Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
- SEZIONE PRIMA – REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Catanzaro- Sezione prima- dott.ssa Rosanna Scillone in funzione di Giudice monocratico civile ha emesso la seguente SENTENZA non definitiva Nella causa civile n. RG 6155\2017 avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione TRA
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Francesco De Barberis;
Parte_1
ATTRICE
n persona del l.r.p.t., con gli avvocati Angelo Polacco e Parte_2
convenuta E
( ), con gli avvocati Annibale Valsecchi ed Controparte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Prestia;
convenuta chiamata in causa
(C.F. ), con l'avv. Alberto Mioni;
Controparte_2 C.F._2 convenuto Nonché nei confronti di con l'avv. Alberto Mioni;
Controparte_3
convenuta
All'udienza del 21 giugno 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
La società attrice citava in giudizio l' assieme a Parte_1 Parte_2
nonchè alla società Controparte_2 Controparte_3
Nell'atto di citazione rassegnava le seguenti conclusioni:
“A - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
B - Per l'effetto, disporre con ordinanza la divisione dell'immobile di cui in narrativa ovvero disporla con sentenza in caso di contestazione del diritto;
C - In subordine. laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
D - Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Le menzionate richieste venivano dall'attrice formulate sul presupposto di fatto che:- con Atto di Vendita del 29.06.2007, N. Rep. 19118, N. Racc. 5995, rogato per Notaio Dott.ssa la ha acquistato dalla IG.ra , diritti di un terzo in Persona_1 Parte_1 Persona_2
e ondo rustico sito in agro Apostolo dello Ionio alla località “ TERRATI” e “ “, esteso per circa ettari ventinove, are ventisette e Parte_3 centiare ottanta, confinante , strada vicinale borbonica, con proprietà eredi CP_4
e con demanio marittimo, riportato al Catasto del Comune di Sant'Andrea Persona_3
Apostolo dello Ionio al foglio 3, particelle come indicate in atto di citazione;
- che il menzionato fondo rustico è condiviso in comunione per la quota di 1/6 con la comproprietaria (cf. , nonché per la quota di 2/6 Controparte_5 P.IVA_1 con il comproprietario Dott. (cf ) ed infine Controparte_2 C.F._3 per la restante quota di 1/6 (pi. Controparte_6
); P.IVA_2
- che la intende avere la proprietà solitaria della propria quota e ritiene non Parte_1 sussistere impedimenti allo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto di causa;
- che il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
Si costituiva in giudizio, la convenuta rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni:
“- Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni declaratoria di rito:
- ove giuridicamente possibile, disporre con ordinanza la divisione dell'immobile oggi in comunione ed oggetto di controversia, o disporla con sentenza nel caso di contestazioni da parte degli altri litisconsorti;
- ove giuridicamente possibile, assegnare in proprietà esclusiva alla convenuta immobiliare una porzione individuata del detto immobile in comunione, di valore CP_7 corrisponde /6 dell'intero;
- disporre nei confronti degli altri litisconsorti convenuti, nei modi di rito, tenendo conto delle posizioni che dovessero rispettivamente assumere.
Con espressa salvezza di ogni precisazione di domande e pretese e di formulazione di richieste anche istruttorie, nonché di produzione documentale, che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze.”
La non si opponeva alla richiesta di scioglimento della Controparte_5 co ondizione che essa avvenisse attraverso un progetto predisposto dal giudice e nel rispetto delle quote di comproprietà indicate nell'atto di Vendita del 29.06.2007, N. Rep. 19118, N. Racc. 5995 – Dott. Per_1
Si costituivano in giudizio i convenuti nonché la Controparte_2 Controparte_6
entrambi a mezzo del medesimo avvocato Alberto Mioni, depositando
[...] uzione e risposta in cui rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così decidere: in via principale, dichiarare lo scioglimento della comunione sui terreni siti in agro del comune di Sant'Andrea dello Jonio alla località Terrati e come meglio Parte_3 descritti e individuati dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, attribuendo ai comparenti e una parte degli Controparte_2 Controparte_3 stessi corri d ità e, quindi, rispettivamente pari ai 2/6 e a 1/6 dell'intero, il tutto attraverso la formazione di un progetto divisionale che sia finalizzato a salvaguardare il valore delle suddividende proprietà e l'attuale destinazione dei beni. in via istruttoria, si chiede la nomina di CTU attraverso la quale, verificata la divisibilità in natura del compendio immobiliare ed individuata l'esatta consistenza dei terreni oggetto di comproprietà, formare dei lotti corrispondenti alle quote indivise di proprietà di ciascuno dei partecipanti e un corrispondente progetto divisionale, se del caso, con individuazione dei relativi conguagli.
In ogni caso, stante la adesione alla domanda attorea, con compensazione delle spese e dei compensi di avvocato per il presente giudizio.”
Alla prima udienza di comparizione del 16.03.2018, presenti tutte le parti costituite, Il Giudice disponeva preliminarmente la produzione in giudizio, ad opera della parte più diligente, della documentazione ipocatastale o della documentazione notarile sostitutiva relativa alle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli eventualmente presenti nel ventennio, rinviando ad altra udienza.
In data 9.11.2018 parte attrice evidenziava che, dalla relazione notarile ventennale emergeva che sui beni immobili oggetto di divisione sussistevano atto di iscrizione ipotecaria ed atto di pignoramento in favore di , chiedendo di integrare il Controparte_1 contradditorio nei confronti di quest'ultima.
Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e fissava udienza per il prosieguo. Controparte_8
La si costituiva, depositando la propria comparsa, formulando le Controparte_1 seg
“in via pregiudiziale: dichiarare la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della procedura esecutiva R.G.E. n. 51/2006 ad oggi pendente dinanzi a codesto tribunale;
nel merito: nell'ipotesi in cui si volesse proseguire con l'azione di divisione promossa dalla
nonostante il disposto di cui agli artt. 599, co. 2, 600 e 601 c.p.c., per l'ipotesi in Parte_1 sultasse possibile la separazione in natura della quota spettante alla debitrice esecutata ovvero qualora risultasse probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, assegnare in prededuzione sul ricavato della vendita del compendio immobiliare per cui è causa le spese legali di cui al presente procedimento e l'importo corrispondente al credito vantato dalla sig.ra nei confronti del CP_1 debitore esecutato della procedura r.g.e. 51/2006 da si alla data di distribuzione o di assegnazione del ricavato della vendita del compendio immobiliare de quo agitur.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 c.p.c., all'esito della riserva, il Giudice non sospendeva la causa ed ammetteva la richiesta di Ctu per la predisposizione del progetto di divisione dei beni immobili per cui è causa, nominando il geom. CP_9 ed abilitando le parti all'eventuale nomina di propri CTP.
All'udienza del 21 giugno 2024, dopo essere stata rimessa sul ruolo da altro giudice e, molti rinvii, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Non sussiste reale contestazione in ordine al diritto dell'attrice di ottenere lo scioglimento della comunione per cui si discute. La C.T.U. disposta nel corso del giudizio ha poi confermato che i beni da dividere sono agevolmente divisibili in porzioni corrispondenti alle quote di ciascun comunista. La società attrice ha aderito al primo progetto divisionale proposto dal nominato CTU e sullo stesso ha adeguato la posizione assunta nel processo. E' da ritenere che il progetto da prendere in considerazione, non è il primo progetto divisionale elaborato dal CTU. Il detto progetto, infatti, si presenta incongruo.
A parere del giudice, il progetto divisionale da prendere in considerazione, è quello – c.d. secondo progetto – e con attribuzione delle quote secondo il criterio in esso stabilito.
In primis, per la fondamentale considerazione che, nella divisione contenuta nel progetto divisionale n 1, addirittura due quote su quattro non trovano sbocco sulla parte demaniale in uso al compendio oggetto di comunione.
I condividenti ed Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 rappresentano i due terzi dell'intero compendio oggi ancora oggetto di comunione.
