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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10249-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 novembre 2025, davanti al Giudice AD DO,
chiamata la causa iscritta al n. 10249/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Antonino Azzolina per e l'Avv. Emanuele Maria Controparte_1
Marino, in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD DO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:38, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10249/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Azzolina ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1
tante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
( e ND Ornati ( per pro- Email_2 Email_3
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Palermo depositato il
12 gennaio 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 141/2022 di questo Tribunale (depositato il 12 gen-
naio 2022 e notificato il 16 giugno 2022), con cui si è ingiunto alla predet-
ta il pagamento in favore di della somma di € 6.539,92 a Controparte_2
titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento (n.
3994299) stipulato con EO NC S.p.A. il giorno 15 dicembre 2005 (poi ceduto a e da ultimo all'odierna opposta), oltre interessi Controparte_3
e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di per Controparte_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
mancanza di prova della (presunta) cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di
EO NC S.p.A. (titolare originaria del credito de quo) e CP_3
[...]
L'opposta invecedi , al fine di provare la propria legittimazione attiva, si
è limitata ad allegare l'estratto della ZZ IA contenente l'avviso della cessione di crediti da all'odierna opposta intervenuta in CP_3
forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58 T.U.B. [cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella ZZ IA della Repubblica Italiana. La NC
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella ZZ ufficiale, dispensando così la NC cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in ZZ
IA, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la ZZ Uffi-
ciale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve di-
mostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta ces-
sione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019.
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
ZZ IA allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella ZZ potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indetermina-
to.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta ha altresì prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non poten-
dosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierno op-
ponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il contratto,
così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identifi-
care con precisione il credito, e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
Invero, l'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione dell'elenco omissato del credito ceduto [cfr. produ-
zione opposta] in quanto atto di formazione unilaterale dal quale non è pos-
sibile desumere alcuna prova in ordine alla presunta intervenuta cessio-
ne.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito delle comunicazioni ai debitori delle dette cessioni atteso che “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, nep-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
pure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ZZ IA ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accer-
tamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n.
3405/2024, cit.).
Né, da ultimo, l'onere probatorio gravante sull'opposta può dirsi assol-
to dal deposito del “Verbale di deposito documento e certificazione” dell'11
ottobre 2021 ai rogiti del Notaio di La Spezia Persona_1
dal momento che lo stesso si limita a certificare la sussistenza di un con-
tratto di cessione di crediti tra e l'odierna opposta (“nello Controparte_3
specifico, ai sensi del predetto contratto di cessione di cre- Controparte_2
diti sottoscritto il 16 gennaio 2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari nelle titolarità di CP_3
dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contrat-
[...]
ti di cessione, nelle seguenti relative date: …”; doc. 4, pag. 2, produzione parte opposta) senza nulla aggiungere in ordine all'individuazione dei crediti in esso compresi.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha assolto Controparte_2
all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla docu-
mentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da parte della cedente EO NC S.p.A. (titolare originaria
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del credito de quo) in favore di e da questa all'odierna Controparte_3
opposta e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attra-
verso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento Controparte_2
che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Palermo, quindi, de-
ve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
Così deciso in Palermo, il 18 novembre 2025
Il Giudice
AD DO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice AD DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 novembre 2025, davanti al Giudice AD DO,
chiamata la causa iscritta al n. 10249/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Antonino Azzolina per e l'Avv. Emanuele Maria Controparte_1
Marino, in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD DO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:38, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10249/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Azzolina ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1
tante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
( e ND Ornati ( per pro- Email_2 Email_3
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Palermo depositato il
12 gennaio 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 141/2022 di questo Tribunale (depositato il 12 gen-
naio 2022 e notificato il 16 giugno 2022), con cui si è ingiunto alla predet-
ta il pagamento in favore di della somma di € 6.539,92 a Controparte_2
titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento (n.
3994299) stipulato con EO NC S.p.A. il giorno 15 dicembre 2005 (poi ceduto a e da ultimo all'odierna opposta), oltre interessi Controparte_3
e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di per Controparte_2
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
mancanza di prova della (presunta) cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di
EO NC S.p.A. (titolare originaria del credito de quo) e CP_3
[...]
L'opposta invecedi , al fine di provare la propria legittimazione attiva, si
è limitata ad allegare l'estratto della ZZ IA contenente l'avviso della cessione di crediti da all'odierna opposta intervenuta in CP_3
forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58 T.U.B. [cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella ZZ IA della Repubblica Italiana. La NC
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella ZZ ufficiale, dispensando così la NC cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in ZZ
IA, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la ZZ Uffi-
ciale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve di-
mostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta ces-
sione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019.
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
ZZ IA allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella ZZ potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indetermina-
to.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta ha altresì prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non poten-
dosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierno op-
ponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il contratto,
così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identifi-
care con precisione il credito, e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
Invero, l'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione dell'elenco omissato del credito ceduto [cfr. produ-
zione opposta] in quanto atto di formazione unilaterale dal quale non è pos-
sibile desumere alcuna prova in ordine alla presunta intervenuta cessio-
ne.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito delle comunicazioni ai debitori delle dette cessioni atteso che “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, nep-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
pure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ZZ IA ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accer-
tamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n.
3405/2024, cit.).
Né, da ultimo, l'onere probatorio gravante sull'opposta può dirsi assol-
to dal deposito del “Verbale di deposito documento e certificazione” dell'11
ottobre 2021 ai rogiti del Notaio di La Spezia Persona_1
dal momento che lo stesso si limita a certificare la sussistenza di un con-
tratto di cessione di crediti tra e l'odierna opposta (“nello Controparte_3
specifico, ai sensi del predetto contratto di cessione di cre- Controparte_2
diti sottoscritto il 16 gennaio 2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari nelle titolarità di CP_3
dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contrat-
[...]
ti di cessione, nelle seguenti relative date: …”; doc. 4, pag. 2, produzione parte opposta) senza nulla aggiungere in ordine all'individuazione dei crediti in esso compresi.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha assolto Controparte_2
all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla docu-
mentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da parte della cedente EO NC S.p.A. (titolare originaria
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del credito de quo) in favore di e da questa all'odierna Controparte_3
opposta e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attra-
verso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento Controparte_2
che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Palermo, quindi, de-
ve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
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Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
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Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
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Così deciso in Palermo, il 18 novembre 2025
Il Giudice
AD DO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice AD DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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