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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4968/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: permessi retribuiti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.5.2024 , premesso di Parte_1
lavorare dall'1.1.2018, quale banconista di salumeria di terzo livello del ccnl per la distribuzione moderna organizzata, alle dipendenze della chiedeva condannarsi la stessa al pagamento dei permessi CP_1
retribuiti di cui all'art. 141 del medesimo ccnl non goduti, nei limiti della prescrizione.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di inammissibilità della domanda per omessa quantificazione della pretesa.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., deve ritenersi sempre ammissibile la domanda di condanna generica formulata
ab origine nel processo, quale espressione del principio di libertà del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., che si manifesta nella facoltà
dell'attore di scegliere liberamente le forme di tutela offerte dall'ordinamento ex art. 99 c.p.c., rilevando a tale scopo la sola presenta di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: cfr. Cass. Sez. Un. 12.10.2022 n.
29862.
Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di estinzione dei crediti vantati ex adverso sino al 23.5.2019
per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c. per essere stato interrotto il relativo termine per la prima volta con la notifica del ricorso giudiziale, eseguita il 23.5.2024.
2 L'eccezione è infondata, in quanto la domanda attorea è stata espressamente contenuta “nei limiti della prescrizione”, come specificato nelle conclusioni del ricorso.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 141 del ccnl 19.12.2018 per le aziende della distribuzione moderna organizzata, pacificamente applicato dalla convenuta, stabilisce, per quanto qui interessa, quanto segue: “
1. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso
individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato
disposto della l.
5.3.1977 n. 54 e del d.p.r. 28.12.1985 n. 792, verranno
fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. (…) 3. Con le stesse
modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando
l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel
presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per
complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.
4. Per le
aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono
incrementati di 16 ore. (…)”.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, la convenuta ha già
riconosciuto i permessi previsti dal co. 1 della norma citata,
corrispondendo l'equivalente monetario degli stessi sotto la voce
“festività soppressa” riportata nei cedolini di paga;
dal proprio canto,
l'istante non ha specificamente contestato la circostanza, la quale deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti;
nulla spetta pertanto all'istante in relazione ai detti permessi.
3 Quanto, invece, ai permessi previsti dai co.
3-4 della norma citata, la convenuta, che pacificamente occupa oltre quindici dipendenti, ne deduce l'assorbimento nelle pause giornaliere retribuite di 15 minuti sempre fruite dall'istante, così come da tutti i dipendenti, nei momenti di minore afflusso della clientela, previo preavviso al responsabile e salvo suo parere contrario, integrando tale prassi aziendale uno degli eventuali trattamenti in materia di riduzione, permessi e ferie non previsti dal ccnl, nei quali la norma collettiva consente l'assorbimento dei permessi ora in esame.
Siffatta prospettazione non può tuttavia essere condivisa.
Ciò, in considerazione della diversa natura e funzione delle pause rispetto ai permessi.
In particolare, l'art. 8 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 stabilisce, per quanto qui interessa, quanto segue: “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa,
(…), ai fini del recupero delle esigenze psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1, (…) al lavoratore deve essere
concessa una pausa, anche sul posto i lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'art. 5 r.d. 10.9.1923 n.
1955 (…)”; questo a sua volta dispone che “non si considerano come lavoro
effettivo: (…) 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e
4 complessivamente non superiori a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di
ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta
alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato”.
Ebbene, le pause che la convenuta assume di avere concesso all'istante in aggiunta a quelle previste per legge ne condividono le caratteristiche,
ovvero la collocazione temporale compatibile con l'organizzazione aziendale, la fruizione normalmente sul posto di lavoro, la non retribuibilità e la non sostituibilità con compensazioni economiche (su quest'ultima, si veda la circolare del Ministero del lavoro n. 8 in data
3.3.2005, paragrafo 13), laddove tali caratteristiche non si rinvengono nei permessi.
Inoltre, le pause hanno la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione del pasto, laddove i permessi sono finalizzati ad assicurare ai lavoratori maggior tempo libero da dedicare ai propri interessi personali ed esigenze familiari.
In ragione di tali caratteristiche e finalità, le pause, pur non essendo computabili nell'orario di lavoro ai (limitati) fini del superamento dei limiti di durata della prestazione lavorativa, non determinano tuttavia una riduzione dell'orario di lavoro ai diversi fini di cui all'art. 141 ccnl cit., in quanto non sono assimilabili ai permessi, né agli altri eventuali
“trattamenti di riduzione” ivi richiamati.
In tal senso questo tribunale si è già pronunciato, peraltro, con sentenze n.
2326 in data 19.10.2023 (est. e n. 2459 in data 30.10.2023 (est. Pt_2
5 Leone), versate in atti e da intendersi qui richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c., quali precedenti conformi.
Deve da ultimo darsi atto che, come ammesso dal ricorrente nelle note autorizzate, la convenuta ha riconosciuto i permessi ora in esame a decorrere dall'1.3.2023, sicché nulla spetta a tale titolo in relazione al periodo successivo.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante l'equivalente monetario dei (soli) permessi di cui all'art. 141 co.
3-4 ccnl maturati e non goduti nel periodo dal 24.5.2019 al 31.12.2022,
nella misura prevista dal ccnl, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a corrispondere all'istante l'equivalente monetario dei permessi di cui all'art. 141 co.