Essi, concordemente, optano per il progetto divisionale n. 2 o per il 3, ed altrettanto concordemente chiedono si provveda all'assegnazione dei lotti nella seguente maniera: quello contraddistinto dal n 1 all' ; quello contraddistinto dal n. Controparte_3
2 a q d quello Controparte_2 Parte_2 contraddistinto dal n. 4 all'attrice . Parte_1
L'assegnazione a del lotto n 4 - ovverosia quello la cui superficie coltivabile ha la Parte_1 maggiore estensi entirebbe di soddisfare l'esigenza manifestata dal suo CTP di poter disporre di elevata estensione di terreno, considerata la bassa rendita della coltivazione ad agrumeto e la possibilità che ne deriva di conversione delle colture.
Non senza dover osservare che la quota n 4, a ben vedere, ricomprende due ettari di limoneto in piena produzione, che sono protetti da un apprestamento di pali di castagno e di rete antigrandine, che conferisce allo stesso un valore superiore rispetto a quello delle altre parti del compendio immobiliare oggetto di coltivazione a limoneti.
Vi è da dire pure che l'assegnazione alla della quota n 4, consentirebbe di utilizzare Parte_1 nel miglior modo possibile anche l'appr ento dell'acqua dal pozzo ubicato sul lato sud. Il detto pozzo verrebbe condiviso con l'assegnatario della quota n 3, che oggi viene usato per l'irrigazione di altro fondo in proprietà a terzi non facenti parte del presente giudizio, posto a monte della Strada dei Borboni, ma con il quale gode di interessi in Parte_1 comune. Le quote n 1 e 2, che sarebbero da attribuire ad ed a Controparte_3
potrebbero invece approvvigionarsi dal pozzo ubicato alla quota n Controparte_2
di evitare di dover raggiungere accordi con gli altri condividenti e circoscriverebbe, eventualmente, il nascere e lo espandersi di nuovi contenziosi. V'è ancora da aggiungere che non è in effetti perseguibile l'assegnazione della quota n. 2 alla ovverosia l'altra quota coincidente con i 2/6 dell'intero compendio immobiliare Parte_1
o questo porterebbe alla conseguenza di far attribuire alla medesima una superficie di terreno inferiore e determinerebbe la creazione della condivisione dell'approvvigionamento dell'acqua dal pozzo ubicato sulla ridetta quota n 2 con i terreni ricompresi nella quota n 1.
Ne conseguirebbe che , per l'irrigazione del terreno sito a nord della Strada dei Parte_1
Borboni, dovrebbe real nuova linea conduttrice, con cospicuo esborso economico, ma senza poter avere la garanzia di un corretto funzionamento, in quanto potrebbe verificarsi che la portata del pozzo non sia sufficiente a garantire l'approvvigionamento d'acqua per tutti i terreni oggetto del compendio immobiliare di che trattasi.
Sussiste altro motivo, pure fondamentale, che depone avverso il primo progetto divisionale ed a favore del secondo.
e hanno la Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 titolarità della proprietà di ben 2/3 del fondo di che trattasi.
Non è da accogliere la richiesta avanzata dalla , di condanna della convenuta Parte_1
Immobiliare 59, al pagamento delle spese e com iudizio.
Essa convenuta, infatti, ha aderito fin dal proprio primo scritto difensivo, alla richiesta di scioglimento della comunione avanzata dalla . Parte_1
Le spese di giudizio e quelle conseguenti alla C.T.U., saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel giudizio in epigrafe emarginato, così provvede: DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili di cui in atti;
ASSEGNA alle parti i beni per come stabilito nel progetto divisionale n.2 effettuato dal ctu geom. ; Per_4 vista l di individuare in sede di attribuzione delle quote, redigere un opportuno tipo di frazionamento al catasto terreni, che potrà essere redatto anche a cura del nominato CTU, al fine di costituire le esatte particelle definitive che identificano le quattro quote del patrimonio immobiliare oggetto di divisione;
dispone con separata ordinanza la convocazione del CTU. Spese al definitivo. Catanzaro li 2 maggio 2025 il GO dott.ssa Rosanna Scillone