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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 3843/2024
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CRISCUOLO FABRIZIO;
presente in sostituzione Avv. Fratino
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente in sostituzione Avv. Bernardini Controparte_2
ZZ GI
Avv./Avv.ti FRATTALE ALESSIA;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
Parte appellante segnala l'esistenza di precedente di Questa Corte – medesima sezione - su analoga questione giuridica con sent. 3514.2025.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
Il CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa MariaCristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 23 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 3843/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 44/2024 del tribunale di Rieti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 44/2024 il tribunale di Rieti ha così statuito in fatto e diritto sulla domanda oggetto di causa:
“Con atto di citazione del 04.07.2018, la conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la Società convenuta responsabile per i danni di cui in premessa e per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'attrice pari all'importo di € 9.478,35, o a qualsiasi altra somma maggiore o minore ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla data del sorto diritto al soddisfo. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Deduceva parte attrice che, in data 30.05.2017, alle ore 23:00 circa, il Sig.
[...]
che in data 29.06.2017 le cedeva il proprio credito tramite atto di cessione CP_2 pro soluto, subiva un sinistro stradale mentre si trovava a transitare lungo l'autostrada A24 – km 73.300, in località Valle del Salto nel Comune di Borgorose (RI), alla guida del veicolo di sua proprietà BMW X3 tg. EK673SB; che il sinistro avveniva a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un RI;
che tale evento era stato imprevedibile e inevitabile;
che l'autovettura riportava ingenti danni. Si costituiva in giudizio la chiedendo preliminarmente di Parte_1 essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Abruzzo e, nel merito, contestando e impugnando, sia in fatto che in diritto, l'assunto di parte attrice, rilevando la totale assenza di responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro verificatosi, al contrario, a causa del comportamento del conducente dell'autovettura. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della attrice nei suoi confronti per la inopponibilità della cessione del credito e, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il potere/dovere di custodia è configurabile esclusivamente in capo alla società deputata alla relativa gestione della strada in ragione dei poteri effettivi di disponibilità e controllo che le sono attribuiti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto. La causa veniva istruita con i documenti depositati in atti e con le prove testimoniali. La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso. Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo. Nella fattispecie in esame, essendosi verificato il sinistro in un tratto di strada gestito dalla società nel quale vige il pagamento del relativo Parte_1 pedaggio, sussiste la responsabilità esclusiva del gestore ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti della strada oggetto di custodia. Si rileva sul punto come sia ormai univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile la custodia, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res.
[…]
Sotto il profilo dell'onere della prova, la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c. comporta per la parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Nel caso in esame l'attrice, con il deposito della documentazione, costituita anche dal verbale di accertamento redatto dagli Agenti della Polizia, intervenuti sul luogo del sinistro, ha provato l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo.
[…] Di contro, la convenuta non ha dimostrato che la presenza del camoscio era una circostanza imprevedibile. Infatti, anche il testimone di parte ha dichiarato di non aver controllato se la rete di recinzione era integra o vi era un varco aperto.…”.
Il tribunale ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo e, ritenuto provati i danni, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore della parte attrice, della somma di Euro 9.478,35 oltre interessi legali;
e oltre alle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, avverso detta sentenza ha proposto appello , deducendone la erroneità per i seguenti motivi. Parte_1
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2051 E 2052 C.C. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 3, 9 E 19 DELLA L. N. 157 DEL 1992. DIFETTO DI IMPUTABILITÀ, DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E MANCANZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI STRADA DEI PARCHI.
Rileva l'appellante che “Nel premettere che è circostanza pacifica che il sinistro si è verificato a causa di un RI che invadeva la sede stradale, il Tribunale, contrariamente al consolidato ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la responsabilità di Parte_1
laddove è pacifico che il sinistro ed i relativi danni sono stati causati
[...] esclusivamente dall'animale “in custodia” RI (comunque animale selvatico), non certo dall'infrastruttura autostradale o da difetti di essa (buche, alterazioni dell'infrastruttura ecc…). Altrettanto pacifico è che la specie RI è ricompresa tra le quelle protette a termini della Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503 del 1981 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979” nonché ai sensi della citata legge n. 157 del 1992. Orbene, è evidente non solo che non aveva la custodia del Parte_1 RI, ma che la custodia predetto animale era esclusivamente in capo alla terza chiamata Regione, la quale è l'unica responsabile dei danni cagionati dal medesimo a mente dell'art. 2052 c.c. in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico ex l. n. 157 del 1992. Insomma: è solo la Regione responsabile se un RI (fauna selvatica) si trova sulla carreggiata dell'autostrada, non certo il concessionario dell'autostrada. Nella specie, pertanto, non sussiste il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa (autostrada) sottoposta alla custodia di Strada dei Parchi in quanto il danno, come detto, è stato cagionato esclusivamente dal RI, pacificamente in custodia alla Regione”.
