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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12314 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI ES CO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 18284 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Emilio Parte_1
RICORRENTE E in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Schiavone come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.5.2024 e ritualmente notificato a
[...]
la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che: Controparte_1 dal 2008 è dipendete di assegnata presso l'Ufficio postale Controparte_1 di Bassano del Grappa cenza, da ultimo con qualifica di Direttore, inquadrata nel livello B, settore MP;
a causa delle precarie condizioni di salute della madre, sig.ra
[...]
già dall'anno 2021 ha richiesto alla società datrice Parte_2 periodi di aspettativa non retribuita, che le sono stati accordati sino al 31.12.2023; in data 5.9.2023 la madre è stata riconosciuta portatrice di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, nonché persona invalida con necessità di assistenza continuativa;
da sempre si occupa personalmente dell'assistenza alla propria madre ed è l'unica che può prestare assistenza al proprio genitore;
ha presentato nell'anno 2023 domanda di trasferimento in ambito nazionale per la sede di Foggia, risultando al 2° posto della graduatoria, senza però ottenere il trasferimento;
con nota del 2.11.2023 ha chiesto alla datrice di lavoro il trasferimento a Foggia per motivi familiari, senza ricevere alcun riscontro;
ha riproposto anche per l'anno 2024 la domanda di trasferimento in ambito nazionale per la sede di Foggia ove è risultata di nuovo collocata al 2° posto in graduatoria;
nel corso degli anni dal 2016 ad oggi ha provveduto ad CP_1 effettuare numerosi trasferimenti di personale presso uffici della filiale di di Foggia e provincia e di altre province della Puglia;
CP_1 nonostante il diritto di precedenza per il possesso dei requisiti di cui alla L. 104/92 non le è stato riconosciuto il diritto ad essere trasferita nella sede più vicina al proprio domicilio mentre altri colleghi, della sua stessa qualifica, hanno ottenuto il trasferimento, ovvero l'assegnazione, presso uffici della Filiale di Foggia e provincia o comunque nella Regione Puglia;
presso gli uffici della Filiale di Foggia e provincia, sia prima che dopo la sua domanda di trasferimento, sono stati assunti altri lavoratori nella medesima qualifica e vi erano e vi sono posti vacanti, sia per l'avvenuto collocamento in pensione di dipendenti ivi addetti, sia per croniche carenze di organico;
in particolare, risulterebbero posti vacanti di livello B negli uffici postali di San Giovanni Rotondo Centro, di Foggia succursale 7, 2, Foggia CP_2 succursale 3, Trinitapoli;
ella, quale livello B, anzicchè quale Direttore, ben potrebbe essere assegnata a mansioni di collaboratore del Direttore A1 o A2 negli uffici Postali a doppio turno e di medie e grandi dimensioni;
dall'allegato 1 all'Accordo del 03.08.2021 sulle Politiche Attive del lavoro 2021, nel prospetto relativo al Mercato privati, suo settore di applicazione, si legge che per la Regione Puglia è stato previsto il trasferimento in Mobilità di 14 unità, nonché l'assunzione complessiva di 34 lavoratori, tra conversioni PT in FT, sportellizzazioni, nuove assunzioni di operatore sportello e ex CTD;
già con verbali di accordo dell'8.03.2019, 8.05.2019 e 19.07.2019 e successivi, ha dato atto dell'avvenuta stabilizzazione di numerosissimi CTD su CP_1 tutto il territorio nazionale inclusa la regione Puglia;
sulla base della graduatoria di mobilità regionale Puglia 2023 e 2024, ha CP_1 provveduto al trasferimento di diverse unità nella provincia di Foggia, a riprova della disponibilità di posizioni lavorative anche di livello B per la provincia di Foggia;
il periodo di aspettativa ai sensi della legge 104/92 scadrà improrogabilmente in data 31.5.2024 con conseguente obbligo di riprendere servizio presso la sede di Bassano del Grappa.
2 Tanto esposto, argomentando diffusamente in ordine al proprio diritto ad ottenere il trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso una delle sedi/filiali/unità produttive di di Foggia e/o provincia, o di altra più Controparte_1 vicina al domicilio della persona ssistere, in subordine anche nella Regione Puglia, in qualità di Direttore o figura professionale equivalente di livello B, per le causali di cui al presente atto e per l'effetto;
2) Ordinare alla società resistente di trasferire la ricorrente presso una delle sedi di cui al capo che precede o di altra più vicina al domicilio del familiare da assistere;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità della condotta tenuta dalla datrice di lavoro per le causali di cui al presente atto, accertando la illegittimità/nullità per violazione dell'ordine pubblico dei CCNL applicabili al caso di specie e degli accordi sindacali del 28.01.2010, 22.05.2013, 12.04.2016 , 14.06.2018, 21.03.2019, 03.08.2021 e successivi nella parte in cui la tutela alla salute del disabile, garantita da una norma di rango legislativo primario, viene subordinata ad accordi che disciplinano solo la mobilità del personale all'interno dell'azienda e, con riferimento alle graduatorie di mobilità volontaria, nella parte in cui prevedono che il trasferimento ex L. 104/92, che trova titolo in una norma inderogabile di legge, venga subordinato “a tutte le condizioni applicabili” alle comuni domande di trasferimento, e per l'effetto; 4) Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”. Con domanda cautelare proposta in corso di causa, la ricorrente ha esposto: di aver appreso dell'imminente trasferimento presso la Filiale di Foggia della sig.ra , anch'essa inquadra nel livello B, collocata in graduatoria Parte_3 in posizione inferiore alla sua;
che le condizioni di salute della madre si sono ulteriormente aggravate;
che esistono presso la Filiale di Foggia, posizioni lavorative vacanti di livello B ove poterla trasferire, o almeno distaccare temporaneamente per la durata del giudizio di merito, al fine di consentire la necessaria assistenza al familiare disabile. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto in via cautelare l'assegnazione presso la filiale di Foggia o in subordine nella provincia di Foggia. Si è costituita nel giudizio cautelare la società Controparte_1 contestando l'avversa domanda;
in particolare, ha rilevato l'assenza, nella fattispecie, del requisito del “periculum in mora”, nonché del “fumus boni iuris”, affermando la piena copertura della filiale di Foggia e degli uffici della provincia, con riferimento al dato complessivo dei direttori dei singoli uffici postali, affermando che le deduzioni della ricorrente attengono, invece, ai dati delle stabilizzazioni delle risorse assunte con contratto a termine come portalettere, qualifica ed inquadramento inferiore rispetto a quello della ricorrente che invece ricopre la qualifica di Direttore dell'ufficio postale di Bassano del Grappa 2.
3 In particolare, la società ha affermato che: il riferimento al trasferimento della risorsa appare inconferente posto che si tratta di diversa graduatoria afferente a diversa qualifica professionale rispetto a quella della ricorrente e cioè a quella dello specialista consulente finanziario;
il consulente finanziario è un esperto che aiuta il cliente ad orientarsi fra le tante proposte e offerte per il risparmio, con competenze tecniche e finanziarie in grado di accompagnare il cliente nelle scelte ed offrire il prodotto di risparmio più adatto alle loro esigenze con un percorso formativo ben diverso da quello del Direttore di un ufficio postale e, che comporta l'approfondimento delle materie finanziarie ed economiche da utilizzare quotidianamente nel lavoro;
non è documentato l'aggravamento delle condizioni di salute della madre della ricorrente;
i lavoratori che fruiscono dei benefici della Legge 104/92 non hanno un percorso diverso per i trasferimenti che, quindi, seguono le disposizioni degli accordi di Mobilità; gli accordi del 22 maggio 2013, 12 aprile 2016, 21 marzo 2019 e 04 maggio 2021 prevedono un percorso di trasferimento agevolato per i dipendenti stessi e anche per i lavoratori con figli conviventi, coniuge/convivente “more uxorio” affetti dalle patologie elencate nell'art. 41 del CCNL., caso in cui non rientra la madre della sig.ra ; Pt_1
