il tutto sempre e comunque nel rispetto degli impegni e delle attività dei minori e sempre facendo comunque salvo ogni diverso accordo eventualmente preso di volta in volta tra le parti congiuntamente.
Per_ Per_ 2=) il sig. verserà per il mantenimento dei figli e la somma mensile di €460,00 (Euro CP_1
quattrocentosessanta/00) entro il giorno 1° di ogni mese, compreso il mese di ottobre c.a., rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto all'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito al 50% ciascuno, a partire dal mese di ottobre c.a compreso.
Pag. 2 di 4 Il sig. contribuirà per il 50 % alle spese straordinarie in favore dei figli, secondo lo schema di seguito CP_1
descritto:
A - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola,
doposcuola; -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); -spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; -spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
B - Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3=) Con la sottoscrizione del presente atto il sig. si obbliga a lasciare l'abitazione di convivenza entro CP_1
il giorno successivo dalla sottoscrizione medesima, ferma restando la possibilità per il medesimo di ritirare entro i tre giorni successivi i suoi beni personali, provvedendo a comunicare nell'immediato l'indirizzo del suo nuovo alloggio.
La sig.ra manterrà per sé e per i figli la medesima abitazione e provvederà ad intestare a suo nome Parte_1
il contratto di locazione in essere, assumendosi, in ogni caso, tutti i relativi oneri, spese e obblighi, nonché
provvederà ad intestarsi tutte le utenze, assumendo in tal modo a proprio carico tutte le spese e conseguenti obblighi.
Al momento della definitiva cessazione del contratto di locazione, all'atto della restituzione della cauzione versata, la sig.ra provvederà al rimborso in favore del sig. della sua quota del 50%. Pt_1 CP_1
4=) Le parti espressamente si prestano il reciproco consenso al rilascio di tutti quei documenti per i quali,
amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei due e si impegnano a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.”
ritenuto che la regolamentazione stabilita dalle parti non sia contraria alla legge, sia conforme agli interessi dei figli e compatibile con le loro condizioni economiche,
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Pag. 3 di 4 nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 24.7.2024, così decide: Pt_1 CP_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei signori e Parte_1
nei confronti dei figli minori e nati fuori dal CP_1 Persona_1 Persona_2
matrimonio, sia regolamentato sulla base dell'accordo tra essi concluso, testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Chieti, 9.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Pag. 4 di 4
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024 in merito alla causa iscritta al n. 887/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Teatino (CH) in via Cavour n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Debora De Luca del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
OV Teatino (CH) in via Roma n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana D'Innocente del Foro di
Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , con il quale ha avuto un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza more uxorio a partire dal 2016, e dal quale sono nati i figli (c.f. Persona_1
, a Pescara il 14.11.2016), e (c.f. , a Pescara il C.F._3 Persona_2 C.F._4
2.12.2019).
Essendosi interrotta la convivenza, ha chiesto che l'esercizio della responsabilità genitoriale sua e del sig.
venga disciplinato nelle modalità indicate nel ricorso. CP_1
Il sig. costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la sig.ra CP_1 [...]
per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, ha chiesto al Tribunale di farlo Pt_1
proprio.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2024 entrambe le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la definizione del procedimento alle condizioni tra esse concordate, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale,
ritenuta la propria competenza per territorio, visto il luogo di residenza delle parti e dei figli minori,
osservato che l'istanza congiunta è sottoscritta anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., come richiamato dall'art. 473bis.48 c.p.c.,
dato atto del fatto che le parti hanno chiesto quanto segue:
Per_ Per_
“1=) Affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] in data [...] e nato a Pescara in [...]
2/12/2019, con collocazione prevalente presso la madre, e con diritto di frequentazione del padre per due giorni a settimana dalle ore 18.45 alle ore 20.30, nonché due weekend al mese, alternati, dal sabato dalle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena e comunque non oltre le ore 20.30.
Per le festività: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e il Natale (24-25 dicembre) con un genitore ed il 31
dicembre e il Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore, ad anni alterni, la Befana con l'uno o con l'altro ad anni alterni;
la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro ad anni alterni.
Per le vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli una settimana (da concordare con la madre) nel mese di agosto.
Il tutto sempre e comunque nel rispetto degli impegni e delle attività dei minori e sempre facendo comunque salvo ogni diverso accordo eventualmente preso di volta in volta tra le parti congiuntamente.
Per_ Per_ 2=) il sig. verserà per il mantenimento dei figli e la somma mensile di €460,00 (Euro CP_1
quattrocentosessanta/00) entro il giorno 1° di ogni mese, compreso il mese di ottobre c.a., rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto all'assegno unico, le parti concordano che esso sarà percepito al 50% ciascuno, a partire dal mese di ottobre c.a compreso.
Pag. 2 di 4 Il sig. contribuirà per il 50 % alle spese straordinarie in favore dei figli, secondo lo schema di seguito CP_1
descritto:
A - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola,
doposcuola; -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); -spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; -spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
B - Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3=) Con la sottoscrizione del presente atto il sig. si obbliga a lasciare l'abitazione di convivenza entro CP_1
il giorno successivo dalla sottoscrizione medesima, ferma restando la possibilità per il medesimo di ritirare entro i tre giorni successivi i suoi beni personali, provvedendo a comunicare nell'immediato l'indirizzo del suo nuovo alloggio.
La sig.ra manterrà per sé e per i figli la medesima abitazione e provvederà ad intestare a suo nome Parte_1
il contratto di locazione in essere, assumendosi, in ogni caso, tutti i relativi oneri, spese e obblighi, nonché
provvederà ad intestarsi tutte le utenze, assumendo in tal modo a proprio carico tutte le spese e conseguenti obblighi.
Al momento della definitiva cessazione del contratto di locazione, all'atto della restituzione della cauzione versata, la sig.ra provvederà al rimborso in favore del sig. della sua quota del 50%. Pt_1 CP_1
4=) Le parti espressamente si prestano il reciproco consenso al rilascio di tutti quei documenti per i quali,
amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei due e si impegnano a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.”
ritenuto che la regolamentazione stabilita dalle parti non sia contraria alla legge, sia conforme agli interessi dei figli e compatibile con le loro condizioni economiche,
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Pag. 3 di 4 nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 24.7.2024, così decide: Pt_1 CP_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei signori e Parte_1
nei confronti dei figli minori e nati fuori dal CP_1 Persona_1 Persona_2
matrimonio, sia regolamentato sulla base dell'accordo tra essi concluso, testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Chieti, 9.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
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