TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5328
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 37 circ. Csm 28 luglio 2015 (ignoranza pregressa sanzione disciplinare del controinteressato)

    La discussione collegiale ha investito la tematica disciplinare, pienamente rispettando il disposto dell'art. 37, comma 1 t.u. La sanzione della 'censura', per la quale il controinteressato è stato condannato, non è di regola preclusiva al conferimento dell'ufficio, salvo che si riferisca a fatti commessi nell'ultimo decennio. L'organo di autogoverno non è impedito dal conferire l'incarico dalla presenza della condanna disciplinare, anzi nel caso di specie la regola è nel senso dell'irrilevanza del precedente illecito. Già nel 2017, il Csm aveva valutato la condanna disciplinare ritenendola non ostativa. La riabilitazione disciplinare, sebbene posteriore, dimostra la limitata capacità offensiva della condotta.

  • Rigettato
    Violazione artt. 15 e 23 t.u. (mancata considerazione specifica esperienza distrettuale del ricorrente)

    Il Csm ha ritenuto il controinteressato prevalente per le attitudini, evidenziando la recessività del ricorrente in relazione ai parametri di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) t.u. (avendo il nominato svolto anche funzioni di secondo grado ed avendo un'esperienza direttiva). L'interpretazione del ricorrente delle disposizioni del testo unico non è condivisibile, in quanto gli 'uffici omologhi per funzioni' postulano una distinzione tra uffici giudicanti e requirenti e non tra uffici distrettuali e circondariali. La prevalenza accordata all'esperienza direttiva del controinteressato non è irragionevole.

  • Rigettato
    Impiego illegittimo di elemento sopravvenuto (riabilitazione disciplinare del controinteressato)

    La riabilitazione disciplinare è un elemento esterno che dimostra la limitata capacità offensiva della condotta rispetto e la conseguente non irragionevolezza della nomina nella parte in cui non ha ritenuto ostativa la censura.

  • Rigettato
    Maggiore attitudine ambientale del ricorrente e secondo illecito disciplinare del controinteressato

    La seconda vicenda disciplinare appare correlata ad un procedimento penale all'esito del quale il controinteressato è stato assolto nel merito da ogni addebito. La sentenza disciplinare del Csm lo ha assolto 'dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti'. Risulta quindi totalmente infondato il sospetto allegato dalla parte ricorrente circa una presunta inidoneità ambientale del nominato rispetto al territorio della Procura di Catanzaro.

  • Rigettato
    Irrilevanza della pregressa nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme

    Fermo quanto sopra, va rilevato come già nel 2017, all’epoca del conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, il Csm avesse valutato la condanna disciplinare, ritenendola non ostativa all’incarico direttivo. La discussione collegiale nella seduta dell’11 dicembre 2024 dimostra come l’organo di autogoverno abbia valutato la condanna e ritenuto di superarla.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del periodo direttivo di fatto svolto dal ricorrente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria

    Non risulta comprovato lo svolgimento di funzioni dirigenziali di fatto da parte del ricorrente. La circostanza è meramente allegata nel ricorso, ma non provata. Una nota del Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria conferma l'assenza di elementi per suffragare la temporanea reggenza della Procura da parte del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione art. 46-quinquies d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (mancata audizione aspiranti)

    Non trova applicazione l'invocato art. 46-quinquies d.lgs. 160/2006 atteso che si tratta di norma sopravvenuta alla vacanza e alla pubblicazione del posto. La data di pubblicazione del posto cristallizza le regole di funzionamento dell'iter per la nomina, risultando insensibile alle sopravvenienze normative che il legislatore non ha espressamente ritenuto applicabile anche ai procedimenti in corso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5328
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5328
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo