Articolo 5 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 maggio 1950
Art. 5.
La urgente e improrogabile necessita' prevista nel n. 1) dell'articolo precedente, per quanto concerne i figli e i genitori, sussiste soltanto se essi non possono sistemarsi convenientemente nell'abitazione del locatore.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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