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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4091 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4/05/1965,
e
, C.F. , nata a [...] l'[...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Irene DIAMANTAKIS
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“CHIEDONO
che il Tribunale dichiari lo scioglimento del loro matrimonio, contratto a Thiene
(VI) il 14.09.2019 - atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Thiene il giorno 14.09.2019 al n. 20, Parte I, dell'anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di compiere le annotazioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1 - Affidamento del figlio NO
Il figlio NO viene affidato ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso. Il NO coabiterà
peraltro prevalentemente con la madre SInora , nella cui CP_2
abitazione manterrà la propria residenza.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nei seguenti giorni e orari, salvo diverso accordo tra le parti:
- una sera infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 21.00, da concordarsi almeno 24 ore prima tenendo conto degli impegni extrascolastici di , Per_1
andando a prendere il figlio e riportandolo dopo cena a casa della madre;
- a settimane alterne, starà con il padre dalle ore 18.00 del venerdì Per_1
pomeriggio alle ore 20.30 della domenica;
il padre andrà a prendere il figlio e lo riaccompagnerà poi a casa dalla madre.
2 - Nei restanti giorni ed orari resterà con la madre. Per_1
Nel periodo delle ferie scolastiche estive i genitori avranno diritto ciascuno di passare quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con obbligo reciproco dei genitori di comunicarsi dove porteranno se andranno in ferie con lo stesso. Per_1
- Nel periodo natalizio, trascorrerà una settimana con la madre ed una Per_1
con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno.
- Nel periodo pasquale, trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni Per_1
con la madre, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in
Albis.
- Quanto alle festività infrannuali, le trascorrerà alternativamente con Per_1
l'uno o con l'altro genitore;
in tali occasioni, il padre lo andrà a prendere il giorno precedente la festività alle ore 18.30 e lo riporterà a casa dalla madre il giorno della festività alle ore 20.30. Inoltre, trascorrerà il giorno del Per_1
proprio compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre.
I genitori si impegnano affinchè il figlio NO mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, corrispondendo allo stesso la cura,
l'educazione e l'istruzione necessarie. Le decisioni di maggior interesse,
relative all'istruzione, agli indirizzi scolastici, alle cure mediche ed alle scelte educative saranno assunte d'accordo tra i coniugi tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza del NO presso di sé.
3 I coniugi si obbligano a comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza in considerazione dell'esistenza del figlio NO, nonché a comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico, se diverso da quello abituale, e gli spostamenti in altre località quando hanno con sé il NO.
2 - Mantenimento del figlio
Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento CP_1 CP_2
del figlio NO , un assegno mensile di Euro 500,00 Persona_1
(cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie,
da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla SInora . CP_2
Ognuno dei genitori contribuirà altresì per il 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, per le quali le parti richiamano e accettano quanto stabilito dal Protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Vicenza, da intendersi qui integralmente richiamato. Entrambi i genitori danno fin d'ora il loro consenso alla prosecuzione dell'attività sportiva di attualmente svolta da e continueranno a pagare le relative CP_3 Per_1
spese al 50% ciascuno.
Ferma la vigente normativa fiscale, la SI.ra percepirà per intero CP_2
eventuale assegno unico universale, mentre la detrazione per figli a carico di età superiore ai 21 anni (sostitutiva dell'Assegno Unico Universale), laddove spettante, andrà a favore di ognuno dei coniugi per la quota del 50% ciascuno.
3 - Mantenimento fra coniugi
Nessun mantenimento è dovuto tra i coniugi essendo gli stessi
4 economicamente autosufficienti.
4 - Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita a Thiene (VI), Via Giacomo Pedrazza n. 1, di proprietà
della SI.ra , resta nella disponibilità della stessa con tutti gli CP_2
arredi ivi esistenti.
5 – Accordi economico – patrimoniali tra coniugi
A completa e totale definizione dei rapporti economici-patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi, la SI.ra si impegna a versare al SI. CP_2 [...]
il 50% dei rimborsi fiscali che la stessa percepirà in busta paga CP_1
derivanti dalle spese riconosciute per ristrutturazione della casa già coniugale e per l'installazione nella stessa del condizionatore. Tali somme, già calcolate al 50%, dovrebbero indicativamente essere pari, salvo verifica dell'esatto ammontare al momento dell'effettivo rimborso, alle seguenti:
per il 2024 a circa Euro 3.679,00=
per il 2025 a circa Euro 3.679,00=
per il 2026 a circa Euro 1.357,00=
per il 2027 a circa Euro 140,00=
per il 2028 a circa Euro 140,00=
Il pagamento del 50% dell'importo che verrà effettivamente rimborsato verrà
versato a mezzo bonifico al SI. entro 10 giorni dal ricevimento delle CP_1
somme da parte della SI.ra . Al riguardo, il SI. dichiara e dà atto CP_2 CP_1
di avere già ricevuto dalla SI.ra la somma di Euro 3.679,00 relativa CP_2
all'anno 2024.
5 6 – Spese e competenze legali del presente procedimento
I SIg. e concordano che tutte le spese inerenti Controparte_1 CP_2
e conseguenti la presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio restino a completo carico della SI.ra . CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Thiene (VI) in data 14/09/2019.
All'esito dell'udienza del 25/02/2019 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 7/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
6 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio NO , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del NO;
- le spese straordinarie relative al figlio NO , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro
7 rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese di lite saranno integralmente a carico della SInora . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
da in Thiene (VI) il 14/09/2019 alle condizioni in epigrafe CP_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Thiene (VI) al n. 20, parte I,
anno 2019;
c) spese integralmente a carico di . CP_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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