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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11378/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11378 del R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2024,
vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Emilia Abate ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Battipaglia (SA), alla Via Domodossola, 22/B
- Attrice -
E
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di mandato del 24.2.2020, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Emma Tortora e Franco Marruso ed elettivamente domiciliata presso la UOC Affari Legali
e Contenzioso dell' , in alla via Nizza n. 146 CP_1 CP_1
- Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
1 Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio l' al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_1
patrimoniali e non, a causa della inadeguatezza delle cure ad essa prestate dai sanitari dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, in occasione del ricovero avvenuto in data 9.11.2018 per la frattura scomposta del polso destro,
riportata a seguito della caduta accidentale avvenuta in pari data.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva: che, a seguito del predetto ricovero,
nonostante gli esami effettuati evidenziassero la necessità di un intervento chirurgico, in data 10.11.2018 veniva sottoposta a riduzione incruenta mediante il confezionamento di un apparecchio gessato;
che, in data 12.11.2018, veniva dimessa con la diagnosi di “frattura
scomposta epifisi distale di radio a destra” e prescrizione di terapia medica e controllo a 10 gg;
che, i successivi controlli ambulatoriali evidenziavano l'imperfetto allineamento degli assi dei frammenti, per cui in data 13.12.2018 l'apparecchio gessato veniva rimosso e la Parte_1
era costretta a sottoporsi a varie visite mediche specialistiche, sia pubbliche che private,
sopportando una spesa economica pari a € 355,90; che, le complicazioni derivanti dalla scelta terapeutica effettuata dai sanitari ha inciso sulla qualità della vita di essa attrice la quale, essendo casalinga, non può più svolgere a pieno il suo lavoro di cura della casa e della famiglia;
che, in data 15.11.2019 richiedeva il risarcimento del danno in via stragiudiziale all' a causa della non appropriata cura terapeutica ricevuta, la CP_1
quale, tuttavia, non otteneva riscontro positivo;
che il proprio consulente di parte, dott.
aveva accertato la responsabilità omissiva dei sanitari del nosocomio Persona_1
convenuto nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno biologico riportato dall'attrice,
quantificato, come danno differenziale, nella misura del 7%, pari ad € 19.836,00.
2 Alla luce di quanto sopra esposto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia l'On.le
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, riconoscere e
dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attrice, a seguito
dell'evento sopra descritto;
2) Per l'effetto, condannare la stessa, in solido e/o singolarmente con chi
di legge, al risarcimento di tutti i danni patiti e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo i
seguenti titoli: 1) danno biologico;
2) danno per perdita di chance 3) danno patrimoniale;
4) danno
da violazione del diritto di autodeterminarsi;
5) danno esistenziale anche nella sua incidenza sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attrice; 6) danno morale;
7) danno alla vita di relazione;
ect, con rimborso di tutte le spese sostenute ed a sostenersi. Il tutto per un ammontare pari ad €
19.836,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e che sarà quantificato durante
il corso del giudizio, anche a mezzo di CTU medicadi cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre
interessi e rivalutazione, a far tempo dal dì del fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) Con
vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.N.A.P. come per legge e con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.2.2020, si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_2
quanto inammissibile ed infondata.
