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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1264/2025 R.G.
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Annunziata
Letto il ricorso monitorio;
letta altresì la documentazione allegata;
evidenziato preliminarmente che il soggetto debitore principale non riveste la qualità di consumatore, a differenza di e di;
Parte_1 Parte_2
esaminata, ciò posto, anche alla luce di Corte di Cass., SS.UU., sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 in tema di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, la documentazione prodotta;
reputato, all'esito di una valutazione sommaria, quale quella che necessariamente va effettuata in tale sede, il credito azionato dalla società ricorrente giustificato dai documenti prodotti nei termini precisati nel dispositivo;
letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non sussistano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
I N G I U N G E alla Società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale CP_1
debitore principale e a e questi ultimi tutti e due Parte_1 Parte_2
quali garanti e nei limiti della garanzia prestata, rispettivamente avente sede e residenti come in atti, di PAGARE, in solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla data della notifica del presente decreto, alla società ricorrente, avente sede, domiciliata e rappresentata come in ricorso, la somma di € 91.457,60, dovuta per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi convenzionali richiesti, sul solo capitale, con decorrenza dalla data della notifica del ricorso e del presente decreto agli ingiunti e fino all'effettiva corresponsione, nonché oltre le spese del presente procedimento, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVERTE
1 i debitori ingiunti del diritto di proporre opposizione, ove lo credano, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata e, per quanto riguarda Pt_1
e che, in mancanza di opposizione entro il medesimo termine, non
[...] Parte_2 potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, il decreto non opposto diventerà irrevocabile e si procederà ad esecuzione forzata.
Nola, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Annunziata
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TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Annunziata
Letto il ricorso monitorio;
letta altresì la documentazione allegata;
evidenziato preliminarmente che il soggetto debitore principale non riveste la qualità di consumatore, a differenza di e di;
Parte_1 Parte_2
esaminata, ciò posto, anche alla luce di Corte di Cass., SS.UU., sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 in tema di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, la documentazione prodotta;
reputato, all'esito di una valutazione sommaria, quale quella che necessariamente va effettuata in tale sede, il credito azionato dalla società ricorrente giustificato dai documenti prodotti nei termini precisati nel dispositivo;
letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non sussistano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
I N G I U N G E alla Società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale CP_1
debitore principale e a e questi ultimi tutti e due Parte_1 Parte_2
quali garanti e nei limiti della garanzia prestata, rispettivamente avente sede e residenti come in atti, di PAGARE, in solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla data della notifica del presente decreto, alla società ricorrente, avente sede, domiciliata e rappresentata come in ricorso, la somma di € 91.457,60, dovuta per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi convenzionali richiesti, sul solo capitale, con decorrenza dalla data della notifica del ricorso e del presente decreto agli ingiunti e fino all'effettiva corresponsione, nonché oltre le spese del presente procedimento, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVERTE
1 i debitori ingiunti del diritto di proporre opposizione, ove lo credano, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata e, per quanto riguarda Pt_1
e che, in mancanza di opposizione entro il medesimo termine, non
[...] Parte_2 potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, il decreto non opposto diventerà irrevocabile e si procederà ad esecuzione forzata.
Nola, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Annunziata
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