i sopracitati accordi di n hanno previsto per tali ipotesi un percorso diverso per i soggetti titolari dei benefici ex L.104/92; per quanto riguarda la filiale di Vicenza vi sono nr.37 uffici cluster B, di cui 2 attualmente senza direttore assegnato (uffici postali di AN Maggiore e ON NO); l'ufficio postale di ON NO (cluster B) è formalmente scoperto dal 1° maggio 2024 a seguito del trasferimento del direttore sig.ra Parte_4 presso l'ufficio postale di UM ON (cluster B) in base alla mobilità provinciale 2024; il trasferimento è stato posticipato di tre mesi come previsto dall'accordo di mobilità, pertanto, la sopra citata risorsa è ancora presso l'ufficio postale di ON in applicazione temporanea fino al 31 luglio 2024. Per il periodo successivo è già stata individuata una risorsa da posizionare in sviluppo sul ruolo di Direttore;
l'ufficio postale di AN Maggiore è da tempo gestito, temporaneamente, da una risorsa dell'ufficio postale (sig. ) e saltuariamente con dei Controparte_3 distacchi dall'ufficio postale di No n attesa che si verifichino le condizioni tecniche operative per poter ivi assegnare una risorsa con mansioni di direttore. Al Sig. è stato proposto il ruolo di direttore ma CP_3 lo ha rifiutato dichiarandosi comunque disponibile ad effettuare la reggenza finché non sarà individuato e assegnato un nuovo direttore;
4 il trasferimento della Ricorrente comporterebbe ulteriori disagi organizzativi alla Filiale tenuto conto del ruolo ricoperto che richiede l'individuazione di una figura idonea (anche a livello inquadramentale) nonché uno specifico percorso di sviluppo e apprendimento sulla posizione;
il ruolo che riveste la ricorrente non è equiparabile a quello di un semplice operatore di sportello quindi un eventuale trasferimento sarebbe difficile da gestire pur in presenza di una situazione di pieno organico o addirittura di eccedenza sulla mansione di operatore di sportello;
dal 2023 ad oggi presso la Filiale di Foggia sono state assunte esclusivamente risorse sui ruoli di Operatore di Sportello, Specialista Consulente Finanziario con contratto a termine e Specialista Consulente in Apprendistato;
per il ruolo di Direttore di ufficio postale di livello B non risultano posti disponibili presso la Filiale di Foggia, così come non risultano posti vacanti di livello B, neppure presso gli uffici postali indicati da controparte nel punto 14 del Ricorso 700, come specificato in memoria;
il trasferimento in ambito nazionale di (da Parte_3 CP_4
a a decorrere dal 01.06.2024 ha riguardato risorsa con
[...] CP_5 figura professionale – Specialista Consulente Finanziario- diversa da quella della ricorrente;
sono inconferenti le deduzioni in ricorso ai punti 16 e 17 su assunzioni, trasformazioni del rapporto di lavoro, mobilità e stabilizzazioni previste dagli Accordi da Politiche Attive Lavoro che riguardano risorse con livelli di inquadramento e figure professionali (portalettere e operatori di sportello) diverse da quelle della ricorrente;
nell'ufficio di assegnazione della ricorrente non vi è quella situazione di esubero che, comunque, permetterebbe il suo trasferimento essendo l'ufficio postale di Bassano del Grappa 2 al completo;
nei periodi di assenza della ricorrente presso l'ufficio postale di Bassano del Grappa 2 si crea una situazione di forte difficoltà che sta cercando di CP_1 gestire a fatica con dei distacchi di diverse risorse asseg resso altri uffici postali che cercano di tamponare l'assenza della sig.ra sul ruolo;
Pt_1 per quanto attiene alla sede di destinazione, le c dedotte dalla ricorrente non sono veritiere come da prospetto allegato (doc. 7); lo stato di famiglia prodotto dalla Ricorrente non è esaustivo ai fini probatori, non essendo possibile sapere se vi siano altri familiari oltre la stessa che possano attendere all'assistenza della sig.ra . Pt_2
Il procedimento cautelare è stato definito con ordinanza dell'11.7.2024 (non oggetto di reclamo) con il quale il Tribunale ha ordinato alla convenuta di trasferire la ricorrente presso la sede nella provincia di Foggia più vicina al domicilio della madre.
5 Nel giudizio di merito, si è costituita evidenziando che, in CP_1 esecuzione dell'ordinanza cautelare, la ricorrente è stata assegnata presso l'ufficio postale del comune di Rocchetta Sant'Antonio e, a fronte della mancata presentazione in servizio della lavoratrice e per venire incontro alle esigenze della medesima, di averne disposto l'assegnazione presso l'ufficio postale di Manfredonia centro;
la società ha ribadito le difese già svolte in sede cautelare in ordine all'insussistenza di posizioni vacanti di livello B negli uffici postali della provincia di Foggia e all'impossibilità tecnico-organizzativa del trasferimento della ricorrente, che comporterebbe ulteriori disagi organizzativi alla filiale di appartenenza;
ha precisato la differenza tra il ruolo ricoperto dalla ricorrente e quello di , per il quale sono previsti Controparte_6 specifici requisiti e abilitazioni professionali;
la società ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (regolarmente eseguito da entrambe le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) la causa, istruita con l'esame della documentazione depositata dalle parti, è decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno dato atto del decesso della madre della ricorrente nel mese di agosto 2025. È sopraggiunta, dunque, una situazione di carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. Sulla base di un sintetico inquadramento della nozione di interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c., deve rilevarsi come tale condizione dell'azione sussista tutte le volte in cui vi sia una situazione di attualità della contestazione del diritto fatto valere in giudizio o del rapporto giuridico, che coinvolga i diritti che ne sono dipendenti, che determini una condizione di oggettiva incertezza, tale da poter essere risolta esclusivamente dalla pronuncia del giudice, che comporti infine per chi agisce in giudizio un risultato utile e giuridicamente rilevante. In un caso analogo, la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3387/2023 del 3.11.2023), rilevato il decesso del familiare disabile per l'assistenza del quale il lavoratore aveva presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, ha osservato: “3.1. Nella fattispecie risulta, pertanto, evidente il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riguardo ai motivi di appello strettamente inerenti la domanda di trasferimento proposta ai fini dell'assistenza al familiare disabile (primo, secondo, quarto e quinto motivo), considerato l'intervenuto decesso del titolare della posizione di handicap grave che costituiva il fondamento della pretesa dell'attuale appellante.
6 3.2. La sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere, e quindi ad appellare, si determina quando, come nel caso in esame, si verifica una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso (cfr. sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 4202/2022). L'appello deve, di conseguenza, essere dichiarato improcedibile con riguardo alla domanda di trasferimento proposta da (…) ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992”. La Corte di Cassazione (n. 5900/2016) in caso analogo a quello in esame, ha rilevato: “È pur vero che - per costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr., per tutte, Cass. n. 2934/15) - l'interesse ad agire, integrando una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione (non bastandone l'esistenza all'atto dell'instaurazione della lite), così come è vero che l'interesse al trasferimento… ai sensi della legge n. 104/92 per poter assistere la madre affetta da grave handicap fisico è venuto meno fin dal momento del decesso della genitrice…”. Non appare, invece, pertinente il richiamo, da parte della difesa della ricorrente, alla sentenza della S.C. n. 34090 del 6.12.2023, in quanto resa in relazione a fattispecie non sovrapponibile alla presente, nella quale il decesso del familiare disabile era avvenuto solo in grado di appello, dopo che vi era stata condanna del datore di lavoro ad attuare il trasferimento ed esso era stato attuato, in quel caso, dunque, la domanda era già stata accolta ed il trasferimento attuato, mentre nel caso in esame è stato adottato solo un provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, il decesso della persona da assistere comporta inevitabilmente per la ricorrente una sopraggiunta impossibilità di ottenere un risultato utile e giuridicamente rilevante nel presente giudizio, essendo venute meno le ragioni dell'assistenza, con conseguente carenza di interesse a proseguire l'azione.
Stante la natura della decisione si ritiene congrua l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase di merito;
le spese del giudizio cautelare vanno invece poste a carico di secondo Controparte_1
l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- dichiara il difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire;
- compensa le spese di lite della fase di merito;
7 - condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1 giudizio cautelare che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 01/12/2025
Il giudice
RI ES CO
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