La convenuta, in particolare eccepiva: che, il trattamento incruento, ovvero la riduzione e immobilizzazione della frattura in apparecchio gessato brachio-metacarpale, era stato proposto e accettato dall'attrice in considerazione dell'età della paziente;
che, il successivo controllo radiografico in gesso, effettuato in data 10.11.2018, evidenziava una perfetta riduzione della frattura, consentendo di evitare l'intervento chirurgico;
che, in data
12.11.2018, la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia medica e controllo clinico e radiografico a distanza di 10 giorni, non essendovi segni di intolleranza all'apparecchio gessato, come risulta da annotazione nel diario clinico della cartella;
che, la scomposizione della frattura in gesso lamentata dall'attrice può essere qualificabile come un'evenienza possibile ma non per questo attribuibile ai medici che l'hanno avuta in cura;
che, il danno risulta indimostrato, non essendo state rappresentate le motivazioni obiettive che avrebbero
3 inciso negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali dell'attrice.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con CTU medico-legale, di cui veniva disposta la rinnovazione con diverso collegio peritale, atteso che “1) né la relazione
definitiva né quella integrativa risultano firmate anche dalla dott.ssa , componente Persona_2
del collegio peritale;
2) nella relazione peritale i quesiti riportati non corrispondono a quelli assegnati
dal sottoscritto giudicante, rimasti in parte inevasi;
3) manca un puntuale richiamo ai passi della
bibliografia medica utilizzata, che è stata invece riportata “in blocco” in calce alla relazione
integrativa, sicchè non è possibile verificare la corrispondenza delle conclusioni della relazione
peritale con la predetta bibliografia;
” (cfr. ordinanza del 2.5.2023).
Deposito l'elaborato peritale ad opera del nuovo collegio nominato e mutato il Giudice,
all'udienza dell'11.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
4 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento
5 dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
6 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la in data 9.11.2018, veniva Parte_1
ricoverata presso la U.O. Struttura complessa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Eboli con diagnosi di accettazione “Frattura scomposta polso destro”.
Alla luce di ciò, il rapporto instauratosi tra l'attrice e l'Azienda sanitaria convenuta (alla quale appartiene il P.O. di Eboli) trova fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero, l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera si è certamente avvalsa CP_3
dell'operato dei sanitari che presero in cura la Parte_1
7 Tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti,
prima di procedere all'esame di tutta la documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume. Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/17).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità - ipotesi, questa,
ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente,
sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare l'attrice nel caso in esame - i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n.
9522/96).
Ciò detto, passando all'accertamento della responsabilità dell'azienda convenuta, ex artt.
1218 e 1228 c.c., il Tribunale ritiene provato il danno patito dalla nonché il nesso Parte_1
di causalità tra la condotta imperita e negligente dei sanitari che presero in cura l'attrice e i danni da questa subiti.
Fin dall'atto introduttivo la ha dedotto che la responsabilità dei sanitari della Parte_1
struttura ospedaliera consisterebbe nell'errato trattamento praticatole in occasione CP_3
del ricovero del 9.11.2018, in quanto, sebbene già in sede di consulenza ortopedica, richiesta
8 dai sanitari del P.S., lo specialista paventasse la necessità di un intervento chirurgico e, nel corso dell'iter clinico-strumentale della consolidazione della frattura radiale che interessò
l'istante, i sanitari evidenziassero un imperfetto affrontamento dei monconi fratturativi, gli stessi sanitari non si determinarono per il trattamento chirurgico, optando per il confezionamento dell'apparecchio gessato, con conseguente anomala consolidazione dell'arto, a sua volta causativa della grave disfunzionalità articolare di cui oggi soffre l'attrice.
In proposito, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla CTU espletata dai dottori Per_3
e - le cui conclusioni, sul punto, sono condivise dal Tribunale, in
[...] Persona_4
quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi anamnestica di tutti i dati documentali disponibili -, è emerso quanto segue:
a) sebbene al pronto soccorso fosse stata correttamente posta la diagnosi di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e disposto, in un primo tempo, dall'ortopedico di turno che per prima visitò la perizianda, il ricovero della paziente in reparto ortopedico,
incomprensibilmente la paziente veniva trattata solo in modo incruento, procedendo ad un tentativo di riduzione della frattura e confezionamento di gesso, ponendo le basi per le successive complicanze a cui la paziente è andata incontro;
b) nonostante la perdita della riduzione con mancato allineamento dei frammenti fosse stata documentata già alla radiografia effettuata immediatamente dopo il gesso, i sanitari si astenevano dall' intervenire chirurgicamente, procedura, quest'ultima, contemplata in tutte le linee guida sulle fratture di polso ed in tutti i trattati di ortopedia;
c) malgrado le numerose radiografie successive mostrassero la persistenza della scomposizione del focolaio di frattura, i sanitari dell'ospedale di Eboli riportavano, nei loro controlli sequenziali, una situazione di normalità escludendo, ancora una volta,
l'eventualità di un intervento di riallineamento della frattura.
Orbene, nella condotta dei sanitari dell'ospedale di Eboli, è possibile riscontrare elementi censurabili in quanto l'omesso trattamento chirurgico della frattura riportata dalla Parte_1
9 a seguito della caduta del 9.11.2018 ha comportato un notevole allungamento dei tempi di guarigione della paziente, la comparsa di importanti complicanze (neuro algodistrofia e artrosi radio-carpica secondaria) nonché il prevedibile instaurarsi di più gravi limitazioni funzionali del polso destro rispetto a quelle che si sarebbero comunque ingenerate anche con un trattamento chirurgico condotto nel rispetto delle leges artis.
In sostanza, la censurabile condotta dei sanitari consisterebbe nell'aver trattato incruentemente – con immobilizzazione in apparecchio gessato– la frattura scomposta di riportata da invece di sottoporla ad intervento chirurgico di Pt_2 Parte_1
riallineamento con mezzi di sintesi, a nulla rilevando l'età anagrafica della paziente,
trattandosi, invero, di intervento chirurgico semplice e routinario, sicuramente alla portata degli ortopedici dell'ospedale di Eboli, sconsigliabile solo in caso di controindicazioni assolute, insussistenti nel caso di specie.
Deve, quindi, pervenirsi, alla luce delle anzidette considerazioni, all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta, la quale, per tale ragione, va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della condotta negligente dei sanitari del PO di Eboli.
D'altra parte, proprio di recente si è ribadito che la struttura sanitaria, se non offre la prova liberatoria consistente nell'assenza di propria negligenza e imperizia in tutte le fasi del rapporto contrattuale con il paziente, è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, anche qualora non vengano accertate specifiche responsabilità dei medici che operano all'interno della stessa (Cass. n. 6850/18). Invero, una volta ricondotta la causa del danno all'adempimento della prestazione (ossia all'intervento chirurgico o all'assistenza post-operatoria), la responsabilità della struttura, in mancanza dell'indicata prova liberatoria, può essere affermata a prescindere dalla concreta individuazione delle modalità
con cui si è verificata la patologia a carico del paziente, in quanto ciò che rileva, sul piano giuridico, è il nesso causale fra adempimento della prestazione e danno subito dal paziente,
restando irrilevante la circostanza che la causa resti ignota sul piano scientifico, semprechè
10 non emerga la probabilità prevalente di una causa esterna all'adempimento della prestazione (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, per quanto già detto).
Occorre, a questo punto, procedere alla determinazione dei pregiudizi subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa.
Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n.
7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere,
per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto,
nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30
Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione,
all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili,
da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di
11 interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa,
nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati
(o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828
del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale,
che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale,
testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
12 formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico,
se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali,
ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
13 8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,
così come modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
“danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento, non la tabella del Tribunale di Milano, come richiesto da parte attrice, bensì la tabella delle micropermanenti di cui al D.M. 22/07/19, in quanto, ai sensi dell'art. 7, co. 4, L. n. 24/17, in vigore dall'1.4.2017 (ossia da epoca antecedente ai fatti di causa) ed applicabile, peraltro,
anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (cfr. Cass. n. 28990/19), dispone
14 che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui
al presente articolo”.
Ebbene, sulla base della quantificazione operata nella CTU, il danno non patrimoniale subito dalla avente 52 anni, 7 mesi e 11 giorni (da arrotondare per eccesso a 53 Parte_1
anni) all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
In proposito, occorre rammentare, che, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto a cure che, per la loro cattiva esecuzione,
determinino un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione delle cure stesse, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (Cass. n. 6341/14).
In sostanza, nel liquidare il danno secondo il sistema tabellare, non può considerarsi, nel caso di specie, l'equivalente di un'invalidità del 4%, perché, così facendo, si terrebbe conto di un danno-evento diverso da quello cagionato dai responsabili, posto che la loro condotta ha cagionato il danno-evento rappresentato non dalla perdita dell'integrità fisica da zero al
4%, bensì di quella dal 4% all'8%. L'equivalente da considerare, dunque, è quello pari all'8%,
ma non già nella sua integrità bensì solo nella misura che, secondo le tabelle applicate,
rappresenta la differenza fra il valore dell'invalidità dell'8% e quello del 4%. Di quest'ultimo,
infatti, non deve rispondere la convenuta, atteso che lo stesso sarebbe comunque residuato anche qualora l'intervento chirurgico fosse stato eseguito a regola d'arte e fosse stata diligentemente prestata l'assistenza post-operatoria.
15 In definitiva, quindi, allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato “a posteriori”, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione dell'integrità,
qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev'essere individuato nella compromissione dell'integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali (nel caso di specie, il 4%), bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante (8%), di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità
(4%) non riconducibile alla accertata responsabilità.
In applicazione di tale criterio di calcolo, considerato che il danno biologico dell'8%, per un soggetto di 53 anni, è pari, secondo le tabelle di cui al D.M. 16.7.2024, ad € 12.492,99, mentre il danno biologico del 4% è pari ad € 3.866,88, ne deriva che il 4% di differenza tra i predetti importi è pari ad € 8.626,11 (€ 12.492,99 - € 3.866,88). Tale somma è comprensiva anche del danno consistente nel modesto disagio psicologico patito dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, la stessa, sulla base della CTU, applicando il valore di € 55,24 per ciascun giorno di invalidità, va così determinata:
- ITP 30 gg x € 27,62 (mediamente al 50%) = € 828,60.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dalla CTU, spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 9.454,71 (€ 8.626,11 + € 828,60).
16 Tale importo non può essere ulteriormente incrementato né con il cd. danno morale, non essendo stata specificamente allegata e provata la sussistenza di tale pregiudizio, né con l'aumento personalizzato fino al 20% di cui all'art. 139, co. 3, d.lgs. n. 209/05, in quanto, ai sensi del co. 1 di tale norma, il predetto aumento può essere disposto dal giudice solo
“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati o obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una
sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Del verificarsi di tali circostanze, tuttavia, neppure allegate dall'attrice, non è stata offerta alcuna prova.
D'altra parte, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
Al pagamento della somma di € 9.454,71, a favore dell'attrice, va condannata la convenuta
. CP_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di notifica della prima lettera di messa in mora, ossia al 15.11.2019 (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 15.11.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data,
17 che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità
lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04),
occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione
della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di
una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la
capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante
presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. Civ. n.
10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Nel caso di specie, non è emersa dall'espletata istruttoria la menomazione della capacità
lavorativa specifica della anzi, espressamente esclusa dai CC.TT.UU. (cfr. CTU Parte_1
depositata in data 14.1.2024).
Per quanto attiene, invece, alle spese mediche sostenute, le stesse ammontano ad € 362,00 e risultano congrue in relazione all'infermità patita dall'attrice; mentre non sono prevedibili ulteriori spese future in quanto i postumi subiti dall'attrice sono, allo stato, da considerare stabilizzati e non suscettibili di aggravamento.
Al pagamento della somma di € 362,00 va condannata l' a favore dell'attrice. Su CP_1
tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, vanno calcolati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal 15.11.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Considerato che la Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l'accoglimento parziale di una domanda non determina la soccombenza reciproca, ma la possibilità di compensazione delle spese processuali tra le parti (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite,
18 Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061), le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della restante metà (1/2) di tali spese, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità contrattuale dell' , condanna quest'ultima al pagamento, CP_1
in favore di , della somma di € 9.454,71, oltre interessi legali come Parte_1
indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché
della somma di € 362,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della Parte_1
restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € 317,80 per spese vive ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emilia Abate per dichiarato anticipo fattone;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti del 9.11.2022 e del 18.1.2024,
definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso, in Salerno il 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11378 del R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2024,
vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Emilia Abate ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Battipaglia (SA), alla Via Domodossola, 22/B
- Attrice -
E
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di mandato del 24.2.2020, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Emma Tortora e Franco Marruso ed elettivamente domiciliata presso la UOC Affari Legali
e Contenzioso dell' , in alla via Nizza n. 146 CP_1 CP_1
- Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
1 Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio l' al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, CP_1
patrimoniali e non, a causa della inadeguatezza delle cure ad essa prestate dai sanitari dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, in occasione del ricovero avvenuto in data 9.11.2018 per la frattura scomposta del polso destro,
riportata a seguito della caduta accidentale avvenuta in pari data.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva: che, a seguito del predetto ricovero,
nonostante gli esami effettuati evidenziassero la necessità di un intervento chirurgico, in data 10.11.2018 veniva sottoposta a riduzione incruenta mediante il confezionamento di un apparecchio gessato;
che, in data 12.11.2018, veniva dimessa con la diagnosi di “frattura
scomposta epifisi distale di radio a destra” e prescrizione di terapia medica e controllo a 10 gg;
che, i successivi controlli ambulatoriali evidenziavano l'imperfetto allineamento degli assi dei frammenti, per cui in data 13.12.2018 l'apparecchio gessato veniva rimosso e la Parte_1
era costretta a sottoporsi a varie visite mediche specialistiche, sia pubbliche che private,
sopportando una spesa economica pari a € 355,90; che, le complicazioni derivanti dalla scelta terapeutica effettuata dai sanitari ha inciso sulla qualità della vita di essa attrice la quale, essendo casalinga, non può più svolgere a pieno il suo lavoro di cura della casa e della famiglia;
che, in data 15.11.2019 richiedeva il risarcimento del danno in via stragiudiziale all' a causa della non appropriata cura terapeutica ricevuta, la CP_1
quale, tuttavia, non otteneva riscontro positivo;
che il proprio consulente di parte, dott.
aveva accertato la responsabilità omissiva dei sanitari del nosocomio Persona_1
convenuto nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno biologico riportato dall'attrice,
quantificato, come danno differenziale, nella misura del 7%, pari ad € 19.836,00.
2 Alla luce di quanto sopra esposto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia l'On.le
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, riconoscere e
dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attrice, a seguito
dell'evento sopra descritto;
2) Per l'effetto, condannare la stessa, in solido e/o singolarmente con chi
di legge, al risarcimento di tutti i danni patiti e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo i
seguenti titoli: 1) danno biologico;
2) danno per perdita di chance 3) danno patrimoniale;
4) danno
da violazione del diritto di autodeterminarsi;
5) danno esistenziale anche nella sua incidenza sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attrice; 6) danno morale;
7) danno alla vita di relazione;
ect, con rimborso di tutte le spese sostenute ed a sostenersi. Il tutto per un ammontare pari ad €
19.836,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e che sarà quantificato durante
il corso del giudizio, anche a mezzo di CTU medicadi cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre
interessi e rivalutazione, a far tempo dal dì del fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) Con
vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.N.A.P. come per legge e con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.2.2020, si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_2
quanto inammissibile ed infondata.
La convenuta, in particolare eccepiva: che, il trattamento incruento, ovvero la riduzione e immobilizzazione della frattura in apparecchio gessato brachio-metacarpale, era stato proposto e accettato dall'attrice in considerazione dell'età della paziente;
che, il successivo controllo radiografico in gesso, effettuato in data 10.11.2018, evidenziava una perfetta riduzione della frattura, consentendo di evitare l'intervento chirurgico;
che, in data
12.11.2018, la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia medica e controllo clinico e radiografico a distanza di 10 giorni, non essendovi segni di intolleranza all'apparecchio gessato, come risulta da annotazione nel diario clinico della cartella;
che, la scomposizione della frattura in gesso lamentata dall'attrice può essere qualificabile come un'evenienza possibile ma non per questo attribuibile ai medici che l'hanno avuta in cura;
che, il danno risulta indimostrato, non essendo state rappresentate le motivazioni obiettive che avrebbero
3 inciso negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali dell'attrice.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con CTU medico-legale, di cui veniva disposta la rinnovazione con diverso collegio peritale, atteso che “1) né la relazione
definitiva né quella integrativa risultano firmate anche dalla dott.ssa , componente Persona_2
del collegio peritale;
2) nella relazione peritale i quesiti riportati non corrispondono a quelli assegnati
dal sottoscritto giudicante, rimasti in parte inevasi;
3) manca un puntuale richiamo ai passi della
bibliografia medica utilizzata, che è stata invece riportata “in blocco” in calce alla relazione
integrativa, sicchè non è possibile verificare la corrispondenza delle conclusioni della relazione
peritale con la predetta bibliografia;
” (cfr. ordinanza del 2.5.2023).
Deposito l'elaborato peritale ad opera del nuovo collegio nominato e mutato il Giudice,
all'udienza dell'11.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
4 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento
5 dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
6 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la in data 9.11.2018, veniva Parte_1
ricoverata presso la U.O. Struttura complessa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Eboli con diagnosi di accettazione “Frattura scomposta polso destro”.
Alla luce di ciò, il rapporto instauratosi tra l'attrice e l'Azienda sanitaria convenuta (alla quale appartiene il P.O. di Eboli) trova fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero, l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera si è certamente avvalsa CP_3
dell'operato dei sanitari che presero in cura la Parte_1
7 Tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti,
prima di procedere all'esame di tutta la documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume. Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/17).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità - ipotesi, questa,
ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente,
sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare l'attrice nel caso in esame - i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n.
9522/96).
Ciò detto, passando all'accertamento della responsabilità dell'azienda convenuta, ex artt.
1218 e 1228 c.c., il Tribunale ritiene provato il danno patito dalla nonché il nesso Parte_1
di causalità tra la condotta imperita e negligente dei sanitari che presero in cura l'attrice e i danni da questa subiti.
Fin dall'atto introduttivo la ha dedotto che la responsabilità dei sanitari della Parte_1
struttura ospedaliera consisterebbe nell'errato trattamento praticatole in occasione CP_3
del ricovero del 9.11.2018, in quanto, sebbene già in sede di consulenza ortopedica, richiesta
8 dai sanitari del P.S., lo specialista paventasse la necessità di un intervento chirurgico e, nel corso dell'iter clinico-strumentale della consolidazione della frattura radiale che interessò
l'istante, i sanitari evidenziassero un imperfetto affrontamento dei monconi fratturativi, gli stessi sanitari non si determinarono per il trattamento chirurgico, optando per il confezionamento dell'apparecchio gessato, con conseguente anomala consolidazione dell'arto, a sua volta causativa della grave disfunzionalità articolare di cui oggi soffre l'attrice.
In proposito, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla CTU espletata dai dottori Per_3
e - le cui conclusioni, sul punto, sono condivise dal Tribunale, in
[...] Persona_4
quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi anamnestica di tutti i dati documentali disponibili -, è emerso quanto segue:
a) sebbene al pronto soccorso fosse stata correttamente posta la diagnosi di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e disposto, in un primo tempo, dall'ortopedico di turno che per prima visitò la perizianda, il ricovero della paziente in reparto ortopedico,
incomprensibilmente la paziente veniva trattata solo in modo incruento, procedendo ad un tentativo di riduzione della frattura e confezionamento di gesso, ponendo le basi per le successive complicanze a cui la paziente è andata incontro;
b) nonostante la perdita della riduzione con mancato allineamento dei frammenti fosse stata documentata già alla radiografia effettuata immediatamente dopo il gesso, i sanitari si astenevano dall' intervenire chirurgicamente, procedura, quest'ultima, contemplata in tutte le linee guida sulle fratture di polso ed in tutti i trattati di ortopedia;
c) malgrado le numerose radiografie successive mostrassero la persistenza della scomposizione del focolaio di frattura, i sanitari dell'ospedale di Eboli riportavano, nei loro controlli sequenziali, una situazione di normalità escludendo, ancora una volta,
l'eventualità di un intervento di riallineamento della frattura.
Orbene, nella condotta dei sanitari dell'ospedale di Eboli, è possibile riscontrare elementi censurabili in quanto l'omesso trattamento chirurgico della frattura riportata dalla Parte_1
9 a seguito della caduta del 9.11.2018 ha comportato un notevole allungamento dei tempi di guarigione della paziente, la comparsa di importanti complicanze (neuro algodistrofia e artrosi radio-carpica secondaria) nonché il prevedibile instaurarsi di più gravi limitazioni funzionali del polso destro rispetto a quelle che si sarebbero comunque ingenerate anche con un trattamento chirurgico condotto nel rispetto delle leges artis.
In sostanza, la censurabile condotta dei sanitari consisterebbe nell'aver trattato incruentemente – con immobilizzazione in apparecchio gessato– la frattura scomposta di riportata da invece di sottoporla ad intervento chirurgico di Pt_2 Parte_1
riallineamento con mezzi di sintesi, a nulla rilevando l'età anagrafica della paziente,
trattandosi, invero, di intervento chirurgico semplice e routinario, sicuramente alla portata degli ortopedici dell'ospedale di Eboli, sconsigliabile solo in caso di controindicazioni assolute, insussistenti nel caso di specie.
Deve, quindi, pervenirsi, alla luce delle anzidette considerazioni, all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta, la quale, per tale ragione, va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della condotta negligente dei sanitari del PO di Eboli.
D'altra parte, proprio di recente si è ribadito che la struttura sanitaria, se non offre la prova liberatoria consistente nell'assenza di propria negligenza e imperizia in tutte le fasi del rapporto contrattuale con il paziente, è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, anche qualora non vengano accertate specifiche responsabilità dei medici che operano all'interno della stessa (Cass. n. 6850/18). Invero, una volta ricondotta la causa del danno all'adempimento della prestazione (ossia all'intervento chirurgico o all'assistenza post-operatoria), la responsabilità della struttura, in mancanza dell'indicata prova liberatoria, può essere affermata a prescindere dalla concreta individuazione delle modalità
con cui si è verificata la patologia a carico del paziente, in quanto ciò che rileva, sul piano giuridico, è il nesso causale fra adempimento della prestazione e danno subito dal paziente,
restando irrilevante la circostanza che la causa resti ignota sul piano scientifico, semprechè
10 non emerga la probabilità prevalente di una causa esterna all'adempimento della prestazione (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, per quanto già detto).
Occorre, a questo punto, procedere alla determinazione dei pregiudizi subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa.
Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n.
7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere,
per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto,
nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30
Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione,
all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili,
da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di
11 interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa,
nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati
(o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828
del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale,
che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale,
testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
12 formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico,
se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali,
ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
13 8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,
così come modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
“danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento, non la tabella del Tribunale di Milano, come richiesto da parte attrice, bensì la tabella delle micropermanenti di cui al D.M. 22/07/19, in quanto, ai sensi dell'art. 7, co. 4, L. n. 24/17, in vigore dall'1.4.2017 (ossia da epoca antecedente ai fatti di causa) ed applicabile, peraltro,
anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (cfr. Cass. n. 28990/19), dispone
14 che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui
al presente articolo”.
Ebbene, sulla base della quantificazione operata nella CTU, il danno non patrimoniale subito dalla avente 52 anni, 7 mesi e 11 giorni (da arrotondare per eccesso a 53 Parte_1
anni) all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
In proposito, occorre rammentare, che, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto a cure che, per la loro cattiva esecuzione,
determinino un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione delle cure stesse, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (Cass. n. 6341/14).
In sostanza, nel liquidare il danno secondo il sistema tabellare, non può considerarsi, nel caso di specie, l'equivalente di un'invalidità del 4%, perché, così facendo, si terrebbe conto di un danno-evento diverso da quello cagionato dai responsabili, posto che la loro condotta ha cagionato il danno-evento rappresentato non dalla perdita dell'integrità fisica da zero al
4%, bensì di quella dal 4% all'8%. L'equivalente da considerare, dunque, è quello pari all'8%,
ma non già nella sua integrità bensì solo nella misura che, secondo le tabelle applicate,
rappresenta la differenza fra il valore dell'invalidità dell'8% e quello del 4%. Di quest'ultimo,
infatti, non deve rispondere la convenuta, atteso che lo stesso sarebbe comunque residuato anche qualora l'intervento chirurgico fosse stato eseguito a regola d'arte e fosse stata diligentemente prestata l'assistenza post-operatoria.
15 In definitiva, quindi, allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato “a posteriori”, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione dell'integrità,
qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev'essere individuato nella compromissione dell'integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali (nel caso di specie, il 4%), bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante (8%), di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità
(4%) non riconducibile alla accertata responsabilità.
In applicazione di tale criterio di calcolo, considerato che il danno biologico dell'8%, per un soggetto di 53 anni, è pari, secondo le tabelle di cui al D.M. 16.7.2024, ad € 12.492,99, mentre il danno biologico del 4% è pari ad € 3.866,88, ne deriva che il 4% di differenza tra i predetti importi è pari ad € 8.626,11 (€ 12.492,99 - € 3.866,88). Tale somma è comprensiva anche del danno consistente nel modesto disagio psicologico patito dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, la stessa, sulla base della CTU, applicando il valore di € 55,24 per ciascun giorno di invalidità, va così determinata:
- ITP 30 gg x € 27,62 (mediamente al 50%) = € 828,60.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dalla CTU, spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 9.454,71 (€ 8.626,11 + € 828,60).
16 Tale importo non può essere ulteriormente incrementato né con il cd. danno morale, non essendo stata specificamente allegata e provata la sussistenza di tale pregiudizio, né con l'aumento personalizzato fino al 20% di cui all'art. 139, co. 3, d.lgs. n. 209/05, in quanto, ai sensi del co. 1 di tale norma, il predetto aumento può essere disposto dal giudice solo
“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati o obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una
sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Del verificarsi di tali circostanze, tuttavia, neppure allegate dall'attrice, non è stata offerta alcuna prova.
D'altra parte, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
Al pagamento della somma di € 9.454,71, a favore dell'attrice, va condannata la convenuta
. CP_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di notifica della prima lettera di messa in mora, ossia al 15.11.2019 (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 15.11.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data,
17 che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità
lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04),
occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione
della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di
una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la
capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante
presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. Civ. n.
10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Nel caso di specie, non è emersa dall'espletata istruttoria la menomazione della capacità
lavorativa specifica della anzi, espressamente esclusa dai CC.TT.UU. (cfr. CTU Parte_1
depositata in data 14.1.2024).
Per quanto attiene, invece, alle spese mediche sostenute, le stesse ammontano ad € 362,00 e risultano congrue in relazione all'infermità patita dall'attrice; mentre non sono prevedibili ulteriori spese future in quanto i postumi subiti dall'attrice sono, allo stato, da considerare stabilizzati e non suscettibili di aggravamento.
Al pagamento della somma di € 362,00 va condannata l' a favore dell'attrice. Su CP_1
tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, vanno calcolati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal 15.11.2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Considerato che la Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l'accoglimento parziale di una domanda non determina la soccombenza reciproca, ma la possibilità di compensazione delle spese processuali tra le parti (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite,
18 Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061), le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della restante metà (1/2) di tali spese, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità contrattuale dell' , condanna quest'ultima al pagamento, CP_1
in favore di , della somma di € 9.454,71, oltre interessi legali come Parte_1
indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché
della somma di € 362,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della Parte_1
restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € 317,80 per spese vive ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emilia Abate per dichiarato anticipo fattone;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti del 9.11.2022 e del 18.1.2024,
definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso, in Salerno il 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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