Tanto premesso ha chiesto alla Corte , previa riforma dell'impugnata sentenza, di
“accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e che, in Parte_1 ogni caso, che quest'ultima non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro e dei danni.
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita deducendo la infondatezza dell'appello e Controparte_1 chiedendo: in via principale, rigettare l'appello proposto da confermando Parte_1 la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rieti. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, condannare la Regione Abruzzo, in via alternativa, concorrente e/o solidale con la Parte_1 al pagamento in favore della dell'importo riconosciuto nella
[...] Controparte_1 sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rieti, ovvero euro 9.478,35 oltre interessi legali, con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
Si è costituita anche Regione Abbruzzo, che ha dedotto la infondatezza dei motivi di appello chiedendone il rigetto, rilevando che essa ha delegato alle Province (art. 2 della L.R. Abruzzo n. 30/1994 e l'art. 26 della L.R. Abruzzo n. 72/1998) i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica nell'ambito dei rispettivi territori;
che il sinistro è avvenuto lungo un tratto di autostrada sottoposto al controllo di Parte_1
alla cui responsabilità la giurisprudenza di merito ascrive immancabilmente i
[...] casi di sinistri occorsi lungo i tratti di competenza, che nelle pronucne della Cassazione citate dall'appellante “la responsabilità della Regione trova il suo fondamento nella responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. quale soggetto proprietario dell'animale selvatico e si fonda sul criterio oggettivo per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito, nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria è stata proposta nei confronti dell'ente concessionario dell'autostrada in qualità di custode non dell'animale selvatico bensì del tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro”.
All'udienza odierna, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è fondato. Premesso che la domanda nei confronti della Regione Abruzzo è stata proposta dalla convenuta con la chiamata di terzo ed è stata fondata sul Parte_1 presupposto che “la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato”, e che i relativi poteri di controllo sono attribuoti alle Regioni, rileva la Corte che sussiste la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative ad esso relative, anche se svolte da altri enti, rispetto ai quali la Regione può, eventualmente, rivalersi nei casi di risarcimento danni. Difatti, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali) e, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso della fauna selvatica, si determina una situazione equiparabile a quella della
“utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c. In altre parole, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistica appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Pertanto, l'art. 2052 c.c. risulta applicabile agli animali selvatici, come nel caso in esame, poiché “il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione […] ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito (Cass. 13848/2020)”. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali)” (Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27931). Orbene, in ragione del disposto di cui all'art. 2052 c.c., non ricade sul danneggiato l'onere della prova della colpa del convenuto, essendo la colpa elemento ininfluente nella ratio della norma, la quale richiede solo che il danneggiato dimostri di aver subìto un danno a causa dell'animale selvatico. Viceversa, incombe sulla pubblica amministrazione la dimostrazione del caso fortuito, o l'allegazione della prova liberatoria (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11209). Nel caso di specie, risulta assolto l'onere probatorio in capo al danneggiato, mentre non si evidenzia nessun fattore interruttivo del nesso causale.
Va infine aggiunto che la prova di fatti eventualmente interruttivi del nesso causale grava sul danneggiante, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e tale prova non è stata fornita, né invero allegata, dalla parte convenuta: “nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante” (Cass. civ., sez. III, n. 12714/2024). Neppure sussiste un eventuale concorso di colpa dell'odierno appellante sotto il profilo della mancata adozione di condotte idonee ad evitare il fatto, e di sua eventuale competenza (recinzioni e simili) , non essendo stata dedotta tale circostanza né essendo stata quindi oggetto di prova. L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata la Regione Abruzzo al risarcimento del danno come liquidato in detta sentenza. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di Regione Abruzzo nei confronti di e si liquidano come in dispositivo, nella misura che segue, Controparte_1 inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto: in riforma della sentenza impugnata, condanna Regione Abruzzo al risarcimento dei danni subiti da nel sinistro occorso il 30.05.2017; Controparte_1 condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in CP_3 euro 3000,00 oltre accessori di legge per il primo grado, e in euro 2.500,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, e oltre ad euro 355,50 per esborsi nei confronti di Controparte_4 per il presente grado.
[...]
Roma, 23 ottobre 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 3843/2024
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CRISCUOLO FABRIZIO;
presente in sostituzione Avv. Fratino
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente in sostituzione Avv. Bernardini Controparte_2
ZZ GI
Avv./Avv.ti FRATTALE ALESSIA;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
Parte appellante segnala l'esistenza di precedente di Questa Corte – medesima sezione - su analoga questione giuridica con sent. 3514.2025.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
Il CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa MariaCristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 23 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 3843/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 44/2024 del tribunale di Rieti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 44/2024 il tribunale di Rieti ha così statuito in fatto e diritto sulla domanda oggetto di causa:
“Con atto di citazione del 04.07.2018, la conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la Società convenuta responsabile per i danni di cui in premessa e per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'attrice pari all'importo di € 9.478,35, o a qualsiasi altra somma maggiore o minore ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla data del sorto diritto al soddisfo. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Deduceva parte attrice che, in data 30.05.2017, alle ore 23:00 circa, il Sig.
[...]
che in data 29.06.2017 le cedeva il proprio credito tramite atto di cessione CP_2 pro soluto, subiva un sinistro stradale mentre si trovava a transitare lungo l'autostrada A24 – km 73.300, in località Valle del Salto nel Comune di Borgorose (RI), alla guida del veicolo di sua proprietà BMW X3 tg. EK673SB; che il sinistro avveniva a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un RI;
che tale evento era stato imprevedibile e inevitabile;
che l'autovettura riportava ingenti danni. Si costituiva in giudizio la chiedendo preliminarmente di Parte_1 essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Abruzzo e, nel merito, contestando e impugnando, sia in fatto che in diritto, l'assunto di parte attrice, rilevando la totale assenza di responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro verificatosi, al contrario, a causa del comportamento del conducente dell'autovettura. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della attrice nei suoi confronti per la inopponibilità della cessione del credito e, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il potere/dovere di custodia è configurabile esclusivamente in capo alla società deputata alla relativa gestione della strada in ragione dei poteri effettivi di disponibilità e controllo che le sono attribuiti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto. La causa veniva istruita con i documenti depositati in atti e con le prove testimoniali. La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso. Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo. Nella fattispecie in esame, essendosi verificato il sinistro in un tratto di strada gestito dalla società nel quale vige il pagamento del relativo Parte_1 pedaggio, sussiste la responsabilità esclusiva del gestore ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti della strada oggetto di custodia. Si rileva sul punto come sia ormai univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile la custodia, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res.
[…]
Sotto il profilo dell'onere della prova, la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c. comporta per la parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Nel caso in esame l'attrice, con il deposito della documentazione, costituita anche dal verbale di accertamento redatto dagli Agenti della Polizia, intervenuti sul luogo del sinistro, ha provato l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo.
[…] Di contro, la convenuta non ha dimostrato che la presenza del camoscio era una circostanza imprevedibile. Infatti, anche il testimone di parte ha dichiarato di non aver controllato se la rete di recinzione era integra o vi era un varco aperto.…”.
Il tribunale ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo e, ritenuto provati i danni, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore della parte attrice, della somma di Euro 9.478,35 oltre interessi legali;
e oltre alle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, avverso detta sentenza ha proposto appello , deducendone la erroneità per i seguenti motivi. Parte_1
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2051 E 2052 C.C. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 3, 9 E 19 DELLA L. N. 157 DEL 1992. DIFETTO DI IMPUTABILITÀ, DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E MANCANZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI STRADA DEI PARCHI.
Rileva l'appellante che “Nel premettere che è circostanza pacifica che il sinistro si è verificato a causa di un RI che invadeva la sede stradale, il Tribunale, contrariamente al consolidato ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la responsabilità di Parte_1
laddove è pacifico che il sinistro ed i relativi danni sono stati causati
[...] esclusivamente dall'animale “in custodia” RI (comunque animale selvatico), non certo dall'infrastruttura autostradale o da difetti di essa (buche, alterazioni dell'infrastruttura ecc…). Altrettanto pacifico è che la specie RI è ricompresa tra le quelle protette a termini della Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503 del 1981 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979” nonché ai sensi della citata legge n. 157 del 1992. Orbene, è evidente non solo che non aveva la custodia del Parte_1 RI, ma che la custodia predetto animale era esclusivamente in capo alla terza chiamata Regione, la quale è l'unica responsabile dei danni cagionati dal medesimo a mente dell'art. 2052 c.c. in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico ex l. n. 157 del 1992. Insomma: è solo la Regione responsabile se un RI (fauna selvatica) si trova sulla carreggiata dell'autostrada, non certo il concessionario dell'autostrada. Nella specie, pertanto, non sussiste il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa (autostrada) sottoposta alla custodia di Strada dei Parchi in quanto il danno, come detto, è stato cagionato esclusivamente dal RI, pacificamente in custodia alla Regione”.
Tanto premesso ha chiesto alla Corte , previa riforma dell'impugnata sentenza, di
“accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e che, in Parte_1 ogni caso, che quest'ultima non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro e dei danni.
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita deducendo la infondatezza dell'appello e Controparte_1 chiedendo: in via principale, rigettare l'appello proposto da confermando Parte_1 la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rieti. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, condannare la Regione Abruzzo, in via alternativa, concorrente e/o solidale con la Parte_1 al pagamento in favore della dell'importo riconosciuto nella
[...] Controparte_1 sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rieti, ovvero euro 9.478,35 oltre interessi legali, con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
Si è costituita anche Regione Abbruzzo, che ha dedotto la infondatezza dei motivi di appello chiedendone il rigetto, rilevando che essa ha delegato alle Province (art. 2 della L.R. Abruzzo n. 30/1994 e l'art. 26 della L.R. Abruzzo n. 72/1998) i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica nell'ambito dei rispettivi territori;
che il sinistro è avvenuto lungo un tratto di autostrada sottoposto al controllo di Parte_1
alla cui responsabilità la giurisprudenza di merito ascrive immancabilmente i
[...] casi di sinistri occorsi lungo i tratti di competenza, che nelle pronucne della Cassazione citate dall'appellante “la responsabilità della Regione trova il suo fondamento nella responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. quale soggetto proprietario dell'animale selvatico e si fonda sul criterio oggettivo per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito, nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria è stata proposta nei confronti dell'ente concessionario dell'autostrada in qualità di custode non dell'animale selvatico bensì del tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro”.
All'udienza odierna, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è fondato. Premesso che la domanda nei confronti della Regione Abruzzo è stata proposta dalla convenuta con la chiamata di terzo ed è stata fondata sul Parte_1 presupposto che “la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato”, e che i relativi poteri di controllo sono attribuoti alle Regioni, rileva la Corte che sussiste la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative ad esso relative, anche se svolte da altri enti, rispetto ai quali la Regione può, eventualmente, rivalersi nei casi di risarcimento danni. Difatti, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali) e, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso della fauna selvatica, si determina una situazione equiparabile a quella della
“utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c. In altre parole, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistica appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Pertanto, l'art. 2052 c.c. risulta applicabile agli animali selvatici, come nel caso in esame, poiché “il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione […] ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito (Cass. 13848/2020)”. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali)” (Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27931). Orbene, in ragione del disposto di cui all'art. 2052 c.c., non ricade sul danneggiato l'onere della prova della colpa del convenuto, essendo la colpa elemento ininfluente nella ratio della norma, la quale richiede solo che il danneggiato dimostri di aver subìto un danno a causa dell'animale selvatico. Viceversa, incombe sulla pubblica amministrazione la dimostrazione del caso fortuito, o l'allegazione della prova liberatoria (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11209). Nel caso di specie, risulta assolto l'onere probatorio in capo al danneggiato, mentre non si evidenzia nessun fattore interruttivo del nesso causale.
Va infine aggiunto che la prova di fatti eventualmente interruttivi del nesso causale grava sul danneggiante, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e tale prova non è stata fornita, né invero allegata, dalla parte convenuta: “nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante” (Cass. civ., sez. III, n. 12714/2024). Neppure sussiste un eventuale concorso di colpa dell'odierno appellante sotto il profilo della mancata adozione di condotte idonee ad evitare il fatto, e di sua eventuale competenza (recinzioni e simili) , non essendo stata dedotta tale circostanza né essendo stata quindi oggetto di prova. L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata la Regione Abruzzo al risarcimento del danno come liquidato in detta sentenza. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di Regione Abruzzo nei confronti di e si liquidano come in dispositivo, nella misura che segue, Controparte_1 inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto: in riforma della sentenza impugnata, condanna Regione Abruzzo al risarcimento dei danni subiti da nel sinistro occorso il 30.05.2017; Controparte_1 condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in CP_3 euro 3000,00 oltre accessori di legge per il primo grado, e in euro 2.500,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, e oltre ad euro 355,50 per esborsi nei confronti di Controparte_4 per il presente grado.
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Roma, 23 ottobre 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino