Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Maria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale del plenum del Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell’11 dicembre 2024, comunicato, per estratto, con provvedimento a mezzo pec del 16 gennaio 2025 (prot.-OMISSIS-), recante la nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in luogo del ricorrente;
- della proposta. della quinta commissione del Csm del 2 ottobre 2024;
- del relativo atto di concerto del Ministero della giustizia espresso con atto prot. n°-OMISSIS-, senza data con riguardo al controinteressato;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con il quale è stato conferito al controinteressato l’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TH GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti del Consiglio superiore della magistratura (Csm) per mezzo dei quali l’odierno controinteressato veniva nominato Procuratore della Repubblica di Catanzaro.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Similmente, si costituiva in giudizio il controinteressato.
4. Tutte le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 28 gennaio 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione dei motivi spiegati nel ricorso.
6. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 37 circ. Csm, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente t.u.) atteso che il Csm avrebbe ignorato la pregressa sanzione disciplinare inflitta al controinteressato che avrebbe accertato la carenza, in capo a quest’ultimo, dei prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio necessarî per la nomina a capo della Procura di Catanzaro.
7. Tramite la seconda doglianza, invece, viene lamentata la falsa applicazione degli artt. 15 e 23 t.u., in particolare nella misura in cui non si sarebbe tenuto conto della specifica esperienza maturata dal ricorrente in uffici distrettuali.
8. Con la terza censura si precisa come il Csm avrebbe impiegato illegittimamente un elemento sopravvenuto alla data di scadenza del bando, ossia la riabilitazione disciplinare del controinteressato.
9. A mezzo della quarta ragione di gravame viene ulteriormente rappresentata la maggiore attitudine ambientale (art. 25 t.u.) del ricorrente, considerato anche che un secondo illecito disciplinare ascritto al controinteressato si sarebbe consumato proprio nel territorio di competenza dell’ufficio assegnato.
10. Con il quinto motivo, poi, viene sottolineato come la pregressa nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme non potrebbe avere alcun tipo di incidenza nell’odierna vicenda, considerato che quella delibera (dell’anno 2017) avrebbe apoditticamente superato la questione della condanna disciplinare (all’epoca infradecennale).
11. Per mezzo del sesto mezzo di ricorso è lamentato il mancato riconoscimento del periodo direttivo di fatto svolto dal ricorrente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
12. Infine, con l’ultimo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 46- quinquies d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, non avendo il Csm proceduto all’audizione dei varî aspiranti al posto.
13. Cosí descritte le censure, va osservato come complessivamente, il ricorso non meriti accoglimento.
14. Preliminarmente, però, occorre rammentare come il conferimento di un incarico direttivo costituisca un articolato procedimento in relazione al quale il Csm è chiamato a scegliere il magistrato maggiormente idoneo a ricoprire il posto, valutando il merito e le attitudini dei candidati (v. art. 25 t.u.).
15. Nel caso di specie, il Csm chiariva come ambedue i candidati possedessero il merito necessario per il conferimento dell’incarico (circostanza, tra l’altro, non contestata in questo giudizio), mentre il controinteressato è risultato prevalere per le attitudini. Orbene, quanto a queste ultime, va rammentato come l’art. 6 t.u. elenchi gli indicatori generali delle attitudini, mentre l’art. 17 t.u. individui gli indicatori specifici per gli uffici direttivi di primo grado: a questi ultimi è attribuito speciale rilievo nella valutazione comparativa cui è chiamato il Csm (artt. 26 e 27 t.u.). In particolare, la delibera evidenziava la recessività del ricorrente in relazione ai parametri di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) t.u. (avendo il nominato svolto anche funzioni di secondo grado ed avendo un’esperienza direttiva), nonché per i restanti indicatori generali atteso l’esercizio anche di funzioni giudicanti (art. 8 t.u.) e la partecipazione al consiglio giudiziario quale componente (art. 11 t.u.), ferma restando la prevalenza del nominato in ragione del criterio residuale dell’anzianità (art. 24, comma 3 t.u.).
16. Ciò premesso, va osservato come al Csm vada riconosciuta una congrua discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio direttivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizî di carattere formale ovvero logico (recentemente Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2021, n. 8714), mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del provvedimento (v. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2022, n. 3308).
17. Orbene, chiarita in termini generali la profondità dell’esame cui è chiamato questo Tribunale, è possibile scrutinare le doglianze dedotte.
18. In particolare, principiando dall’ultimo motivo di ricorso (in ragione della sua natura assorbente), va rilevato come non trovi applicazione l’invocato art. 46- quinquies d.lgs. 160/2006 atteso che si tratta di norma sopravvenuta (introdotta a mezzo del d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, in vigore dal 21 aprile 2024) alla vacanza (13 settembre 2023) e alla pubblicazione del posto (5 ottobre 2023): quest’ultima è la data che cristallizza le regole di funzionamento dell’ iter per la nomina all’ufficio direttivo, risultando cosí insensibile alle sopravvenienze normative che il legislatore non ha espressamente ritenuto applicabile anche ai procedimenti in corso.
19. Ciò chiarito, va rilevato come il primo, il terzo e il quinto motivo siano tra loro strettamente connessi, afferendo tutti alla vicenda disciplinare che ha interessato il controinteressato: essi perciò saranno trattati unitariamente, attesa anche la loro infondatezza.
20. Nel dettaglio, va rilevato come il precedente disciplinare non sia menzionato nella proposta formulata dalla quinta commissione del Csm e riferita al plenum : nondimeno, non si è al cospetto di un’istruttoria carente, atteso che la discussione collegiale (la cui trascrizione è stata depositata dal controinteressato) ha investito proprio questa tematica, risultando quindi pienamente rispettato il disposto dell’art. 37, comma 1 t.u. Va poi precisato come l’illecito per il quale il nominato è stato condannato è risultato essere una «censura»: per quest’ultima sanzione, l’art. 37, comma 2 t.u. dispone che essa sia «di regola preclusiv[a] al conferimento dell’ufficio» ove si riferisca a «fatti commessi nell’ultimo decennio».
21. Conseguentemente, l’organo di autogoverno non è impedito dal conferire l’incarico dalla presenza della condanna disciplinare: anzi, nel caso di specie, la regola è nel senso dell’irrilevanza del precedente illecito (salvo voler ricorrere ad uno scolastico semel reus semper reus ).
22. Fermo quanto sopra, va rilevato come già nel 2017, all’epoca del conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, il Csm avesse valutato la condanna disciplinare, ritenendola non ostativa all’incarico direttivo: orbene, senza poter dedurre necessariamente dalla pregressa decisione l’assenza di una causa impeditiva all’assunzione dell’ufficio in questa sede contestato, va rilevato come la discussione collegiale nella seduta dell’11 dicembre 2024 dimostri come l’organo di autogoverno abbia valutato la condanna e ritenuto di superarla attesa in particolare la «minima rilevanza del suo apporto alla vicenda» (si vedano le dichiarazioni dei cons. Paolini e Marchianò, cui altri si associavano).
23. Per altro, va osservato come il controinteressato abbia conseguito la riabilitazione disciplinare (art. 25- bis d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109): sebbene posteriore rispetto alla pubblicazione del posto (e quindi non impiegabile ai fini della decisione sul conferimento), si tratta di un elemento esterno che dimostra la limitata capacità offensiva della condotta rispetto e la conseguente non irragionevolezza della nomina nella parte in cui non ha ritenuto ostativa la censura.
24. I rimanenti tre motivi (ossia il secondo, il quarto e il sesto) anch’essi strettamente connessi tra loro in quanto afferenti tutti ad una difettosa istruttoria e valutazione operata dall’organo di autogoverno, possono essere trattati congiuntamente: nessuno, peraltro, è suscettibile di positivo apprezzamento.
25. Segnatamente, la seconda vicenda disciplinare appare correlata ad un procedimento penale all’esito del quale il controinteressato è stato assolto nel merito da ogni addebito (avendo anche rinunciato alla prescrizione): similmente, la sentenza disciplinare del Csm lo ha assolto «dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti». Risulta quindi totalmente infondato il sospetto allegato dalla parte ricorrente circa una presunta inidoneità ambientale del nominato rispetto al territorio della Procura di Catanzaro.
26. Inoltre, non condivisibile è l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente delle disposizioni del testo unico: invero, gli «uffici omologhi per funzioni» menzionati dall’art. 17, comma 1, lett. b) t.u. postulano una distinzione tra uffici giudicanti e requirenti (arg. ex art. 11 d.lgs. 160/2006) e non anche una differenziazione tra uffici distrettuali e circondariali. Conseguentemente, corretta è l’impostazione del Csm che ha ritenuto il ricorrente titolare di un ufficio semidirettivo requirente e il controinteressato di uno direttivo requirente: anche la prevalenza accordata a quest’ultima esperienza non risulta irragionevole, atteso che le competenze del titolare dell’ufficio possono risultare piú pregnanti dal punto di vista organizzativo di quelle di un procuratore aggiunto.
27. A tal proposito, neppure risulta comprovato lo svolgimento di funzioni dirigenziali di fatto da parte del ricorrente: invero, la circostanza è meramente allegata nel ricorso, ma non provata. Viepiú, parte controinteressata ha depositato una nota del Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria che evidenzia come non vi siano elementi «per suffragare la temporanea reggenza del [ricorrente della] Procura della Repubblica di Reggio Calabria “durante l’annosa vicenda giudiziaria che ha contrassegnato la vita di quella Procura al tempo del dr. Giovanni Bombardieri”»: si tratta quindi della conferma dell’assenza del vizio di carenza istruttoria e, a fortiori , della legittimità della decisione del Csm.
28. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure, il ricorso va respinto.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente e di quella controinteressata che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessorî ove previsti per legge, per ciascuna delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone comunque citate in sentenza.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TH GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH GI | ER IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.