3-4 ccnl maturati e non goduti nel periodo dal 24.5.2019 al 31.12.2022 nella misura prevista dal ccnl, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
6 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4968/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: permessi retribuiti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.5.2024 , premesso di Parte_1
lavorare dall'1.1.2018, quale banconista di salumeria di terzo livello del ccnl per la distribuzione moderna organizzata, alle dipendenze della chiedeva condannarsi la stessa al pagamento dei permessi CP_1
retribuiti di cui all'art. 141 del medesimo ccnl non goduti, nei limiti della prescrizione.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di inammissibilità della domanda per omessa quantificazione della pretesa.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., deve ritenersi sempre ammissibile la domanda di condanna generica formulata
ab origine nel processo, quale espressione del principio di libertà del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., che si manifesta nella facoltà
dell'attore di scegliere liberamente le forme di tutela offerte dall'ordinamento ex art. 99 c.p.c., rilevando a tale scopo la sola presenta di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: cfr. Cass. Sez. Un. 12.10.2022 n.
29862.
Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di estinzione dei crediti vantati ex adverso sino al 23.5.2019
per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c. per essere stato interrotto il relativo termine per la prima volta con la notifica del ricorso giudiziale, eseguita il 23.5.2024.
2 L'eccezione è infondata, in quanto la domanda attorea è stata espressamente contenuta “nei limiti della prescrizione”, come specificato nelle conclusioni del ricorso.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 141 del ccnl 19.12.2018 per le aziende della distribuzione moderna organizzata, pacificamente applicato dalla convenuta, stabilisce, per quanto qui interessa, quanto segue: “
1. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso
individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato
disposto della l.
5.3.1977 n. 54 e del d.p.r. 28.12.1985 n. 792, verranno
fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. (…) 3. Con le stesse
modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando
l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel
presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per
complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.
4. Per le
aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono
incrementati di 16 ore. (…)”.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, la convenuta ha già
riconosciuto i permessi previsti dal co. 1 della norma citata,
corrispondendo l'equivalente monetario degli stessi sotto la voce
“festività soppressa” riportata nei cedolini di paga;
dal proprio canto,
l'istante non ha specificamente contestato la circostanza, la quale deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti;
nulla spetta pertanto all'istante in relazione ai detti permessi.
3 Quanto, invece, ai permessi previsti dai co.
3-4 della norma citata, la convenuta, che pacificamente occupa oltre quindici dipendenti, ne deduce l'assorbimento nelle pause giornaliere retribuite di 15 minuti sempre fruite dall'istante, così come da tutti i dipendenti, nei momenti di minore afflusso della clientela, previo preavviso al responsabile e salvo suo parere contrario, integrando tale prassi aziendale uno degli eventuali trattamenti in materia di riduzione, permessi e ferie non previsti dal ccnl, nei quali la norma collettiva consente l'assorbimento dei permessi ora in esame.
Siffatta prospettazione non può tuttavia essere condivisa.
Ciò, in considerazione della diversa natura e funzione delle pause rispetto ai permessi.
In particolare, l'art. 8 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 stabilisce, per quanto qui interessa, quanto segue: “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa,
(…), ai fini del recupero delle esigenze psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1, (…) al lavoratore deve essere
concessa una pausa, anche sul posto i lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'art. 5 r.d. 10.9.1923 n.
1955 (…)”; questo a sua volta dispone che “non si considerano come lavoro
effettivo: (…) 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e
4 complessivamente non superiori a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di
ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta
alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato”.
Ebbene, le pause che la convenuta assume di avere concesso all'istante in aggiunta a quelle previste per legge ne condividono le caratteristiche,
ovvero la collocazione temporale compatibile con l'organizzazione aziendale, la fruizione normalmente sul posto di lavoro, la non retribuibilità e la non sostituibilità con compensazioni economiche (su quest'ultima, si veda la circolare del Ministero del lavoro n. 8 in data
3.3.2005, paragrafo 13), laddove tali caratteristiche non si rinvengono nei permessi.
Inoltre, le pause hanno la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione del pasto, laddove i permessi sono finalizzati ad assicurare ai lavoratori maggior tempo libero da dedicare ai propri interessi personali ed esigenze familiari.
In ragione di tali caratteristiche e finalità, le pause, pur non essendo computabili nell'orario di lavoro ai (limitati) fini del superamento dei limiti di durata della prestazione lavorativa, non determinano tuttavia una riduzione dell'orario di lavoro ai diversi fini di cui all'art. 141 ccnl cit., in quanto non sono assimilabili ai permessi, né agli altri eventuali
“trattamenti di riduzione” ivi richiamati.
In tal senso questo tribunale si è già pronunciato, peraltro, con sentenze n.
2326 in data 19.10.2023 (est. e n. 2459 in data 30.10.2023 (est. Pt_2
5 Leone), versate in atti e da intendersi qui richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c., quali precedenti conformi.
Deve da ultimo darsi atto che, come ammesso dal ricorrente nelle note autorizzate, la convenuta ha riconosciuto i permessi ora in esame a decorrere dall'1.3.2023, sicché nulla spetta a tale titolo in relazione al periodo successivo.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante l'equivalente monetario dei (soli) permessi di cui all'art. 141 co.
3-4 ccnl maturati e non goduti nel periodo dal 24.5.2019 al 31.12.2022,
nella misura prevista dal ccnl, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a corrispondere all'istante l'equivalente monetario dei permessi di cui all'art. 141 co.
3-4 ccnl maturati e non goduti nel periodo dal 24.5.2019 al 31.12.2022 nella misura prevista dal ccnl, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
6 Il giudice
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