Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/1981, n. 5283
CASS
Sentenza 8 ottobre 1981

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Nel nuovo rito del lavoro la disposizione del quarto comma dell'art. 420 (nuovo testo) cod. proc. civ. - secondo cui, se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla Competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo - ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al comma terzo (in relazione al comma secondo) dell'art. 187 dello stesso codice, che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure unitamente al merito, di dette questioni. Resta, pertanto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del lavoro la scelta tra l'una e l'altra soluzione e la mancata risoluzione immediata di una delle questioni suddette non è colpita, nella disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973, da alcuna sanzione.*

In tema di Competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) cod. proc. civ. - di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità prospettato con riferimento alla possibilità che, in base ad esso, il lavoratore sia convenuto in giudizio in un foro diverso da quello previsto dall'art. 18 cod. proc. civ. (che, nel nuovo rito del lavoro, ha invece natura meramente sussidiaria) - prevede, contemperando i contrapposti interessi delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa. ( V. 3647/79, mass. N. 400064; ( V. 5655/78, mass. N. 395428; ( V. 2319/75, mass. N. 376166; ( V. 179/75, Corte cost.).*

Il principio secondo cui sono ravvisabili gli estremi della sentenza anche in un provvedimento non rivestito della relativa Forma presuppone in ogni caso l'esistenza di un atto avente della sentenza stessa i requisiti indispensabili, tra cui l'enunciazione del "decisum" e la sottoscrizione del magistrato. Pertanto, nel nuovo rito del lavoro al provvedimento con cui il giudice dispone l'ammissione dei mezzi istruttori non può attribuirsi valore di sentenza non definitiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 420 (nuovo testo) cod. proc. civ., contenente l'implicito rigetto dell'eccezione d'incompetenza proposta dal convenuto. ( V. 2299/77, mass. N. 386006; ( V. 80/76, mass. N. 378707; ( V. 3453/73, mass. N. 367450; ( V. 356/73, mass. N. 362298).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/1981, n. 5283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5283
    Data del deposito : 8 ottobre 1981

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