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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 172/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1962, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AUGUSTO
OTTAVIANO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1963 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.20 ZO premetteva di avere contratto
-in data 15.02.2022 a Raccuja- matrimonio civile con (atto Controparte_1
n. 1 P. II S. C Anno 2022); che dal matrimonio non nascevano figli;
che i rapporti tra i coniugi si incrinavano fino a portare alla fine del menage matrimoniale e all'allontanamento dalla casa familiare della resistente che non dava più notizie di sé al consorte.
1 Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con le conseguenti annotazioni e con assegnazione della casa coniugale a esso ricorrente che ne è proprietario esclusivo nonché con autorizzazione al rilascio del passaporto per l'espatrio e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che venisse pronunziato il divorzio.
Con sentenza N. 716/2024, pubblicata il 10.06.2024 e la causa è stata è stata pronunciata la separazione tra i coniugi
Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza del 5.6.2024, al fine di consentire la verifica della condizione di procedibilità per la pronunzia del divorzio, ossia il decorso dei termini di legge senza che sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi, il giudizio a seguito del deposito di note a trattazione scritta da parte del ricorrente veniva, infine, introitato in decisione.
Ciò posto, va preliminarmente confermata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza succitata e passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono a carico della resistente e sono liquidate in dispositivo ex. D.m.
147/2022, al valore minimo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa e respinta ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i suddetti coniugi contratto in data 15.02.2022 a Raccuja (atto n. 1 P. II S. C Anno 2022);
2 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raccuja (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 172/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1962, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AUGUSTO
OTTAVIANO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1963 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.20 ZO premetteva di avere contratto
-in data 15.02.2022 a Raccuja- matrimonio civile con (atto Controparte_1
n. 1 P. II S. C Anno 2022); che dal matrimonio non nascevano figli;
che i rapporti tra i coniugi si incrinavano fino a portare alla fine del menage matrimoniale e all'allontanamento dalla casa familiare della resistente che non dava più notizie di sé al consorte.
1 Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con le conseguenti annotazioni e con assegnazione della casa coniugale a esso ricorrente che ne è proprietario esclusivo nonché con autorizzazione al rilascio del passaporto per l'espatrio e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che venisse pronunziato il divorzio.
Con sentenza N. 716/2024, pubblicata il 10.06.2024 e la causa è stata è stata pronunciata la separazione tra i coniugi
Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza del 5.6.2024, al fine di consentire la verifica della condizione di procedibilità per la pronunzia del divorzio, ossia il decorso dei termini di legge senza che sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi, il giudizio a seguito del deposito di note a trattazione scritta da parte del ricorrente veniva, infine, introitato in decisione.
Ciò posto, va preliminarmente confermata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza succitata e passata in giudicato. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono a carico della resistente e sono liquidate in dispositivo ex. D.m.
147/2022, al valore minimo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa e respinta ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i suddetti coniugi contratto in data 15.02.2022 a Raccuja (atto n. 1 P. II S. C Anno 2022);
2 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raccuja (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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